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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/12/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto da: Rosangela Viteritti Presidente Lucia Angela Marletta Giudice Gino Bloise Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1783 R.G.A.C. dell'anno 2021, promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano De Bonis, presso il cui Parte_1 studio, in Bisignano (CS), viale Principe di Piemonte n. 13, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
attore
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Paolini, presso il cui studio, Controparte_1 in Cosenza, viale della Repubblica n. 110, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto con domanda riconvenzionale
avente ad oggetto: scioglimento comunione ereditaria – divisione – riconvenzionale di accertamento proprietà esclusiva di cespite ereditario e per riduzione per lesione di legittima;
conclusioni delle parti: all'udienza del 25 novembre 2025 hanno rappresentato e documentato l'accordo transattivo tra esse intervenuto, chiedendo che l'assegnazione dei beni concordata venisse riportata nella sentenza conclusiva del giudizio, con rinuncia alle rispettive riserve di appello avverso la sentenza non definitiva n. 1381/2025.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, premetteva di aver ricevuto Parte_1 in donazione dalla madre giusta rogito del 15.10.2010, i 46/100 Controparte_2 dell'immobile sito in LO (CS), via Marina nn. 48/50, i cui 54/100 donati al germano
, e, deducendo, dopo la morte della madre, avvenuta nel 2012, la Controparte_1 progressiva compromissione dei rapporti con il fratello, foriera anche di contenzioso relativo al
1 possesso delle chiavi del portone e del cancello di ingresso del fabbricato, instava per lo scioglimento della comunione sull'immobile secondo le quote di rispettiva spettanza, nonché per la divisione, secondo quote uguali, dell'ulteriore piano dell'immobile, intestato alla comune de cuius, previa nomina di consulente, formazione delle quote e degli eventuali conguagli, con spese a carico della massa. Costituitosi in giudizio, rappresentava preliminarmente che Controparte_1
in ragione della necessità di ristrutturazione del solaio dell'immobile e Controparte_2 delle difficoltà economiche a provvedervi, aveva a lui chiesto di farsi carico delle relative spese, e che la mansarda edificata nei lavori del 1976/1977 era quindi stata costantemente e pacificamente da lui posseduta ed abitata, anche per ragioni di reperibilità sul lavoro, tanto che la madre, non potendo restituire il prestito, l'aveva nel 1986, giusta scrittura privata allegata, definitivamente venduta al figlio, con versamento, a saldo, di ulteriori £ 5.900.000; deduceva quindi che, negli anni successivi, aveva provveduto alla rifinitura ed agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della mansarda, come attestato dalla documentazione versata in atti, nonché facilmente evincibile dalla semplice visione dello stato dell'immobile, evidenziando la pretestuosità del pregresso giudizio possessorio intentato dal fratello nei suoi confronti;
in virtù di tali evenienze, spiegava domanda riconvenzionale finalizzata al riconoscimento della proprietà esclusiva della porzione mansardata del fabbricato, eventualmente a titolo di maturata usucapione per possesso pacifico e continuato, ovvero, in subordine, di riconoscimento del diritto al rimborso delle migliorie eseguite sull'immobile, al netto di quelle richieste con giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Paola;
configurando altresì la lesione della sua quota legittima, determinata dalle donazioni fatte in vita dalla madre al germano attore, proponeva ulteriore domanda riconvenzionale per il reintegro della quota di spettanza per complessivi € 32.252,00, ed altresì di condanna al risarcimento del danno da impossibilità di godimento del piano terra e del primo piano del fabbricato, determinato dalla mancata adesione del fratello alla richiesta di esborso delle quote di spettanza per l'esecuzione dei lavori improcrastinabili di ristrutturazione ed allaccio alla rete idrica. Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'attore propugnava la falsità della scrittura privata prodotta dal convenuto, disconoscendone formalmente la sottoscrizione della madre eccependo altresì l'inammissibilità dell'azione di riduzione;
la Controparte_2 difesa del convenuto, ex adverso, instava per la verificazione del documento. Le questioni preliminari allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla divisione – ad eccezione della riconvenzionale per lesione di legittima - sono state decise con sentenza non definitiva n. 1381/2025, così statuendosi: il Tribunale “- dichiara aperta la successione ab intestato di , nata a [...] il [...] e deceduta in Dipignano Controparte_2
(CS) il 9 marzo 2012; - accoglie la relativa domanda riconvenzionale proposta da
[...]
, e, per l'effetto, accertata e dichiarata la proprietà esclusiva del piano Controparte_1 mansardato del fabbricato posto in LO Marina (CS), censita al fl. n. 35, p.lla n. 141 sub 5, esclude di conseguenza quella porzione immobiliare dall'asse ereditario divisibile;
- rigetta la domanda riconvenzionale del ridetto convenuto di risarcimento del danno da mancato godimento del piano terra e del primo piano dell'immobile in comunione;
- differisce la pronuncia sulle spese di lite alla decisione definitiva sulla divisione;
- rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore corso della divisione con separata ordinanza”. All'udienza del 25 novembre 2025, quindi, le parti hanno rappresentato e documentato la stipula di atto di transazione che, definendo ogni questione controversa, ivi comprese quelle oggetto della sentenza non definitiva (che, di conseguenza, rinunciavano ad appellare), assegnava l'intero immobile (rectius: le porzioni non già in proprietà esclusiva) di LO, unico cespite relitto dell'eredità della madre, al germano convenuto , CP_1 Controparte_1
2 chiedendo nondimeno che, ai fini della trascrizione, siffatta evenienza venisse dichiarata con sentenza. Il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza, con riserva di riferire al collegio. Tanto premesso, il Collegio, preso atto della espressa volontà abdicativa della riserva di appello formulata dalle parti avverso la sentenza non definitiva, che determina sostanziale cessazione della materia del contendere sulle questioni ivi risolte, ritiene quindi di accedere alla richiesta di assegnazione con sentenza degli unici cespiti immobiliari facenti parte dell'eredità della de cuius ossia le porzioni del fabbricato posto in LO, ad Controparte_2 eccezione della mansarda, di cui già riconosciuta, nella sentenza non definitiva, la proprietà esclusiva del convenuto . Controparte_1
È invero asseverata la consistenza di quei beni relitti, la loro provenienza nella comproprietà indivisa tra attore e convenuto, nonché l'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui medesimi;
considerata la non comoda divisibilità di essi, l'assegnazione – al netto della fondatezza delle pretese del convenuto per la paventata lesione di legittima - sarebbe dovuta avvenire mediante sorteggio. L'accordo raggiunto tra le parti ha ovviato a tale metodo di divisione, consentendo l'assegnazione, nel dispositivo della odierna sentenza, mediante ratifica della loro volontà transattiva, come peraltro espressamente concordato nell'atto negoziale, e non sussistendo, come premesso, impedimenti a siffatta decisione. In transazione sono state regolate anche le spese di lite, di cui ciascuna parte si è fatta carico per quanto di competenza, nonché quelle di ctu, in ragione del 50% ciascuna, così come quelle di registrazione della odierna decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione collegiale, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sentenza definitiva nella causa rubricata in epigrafe, così provvede:
- assegna a gli unici cespiti ancora nella comunione ereditaria, Controparte_1 con il germano , della madre e de cuius Parte_1 Controparte_2 ovvero gli immobili censiti presso il N.C.E.U. del Comune di LO (CS) al foglio di mappa n. 35, particelle nn. 141 sub 2, Via Marina nr. 50, p. T, cat. A/4, cl. 2, vani 4, r.c. euro 154,94, e 141 sub 3, Via Marina nr. 48, p. T-1, cat. A/4, cl. 2, vani 3,5, r.c. euro 135,57, unitamente alla corte censita presso il N.C.T. sempre del Comune di LO (CS) al foglio di mappa n. 35, particella n. 300 di ha.re.ca. 0.03.30, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con ogni accessorio, dipendenza, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti e risultanti da giusti titoli;
- ordina alla competente Agenzia del Territorio le conseguenti trascrizioni, con esonero da responsabilità;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite;
- pone definitivamente a carico di attore e convenuto, in ragione del 50% ciascuno, spese e competenze di ctu, liquidate giusta decreto in atti.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice relatore ed estensore Gino Bloise Il presidente Rosangela Viteritti
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Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto da: Rosangela Viteritti Presidente Lucia Angela Marletta Giudice Gino Bloise Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1783 R.G.A.C. dell'anno 2021, promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano De Bonis, presso il cui Parte_1 studio, in Bisignano (CS), viale Principe di Piemonte n. 13, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
attore
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Paolini, presso il cui studio, Controparte_1 in Cosenza, viale della Repubblica n. 110, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto con domanda riconvenzionale
avente ad oggetto: scioglimento comunione ereditaria – divisione – riconvenzionale di accertamento proprietà esclusiva di cespite ereditario e per riduzione per lesione di legittima;
conclusioni delle parti: all'udienza del 25 novembre 2025 hanno rappresentato e documentato l'accordo transattivo tra esse intervenuto, chiedendo che l'assegnazione dei beni concordata venisse riportata nella sentenza conclusiva del giudizio, con rinuncia alle rispettive riserve di appello avverso la sentenza non definitiva n. 1381/2025.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, premetteva di aver ricevuto Parte_1 in donazione dalla madre giusta rogito del 15.10.2010, i 46/100 Controparte_2 dell'immobile sito in LO (CS), via Marina nn. 48/50, i cui 54/100 donati al germano
, e, deducendo, dopo la morte della madre, avvenuta nel 2012, la Controparte_1 progressiva compromissione dei rapporti con il fratello, foriera anche di contenzioso relativo al
1 possesso delle chiavi del portone e del cancello di ingresso del fabbricato, instava per lo scioglimento della comunione sull'immobile secondo le quote di rispettiva spettanza, nonché per la divisione, secondo quote uguali, dell'ulteriore piano dell'immobile, intestato alla comune de cuius, previa nomina di consulente, formazione delle quote e degli eventuali conguagli, con spese a carico della massa. Costituitosi in giudizio, rappresentava preliminarmente che Controparte_1
in ragione della necessità di ristrutturazione del solaio dell'immobile e Controparte_2 delle difficoltà economiche a provvedervi, aveva a lui chiesto di farsi carico delle relative spese, e che la mansarda edificata nei lavori del 1976/1977 era quindi stata costantemente e pacificamente da lui posseduta ed abitata, anche per ragioni di reperibilità sul lavoro, tanto che la madre, non potendo restituire il prestito, l'aveva nel 1986, giusta scrittura privata allegata, definitivamente venduta al figlio, con versamento, a saldo, di ulteriori £ 5.900.000; deduceva quindi che, negli anni successivi, aveva provveduto alla rifinitura ed agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della mansarda, come attestato dalla documentazione versata in atti, nonché facilmente evincibile dalla semplice visione dello stato dell'immobile, evidenziando la pretestuosità del pregresso giudizio possessorio intentato dal fratello nei suoi confronti;
in virtù di tali evenienze, spiegava domanda riconvenzionale finalizzata al riconoscimento della proprietà esclusiva della porzione mansardata del fabbricato, eventualmente a titolo di maturata usucapione per possesso pacifico e continuato, ovvero, in subordine, di riconoscimento del diritto al rimborso delle migliorie eseguite sull'immobile, al netto di quelle richieste con giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Paola;
configurando altresì la lesione della sua quota legittima, determinata dalle donazioni fatte in vita dalla madre al germano attore, proponeva ulteriore domanda riconvenzionale per il reintegro della quota di spettanza per complessivi € 32.252,00, ed altresì di condanna al risarcimento del danno da impossibilità di godimento del piano terra e del primo piano del fabbricato, determinato dalla mancata adesione del fratello alla richiesta di esborso delle quote di spettanza per l'esecuzione dei lavori improcrastinabili di ristrutturazione ed allaccio alla rete idrica. Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'attore propugnava la falsità della scrittura privata prodotta dal convenuto, disconoscendone formalmente la sottoscrizione della madre eccependo altresì l'inammissibilità dell'azione di riduzione;
la Controparte_2 difesa del convenuto, ex adverso, instava per la verificazione del documento. Le questioni preliminari allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla divisione – ad eccezione della riconvenzionale per lesione di legittima - sono state decise con sentenza non definitiva n. 1381/2025, così statuendosi: il Tribunale “- dichiara aperta la successione ab intestato di , nata a [...] il [...] e deceduta in Dipignano Controparte_2
(CS) il 9 marzo 2012; - accoglie la relativa domanda riconvenzionale proposta da
[...]
, e, per l'effetto, accertata e dichiarata la proprietà esclusiva del piano Controparte_1 mansardato del fabbricato posto in LO Marina (CS), censita al fl. n. 35, p.lla n. 141 sub 5, esclude di conseguenza quella porzione immobiliare dall'asse ereditario divisibile;
- rigetta la domanda riconvenzionale del ridetto convenuto di risarcimento del danno da mancato godimento del piano terra e del primo piano dell'immobile in comunione;
- differisce la pronuncia sulle spese di lite alla decisione definitiva sulla divisione;
- rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore corso della divisione con separata ordinanza”. All'udienza del 25 novembre 2025, quindi, le parti hanno rappresentato e documentato la stipula di atto di transazione che, definendo ogni questione controversa, ivi comprese quelle oggetto della sentenza non definitiva (che, di conseguenza, rinunciavano ad appellare), assegnava l'intero immobile (rectius: le porzioni non già in proprietà esclusiva) di LO, unico cespite relitto dell'eredità della madre, al germano convenuto , CP_1 Controparte_1
2 chiedendo nondimeno che, ai fini della trascrizione, siffatta evenienza venisse dichiarata con sentenza. Il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza, con riserva di riferire al collegio. Tanto premesso, il Collegio, preso atto della espressa volontà abdicativa della riserva di appello formulata dalle parti avverso la sentenza non definitiva, che determina sostanziale cessazione della materia del contendere sulle questioni ivi risolte, ritiene quindi di accedere alla richiesta di assegnazione con sentenza degli unici cespiti immobiliari facenti parte dell'eredità della de cuius ossia le porzioni del fabbricato posto in LO, ad Controparte_2 eccezione della mansarda, di cui già riconosciuta, nella sentenza non definitiva, la proprietà esclusiva del convenuto . Controparte_1
È invero asseverata la consistenza di quei beni relitti, la loro provenienza nella comproprietà indivisa tra attore e convenuto, nonché l'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui medesimi;
considerata la non comoda divisibilità di essi, l'assegnazione – al netto della fondatezza delle pretese del convenuto per la paventata lesione di legittima - sarebbe dovuta avvenire mediante sorteggio. L'accordo raggiunto tra le parti ha ovviato a tale metodo di divisione, consentendo l'assegnazione, nel dispositivo della odierna sentenza, mediante ratifica della loro volontà transattiva, come peraltro espressamente concordato nell'atto negoziale, e non sussistendo, come premesso, impedimenti a siffatta decisione. In transazione sono state regolate anche le spese di lite, di cui ciascuna parte si è fatta carico per quanto di competenza, nonché quelle di ctu, in ragione del 50% ciascuna, così come quelle di registrazione della odierna decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione collegiale, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sentenza definitiva nella causa rubricata in epigrafe, così provvede:
- assegna a gli unici cespiti ancora nella comunione ereditaria, Controparte_1 con il germano , della madre e de cuius Parte_1 Controparte_2 ovvero gli immobili censiti presso il N.C.E.U. del Comune di LO (CS) al foglio di mappa n. 35, particelle nn. 141 sub 2, Via Marina nr. 50, p. T, cat. A/4, cl. 2, vani 4, r.c. euro 154,94, e 141 sub 3, Via Marina nr. 48, p. T-1, cat. A/4, cl. 2, vani 3,5, r.c. euro 135,57, unitamente alla corte censita presso il N.C.T. sempre del Comune di LO (CS) al foglio di mappa n. 35, particella n. 300 di ha.re.ca. 0.03.30, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con ogni accessorio, dipendenza, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti e risultanti da giusti titoli;
- ordina alla competente Agenzia del Territorio le conseguenti trascrizioni, con esonero da responsabilità;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite;
- pone definitivamente a carico di attore e convenuto, in ragione del 50% ciascuno, spese e competenze di ctu, liquidate giusta decreto in atti.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice relatore ed estensore Gino Bloise Il presidente Rosangela Viteritti
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