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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 13772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.12.2024 da
1) Parte_1 nata in [...] l'[...] cittadina italiana codice fiscale: CodiceFiscale_1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino italiano codice fiscale: CodiceFiscale_2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Marica Pesci – Cod. Fisc. del Foro di Milano, con CodiceFiscale_3 studio in Cernusco sul Naviglio (MI), piazza Matteotti n. 6/A, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Appiano Gentile (CO) in data 01.07.2017
(anno 2017 atto n. 59 p. II s. C)
In separazione dei beni con i seguenti figli minorenni:
, nato in [...] il [...], residente in [...]
n. 1/C, cittadino italiano, Cod. Fisc. ; CodiceFiscale_4 , nato in [...] il [...], residente in [...]
Sebastiano n. 1/C, cittadino italiano, Cod. Fisc. CodiceFiscale_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso per separazione e scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49
e 473 bis.51 c.p.c. con richiesta di trattazione scritta, personalmente sottoscritto e depositato in data
03.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle Parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Quanto alla separazione: autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Quanto all'affido dei figli minori: i figli minori e vengono affidati Parte_4 Pt_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale resteranno a vivere nella casa coniugale, disponendo che entrambi i genitori debbano occuparsi della crescita psico-fisica dei minori collaborando fattivamente per un loro sviluppo sereno ed adeguato, garantendo, altresì, a e di poter conservare, oltre che con Parte_4 Pt_3 entrambi i genitori, anche un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Quanto all'assegnazione casa coniugale: considerato che la casa coniugale sita in Bollate (MI), via San Sebastiano n. 1/C, contraddistinta al C.F. del predetto Comune al Foglio 55 Mappale 61
Sub 34, è stata assegnata alla signora dalla Cooperativa Edificatrice San Martino, essendo
Pt_1 la signora unica socia della stessa, il contratto di assegnazione dell'alloggio continuerà
Pt_1 regolarmente con la signora ed alla stessa viene assegnato altresì l'immobile in qualità
Pt_1 di genitore collocatario dei figli minori, presso il quale continuerà a vivere unitamente ai figli. I figli continueranno ad avere la residenza presso la casa coniugale. I coniugi danno atto del fatto che il signor ha già rilasciato la casa coniugale a far data dal 07.01.2025, asportando Pt_2 dall'immobile tutti i suoi effetti personali, e lasciando il resto dell'arredo nella disponibilità della signora senza nulla avere a pretendere. Il signor si impegna a cambiare l'indirizzo
Pt_1 Pt_2 della propria residenza entro e non oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
4. Quanto al mantenimento dei figli: il signor verserà alla signora tramite bonifico Pt_2 Pt_1 bancario, a titolo di contributo al mantenimento per i figli e , e sino al Parte_4 Pt_3 raggiungimento della loro indipendenza economica, anche oltre il compimento della maggiore età, la somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, per un totale mensile di euro 500,00, da versare in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dalla data del rilascio della casa familiare. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Entrambi i genitori avranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, comprese le spese per la mensa scolastica, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione, anche a mezzo di comunicazione telematica quale posta elettronica) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In caso di spese straordinarie superiori ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza. I signori e hanno già concordato che il figlio minore , Pt_1 Pt_2 Pt_3 frequenti la Scuola per l'Infanzia Asilo Maria – Associazione Scuola dell'Infanzia in Bollate con un costo mensile di euro 322,00 comprensiva della mensa ed il pre-scuola, il cui importo verrà versato dalla signora previo pagamento anticipato del 50% da parte del signor . Pt_1 Pt_2
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
Riconoscere in favore della signora nella sua qualità di genitore collocatario dei figli Pt_1
e , il 100% dell'Assegno Unico Universale. Nel caso l'Assegno Unico Parte_4 Pt_3
Universale non venisse più erogato dall'Inps, per qualsiasi ragione, il signor si impegna a Pt_2 farsi carico di un maggior esborso mensile pari ad euro 100,00 (euro cento/00) così da compensare la mancanza dell'assegno unico.
5. Quanto alle modalità di visita padre-figli: ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola Parte_4 Pt_3 sino alla domenica sera dopo la cena serale. Durante i fine settimana, ciascun genitori si impegna affinché i figli eseguano i compiti scolastici e partecipino alle varie attività sportive, ricreative e ludiche di interesse. Durante la settimana, in particolare, il signor avrà diritto di vedere a Pt_2 tenere con sé entrambi i figli seguendo il calendario così concordato:
▪ al martedì si recherà a ritirare il figlio , presso l'abitazione della madre, alle ore 17,30 Pt_3 per accompagnarlo all'allenamento di calcio e, ultimata l'attività sportiva, lo riaccompagnerà presso la casa coniugale alle ore 19,30/20,00 prima della cena serale, mentre del figlio Parte_4 se ne occuperà la madre;
[...]
▪ al mercoledì si recherà a ritirare entrambi i figli al termine dell'orario scolastico per riaccompagnarli presso la casa coniugale prima dell'orario di cena;
▪ al giovedì si recherà a ritirare entrambi i figli al termine dell'orario scolastico per poi accompagnare all'allenamento di calcio e riportarlo presso la casa coniugale entro Pt_3
l'ora di cena. Quanto a , sempre ritirato da scuola dal padre, sarà da lui Parte_4 accompagnato presso i nonni paterni o la nonna materna secondo gli accordi dei genitori.
Entrambi i genitori avranno il diritto di trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
Le vacanze di Natale saranno divise in due settimane, dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01 ad anni alterni, salvo diversi accordi tra le Parti. Per le vacanze pasquali, e Parte_4 Pt_3 trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore. Sono salvi i diversi accordi tra i genitori purché tutelanti dell'interesse dei minori.
Ciascun genitore si impegna, durante i rispettivi periodi di permanenza, ad assicurare ai figli e la frequentazione di luoghi consoni ed adeguati alle loro abitudini e Parte_4 Pt_3 crescita, compresa la frequentazione di persone terze estranee, avvisando l'altro genitore.
6. Quanto al trasferimento dell'autovettura Fiat Grande Punto: i coniugi, di comune accordo, si impegnano entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, quale negozio di diritto familiare senza corrispettivo, a trasferire al signor la proprietà del veicolo Fiat Pt_2
Grande Punto, targato DD560XE.
7. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettate e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
8. Quanto al pagamento dei finanziamenti: i finanziamenti contratti da ciascun coniuge personalmente con la società FINDOMESTIC, restano a carico esclusivo di ciascun contraente.
Pertanto nel caso di mancato pagamento di una o più rate, il debitore principale resterà comunque obbligato nei confronti del garante che avrà eventualmente eseguito il pagamento.
9. Quanto alle necessarie autorizzazioni: I coniugi si autorizzano sin da ora al consenso per il rilascio dei rispettivi documenti validi anche per l'espatrio, oltre ad impegnarsi alla sottoscrizione di qualsiasi documento necessario per i figli e sia di natura medica che Parte_4 Pt_3 scolastica.
10. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le Parti.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte datate 14.01.2025, depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, dando atto del fatto che a far data dal 07.01.2025 il signor ha già rilasciato la casa coniugale asportando tutti i suoi effetti personali, e lasciando il resto Pt_2 dell'arredo nella disponibilità della signora ed hanno rinunciato all'impugnazione della Pt_1 sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi, signora e signor Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito civile in Appiano Gentile (CO) Parte_2 in data 01.07.2017;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
4) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di rito;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Appiano Gentile (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa M.Laura Amato
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.12.2024 da
1) Parte_1 nata in [...] l'[...] cittadina italiana codice fiscale: CodiceFiscale_1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino italiano codice fiscale: CodiceFiscale_2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Marica Pesci – Cod. Fisc. del Foro di Milano, con CodiceFiscale_3 studio in Cernusco sul Naviglio (MI), piazza Matteotti n. 6/A, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Appiano Gentile (CO) in data 01.07.2017
(anno 2017 atto n. 59 p. II s. C)
In separazione dei beni con i seguenti figli minorenni:
, nato in [...] il [...], residente in [...]
n. 1/C, cittadino italiano, Cod. Fisc. ; CodiceFiscale_4 , nato in [...] il [...], residente in [...]
Sebastiano n. 1/C, cittadino italiano, Cod. Fisc. CodiceFiscale_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso per separazione e scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49
e 473 bis.51 c.p.c. con richiesta di trattazione scritta, personalmente sottoscritto e depositato in data
03.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle Parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Quanto alla separazione: autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Quanto all'affido dei figli minori: i figli minori e vengono affidati Parte_4 Pt_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale resteranno a vivere nella casa coniugale, disponendo che entrambi i genitori debbano occuparsi della crescita psico-fisica dei minori collaborando fattivamente per un loro sviluppo sereno ed adeguato, garantendo, altresì, a e di poter conservare, oltre che con Parte_4 Pt_3 entrambi i genitori, anche un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Quanto all'assegnazione casa coniugale: considerato che la casa coniugale sita in Bollate (MI), via San Sebastiano n. 1/C, contraddistinta al C.F. del predetto Comune al Foglio 55 Mappale 61
Sub 34, è stata assegnata alla signora dalla Cooperativa Edificatrice San Martino, essendo
Pt_1 la signora unica socia della stessa, il contratto di assegnazione dell'alloggio continuerà
Pt_1 regolarmente con la signora ed alla stessa viene assegnato altresì l'immobile in qualità
Pt_1 di genitore collocatario dei figli minori, presso il quale continuerà a vivere unitamente ai figli. I figli continueranno ad avere la residenza presso la casa coniugale. I coniugi danno atto del fatto che il signor ha già rilasciato la casa coniugale a far data dal 07.01.2025, asportando Pt_2 dall'immobile tutti i suoi effetti personali, e lasciando il resto dell'arredo nella disponibilità della signora senza nulla avere a pretendere. Il signor si impegna a cambiare l'indirizzo
Pt_1 Pt_2 della propria residenza entro e non oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
4. Quanto al mantenimento dei figli: il signor verserà alla signora tramite bonifico Pt_2 Pt_1 bancario, a titolo di contributo al mantenimento per i figli e , e sino al Parte_4 Pt_3 raggiungimento della loro indipendenza economica, anche oltre il compimento della maggiore età, la somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, per un totale mensile di euro 500,00, da versare in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dalla data del rilascio della casa familiare. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Entrambi i genitori avranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, comprese le spese per la mensa scolastica, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione, anche a mezzo di comunicazione telematica quale posta elettronica) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In caso di spese straordinarie superiori ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza. I signori e hanno già concordato che il figlio minore , Pt_1 Pt_2 Pt_3 frequenti la Scuola per l'Infanzia Asilo Maria – Associazione Scuola dell'Infanzia in Bollate con un costo mensile di euro 322,00 comprensiva della mensa ed il pre-scuola, il cui importo verrà versato dalla signora previo pagamento anticipato del 50% da parte del signor . Pt_1 Pt_2
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
Riconoscere in favore della signora nella sua qualità di genitore collocatario dei figli Pt_1
e , il 100% dell'Assegno Unico Universale. Nel caso l'Assegno Unico Parte_4 Pt_3
Universale non venisse più erogato dall'Inps, per qualsiasi ragione, il signor si impegna a Pt_2 farsi carico di un maggior esborso mensile pari ad euro 100,00 (euro cento/00) così da compensare la mancanza dell'assegno unico.
5. Quanto alle modalità di visita padre-figli: ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola Parte_4 Pt_3 sino alla domenica sera dopo la cena serale. Durante i fine settimana, ciascun genitori si impegna affinché i figli eseguano i compiti scolastici e partecipino alle varie attività sportive, ricreative e ludiche di interesse. Durante la settimana, in particolare, il signor avrà diritto di vedere a Pt_2 tenere con sé entrambi i figli seguendo il calendario così concordato:
▪ al martedì si recherà a ritirare il figlio , presso l'abitazione della madre, alle ore 17,30 Pt_3 per accompagnarlo all'allenamento di calcio e, ultimata l'attività sportiva, lo riaccompagnerà presso la casa coniugale alle ore 19,30/20,00 prima della cena serale, mentre del figlio Parte_4 se ne occuperà la madre;
[...]
▪ al mercoledì si recherà a ritirare entrambi i figli al termine dell'orario scolastico per riaccompagnarli presso la casa coniugale prima dell'orario di cena;
▪ al giovedì si recherà a ritirare entrambi i figli al termine dell'orario scolastico per poi accompagnare all'allenamento di calcio e riportarlo presso la casa coniugale entro Pt_3
l'ora di cena. Quanto a , sempre ritirato da scuola dal padre, sarà da lui Parte_4 accompagnato presso i nonni paterni o la nonna materna secondo gli accordi dei genitori.
Entrambi i genitori avranno il diritto di trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
Le vacanze di Natale saranno divise in due settimane, dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01 ad anni alterni, salvo diversi accordi tra le Parti. Per le vacanze pasquali, e Parte_4 Pt_3 trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore. Sono salvi i diversi accordi tra i genitori purché tutelanti dell'interesse dei minori.
Ciascun genitore si impegna, durante i rispettivi periodi di permanenza, ad assicurare ai figli e la frequentazione di luoghi consoni ed adeguati alle loro abitudini e Parte_4 Pt_3 crescita, compresa la frequentazione di persone terze estranee, avvisando l'altro genitore.
6. Quanto al trasferimento dell'autovettura Fiat Grande Punto: i coniugi, di comune accordo, si impegnano entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, quale negozio di diritto familiare senza corrispettivo, a trasferire al signor la proprietà del veicolo Fiat Pt_2
Grande Punto, targato DD560XE.
7. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettate e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
8. Quanto al pagamento dei finanziamenti: i finanziamenti contratti da ciascun coniuge personalmente con la società FINDOMESTIC, restano a carico esclusivo di ciascun contraente.
Pertanto nel caso di mancato pagamento di una o più rate, il debitore principale resterà comunque obbligato nei confronti del garante che avrà eventualmente eseguito il pagamento.
9. Quanto alle necessarie autorizzazioni: I coniugi si autorizzano sin da ora al consenso per il rilascio dei rispettivi documenti validi anche per l'espatrio, oltre ad impegnarsi alla sottoscrizione di qualsiasi documento necessario per i figli e sia di natura medica che Parte_4 Pt_3 scolastica.
10. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le Parti.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte datate 14.01.2025, depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, dando atto del fatto che a far data dal 07.01.2025 il signor ha già rilasciato la casa coniugale asportando tutti i suoi effetti personali, e lasciando il resto Pt_2 dell'arredo nella disponibilità della signora ed hanno rinunciato all'impugnazione della Pt_1 sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi, signora e signor Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito civile in Appiano Gentile (CO) Parte_2 in data 01.07.2017;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
4) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di rito;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Appiano Gentile (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa M.Laura Amato
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG