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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/01/2024, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 263 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19/01/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, è comparsa per il ricorrente l'av.v ANNUNZIATA GRANDE in sostituzione dell'avv PAOLINI FILIPPO la quale chiede la decisione con accoglimento del ricorso e vittoria di spese di lite
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 263 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._1
Telematico con l'avv. PAOLINI FILIPPO ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 C/O CP_1 C.F._3
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DELL' CP_1 Controparte_2
67100 L' AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal C.F._4
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.3.2023 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei
- 2 - requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92) con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott.
[...]
Per_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il CTU ha ritenuto che la ricorrente è affetta da “ cardiopatia ischemica cronica con pregressi SCA-NSTEMI trattata nel febbraio 2021 con bypass aorto-coronarici multipli per severa coronaropatia trivasale, nell'ottobre 2021 con
PTCA/stenting e nell'aprile 2023 di nuovo con PTCA/Stenting; diabete mellito tipo 2 trattato con terapia insulinica tetrainiettiva;
ipertensione arteriosa sistemica;
iperdislipidemia; ateromasia carotidea;
episodi dispnoici da sforzi medio-lievi; esiti di colecistectomia laparotomica;
segni clinici di poliartrosi, spece a livello del rachide cervicale e lombare e delle piccole articolazioni delle dita delle mani;
esiti di pregressa frattura dell'omero sinistro con lievi ripercussioni funzionali.
Lo stesso CTU ha quindi concluso che “la signora va considerata Parte_1
”invalida civile al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” a partire dal febbraio 2023, quando fu ricoverata per scompenso cardiaco (allegato n° 8) e per questo propongo una revisione a 18 mesi. Va inoltre considerata “portatrice di handicap in situazione di gravità, L. 104/92, art. 3, comma 3” a partire dalla stessa data (febbraio 2023).
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_2
giudizio espresso dal CTU appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di ATP, al quadro patologico riscontrato.
- 3 - Atteso lo spostamento di decorrenza del requisito sanitario le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% mentre per il residuo sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92, a decorrere dal mese di febbraio 2023;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l al pagamento in CP_1
favore del difensore antistatario del residuo 50% delle spese di lite che liquida per entrambe le fasi del giudizio in €. 1800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 19 gennaio 2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
- 4 -