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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/03/2024, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 459/2018 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. I. Parrino) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano e dlal'avv. U. Nucciarone), avente ad oggetto: APE sociale;
rilevato
che deduce l'illegittimità del rifiuto frapposto Parte_1 dall alla sua domanda di verifica (presentata il 23 giugno 2017) del CP_1 requisito contributivo necessario per l'erogazione della c.d. APE sociale;
che il rifiuto di cui trattasi si fonda sulla ritenuta non coincidenza tra la data di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento presente in Unilav 15/10/2015 con la data trasmessa in Uniemens dal datore di lavoro, avendo la ricorrente svolto ulteriore attività lavorativa per tre mesi nel 2015; che, alla stregua della prospettazione attrice, la ha prestato attività Pt_1 lavorativa a tempo indeterminato presso l di Ragusa fino al 13 ottobre Org_1
2014; dal 23 ottobre al 31 dicembre 2014 ha usufruito delle prestazioni a sostegno del reddito (“CTR. ); ha lavorato alle Controparte_2 dipendenze del C.I.A.P.I. di PR AL in forza di contratto a tempo determinato, dal 9 gennaio 2015 all'8 aprile successivo;
che il requisito costituito dalla disoccupazione deve ritenersi sussistente anche in presenza di rapporti di lavoro occasionali o a termine di durata inferiore a sei mesi;
che l rileva – da un lato – che, a seguito della modifica normativa CP_1 introdotta dall'art. 1, comma 162, lett. b), della L. n.205/17 (Legge Finanziaria 2018), la ricorrente ha inoltrato in data 17 marzo 2018 domanda diretta a conseguire l'APE sociale e la stessa è stata accolta con decorrenza dal 1° febbraio 2018, e – dall'altro – la domanda presentata in precedenza dalla stessa risulta preordinata ad ottenere soltanto la verifica del necessario Pt_1 requisito contributivo, e non anche la diretta erogazione della prestazione;
soggiunge che la chiesta verifica, anche in caso positivo, “avrebbe in ogni caso determinato il solo inserimento in graduatoria per l'accesso alla prestazione, trattandosi di prestazione erogabile non alla generalità degli istanti ma entro i precisi limiti di spesa previsti dall'art. 1, co. 186, della L. n.232/17, per cui la sola domanda di verifica comunque non avrebbe potuto sic et simpliciter dar luogo all'erogazione dell'APE SOCIALE, rendendosi all'uopo sempre indispensabile la relativa e specifica domanda da presentare contestualmente all'anzidetta domanda di verifica”; che, tanto premesso, va in primo luogo dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di APE sociale relativa al periodo decorrente dal 1° febbraio 2018; che la pretesa attrice relativa al pagamento della prestazione nel periodo compreso tra la presentazione della domanda del 23 giugno 2017 ed il 31 gennaio 2018 va invece considerata inammissibile, dovendosi condividere in proposito la censura dell riguardante l'omessa presentazione di specifica CP_1 domanda amministrativa, stante l'evidente distinzione esistente tra la domanda di verifica del requisito contributivo e la domanda di prestazione (Circ. . CP_1
n.100/17 punto 6, laddove si chiarisce: “ ... contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale ..., il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso all'APE sociale
... Nella predetta domanda l'interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l'avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica. (omissis)”); che, stante l'esito del giudizio, stimasi equo compensare le spese processuali;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al periodo decorrente dal 1° febbraio 2018; dichiara il ricorso inammissibile con riferimento alla parte residua della pretesa attrice;
compensa tra le parti le spese di lite. Ragusa, 7 marzo 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 459/2018 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. I. Parrino) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano e dlal'avv. U. Nucciarone), avente ad oggetto: APE sociale;
rilevato
che deduce l'illegittimità del rifiuto frapposto Parte_1 dall alla sua domanda di verifica (presentata il 23 giugno 2017) del CP_1 requisito contributivo necessario per l'erogazione della c.d. APE sociale;
che il rifiuto di cui trattasi si fonda sulla ritenuta non coincidenza tra la data di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento presente in Unilav 15/10/2015 con la data trasmessa in Uniemens dal datore di lavoro, avendo la ricorrente svolto ulteriore attività lavorativa per tre mesi nel 2015; che, alla stregua della prospettazione attrice, la ha prestato attività Pt_1 lavorativa a tempo indeterminato presso l di Ragusa fino al 13 ottobre Org_1
2014; dal 23 ottobre al 31 dicembre 2014 ha usufruito delle prestazioni a sostegno del reddito (“CTR. ); ha lavorato alle Controparte_2 dipendenze del C.I.A.P.I. di PR AL in forza di contratto a tempo determinato, dal 9 gennaio 2015 all'8 aprile successivo;
che il requisito costituito dalla disoccupazione deve ritenersi sussistente anche in presenza di rapporti di lavoro occasionali o a termine di durata inferiore a sei mesi;
che l rileva – da un lato – che, a seguito della modifica normativa CP_1 introdotta dall'art. 1, comma 162, lett. b), della L. n.205/17 (Legge Finanziaria 2018), la ricorrente ha inoltrato in data 17 marzo 2018 domanda diretta a conseguire l'APE sociale e la stessa è stata accolta con decorrenza dal 1° febbraio 2018, e – dall'altro – la domanda presentata in precedenza dalla stessa risulta preordinata ad ottenere soltanto la verifica del necessario Pt_1 requisito contributivo, e non anche la diretta erogazione della prestazione;
soggiunge che la chiesta verifica, anche in caso positivo, “avrebbe in ogni caso determinato il solo inserimento in graduatoria per l'accesso alla prestazione, trattandosi di prestazione erogabile non alla generalità degli istanti ma entro i precisi limiti di spesa previsti dall'art. 1, co. 186, della L. n.232/17, per cui la sola domanda di verifica comunque non avrebbe potuto sic et simpliciter dar luogo all'erogazione dell'APE SOCIALE, rendendosi all'uopo sempre indispensabile la relativa e specifica domanda da presentare contestualmente all'anzidetta domanda di verifica”; che, tanto premesso, va in primo luogo dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di APE sociale relativa al periodo decorrente dal 1° febbraio 2018; che la pretesa attrice relativa al pagamento della prestazione nel periodo compreso tra la presentazione della domanda del 23 giugno 2017 ed il 31 gennaio 2018 va invece considerata inammissibile, dovendosi condividere in proposito la censura dell riguardante l'omessa presentazione di specifica CP_1 domanda amministrativa, stante l'evidente distinzione esistente tra la domanda di verifica del requisito contributivo e la domanda di prestazione (Circ. . CP_1
n.100/17 punto 6, laddove si chiarisce: “ ... contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale ..., il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso all'APE sociale
... Nella predetta domanda l'interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l'avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica. (omissis)”); che, stante l'esito del giudizio, stimasi equo compensare le spese processuali;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al periodo decorrente dal 1° febbraio 2018; dichiara il ricorso inammissibile con riferimento alla parte residua della pretesa attrice;
compensa tra le parti le spese di lite. Ragusa, 7 marzo 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)