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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 689/2023 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 169 del 12.11.2023, notificata il 21.11.2013; avente ad oggetto: punteggio, promossa da:
, Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
[...] dello Stato di Bologna e domiciliata presso i relativi Uffici in Bologna – appellante nei confronti di:
, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Todisco Parte_3
e Francesco Criscitiello ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in
Avellino – appellato nonché nei confronti di: tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell' in cui l'appellato risulta Controparte_1
1 inserito e per cui ha promosso domanda per gli anni 2021/2024, contumaci – appellati. posta in decisione all'udienza collegiale del 30.1.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Come evidenziato dal Tribunale di Ferrara, in funzione di Giudice del lavoro, nella sentenza impugnata, “ ha convenuto in Parte_3 giudizio l'amministrazione scolastica in intestazione dinanzi al Tribunale di
Ferrara per ivi sentire dichiarare ed accertare il proprio diritto a vedersi riconosciuto un punteggio superiore (di 6 punti in ragione d'anno) a quello attribuitogli nelle graduatorie di terza fascia, valide per il triennio
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, del personale ATA, per aver espletato il servizio militare di leva obbligatorio.
Deduceva nello specifico di avere svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, e di avere perciò ottenuto, in forza del D.M.
n. 50/2021 All. A, un punteggio ridotto di soli 0,60 punti anziché di 6,00 punti, come previsto dalla legge, in particolare dall'art. 485 comma 7° D.
Lgs. n. 297/1994, da leggersi in combinato disposto con l'art. 52 comma 2
Cost.”.
Il Tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. e accolto il rilievo di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, ricostruiva il quadro normativo di interesse, Controparte_2 richiamando a) l'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente, secondo cui “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, b) l'art. 569, comma 3, del d.lgs. n. 297 cit., di identico contenuto in relazione al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA e c) l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 che, in tema di “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici", stabilisce, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"
e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli
2 nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Dalla lettura delle riportate disposizioni discendeva, secondo il
Giudice, l'impossibilità di aderire all'interpretazione restrittiva proposta dall'Amministrazione, secondo cui gli art. 485 e 569 cit. sarebbero applicabili soltanto dopo l'assunzione in ruolo, esito non compatibile con la portata generale della norma contenuta nell'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010.
Precisamente, evidenziava il Giudice, “La giurisprudenza di legittimità ha già più volte statuito sul punto, dando così luogo ad un orientamento che può dirsi consolidato, interpretando estensivamente la disposizione del Codice dell'Ordinamento Militare (preceduta peraltro da disposizione avente simile tenore, come osservato nelle pronunce).
Molto chiara è sul punto Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 5679 del
02/03/2020, Rv. 657513 – 02 che così ha motivato: “secondo l'art. 485, co.
7, d. Igs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d. Igs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce poi, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; secondo il dal Parte_1 citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»; tale interpretazione non è corretta;
non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8
3 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico
Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica
(non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il 5 R. G. n. 25472/2014 contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”.
L'ampia interpretazione dell'art. 2050 cit., peraltro, eviterebbe la realizzazione di una discriminazione legata al fattore di genere, avendo precisato Cass., n. 34686 e 34687/2021, che “Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, alcuna Parte_1 violazione dell'articolo 3 Costituzione né della direttiva nr. 54/2006/CE, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira, dunque, a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca della leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva
4 svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie”.
Pertanto, secondo il Giudice, “Appare evidente che i principi espressi nelle predette pronunce debbano essere applicati anche in relazione alla formulazione delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, previa disapplicazione in parte qua del D.M. n. 50 del
3.3.2021, Allegato A punto A, laddove stabilisce che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, con conseguente attribuzione di un punteggio ridotto di soli 0,60 anziché di 6,00 per il caso di svolgimento del servizio di leva non in pendenza di rapporto di lavoro”.
Il Tribunale emetteva dunque le seguenti statuizioni: “1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
; 2) accerta e dichiara il diritto di al
[...] Parte_3 riconoscimento, per il servizio militare di leva svolto di un punteggio pari a
6,00 punti ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto di Istruzione
Superiore FEIC808004 - IC Alberto Manzi - S.Bartolomeo in Bosco di
, valide per il triennio 2021/2024, e relative ai profili di assistente CP_2 amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che Parte_1 liquida in complessivi € 3.689,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore Avv. Antonio Todisco, dichiaratosi antistatario”.
2. Il ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la CP_3 riforma, con rigetto delle originarie domande.
L'appellante è stato poi autorizzato a eseguire la notificazione del ricorso in appello e degli atti conseguenti (decreto autorizzazione con fissazione di nuova udienza), ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti dei predetti controinteressati. Gli stessi non hanno però inteso costituirsi in giudizio, rimanendo contumaci.
Si è costituito invece l'appellato, resistendo all'impugnazione ed eccependo preliminarmente la nullità dell'appello per violazione dell'art. 435, comma 2, c.p.c.
5 3. L'appellante censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, commi 1 e 2, del d.lgs. 66/2000, nonché degli artt. 485 e 569 del d.lgs. n. 297/1994, norme applicate operando un'impropria estensione analogica dei principi affermati dalla Suprema
Corte di Cassazione nella pronuncia n. 5679/2020, relativa a fattispecie del tutto differente.
Precisamente, “l'art. 485, co. 7, d.lgs. 297/1994, laddove prevede che
“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, deve essere letto in maniera coordinata con le norme dell'ordinamento militare. Pertanto, quando si esamina la previsione secondo cui il servizio di leva è valido “a tutti gli effetti”, tali “effetti” devono essere individuati sulla base di quanto stabilito dall'art. 2050 d.lgs. 66/2000, il quale, al primo comma, precisa che i periodi di servizio militare effettivo devono essere “valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Ebbene, anticipando gli esiti della ricognizione normativa che verrà compiuta infra, si precisa sin d'ora che il criterio adottato dal DM
50/2021 (e disapplicato dal Giudice di prime cure) si pone in piena coerenza con il disposto dell'art. 2050, c. 1 e con i principi affermati dalla
Suprema Corte nell'ordinanza n. 5679/2020. Sulla base del DM in questione, infatti, per i periodi di servizio militare prestato non in costanza di nomina vengono attribuiti 0,60 punti per ogni anno, ossia un punteggio equivalente a quello riconosciuto per ogni anno di servizio presso amministrazioni statali diverse dall'amministrazione scolastica.
Pertanto, non può ravvisarsi alcun contrasto né con l'art. 52 Cost., né con le disposizioni di legge applicabili, né con le statuizioni della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata laddove si consideri in maniera puntuale l'evoluzione della giurisprudenza e della prassi amministrativa di riferimento in materia di graduatorie ATA che ha caratterizzato la materia in oggetto. In tale prospettiva, pare opportuno evidenziare che, in tema di rilevanza del servizio militare ai fini delle suddette graduatorie, l'art. 6, co. 2, D.M.
44/2021, prevedeva che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”.
Di conseguenza, al servizio militare prestato non in costanza di nomina non veniva riconosciuto alcun punteggio. Come noto, la suddetta previsione è stata ritenuta in contrasto con quanto stabilito dalla legislazione primaria, ossia dall'art. 2050, d.lgs. 66/2000 (c.d. ordinamento militare), nonché
6 dalla normativa settoriale dell'ambito scolastico e, nella specie, dagli artt.
485, co. 7 e 569, co. 3, d.lgs. 297/1994”.
Evidenzia il appellante, quindi, che “A seguito delle Parte_1 suddette statuizioni giurisprudenziali, il competente ha modificato Parte_1 la disciplina delle procedure volte all'aggiornamento delle graduatorie
ATA, recependo i principi affermati. In particolare, il D.M. 50/2021, nell'allegato A (“Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale A.T.A.), ha chiarito che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” (cfr. p. 17), prevedendo così
l'attribuzione di 6 punti per ogni anno di servizio e di 0,50 punti per ogni
“mese o frazione superiore a 15 giorni” (cfr. p. 20), al pari di quanto previsto per il “servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo” in istituzioni scolastiche.
Viceversa, “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impieg o, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, con conseguente attribuzione del punteggio di 1,20 punti per ogni anno di servizio e di 0,05 punti per ogni “mese o frazione superiore a 15 giorni”
(cfr. p. 20).
Come può osservarsi, il decreto ministeriale in questione ha dunque pienamente recepito le indicazioni della giurisprudenza, secondo la quale il servizio militare, anche qualora non prestato in costanza d'impiego, deve essere valutato “in misura non inferiore, (…), di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”: principio pienamente rispettato dal DM 50/2021, atteso che il servizio militare prestato non in costanza d'impiego viene considerato “come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
La previsione del DM 50/2021 è quindi del tutto conforme alla normativa primaria, la quale non impone affatto una piena equiparazione tra servizio militare prestato in pendenza di rapporto e servizio militare prestato non in costanza di nomina”.
4. L'appello è ammissibile.
Occorre infatti superare l'eccezione avanzata dall'appellato di nullità dell'appello “in quanto il decreto di fissazione dell'udienza è datato
22.01.2024 mentre la notifica a parte appellata è del 31.07.2024. Tale inadempimento ha leso gravemente il diritto di difesa del sig. Parte_3
il quale, nel periodo feriale di sospensione dei termini ha dovuto in
[...]
7 maniera repentina conferire mandato all'avvocato il quale, sempre in tema di sospensione feriale redigere la presente comparsa di costituzione e risposta, pertanto si insiste nella declaratoria di nullità dell'appello richiamato”.
Se è vero che il decreto di fissazione dell'udienza era del 22/23.1.2024
e che l'atto di appello è stato notificato il 31.7.2024, osserva comunque il
Collegio – a parte il fatto che il provvedimento di fissazione è stato revocato il 5.8.2024 con indicazione, a seguito della disposta autorizzazione alla notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., della nuova data del 30.1.2025 – che, come evidenziato, ex multis, da Cass., 1.8.2024, n.
21683, “nel rito del lavoro, la violazione del termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, secondo comma, c.p.c., deve notificare all'appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, terzo e quarto comma, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione (In tal senso Cass. n. 24034 del 30/10/2020 (Rv.
659607 - 01); Cass. Sez. L, n. 3959 del 29/02/2016 (Rv. 638850 -01); Cass.
n. 23426 del 16/10/2013 (Rv. 629083 - 01); Cass. Sez. L, n. 8685 del
31/05/2012 (Rv. 623117 - 01) e Cass. Sez.
6 - L, n. 21358 del 15/10/2010
(Rv. 615391 – 01)”, termine che nel caso di specie è stato osservato, essendo stata fissata la prima udienza in data 19.9.2024, a distanza di oltre venticinque giorni dalla data di notificazione dell'atto di appello
(31.7.2024).
Non è poi adeguatamente messo in risalto dall'appellante il pregiudizio che la condotta della controparte gli avrebbe arrecato, svolgendosi l'impugnazione secondo un rito che non conosce la sospensione dei termini feriali.
5. Nel merito, l'appello è fondato.
Il Collegio intende infatti aderire alla pronuncia resa da Cass.,
8.8.2024, n. 22429 (cui è conforme Cass., 8.8.2024, n. 22432), intervenuta nel corso del presente giudizio, la quale ha enunciato principi e compiuto precisazioni evidentemente riferibili all'ipotesi in esame, specie a tener conto delle specifiche censure svolte nell'atto di appello, occorrendo quindi richiamarne le linee argomentative ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
8 Precisamente, la Suprema Corte ha rilevato che “i precedenti di questa
S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo
2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della
Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma
1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto
(comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n.
297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
"riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
9 Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato"
(punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella
(assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di
10 servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso
"con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
11 Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa
S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio
12 civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n.
44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile "universale".
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria "generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
10. In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente.
A tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema e venendo quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità.
11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non
è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie
13 riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto".
La pronuncia menzionata dall'appellato a conferma delle argomentazioni svolte dal primo Giudice (Cass., 29.3.2024, n. 8586) non appare quindi pertinente, riferendosi, come osservato nella stessa sentenza sopra riportata, a questioni inerenti al diverso D.M. n. 44 del 2011.
6. Le spese di lite si compensano in ragione del fatto che la causa è stata decisa in applicazione di un orientamento maturato in sede di legittimità (v. il riferimento al punto 10 della sentenza sopra riportata) nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originario ricorso;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bologna il 30.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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