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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1122/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/11/2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. Carmela Senatore, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nocera Superiore (SA) alla via Indipendenza n. 187, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta AR CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. Francesco Alliegro, con studio in Padula (SA) alla Via Nazionale snc, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi presso il numero di fax 0975-74132 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata:
entrambi con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo Email_2
PEC: Email_2
RICORRENTE
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 06/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario civile in Padula (SA), in data 05/12/1987, atto n. 42, parte 2, serie A, volume
1, anno 1987, scegliendo il regime della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale
Per_ erano nati i figli nata a [...] il [...], sposata e residente in [...], e , Per_2
nato a [...] il [...], sposato e residente a Milano;
che i coniugi avevano stabilito la comune residenza in Padula alla via Arcangelo Rotunno n. 31; che di comune accordo avevano deciso di chiedere la separazione per poter riorganizzare le loro vite intraprendendo un percorso di reciproca libertà, in considerazione del fatto che negli ultimi tempi si era generata una situazione di progressiva diminutio dell'affectio maritalis, nonché un aumento di conflittualità all'interno della coppia ormai insuperabile;
che essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, la prosecuzione della convivenza si era resa insostenibile.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: ”
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1
(matrimonio contratto in Padula (SA), in data 05/12/1987, Atto n. 42 Controparte_2
parte 2 serie A volume 1 - anno 1987).
3. Disporre che il sig. contribuisca al Pt_1
mantenimento della coniuge sig.ra mediante il versamento alla Controparte_2
medesima della somma di euro 600,00 mensili (per 12 mensilità) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
4. dare atto che il sig. corrisponderà in Pt_1
favore di la quota pari al 50% della somma che verrà liquidata in AR
favore del medesimo a titolo di TFR all'atto della cessazione del suo rapporto di Pt_1
lavoro. L'importo sul quale calcolare il 50% non terrà conto delle anticipazioni sinora già richieste ed ottenute, nel senso che esse non formeranno base di calcolo nel mentre andranno considerate le anticipazioni che il eventualmente ha richiesto e/o Pt_1
richiederà dal 01.01.2023 in poi. La corresponsione del citato importo dovrà avvenire entro e non oltre giorni 15 dal momento in cui percepirà il detto TFR.
5. Disporre Pt_1 pagina 2 di 4 che la casa coniugale sita in Padula alla via Arcangelo Rotunno n. 31, di proprietà di entrambi i coniugi, venga assegnata alla sig.ra la quale continuerà ad abitarvi CP_1
e la medesima si impegna immediatamente a volturare le utenze (gas, energia elettrica, linea telefonica, fornitura idrica) che ad oggi risultano ancora intestati al sig. Pt_1
Quest'ultimo, in particolare, si impegna a girare le bollette le cui utenze vanno volturate
(telefono, luce e gas) a nome della sul recapito mail AR
, riconducibile alla medesima. Per effettuare la volturazione, difatti, Email_3
le società di riferimento chiedono l'esibizione dell'ultima bolletta riferita all'utenza;
6. dare atto che i separandi coniugi sin da ora si impegnano a trasferire la nuda proprietà
Per_ degli immobili di proprietà comune siti in Padula ai figli e con Persona_3
riserva di usufrutto in favore di . Il trasferimento della nuda proprietà Controparte_2
dovrà avvenire con atto di donazione da stipulare dopo l'udienza che sarà tenuta innanzi al Tribunale di Lagonegro volta alla conferma della volontà della separazione alle condizioni fissate onde ottenerne l'omologa e comunque prima che venga dichiarata la Per_ cessazione degli effetti civili del matrimonio, con oneri/spese a carico dei figli e
. 7 dare atto che il sig. avrà facoltà di ritirare presso la casa coniugale i Per_2 Pt_1
propri effetti personali (passaporto, carta di credito, chiavi dell'auto, attrezzi di falegnameria, televisore, vestiti ecc..);
8. ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padula perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473-bis, 12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71
c.p.c. al P.M., il quale in data 08/01/2025 rendeva il seguente parere: “Nulla oppone”.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 10/03/2025, le parti si riportavano al ricorso, concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. pagina 3 di 4 Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
Tirreni (SA) il 21/04/1961, e nata a [...] il [...], AR
che hanno contratto matrimonio in Padula (Sa) il 05/12/1987;
2. omologa le condizioni di separazione riportate in parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3. nulla per le spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padula
(Sa) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 05/12/1987 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Atto n.
42, parte 2, serie A, Volume 1, anno 1987.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 17/03/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/11/2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. Carmela Senatore, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nocera Superiore (SA) alla via Indipendenza n. 187, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta AR CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. Francesco Alliegro, con studio in Padula (SA) alla Via Nazionale snc, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi presso il numero di fax 0975-74132 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata:
entrambi con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo Email_2
PEC: Email_2
RICORRENTE
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 06/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario civile in Padula (SA), in data 05/12/1987, atto n. 42, parte 2, serie A, volume
1, anno 1987, scegliendo il regime della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale
Per_ erano nati i figli nata a [...] il [...], sposata e residente in [...], e , Per_2
nato a [...] il [...], sposato e residente a Milano;
che i coniugi avevano stabilito la comune residenza in Padula alla via Arcangelo Rotunno n. 31; che di comune accordo avevano deciso di chiedere la separazione per poter riorganizzare le loro vite intraprendendo un percorso di reciproca libertà, in considerazione del fatto che negli ultimi tempi si era generata una situazione di progressiva diminutio dell'affectio maritalis, nonché un aumento di conflittualità all'interno della coppia ormai insuperabile;
che essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, la prosecuzione della convivenza si era resa insostenibile.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: ”
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1
(matrimonio contratto in Padula (SA), in data 05/12/1987, Atto n. 42 Controparte_2
parte 2 serie A volume 1 - anno 1987).
3. Disporre che il sig. contribuisca al Pt_1
mantenimento della coniuge sig.ra mediante il versamento alla Controparte_2
medesima della somma di euro 600,00 mensili (per 12 mensilità) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
4. dare atto che il sig. corrisponderà in Pt_1
favore di la quota pari al 50% della somma che verrà liquidata in AR
favore del medesimo a titolo di TFR all'atto della cessazione del suo rapporto di Pt_1
lavoro. L'importo sul quale calcolare il 50% non terrà conto delle anticipazioni sinora già richieste ed ottenute, nel senso che esse non formeranno base di calcolo nel mentre andranno considerate le anticipazioni che il eventualmente ha richiesto e/o Pt_1
richiederà dal 01.01.2023 in poi. La corresponsione del citato importo dovrà avvenire entro e non oltre giorni 15 dal momento in cui percepirà il detto TFR.
5. Disporre Pt_1 pagina 2 di 4 che la casa coniugale sita in Padula alla via Arcangelo Rotunno n. 31, di proprietà di entrambi i coniugi, venga assegnata alla sig.ra la quale continuerà ad abitarvi CP_1
e la medesima si impegna immediatamente a volturare le utenze (gas, energia elettrica, linea telefonica, fornitura idrica) che ad oggi risultano ancora intestati al sig. Pt_1
Quest'ultimo, in particolare, si impegna a girare le bollette le cui utenze vanno volturate
(telefono, luce e gas) a nome della sul recapito mail AR
, riconducibile alla medesima. Per effettuare la volturazione, difatti, Email_3
le società di riferimento chiedono l'esibizione dell'ultima bolletta riferita all'utenza;
6. dare atto che i separandi coniugi sin da ora si impegnano a trasferire la nuda proprietà
Per_ degli immobili di proprietà comune siti in Padula ai figli e con Persona_3
riserva di usufrutto in favore di . Il trasferimento della nuda proprietà Controparte_2
dovrà avvenire con atto di donazione da stipulare dopo l'udienza che sarà tenuta innanzi al Tribunale di Lagonegro volta alla conferma della volontà della separazione alle condizioni fissate onde ottenerne l'omologa e comunque prima che venga dichiarata la Per_ cessazione degli effetti civili del matrimonio, con oneri/spese a carico dei figli e
. 7 dare atto che il sig. avrà facoltà di ritirare presso la casa coniugale i Per_2 Pt_1
propri effetti personali (passaporto, carta di credito, chiavi dell'auto, attrezzi di falegnameria, televisore, vestiti ecc..);
8. ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padula perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473-bis, 12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71
c.p.c. al P.M., il quale in data 08/01/2025 rendeva il seguente parere: “Nulla oppone”.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 10/03/2025, le parti si riportavano al ricorso, concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. pagina 3 di 4 Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
Tirreni (SA) il 21/04/1961, e nata a [...] il [...], AR
che hanno contratto matrimonio in Padula (Sa) il 05/12/1987;
2. omologa le condizioni di separazione riportate in parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3. nulla per le spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padula
(Sa) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 05/12/1987 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Atto n.
42, parte 2, serie A, Volume 1, anno 1987.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 17/03/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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