TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/11/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 112/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 25/11/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi in collegamento da remoto: per la parte ricorrente l'Avv. RIVA ANNA MARIA, munita di procura ex art. 185
c.p.c. agli atti telematici;
per la parte resistente l'Avv. ANDREA COLDESINA in sostituzione dell'Avv.
OT ES, anche munito di procura ex art. 185 c.p.c., agli atti telematici.
I procuratori danno atto di avere raggiunto l'accordo parziale, che non comprende la domanda relativa all'RA. Pertanto sulle altre domande si conciliano come da verbale di conciliazione, depositato dalla parte resistente in data 25.11.2025.
Il giudice ne dà lettura.
L'Avv. RIVA precisa che la rinuncia alla solidarietà e la liquidazione delle spese di lite contenuta nell'accordo riguardano esclusivamente le domande oggetto di conciliazione.
Entrambi i procuratori accettano le condizioni di cui al verbale di conciliazione.
Il Giudice ne dà atto, pertanto ai sensi dell'art. 88 dip. att. c.p.c., il verbale di conciliazione si ha per sottoscritto.
Il giudice invita le parti alla discussione sulla domanda residua.
L'Avv. RIVA richiama le norme del contratto collettivo ed i verbali integrativi sottoscritti a livello provinciale, che riconoscono l'elemento integrativo. Ribadisce che nell'appalto precedente l'elemento integrativo era stato pagato, così come l'ha pagato la società che è succeduta a nel nuovo appalto. Chiede CP_1 pertanto che venga accolta l'ulteriore domanda di € 2.067,28 per Parte_1
e di € 3.453,00 per , oltre al pagamento delle spese di lite. Parte_2
L'Avv. COLDESINA si riporta a quanto dedotto e argomentato nella memoria di costituzione. Rileva che l'accordo invocato risale al 1989 ed è quindi precedente all'istituzione della Provincia di EC, che ha un territorio differente da quello di
Como. Osserva poi che manca l'assenso delle associazioni rappresentative datoriali, che non hanno sottoscritto l'accordo integrativo. Chiede pertanto il rigetto delle domande.
L'Avv RIVA osserva che l'accordo è stato riproposto nel 2014, in continuità con quello siglato nel 1989.
L'Avv. COLDESINA replica che è stato firmato da , cui CP_2
non è iscritta. CP_1
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 112/2025 che porta riunita la causa rubricata al numero di ruolo generale 116/2025, avente per oggetto “spettanze retributive – indennità di vestizione - RA”, promossa
DA
(c.f. ) e Parte_3 C.F._1 Parte_4
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. ANNA MARIA RIVA,
[...] C.F._2
parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_3 P.IVA_1
ES OT e AN GA QUARTO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con separati ricorsi, successivamente riuniti, e Parte_3
hanno allegato di avere lavorato per la convenuta, Parte_4
nell'ambito dell'appalto dei servizi di ristorazione presso Controparte_3
l'AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO, al quale erano già state adibite alle dipendenze delle precedenti appaltatrici (rispettivamente, e Controparte_4
. Controparte_5
Le domande proposte dalle ricorrenti comprendevano originariamente anche spettanze retributive maturate relativamente al cd. tempo di vestizione, rispetto alle quali è cessata la materia del contendere, per effetto della conciliazione formalizzata all'odierna udienza. 3 Non essendo stato invece raggiunto un accordo con riferimento alle domande attoree aventi ad oggetto il pagamento del trattamento salariale integrativo, cd. RA, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e le parti sono state invitate alla discussione, all'esito della quale viene emessa la presente sentenza.
2. A fondamento della domanda in esame la difesa delle ricorrenti deduce che:
- il CCNL di settore (per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo), all'art. 232, prevede che la determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti delle aziende della ristorazione collettiva siano esclusivamente definiti con accordi provinciali/territoriali dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori e delle associazioni datoriali stipulanti il Ccnl del settore (anziché dalla contrattazione integrativa aziendale, espressamente derogando a quanto previsto all'art. 14, comma 3, lettera l del citato Ccnl);
- l'art. 230 dello stesso CCNL, sempre con riferimento alla ristorazione collettiva e per l'ipotesi di cambi di gestione, stabilisce “garanzie retributive” (come indicato nella sua rubrica), stabilendo che “Ai lavoratori neo assunti (…) saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell'art. 227, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno sei mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro”;
- in data 30 maggio 1989, quando il territorio di EC faceva ancora parte della Provincia di
Como, veniva siglato l'Accordo integrativo provinciale di Como e provincia per le aziende della ristorazione collettiva, ove si stabiliva l'importo mensile lordo dell'integrativo salariale uguale per tutti e pari a 64.000 lire (€ 33,05), riproporzionato all'orario di lavoro e utile per tutti gli istituti contrattuali;
- con Accordo territoriale integrativo del 9 giugno 2014 (doc. n. 6 attoreo), siglato da
, , , , si dava atto che l'accordo Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
del 1989 aveva prodotto effetto anche per il territorio dell'attuale Provincia di EC e si
4 ribadiva (al dichiarato fine di fugare dubbi interpretativi) che tale accordo del 1989 “si intende integralmente riportato ed operativo anche per l'attuale Provincia di EC”, altresì confermando che “l'integrativo salariale, per la provincia di EC, per il settore della ristorazione collettiva è determinato in euro 33.05 lorde mensili (…)”;
- la medesima volontà di applicazione dell'accordo del 1989 nel territorio di EC veniva ribadita dalle stesse parti collettive nel verbale di accordo (denominato “contrasto a fenomeni di differenziazione contrattuale”) del 1.7.2020 (doc. n. 6);
- il trattamento integrativo salariale in questione era sempre stato erogato alle ricorrenti dalla precedente appaltatrice.
Per suffragare la fondatezza delle domande, la difesa attorea nel corso del giudizio ha anche prodotto: l'accordo sindacale del 23.4.2025, con il quale la Controparte_10
che è subentrata a nell'appalto di cui è causa, si è impegnata a riconoscere
[...] Pt_5
l'elemento integrativo salariale della provincia di EC (doc. n. 11); la busta paga del mese di maggio 2025, relativa ad una lavoratrice impiegata nell'appalto, da cui si evince il pagamento dell'RA (sub doc. n. 12); un verbale di conciliazione tra l'odierna convenuta e un lavoratore, che in sede sindacale ha ottenuto il riconoscimento dell'RA (sub doc. n. 13). esiste alla domanda di pagamento dell'RA, assumendo Controparte_3
che l'accordo provinciale del 1989 riguardi esclusivamente la provincia di Como, mentre il successivo accordo del 2014 per il territorio di EC non la riguarderebbe, essendo siglato dalla sola Confcommercio EC, alla quale la convenuta non è iscritta.
3. Le pretese attoree sono fondate, di ciò traendosi conferma dalla giurisprudenza di legittimità, che si è già formata su fattispecie analoghe.
Con una serie di sentenze del 2023 (n. 21740; conf. 21855, 27417), emesse in una vicenda di cambio appalto di servizi di ristorazione, in cui l'appaltatrice uscente aveva riconosciuto l'integrazione salariale derivante da un accordo integrativo provinciale del 1989 relativo alla
Provincia di Milano, la Corte di Cassazione ha fatto leva sull'art. 339 del CCNL Turismo
Pubblici Esercizi del 2010 (rubricato "Cambi di gestione - garanzie retributive"), del tutto analogo all'attuale art. 230, evidenziando che con esso le parti sociali, consapevoli del fatto che il "settore della ristorazione collettiva è generalmente caratterizzato dall'effettuazione del
5 servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione", hanno inteso disciplinare con gli artt. 332 e ss. i "cambi di gestione", allo "scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro" specificamente regolamentate.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che:
- la citata norma collettiva garantisce ai lavoratori assunti (ex novo) dalla società subentrante nell'appalto un "trattamento di miglior favore", ed esattamente il diritto a "condizioni retributive...pari a quelle già percepite" presso il datore di lavoro che ha cessato l'appalto. Tali condizioni retributive, che i lavoratori hanno diritto di continuare a percepire, comprendono
"gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi [oggi, sei mesi] alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro".
- tale diritto è subordinato a due condizioni: “il primo di ordine temporale, deve cioè trattarsi di integrazioni retributive concordate ed erogate almeno tre mesi prima del cambio di gestione;
il secondo di ordine regolamentare, deve cioè trattarsi di integrazioni salariali la cui pattuizione ed erogazione sia avvenuta in conformità alle previsioni del contratto collettivo.
Quest'ultima statuizione esige che la fonte istitutiva delle integrazioni salariali, percepite dai lavoratori alle dipendenze della società cessante, sia coerente e non in contrasto con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale”.
Sotto quest'ultimo profilo i giudici di legittimità hanno evidenziato che l'art. 10 del CCNL prevede (come oggi fa l'art. 232) che la contrattazione integrativa per le imprese della ristorazione collettiva debba svolgersi a livello provinciale: nel caso ad essi sottoposto l'integrazione salariale riconosciuta alle lavoratrici era stata introdotta dall'Accordo integrativo provinciale della Provincia di Milano del 1989, il quale -sia pure scaduto nel 1992 e rimasto non rinnovato- era stato regolarmente applicato ai lavoratori dal datore di lavoro cessante nella gestione dell'appalto. La Corte di Cassazione ha quindi concluso che “tale quota, divenuta elemento stabile della retribuzione nello specifico settore, a prescindere dalla scadenza dell'accordo provinciale e come confermato dalle tabelle ministeriali allegate al controricorso, andava a comporre le condizioni retributive che le lavoratrici, assunte dalla società subentrata nell'appalto, avevano diritto di mantenere quale "trattamento di miglior favore”. È proprio la
6 ratio della previsione del CCNL, di contenere il rischio di modifiche peggiorative delle condizioni retributive in ogni cambio nella gestione nell'appalto, che dà significato all'espressione adoperata nell'art. 10 ("ferme le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia") e, d'altra parte, il "trattamento di miglior favore" garantito dall'art. 339 non può che comportare il riconoscimento di voci retributive (già stabilmente percepite) diverse rispetto a quelle spettanti ai dipendenti in base alle disposizioni del contratto nazionale e dei contratti integrativi "qualora vigenti" all'epoca del cambio appalto e come tali comunque vincolanti per l'impresa che applichi il CCNL”.
A conferma di tale conclusione i giudici di legittimità hanno richiamato il disposto del secondo comma dell'art. 339, il quale, analogamente all'attuale art. 230, “esclusivamente per i trattamenti superiori percepiti presso la precedente gestione per effetto di pattuizioni collettive aziendali, sancisce il mantenimento come quota ad personam assorbibile”.
In applicazione di tali principi, deve ritenersi che anche nella fattispecie in esame non sia affatto dirimente la circostanza che l'integrazione salariale, corrisposta alle odierne ricorrenti dalla precedente appaltatrice, fosse prevista da un accordo provinciale stipulato per la Provincia di
Como, di cui poi EC non ha più fatto parte, così come è irrilevante che l'odierna convenuta non sia iscritta alla Confcommercio, che ha siglato i successivi verbali contenenti il richiamo del predetto accordo provinciale. È invece sufficiente constatare che l'elemento di integrazione salariale è elemento stabile delle condizioni retributive, che le lavoratrici avevano diritto di mantenere, quale trattamento di miglior favore, alla luce dell'art. 230 del CCNL, che l'appaltante si è impegnata a rispettare (cfr. art. 19 del contratto di appalto, sub CP_1
doc. n. 2 della resistente). Non è infatti in contestazione che sussistesse il presupposto temporale dell'erogazione del predetto elemento per almeno sei mesi prima del cambio appalto.
Le domande volte al pagamento dell'RA vanno pertanto accolte nella misura indicata in ricorso, nulla essendo stato eccepito dalla resistente sotto il profilo del quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore delle (residue) domande accolte.
7
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_3
e nei confronti di
[...] Parte_4 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, CP_3
condanna a corrispondere a e Controparte_3 Parte_3
rispettivamente le somme di 3.453,73 e di € 2.067,28, a Parte_4
titolo di RA, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che Controparte_3
liquida complessivamente in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
EC, 26 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
8
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 112/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 25/11/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi in collegamento da remoto: per la parte ricorrente l'Avv. RIVA ANNA MARIA, munita di procura ex art. 185
c.p.c. agli atti telematici;
per la parte resistente l'Avv. ANDREA COLDESINA in sostituzione dell'Avv.
OT ES, anche munito di procura ex art. 185 c.p.c., agli atti telematici.
I procuratori danno atto di avere raggiunto l'accordo parziale, che non comprende la domanda relativa all'RA. Pertanto sulle altre domande si conciliano come da verbale di conciliazione, depositato dalla parte resistente in data 25.11.2025.
Il giudice ne dà lettura.
L'Avv. RIVA precisa che la rinuncia alla solidarietà e la liquidazione delle spese di lite contenuta nell'accordo riguardano esclusivamente le domande oggetto di conciliazione.
Entrambi i procuratori accettano le condizioni di cui al verbale di conciliazione.
Il Giudice ne dà atto, pertanto ai sensi dell'art. 88 dip. att. c.p.c., il verbale di conciliazione si ha per sottoscritto.
Il giudice invita le parti alla discussione sulla domanda residua.
L'Avv. RIVA richiama le norme del contratto collettivo ed i verbali integrativi sottoscritti a livello provinciale, che riconoscono l'elemento integrativo. Ribadisce che nell'appalto precedente l'elemento integrativo era stato pagato, così come l'ha pagato la società che è succeduta a nel nuovo appalto. Chiede CP_1 pertanto che venga accolta l'ulteriore domanda di € 2.067,28 per Parte_1
e di € 3.453,00 per , oltre al pagamento delle spese di lite. Parte_2
L'Avv. COLDESINA si riporta a quanto dedotto e argomentato nella memoria di costituzione. Rileva che l'accordo invocato risale al 1989 ed è quindi precedente all'istituzione della Provincia di EC, che ha un territorio differente da quello di
Como. Osserva poi che manca l'assenso delle associazioni rappresentative datoriali, che non hanno sottoscritto l'accordo integrativo. Chiede pertanto il rigetto delle domande.
L'Avv RIVA osserva che l'accordo è stato riproposto nel 2014, in continuità con quello siglato nel 1989.
L'Avv. COLDESINA replica che è stato firmato da , cui CP_2
non è iscritta. CP_1
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 112/2025 che porta riunita la causa rubricata al numero di ruolo generale 116/2025, avente per oggetto “spettanze retributive – indennità di vestizione - RA”, promossa
DA
(c.f. ) e Parte_3 C.F._1 Parte_4
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. ANNA MARIA RIVA,
[...] C.F._2
parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_3 P.IVA_1
ES OT e AN GA QUARTO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con separati ricorsi, successivamente riuniti, e Parte_3
hanno allegato di avere lavorato per la convenuta, Parte_4
nell'ambito dell'appalto dei servizi di ristorazione presso Controparte_3
l'AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO, al quale erano già state adibite alle dipendenze delle precedenti appaltatrici (rispettivamente, e Controparte_4
. Controparte_5
Le domande proposte dalle ricorrenti comprendevano originariamente anche spettanze retributive maturate relativamente al cd. tempo di vestizione, rispetto alle quali è cessata la materia del contendere, per effetto della conciliazione formalizzata all'odierna udienza. 3 Non essendo stato invece raggiunto un accordo con riferimento alle domande attoree aventi ad oggetto il pagamento del trattamento salariale integrativo, cd. RA, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e le parti sono state invitate alla discussione, all'esito della quale viene emessa la presente sentenza.
2. A fondamento della domanda in esame la difesa delle ricorrenti deduce che:
- il CCNL di settore (per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo), all'art. 232, prevede che la determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti delle aziende della ristorazione collettiva siano esclusivamente definiti con accordi provinciali/territoriali dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori e delle associazioni datoriali stipulanti il Ccnl del settore (anziché dalla contrattazione integrativa aziendale, espressamente derogando a quanto previsto all'art. 14, comma 3, lettera l del citato Ccnl);
- l'art. 230 dello stesso CCNL, sempre con riferimento alla ristorazione collettiva e per l'ipotesi di cambi di gestione, stabilisce “garanzie retributive” (come indicato nella sua rubrica), stabilendo che “Ai lavoratori neo assunti (…) saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell'art. 227, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno sei mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro”;
- in data 30 maggio 1989, quando il territorio di EC faceva ancora parte della Provincia di
Como, veniva siglato l'Accordo integrativo provinciale di Como e provincia per le aziende della ristorazione collettiva, ove si stabiliva l'importo mensile lordo dell'integrativo salariale uguale per tutti e pari a 64.000 lire (€ 33,05), riproporzionato all'orario di lavoro e utile per tutti gli istituti contrattuali;
- con Accordo territoriale integrativo del 9 giugno 2014 (doc. n. 6 attoreo), siglato da
, , , , si dava atto che l'accordo Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
del 1989 aveva prodotto effetto anche per il territorio dell'attuale Provincia di EC e si
4 ribadiva (al dichiarato fine di fugare dubbi interpretativi) che tale accordo del 1989 “si intende integralmente riportato ed operativo anche per l'attuale Provincia di EC”, altresì confermando che “l'integrativo salariale, per la provincia di EC, per il settore della ristorazione collettiva è determinato in euro 33.05 lorde mensili (…)”;
- la medesima volontà di applicazione dell'accordo del 1989 nel territorio di EC veniva ribadita dalle stesse parti collettive nel verbale di accordo (denominato “contrasto a fenomeni di differenziazione contrattuale”) del 1.7.2020 (doc. n. 6);
- il trattamento integrativo salariale in questione era sempre stato erogato alle ricorrenti dalla precedente appaltatrice.
Per suffragare la fondatezza delle domande, la difesa attorea nel corso del giudizio ha anche prodotto: l'accordo sindacale del 23.4.2025, con il quale la Controparte_10
che è subentrata a nell'appalto di cui è causa, si è impegnata a riconoscere
[...] Pt_5
l'elemento integrativo salariale della provincia di EC (doc. n. 11); la busta paga del mese di maggio 2025, relativa ad una lavoratrice impiegata nell'appalto, da cui si evince il pagamento dell'RA (sub doc. n. 12); un verbale di conciliazione tra l'odierna convenuta e un lavoratore, che in sede sindacale ha ottenuto il riconoscimento dell'RA (sub doc. n. 13). esiste alla domanda di pagamento dell'RA, assumendo Controparte_3
che l'accordo provinciale del 1989 riguardi esclusivamente la provincia di Como, mentre il successivo accordo del 2014 per il territorio di EC non la riguarderebbe, essendo siglato dalla sola Confcommercio EC, alla quale la convenuta non è iscritta.
3. Le pretese attoree sono fondate, di ciò traendosi conferma dalla giurisprudenza di legittimità, che si è già formata su fattispecie analoghe.
Con una serie di sentenze del 2023 (n. 21740; conf. 21855, 27417), emesse in una vicenda di cambio appalto di servizi di ristorazione, in cui l'appaltatrice uscente aveva riconosciuto l'integrazione salariale derivante da un accordo integrativo provinciale del 1989 relativo alla
Provincia di Milano, la Corte di Cassazione ha fatto leva sull'art. 339 del CCNL Turismo
Pubblici Esercizi del 2010 (rubricato "Cambi di gestione - garanzie retributive"), del tutto analogo all'attuale art. 230, evidenziando che con esso le parti sociali, consapevoli del fatto che il "settore della ristorazione collettiva è generalmente caratterizzato dall'effettuazione del
5 servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione", hanno inteso disciplinare con gli artt. 332 e ss. i "cambi di gestione", allo "scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro" specificamente regolamentate.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che:
- la citata norma collettiva garantisce ai lavoratori assunti (ex novo) dalla società subentrante nell'appalto un "trattamento di miglior favore", ed esattamente il diritto a "condizioni retributive...pari a quelle già percepite" presso il datore di lavoro che ha cessato l'appalto. Tali condizioni retributive, che i lavoratori hanno diritto di continuare a percepire, comprendono
"gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi [oggi, sei mesi] alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro".
- tale diritto è subordinato a due condizioni: “il primo di ordine temporale, deve cioè trattarsi di integrazioni retributive concordate ed erogate almeno tre mesi prima del cambio di gestione;
il secondo di ordine regolamentare, deve cioè trattarsi di integrazioni salariali la cui pattuizione ed erogazione sia avvenuta in conformità alle previsioni del contratto collettivo.
Quest'ultima statuizione esige che la fonte istitutiva delle integrazioni salariali, percepite dai lavoratori alle dipendenze della società cessante, sia coerente e non in contrasto con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale”.
Sotto quest'ultimo profilo i giudici di legittimità hanno evidenziato che l'art. 10 del CCNL prevede (come oggi fa l'art. 232) che la contrattazione integrativa per le imprese della ristorazione collettiva debba svolgersi a livello provinciale: nel caso ad essi sottoposto l'integrazione salariale riconosciuta alle lavoratrici era stata introdotta dall'Accordo integrativo provinciale della Provincia di Milano del 1989, il quale -sia pure scaduto nel 1992 e rimasto non rinnovato- era stato regolarmente applicato ai lavoratori dal datore di lavoro cessante nella gestione dell'appalto. La Corte di Cassazione ha quindi concluso che “tale quota, divenuta elemento stabile della retribuzione nello specifico settore, a prescindere dalla scadenza dell'accordo provinciale e come confermato dalle tabelle ministeriali allegate al controricorso, andava a comporre le condizioni retributive che le lavoratrici, assunte dalla società subentrata nell'appalto, avevano diritto di mantenere quale "trattamento di miglior favore”. È proprio la
6 ratio della previsione del CCNL, di contenere il rischio di modifiche peggiorative delle condizioni retributive in ogni cambio nella gestione nell'appalto, che dà significato all'espressione adoperata nell'art. 10 ("ferme le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia") e, d'altra parte, il "trattamento di miglior favore" garantito dall'art. 339 non può che comportare il riconoscimento di voci retributive (già stabilmente percepite) diverse rispetto a quelle spettanti ai dipendenti in base alle disposizioni del contratto nazionale e dei contratti integrativi "qualora vigenti" all'epoca del cambio appalto e come tali comunque vincolanti per l'impresa che applichi il CCNL”.
A conferma di tale conclusione i giudici di legittimità hanno richiamato il disposto del secondo comma dell'art. 339, il quale, analogamente all'attuale art. 230, “esclusivamente per i trattamenti superiori percepiti presso la precedente gestione per effetto di pattuizioni collettive aziendali, sancisce il mantenimento come quota ad personam assorbibile”.
In applicazione di tali principi, deve ritenersi che anche nella fattispecie in esame non sia affatto dirimente la circostanza che l'integrazione salariale, corrisposta alle odierne ricorrenti dalla precedente appaltatrice, fosse prevista da un accordo provinciale stipulato per la Provincia di
Como, di cui poi EC non ha più fatto parte, così come è irrilevante che l'odierna convenuta non sia iscritta alla Confcommercio, che ha siglato i successivi verbali contenenti il richiamo del predetto accordo provinciale. È invece sufficiente constatare che l'elemento di integrazione salariale è elemento stabile delle condizioni retributive, che le lavoratrici avevano diritto di mantenere, quale trattamento di miglior favore, alla luce dell'art. 230 del CCNL, che l'appaltante si è impegnata a rispettare (cfr. art. 19 del contratto di appalto, sub CP_1
doc. n. 2 della resistente). Non è infatti in contestazione che sussistesse il presupposto temporale dell'erogazione del predetto elemento per almeno sei mesi prima del cambio appalto.
Le domande volte al pagamento dell'RA vanno pertanto accolte nella misura indicata in ricorso, nulla essendo stato eccepito dalla resistente sotto il profilo del quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore delle (residue) domande accolte.
7
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_3
e nei confronti di
[...] Parte_4 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, CP_3
condanna a corrispondere a e Controparte_3 Parte_3
rispettivamente le somme di 3.453,73 e di € 2.067,28, a Parte_4
titolo di RA, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che Controparte_3
liquida complessivamente in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
EC, 26 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
8