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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/10/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2312/ 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Letta la nota scritta depositata, ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26 Marzo 2025 dall'Avv. ID SS emette, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza:
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2312 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
SS DE (c.f. , difensore di se medesimo, elettivamente C.F._1
domiciliato presso il proprio studio legale, sito in Pescara alla via Ariosto 49
attore
CONTRO
(c.f. ), in persona del , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, con sede in L'Aquila, Via Buccio da
Ranallo snc
convenuto contumace
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26/03/ 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. ID SS ha convenuto in giudizio il Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “ 1) dichiarare nullo e/o illegittimo, e conseguentemente revocare il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione delle competenze professionali emesso dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pescara,
Giudice dott.ssa Manduzio, depositato in data 14.03.2024, e notificato a mani dell'Avv.
ID SS in data 25.06.2024; 2) per l'effetto, liquidare in favore del sottoscritto, a titolo di competenze legali maturate per l'attività professionale svolta in qualità di difensore
d'ufficio di , imputato come in atti dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Persona_1
Penale, nell'ambito del procedimento penale rubricato al R.G.N.R. n. 3393/2019 - R.G.
Trib. n. 875/2020, l'importo di complessivi € 1.770,00 (di cui euro 1.320,00 quale compenso per esame e studio nonché fase istruttoria e decisoria per procedimento conclusosi dopo più di tre udienze, ed euro 450,00 quali spese di recupero del predetto compenso), in conformità alle Linee Guida del Tribunale di Pescara del 01.12.2022, per fase di studio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
3) in subordine, liquidare in favore del sottoscritto, a titolo di competenze legali maturate per l'attività professionale svolta in qualità di difensore d'ufficio di , imputato come in Persona_1
atti dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Penale, nell'ambito del procedimento penale rubricato al R.G.N.R. n. 3393/2019 - R.G. Trib. n. 875/2020, l'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
4) con vittoria di spese e competenze legali del presente procedimento”.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del resistente, ferme le CP_1 produzioni documentali, la causa è stata rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26/03/2025.
3) E' presente in atti il decreto di liquidazione degli onorari del Tribunale di Pescara, Sezione
Penale, in forza del quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione, posto che “il pignoramento mobiliare presso il domicilio del non ha avuto alcun esito, avendo Per_1
l'ufficiale giudiziario attestato “rinvenuto chiuso”, e non si è proceduto ad apertura forzata in difetto di mezzi idonei a provvedere;
(…) tali modalità non attestano l'impossibilità di procedere a pignoramento, stante la facoltà per l'ufficiale giudiziario di ripetere ulteriormente l'accesso o di richiedere l'assistenza della forza pubblica (art. 492 c. 7 cpc), né nel caso di specie è stato prodotto il verbale di pignoramento mobiliare del secondo accesso da parte dell'ufficiale giudiziario – quand'anche con le medesime modalità (...)”.
4) Motivo di doglianza del ricorrente (violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. – contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto insufficiente l'esperita procedura di recupero del credito ai fini del compenso professionale – carente motivazione circa un punto decisivo della controversia) risiede nel fatto di aver provato a recuperare il proprio credito professionale nei confronti dell'assistito nel procedimento iscritto al n°3393/2019 R.G.N.R sia mediante un pignoramento presso terzi, con esito negativo, anche mediante la ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c., sia mediante pignoramento mobiliare negativo presso la residenza dell'imputato a Napoli. E' stato dedotto che la Corte di Appello dell'Aquila ha emesso decreto di liquidazione sulla scorta della medesima ed identica procedura di recupero già esperita nei confronti dell'assistito d'ufficio all'esito del giudizio di primo grado.
5) Ciò posto, il ricorso deve essere accolto.
6) Giova rammentare che secondo l'art. 116 D.P.R. n°115/2002 il difensore d'ufficio, al fine di ottenere il pagamento del proprio credito professionale, deve avviare prima la procedura tesa al recupero del credito nei confronti del proprio assistito e solo all'esito, in caso di recupero infruttuoso, può depositare la richiesta di liquidazione dei compensi allo Stato, allegando la documentazione comprovante i vani tentativi di recupero. E' stato ritenuto in
Cassazione che il difensore d'ufficio deve aver compiuto un serio, vano e non pretestuoso tentativo di recupero proprio credito professionale nei confronti dell'assistito. Quindi, viene richiesto al difensore di condurre tale tentativo di recupero in maniera diligente e professionale, utilizzando tutti gli strumenti esecutivi all'uopo previsti. Occorre poi che la procedura esecutiva sia andata a vuoto, nonostante la diligenza profusa. Non deve poi essere pretestuosa, ovvero non consistita in un mero formalismo. Non viene richiesto al difensore d'ufficio di tentare ulteriori esecuzioni o ricerche di beni aggredibili (pignoramento immobiliare, pignoramento di beni mobili registrati, pignoramento di beni indivisi ecc.), atteso che ciò si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 20/01/2023 n°1814 ; Cass. Civ., Sez. II,
29/04/2020, n.8359).
7) Venendo al caso in esame, sulla scorta della documentazione versata in atti, deve ritenersi che il ricorrente professionista ha tentato l'attività di recupero del proprio credito professionale in maniera seria, non pretestuosa, ma purtroppo vana. E' in atti il verbale di pignoramento mobiliare con esito negativo, l'istanza di accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c., conclusasi con esito negativo (sono state consultate diverse banche dati dell'Inail, il Servizio Territoriale Provinciale di Napoli – Direzione Generale Istruzione Formazione,
Lavoro e Politiche Giovanili), pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa (Ente
Poste).
8) Sicché appare legittimo il riconoscimento del pagamento delle competenze per l'attività di assistenza e difesa svolta nell'ambito del proc. iscritto al n°R.G.N.R. n. 3393/2019 - R.G.
Trib. n. 875/2020, richieste secondo le linee guida contenute nel protocollo vigente in questo Tribunale, nell'importo complessivo richiesto di euro 1.770,00, di cui euro 1.320,00 quale compenso per esame e studio nonché fase istruttoria e decisoria per procedimento conclusosi dopo più di tre udienze, ed euro 450,00 quali spese di recupero del predetto compenso), oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
9) Stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, liquida in favore dell'Avv. ID SS l'importo complessivo di euro
1.770,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f), a titolo di compenso professionale dovuto in relazione all'attività difensiva svolta nell'ambito del proc. iscritto al n°R.G.N.R. n.
3393/2019 - R.G. Trib. n. 875/2020 ed a titolo di spese di recupero;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 14 Ottobre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Letta la nota scritta depositata, ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26 Marzo 2025 dall'Avv. ID SS emette, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza:
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2312 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
SS DE (c.f. , difensore di se medesimo, elettivamente C.F._1
domiciliato presso il proprio studio legale, sito in Pescara alla via Ariosto 49
attore
CONTRO
(c.f. ), in persona del , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, con sede in L'Aquila, Via Buccio da
Ranallo snc
convenuto contumace
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26/03/ 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. ID SS ha convenuto in giudizio il Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “ 1) dichiarare nullo e/o illegittimo, e conseguentemente revocare il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione delle competenze professionali emesso dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pescara,
Giudice dott.ssa Manduzio, depositato in data 14.03.2024, e notificato a mani dell'Avv.
ID SS in data 25.06.2024; 2) per l'effetto, liquidare in favore del sottoscritto, a titolo di competenze legali maturate per l'attività professionale svolta in qualità di difensore
d'ufficio di , imputato come in atti dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Persona_1
Penale, nell'ambito del procedimento penale rubricato al R.G.N.R. n. 3393/2019 - R.G.
Trib. n. 875/2020, l'importo di complessivi € 1.770,00 (di cui euro 1.320,00 quale compenso per esame e studio nonché fase istruttoria e decisoria per procedimento conclusosi dopo più di tre udienze, ed euro 450,00 quali spese di recupero del predetto compenso), in conformità alle Linee Guida del Tribunale di Pescara del 01.12.2022, per fase di studio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
3) in subordine, liquidare in favore del sottoscritto, a titolo di competenze legali maturate per l'attività professionale svolta in qualità di difensore d'ufficio di , imputato come in Persona_1
atti dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Penale, nell'ambito del procedimento penale rubricato al R.G.N.R. n. 3393/2019 - R.G. Trib. n. 875/2020, l'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
4) con vittoria di spese e competenze legali del presente procedimento”.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del resistente, ferme le CP_1 produzioni documentali, la causa è stata rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26/03/2025.
3) E' presente in atti il decreto di liquidazione degli onorari del Tribunale di Pescara, Sezione
Penale, in forza del quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione, posto che “il pignoramento mobiliare presso il domicilio del non ha avuto alcun esito, avendo Per_1
l'ufficiale giudiziario attestato “rinvenuto chiuso”, e non si è proceduto ad apertura forzata in difetto di mezzi idonei a provvedere;
(…) tali modalità non attestano l'impossibilità di procedere a pignoramento, stante la facoltà per l'ufficiale giudiziario di ripetere ulteriormente l'accesso o di richiedere l'assistenza della forza pubblica (art. 492 c. 7 cpc), né nel caso di specie è stato prodotto il verbale di pignoramento mobiliare del secondo accesso da parte dell'ufficiale giudiziario – quand'anche con le medesime modalità (...)”.
4) Motivo di doglianza del ricorrente (violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. – contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto insufficiente l'esperita procedura di recupero del credito ai fini del compenso professionale – carente motivazione circa un punto decisivo della controversia) risiede nel fatto di aver provato a recuperare il proprio credito professionale nei confronti dell'assistito nel procedimento iscritto al n°3393/2019 R.G.N.R sia mediante un pignoramento presso terzi, con esito negativo, anche mediante la ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c., sia mediante pignoramento mobiliare negativo presso la residenza dell'imputato a Napoli. E' stato dedotto che la Corte di Appello dell'Aquila ha emesso decreto di liquidazione sulla scorta della medesima ed identica procedura di recupero già esperita nei confronti dell'assistito d'ufficio all'esito del giudizio di primo grado.
5) Ciò posto, il ricorso deve essere accolto.
6) Giova rammentare che secondo l'art. 116 D.P.R. n°115/2002 il difensore d'ufficio, al fine di ottenere il pagamento del proprio credito professionale, deve avviare prima la procedura tesa al recupero del credito nei confronti del proprio assistito e solo all'esito, in caso di recupero infruttuoso, può depositare la richiesta di liquidazione dei compensi allo Stato, allegando la documentazione comprovante i vani tentativi di recupero. E' stato ritenuto in
Cassazione che il difensore d'ufficio deve aver compiuto un serio, vano e non pretestuoso tentativo di recupero proprio credito professionale nei confronti dell'assistito. Quindi, viene richiesto al difensore di condurre tale tentativo di recupero in maniera diligente e professionale, utilizzando tutti gli strumenti esecutivi all'uopo previsti. Occorre poi che la procedura esecutiva sia andata a vuoto, nonostante la diligenza profusa. Non deve poi essere pretestuosa, ovvero non consistita in un mero formalismo. Non viene richiesto al difensore d'ufficio di tentare ulteriori esecuzioni o ricerche di beni aggredibili (pignoramento immobiliare, pignoramento di beni mobili registrati, pignoramento di beni indivisi ecc.), atteso che ciò si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 20/01/2023 n°1814 ; Cass. Civ., Sez. II,
29/04/2020, n.8359).
7) Venendo al caso in esame, sulla scorta della documentazione versata in atti, deve ritenersi che il ricorrente professionista ha tentato l'attività di recupero del proprio credito professionale in maniera seria, non pretestuosa, ma purtroppo vana. E' in atti il verbale di pignoramento mobiliare con esito negativo, l'istanza di accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c., conclusasi con esito negativo (sono state consultate diverse banche dati dell'Inail, il Servizio Territoriale Provinciale di Napoli – Direzione Generale Istruzione Formazione,
Lavoro e Politiche Giovanili), pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa (Ente
Poste).
8) Sicché appare legittimo il riconoscimento del pagamento delle competenze per l'attività di assistenza e difesa svolta nell'ambito del proc. iscritto al n°R.G.N.R. n. 3393/2019 - R.G.
Trib. n. 875/2020, richieste secondo le linee guida contenute nel protocollo vigente in questo Tribunale, nell'importo complessivo richiesto di euro 1.770,00, di cui euro 1.320,00 quale compenso per esame e studio nonché fase istruttoria e decisoria per procedimento conclusosi dopo più di tre udienze, ed euro 450,00 quali spese di recupero del predetto compenso), oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
9) Stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, liquida in favore dell'Avv. ID SS l'importo complessivo di euro
1.770,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f), a titolo di compenso professionale dovuto in relazione all'attività difensiva svolta nell'ambito del proc. iscritto al n°R.G.N.R. n.
3393/2019 - R.G. Trib. n. 875/2020 ed a titolo di spese di recupero;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 14 Ottobre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi