Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2023, n. 30150
CASS
Sentenza 20 giugno 2023

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 831 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Penale, emessa il 20 giugno 2023. Le parti coinvolte nel procedimento sono un padre, condannato per omessa contribuzione al mantenimento del figlio minore, e la madre del minore. Il ricorrente ha contestato la decisione della Corte d'appello di Genova, che aveva confermato la condanna inflittagli dal Tribunale, sostenendo di aver sempre provveduto al mantenimento del figlio e di non aver potuto effettuare i versamenti a causa dell'irreperibilità della madre. Ha inoltre richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha argomentato che il ricorrente non aveva dimostrato di aver fornito un contributo adeguato e continuativo al mantenimento del figlio, evidenziando che le somme versate erano sporadiche e insufficienti. Inoltre, ha sottolineato che la rinuncia della madre a ricevere un contributo stabilito dal giudice non esimeva il padre dal suo obbligo legale di mantenere il figlio. La Corte ha ribadito che l'obbligo di mantenimento è un dovere giuridico e morale che non può essere derogato da accordi privati, tutelando così l'interesse del minore.

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Massime1

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non esclude il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen., l'accordo negoziale concluso in sede stragiudiziale, pur quando non trasfuso nella decisione assunta dall'autorità giudiziaria civile, in cui i genitori comprimano il diritto ai mezzi di sussistenza del minore, posto che il suddetto negozio giuridico non può spingersi sino al punto di privare il minore del diritto al mantenimento e non può legittimare condotte omissive tese a ledere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dei necessari mezzi di sussistenza. (Fattispecie relativa alla stipula di un accordo negoziale stragiudiziale in cui il genitore affidatario, in cambio dell'autorizzazione a portare il figlio all'estero, rinunciava, in costanza della decisione assunta dal giudice civile ma non recepita nel provvedimento di quest'ultimo, alla corresponsione da parte dell'imputato della somma determinata dall'autorità giudiziaria civile e dovutagli mensilmente per il mantenimento del figlio).

Commentario1

  • 1L’ex non paga il mantenimento ai figli: ecco quando scatta il reato
    Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 agosto 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2023, n. 30150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30150
Data del deposito : 20 giugno 2023

Testo completo