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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente
2) dott. Giorgio SENSALE - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. all'udienza dell'8.5.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4885 R.G.A.C. per l'anno 2024, vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati in Nola (NA), C.F._2 via Polvica n. 258, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Campagnuolo, che li rappresenta e difende in giudizio per mandato in atti;
Appellanti
CONTRO
( ), elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in Nola, via G. Bruno n. 50, presso lo studio dell'avv.
Raffaele Soprano, che la rappresenta e difende in giudizio per mandato in atti;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Nola n.
1125/2024, pubblicata in data 9.4.2024.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'8.5.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il 6.11.2024, ed iscritto a ruolo il 12.11.2024, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello contro la sentenza n. 1125/2024, depositata in data
9.4.2024, non notificata, con cui il tribunale di Nola, nel definire il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1692/2015 del
29.6.2015, azionato dagli odierni appellanti nei confronti di CP_1
quale comproprietaria/locatrice dell'immobile da essi
[...] condotto in locazione ad uso non abitativo in virtù di contratto
1 registrato del 6.4.1998, ha così statuito: “a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1692/2015 del 29.6.2015; b) compensa le spese di giudizio”.
Gli appellanti hanno contestato al tribunale: 1) motivazione contraddittoria e/o errata per violazione e/o mancata applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 113 cpc e/o dell'art. 115 c.p.c. e/o dell'art. 2697 c.c.; 2) motivazione errata circa la erronea compensazione delle spese e competenze di lite per erronea dichiarazione di soccombenza reciproca delle parti;
Motivazione contraddittoria e/o errata per violazione e/o mancata applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 91 cpc e/o dell'art. 2697 c.c..
Hanno chiesto, pertanto, alla corte adita, in accoglimento del gravame, di voler così provvedere: “A). “accertata e dichiarata che la domanda riconvenzionale proposta dagli odierni appellanti volta alla restituzione delle somme in eccesso percepite dalla sig.ra a titolo di CP_1 canoni locatizi ed a titolo di deposito cauzionale è fondata e deve trovare accoglimento, in quanto si accerta e dichiara che gli avvenuti pagamenti della somma di euro 1.000,00 al mese a far data dal mese di luglio del 2014
e fino al mese di dicembre del 2014 sono circostanze ammesse dalla locataria sig.ra […]. Quindi la stessa , CP_1 CP_1 stante la nullità della contro dichiarazione (come statuita dal Tribunale di
Nola) deve restituire alla sig.ra la somma di euro 12.610,09 Parte_1 oltre a dover restituire il deposito cauzionale per euro 1.859,24 = quindi
TOTALE da restituire euro 14.469,33 o di quella diversa somma ritenuta di
Giustizia, oltre interessi legali dal dì del singolo pagamento o dalla richiesta di restituzione che coincide con la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale notificato in data 08.10.2015 e/o comunque da quella diversa data ritenuta di Giustizia;
e per l'effetto si condanna la al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di euro 14.469,33 (come sopra specificata) o di Pt_1 quella diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali dal dì del singolo pagamento o dalla richiesta di restituzione che coincide con la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale notificato in data 08.10.2015 e/o comunque da quella diversa data ritenuta di Giustizia;
B). Si condanna la convenuta appellata alla rifusione di spese e compensi per il giudizio CP_1 di primo grado quantificate in euro 5.077,00 oltre spese notifica e iscrizione
a ruolo della causa per euro 518,00 + 27 + 20 notifiche, oltre spese generali al 15% ex art. 20 e tabella 25 D.M. 55/2014, con accessori di legge IVA E
CPA e con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
C). Si condanna la convenuta appellata alla rifusione di CP_1 spese e compensi legali del presente giudizio di appello oltre spese generali al 15% ex art. 20 e tabella 25 D.M. 55/2014, con accessori di legge IVA E
CPA e con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con memoria del
19.2.2025, l'appellata , concludendo per l'integrale CP_1
2 rigetto dell'avverso gravame, eccependone, in via preliminare,
l'inammissibilità per violazione dell'art. 327 cpc con riferimento all'art. 324 stesso codice, al fine evidenziando che il giudizio, vertente in “materia locatizia”, e dunque regolato dalle disposizioni di cui al titolo IV capo I° (sez. Iᵃ e IIᵃ) del cpc artt. 409 e segg. (già seguite in primo grado), era stato tardivamente iscritto a ruolo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
In via meramente subordinata, espressamente condizionata all'ammissibilità del gravame principale (laddove la Corte Ecc.ma dovesse non condividere la dedotta inammissibilità dell'appello principale e dovesse - quindi - procedere allo scrutinio del merito del processo), proponeva appello incidentale per sentir, in riforma della sentenza gravata, accogliere le seguenti conclusioni: “…4) rigettare l'opposizione al D.I. proposta da e 5) confermare il D.I. opposto Pt_1 Pt_2
(subordinatamente condannare gli opponenti al pagamento con interessi le somme portate dal D.I.); 6) condannare e a pagare (in Pt_1 Pt_2 aggiunta alle spese e compensi del presente grado di giudizio) anche quelle relative al I° grado sempre da attribuire al difensore anticipatario;
7) disporre, gradatamente, le istruttorie formulate nel corso del giudizio di I° grado e non ammesse dal Tribunale”. Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, interamente digitalizzato, e disposto il mutamento di rito da “ordinario” e “lavoro”, all'udienza dell'8 maggio 2025, all'esito della discussione, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.
*******
Il gravame è inammissibile perché tardivamente proposto.
Invero, ai sensi del novellato art. 327, comma 1, cpc (con effetto dal
4.7.2009, per tutte le controversie, quale quella di specie, instaurate in primo grado dopo tale data ex lege n. 69/2009), l'appello contro la pronuncia impugnata, in assenza di notificazione della stessa, avrebbe dovuto essere proposto nel termine perentorio di sei mesi dalla relativa pubblicazione (avvenuta in data 9.4.2024), e dunque, considerato anche il periodo di sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto 2024) e tenuto conto che il 9.11.2024 cadeva di sabato (art. 155, commi 4 e 5, cpc), entro l'11.11.2024.
Viceversa, nella specie, l'appello, irritualmente proposto con citazione
(secondo il rito ordinario) anziché con ricorso (in ossequio al rito speciale locatizio, correttamente seguito in prime cure), è stato notificato alla controparte il 6.11.2024 e depositato ed iscritto a ruolo solo in data 12.11.2024, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 cpc.
Deve, infatti, osservarsi che, trattandosi di procedura relativa ad un rapporto di locazione e risultando applicabile il rito del lavoro,
l'appello si sarebbe dovuto proporre con ricorso, ex artt. 434 e 447-bis
3 c.p.c., da depositarsi in cancelleria nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (in mancanza di notificazione della stessa), ai sensi del richiamato art. 327 c.p.c.
Qualora, invece, come nella specie, l'appellante scelga la forma della citazione, il termine anzidetto è rispettato solo se, prima della sua scadenza, l'atto sia stato non soltanto notificato ma anche depositato in cancelleria, con l'iscrizione a ruolo della causa.
Infatti, per consolidato insegnamento giurisprudenziale: “In tema di impugnazioni, alla luce del principio di ultrattività del rito, la proposizione dell'appello deve conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado. Ne consegue che, in controversia trattata con il rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ. e, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, primo comma, stesso codice, non trova deroga con riguardo all'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto nella forma della citazione, ancorché questa sia suscettibile di convalidazione a norma dell'art. 156, ultimo comma cod. proc. civ., trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza, dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” (Cass. 12990/2010; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 9530/2010, Cass. 11591/2011, Cass.
14401/2015 e Cass. 1020/2017, nonché, per l'ipotesi inversa, Cass.
22256/2018 e Cass. 12413/2017).
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della definizione in mero rito e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Soprano, dichiaratosi antistatario.
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater T.U. n. 115/02 come mod. dall'art. 1 co. 17 L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione depositato in data 12.11.2024, da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di , contro la sentenza del Tribunale di Nola n. CP_1
1125/2024, pubblicata il 9.4.2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
4 - condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore dell'appellata , delle spese del grado, che si CP_1 liquidano in € 2.905,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva
e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele
Soprano, dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 8.5.2025
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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