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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/12/2025, n. 5783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5783 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 815/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 815/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Separazione consensuale e divorzio congiunto”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via Valdemone n. 31, presso lo studio dell'avv.
TI NA e dell'avv. MANZONE MONICA, che la rappresentano e difendono,
giusta procura in atti;
E DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in Barrafranca (EN), Via dello Stadio n. 52, C.F._2
1 presso lo studio dell'avv. PILLITTERI GIACOMO LUCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49-51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale nonché, al maturare dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto a Enna in data 30.05.2014.
Dall'unione coniugale non sono nati i figli.
Con sentenza n. 3322/2024 del 28/06/2024 è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio volto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 16.09.2021, i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto, quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto, che peraltro fa espresso riferimento al ricorso per l'omologa della separazione consensuale alla sentenza della separazione consensuale, tenuto altresì conto che non sono nati figli.
Il Collegio rileva che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno già provveduto a regolamentare i restanti rapporti di natura economica e finanziaria, nonché delle ulteriori condizioni raggiunte tra le stesse.
La natura congiunta del procedimento e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese processuali sia per il giudizio di separazione che per il presente di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Enna in data 30.05.2014 tra Pt_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di Enna dell'anno 2014, atto n. 14, parte 2 serie C, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Enna di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 28 Novembre 2025.
3 Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 815/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Separazione consensuale e divorzio congiunto”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via Valdemone n. 31, presso lo studio dell'avv.
TI NA e dell'avv. MANZONE MONICA, che la rappresentano e difendono,
giusta procura in atti;
E DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in Barrafranca (EN), Via dello Stadio n. 52, C.F._2
1 presso lo studio dell'avv. PILLITTERI GIACOMO LUCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49-51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale nonché, al maturare dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto a Enna in data 30.05.2014.
Dall'unione coniugale non sono nati i figli.
Con sentenza n. 3322/2024 del 28/06/2024 è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio volto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 16.09.2021, i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto, quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto, che peraltro fa espresso riferimento al ricorso per l'omologa della separazione consensuale alla sentenza della separazione consensuale, tenuto altresì conto che non sono nati figli.
Il Collegio rileva che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno già provveduto a regolamentare i restanti rapporti di natura economica e finanziaria, nonché delle ulteriori condizioni raggiunte tra le stesse.
La natura congiunta del procedimento e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese processuali sia per il giudizio di separazione che per il presente di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Enna in data 30.05.2014 tra Pt_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di Enna dell'anno 2014, atto n. 14, parte 2 serie C, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Enna di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 28 Novembre 2025.
3 Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
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