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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/12/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 966/2022
Il Giudice del Lavoro, AL RA, a seguito dell'udienza svolta in data
22.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA NN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), n Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e l'
[...]
Controparte_2
(C.F. ), rappresentati ex art. 417 bis dalla dott.ssa
[...] P.IVA_2
Domenica Togo, quale funzionaria delegata dell'Amministrazione scolastico ed elettivamente domiciliato presso l' ; Controparte_2 resistente
OGGETTO: Accertamento dell'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di reclutamento dalla GPS Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia l'll.mo Giudice adito, ogni contraria Parte_1 istanza deduzione ed eccezione reietta e disattesa, per tutti i motivi esposti: a) In via cautelare: rilevata l'esistenza dei presupposti dell'azione cautelare proposta, sia con riguardo al fumus boni iuris sia al periculum in mora, per tutte le ragioni sopra esposte, previa disapplicazione in parte qua del decreto dirigenziale prot. n.
m_pi. EGISTRO-UFFICIALEU.0002711.14- 09-2022 del Dirigente p.t. CP_3 dell' Controparte_2
e del relativo allegato “bollettino nomine a tempo determinato 14 09 2022” del
[...] quale è parte integrante;
nonché, per quanto occorrer possa, del decreto dirigenziale prot. n. m_pi. EGISTRO-UFFICIALEU.0002627.05-09-2022 del CP_3
Dirigente p.t. dell' Controparte_2
, recante l'individuazione dei docenti destinatari dei contratti a
[...] tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, nell'ambito del primo turno di nomine, per l'a.s. 2022/2023 e del relativo allegato “bollettino nomine a tempo determinato 5 09 2022” del quale è parte integrante;
nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale, comunque collegato e/o connesso, ancorché ignoto: - in tesi, dichiarare e riconoscere il diritto della Prof.ssa , ad ottenere per l'a.s. 2022/2023 sui posti Parte_1 disponibili per il secondo turno di nomina del 14.09.2022, nonché se del caso per il primo turno del 5.09.2022, o per i successi, un incarico a termine, fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023), sul sostegno per la Scuola Secondaria di Secondo grado presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle preferenze espresse dalla medesima in data 15.08.2022, con individuazione dalla graduatoria incrociata di II
Fascia delle GPS, nonché a vedersi riconosciuto sul profilo giuridico il punteggio di n.
12 punti previsto ex lege per detto incarico, ed emettere, con decreto inaudita altera parte, i provvedimenti necessari ed idonei a riconoscere alla ricorrente il suddetto diritto;
nonché contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando al ricorrente un termine per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, anche a mezzo pec, e a tale udienza, con ordinanza,
Pag. 2 di 15 confermare i provvedimenti emanati con detto decreto;
- in subordine, dichiarare e riconoscere il diritto della Prof.ssa , ad ottenere per l'a.s. 2022/2023 Parte_1 sui posti disponibili per il secondo turno di nomina del 14.09.2022, nonché se del caso per il primo turno del 5.09.2022, o per i successi, un incarico a termine, fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023), sul sostegno per la Scuola Secondaria di Secondo grado presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle preferenze espresse dalla medesima in data 15.08.2022, con individuazione dalla graduatoria incrociata di II
Fascia delle GPS, nonché a vedersi riconosciuto sul profilo giuridico il punteggio di n.
12 punti previsto ex lege per detto incarico, ed emettere, con ordinanza, previa fissazione dell'udienza ed audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei a riconoscere alla ricorrente il suddetto diritto;
e in ogni caso, per l'effetto, sempre previa disapplicazione degli atti e provvedimenti amministrativi riconosciuti illegittimi, ordinare al (già Controparte_1 Controparte_4
), nonché all'
[...] Controparte_2
, ovvero all'Amministrazione competente, di attribuire alla
[...]
Prof.ssa per l'a.s. 2022/2023 sui posti disponibili per il secondo turno Parte_1 di nomina del 14.09.2022, nonché se del caso per il primo turno del 5.09.2022, o per i successi, un incarico a termine, fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023), sul sostegno per la Scuola Secondaria di Secondo grado presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle preferenze espresse dalla medesima in data 15.08.2022, con individuazione dalla graduatoria incrociata di II Fascia delle GPS, nonché a vedersi riconosciuto sul profilo giuridico il punteggio di n. 12 punti previsto ex lege per detto incarico;
b) nel merito: previo accertamento dell'illegittimità e disapplicazione in parte qua del decreto dirigenziale prot. n. m_pi. EGISTROUFFICIALEU. CP_3
0002711.14-09-2022 del Dirigente p.t. dell' Controparte_2
e del relativo allegato “bollettino nomine a
[...] tempo determinato 14 09 2022” del quale è parte integrante;
nonché, per quanto occorrer possa, del decreto dirigenziale prot. n. m_pi. EGISTRO- CP_3
UFFICIALEU.0002627.05-09-2022 del Dirigente p.t. dell'
[...]
, recante l'individuazione dei Controparte_2 docenti destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4,
Pag. 3 di 15 lettere a) e b) dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, nell'ambito del primo turno di nomine, per l'a.s. 2022/2023 e del relativo allegato “bollettino nomine a tempo determinato 5 09 2022” del quale è parte integrante;
nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale, comunque collegato e/o connesso, ancorché ignoto:dei decreti m.pi.AOOUSPPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0002770.01-09.2020 e
m_pi. EGISTROUFFICIALEU. 0003338.15-09-2020 del Dirigente CP_3 dell' Controparte_2
e relativi allegati, nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale, comunque collegato e/o connesso in epigrafe meglio indicato: dichiarare e riconoscere il diritto della Prof.ssa , ad ottenere per l'a.s. 2022/2023 sui posti Parte_1 disponibili per il secondo turno di nomina del 14.09.2022, nonché se del caso per il primo turno del 5.09.2022, o per i successi, un incarico a termine, fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023), sul sostegno per la Scuola Secondaria di Secondo grado presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle preferenze espresse dalla medesima in data 15.08.2022, con individuazione dalla graduatoria incrociata di II
Fascia delle GPS, nonché a vedersi riconosciuto sul profilo giuridico il punteggio di n.
12 punti previsto ex lege per detto incarico;
e, per l'effetto, sempre previa disapplicazione degli atti e provvedimenti amministrativi riconosciuti illegittimi, ordinare al (già Controparte_1 Controparte_4
), nonché all'
[...] Controparte_2
, ovvero all'Amministrazione competente, di attribuire alla
[...]
Prof.ssa per l'a.s. 2022/2023 sui posti disponibili per il secondo turno Parte_1 di nomina del 14.09.2022, nonché se del caso per il primo turno del 5.09.2022, o per i successi, un incarico a termine, fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023), sul sostegno per la Scuola Secondaria di Secondo grado presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle preferenze espresse dalla medesima in data 15.08.2022, con individuazione dalla graduatoria incrociata di II Fascia delle GPS, nonché a vedersi riconosciuto sul profilo giuridico il punteggio di n. 12 punti previsto ex lege per detto incarico. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CAP e ripetizione del contributo unificato.”
Pag. 4 di 15 Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025: “preso atto delle circostanze sopra rappresentate e in considerazione delle stesse, dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della ricorrente con ogni conseguenza di legge, stante il difetto della condizione dell'azione così come rappresentato nella proposta conciliativa di cui al verbale di udienza del 25.09.2024 nonché, tenuto conto del comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente in sede conciliativa, condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, quanto meno dalla formulazione della proposta ad oggi, per mancata adesione al tentativo di conciliazione in difetto di giustificato motivo. - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto che precede, in ogni caso, compensare integralmente le spese di lite”.
Per la parte resistente : “Voglia l'intestata Controparte_1
Autorità giudiziaria, per i motivi di cui in narrativa, in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, comunque, rigettare il ricorso in quanto infondato, per i motivi tutti esposti dalla
Amministrazione convenuta, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.10.2022, conveniva in Parte_1 giudizio il , chiedendo, previo Controparte_1 accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di esclusione dalla procedura CP_ di reclutamento da GPS per la provincia di , per conferimento incarichi a tempo determinato, di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere per l'a.s.
2022/2023 sui posti disponibili per il secondo turno di nomina del 14.09.2022 (o per il primo turno del 05.09.2022 o per i successivi) un incarico a termine, fino al termine delle attività didattiche sul sostegno per la Scuola Secondaria di
Secondo grado presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle preferenze espresse dalla medesima in data 15.08.2022, con individuazione dalla
Pag. 5 di 15 graduatoria incrociata di II Fascia delle GPS, nonché a vedersi riconosciuto sul profilo giuridico il punteggio di n. 12 punti previsto ex lege per detto incarico.
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al convenuto di CP_1 attribuire alla ricorrente il diritto riconosciuto. Formulava, altresì, istanza cautelare, con cui chiedeva di accertare e disapplicare i provvedimenti di CP_ esclusione dalla procedura di reclutamento da GPS per la provincia di e, per l'effetto, il riconoscimento del già menzionato diritto.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di essere laureata in Scienze Pedagogiche, quale titolo di accesso alle classi di concorso A018-Filosofia e Scienze Umane e
A019- Filosofia e Storia, oltre che alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze
(GPS) e alle relative Graduatorie di Istituto (GI). Riferiva che, in data
29.05.2022, aveva presentato, tramite la piattaforma informatica Istanze-online
(come previsto dall'O.M. n. 112/2022), la domanda per l'inserimento nelle CP_ graduatorie GPS per la provincia di per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024, classi di concorso A018 e A019, II fascia, scuola secondaria di
Secondo grado. Risultava, dunque, regolarmente iscritta, anche nella corrispondente graduatoria GI, con un punteggio pari a 56 punti (posizione n. 63 nella graduatoria per la classe di concorso A018, mentre posizione n. 94 nella graduatoria per la classe di concorso A019, nonché posizione n. 1282 nella graduatoria incrociata). Deduceva di aver espresso le proprie preferenze circa le sedi, le classi di concorso e la tipologia di posto in data 15.08.2022. Tuttavia, dall'elenco pubblicato (decreto dirigenziale prot. n. m_ pi. EGISTRO-UFFICIALEU.0002627.05-09-2022) risultavano CP_3 assegnatari di supplenze docenti fino a 61,50 punti, nonché docenti con punteggi inferiori ripescati. Successivamente, al secondo turno di nomine del 14.09.2022
(decreto dirigenziale prot. n. m_pi. EGISTRO- CP_3
UFFICIALEU.0002711.14-09-2022,) gli incarichi per le supplenze erano stati attribuiti partendo dai docenti con punteggio pari a 53 punti (e fino ai docenti con 50 punti, salvo taluni casi di precedenze), con l'esclusione immotivata dei docenti con il punteggio da 60 a 53,50, tra cui la ricorrente (con punti 56). La ricorrente, dunque, inoltrava tramite il proprio legale un'istanza di rettifica e/o
Pag. 6 di 15 annullamento in autotutela, stante il mancato conferimento dell'incarico, in considerazione del punteggio posseduto, oltre a inoltrare personalmente una
PEC per richiedere informazioni sul funzionamento dell'algoritmo, senza ottenere alcun riscontro. La ricorrente esponeva, infatti che il sistema informatico di conferimento delle supplenze utilizzava un algoritmo che, in mancanza di preferenza di una o più sedi da parte del docente, comportava lo scorrimento della graduatoria senza possibilità di ritornare indietro al turno successivo per ripescare i docenti “saltati” al precedente turno di nomine.
Lamentava, dunque: la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., la violazione del principio di non esclusività della decisione algoritmica e del principio di non discriminazione, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, stante la carenza assoluta di motivazione nel provvedimento di esclusione dalla procedura di reclutamento e la violazione dell'art. 6 della l. 241/1990, laddove sono state interamente devolute al sistema informatico le operazioni di conferimento degli incarichi.
Citava sul punto la giurisprudenza amministrativa, lamentando la mancata informazione sui criteri che indirizzano la scelta dell'algoritmo, così creandosi situazioni di discriminazione “algoritmica” e venendo meno l'obbligo di istruttoria e di motivazione, nonché la trasparenza dell'atto amministrativo.
3. Quanto al procedimento cautelare, sul fumus boni iuris deduceva l'esito errato da parte del sistema informatico utilizzato dall'amministrazione scolastica, in particolare l'algoritmo utilizzato per le nomine, rilevando che l'amministrazione non è intervenuta a correggere il sistema, violando così le norme e i principi dell'azione amministrativa, il buon andamento, nonché il principio di non esclusività della decisione algoritmica, nel caso di specie illogica e discriminatoria. Quanto al periculum in mora evidenziava che il mancato conferimento dell'incarico non le aveva fatto conseguire il massimo punteggio di 12 punti previsto, con penalizzazione in caso di riapertura delle graduatorie, impedendo, inoltre, di trovarsi in condizione di accettare un incarico e di accumulare anni di servizio necessari per proseguire la carriera. Sotto il profilo economico, lamentava il danno economico di non avere un contratto a lungo
Pag. 7 di 15 termine, dunque senza fonte di sostentamento una volta terminato l'incarico di supplenza breve ricevuto.
4. In data 16.01.2023, si costituivano in giudizio il Controparte_1
e l' , che eccepivano il difetto
[...] Controparte_5 di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
5. Nel merito, parte resistente rilevava la piena conoscibilità da parte della ricorrente del modulo utilizzato e dei criteri applicati, l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati. In particolare, analizzava l'O.M. n. 112/2022, ritenendo di aver correttamente operato. Rilevava che le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento.
6. Il procedimento cautelare, iscritto come sub procedimento al n. 966-1/2022
R.G., veniva definito con ordinanza del 31.03.2025, che rigettava l'istanza cautelare. Nel provvedimento, viene rilevato che la ricorrente ha ottenuto diversi incarichi e, dunque, “in base alla situazione attuale, alla riapertura delle graduatorie la ricorrente potrà far valere un punteggio inferiore rispetto a quello preteso (8 contro 12), risulta verosimile che da oggi alla fine dell'anno scolastico la ricorrente – così come è già accaduto, per un totale di circa quattro mesi dall'inizio dell'anno scolastico all'8/3/23 – possa ricevere nuovi incarichi, maturando un ulteriore punteggio, e così riducendo ancora il gap rispetto al punteggio massimo. Quanto alla professionalità, s'è detto che la ricorrente ha lavorato per buona parte dell'anno scolastico sin qui trascorso, dunque senza alcun apprezzabile pregiudizio alla continuità d'insegnamento.
Sul piano economico, infine, difetta qualsivoglia allegazione circa le complessive condizioni reddituali e patrimoniali della lavoratrice e del suo nucleo familiare, tale da far ritenere l'imminenza di un pregiudizio irreparabile, anche alla luce dei presumibili tempi di definizione della causa.”
Pag. 8 di 15 7. All'udienza del 25.09.2025, parte ricorrente formulava la seguente proposta conciliativa: “la ricorrente rinuncia alla prosecuzione del giudizio con cessazione della materia del contendere e a ogni conseguenziale richiesta risarcitoria con richiesta di compensazione delle spese legali, facendo presente che, essendo trascorso l'anno scolastico 2022-23, la , avendo preso altri Pt_1 incarichi, ha comunque maturato il punteggio dovutole ove fosse stato attribuito
l'incarico come da GPS oggetto di ricorso”.
8. All'udienza del 20.03.2025, il resistente dichiarava di non accettare la CP_1 proposta di conciliazione per assenza dei presupposti.
9. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 22.10.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa sulla base della documentazione prodotta e con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. In via preliminare, occorre affrontare la questione del difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dalla parte resistente, in favore del giudice amministrativo.
11. Va rammentato che l'art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001 devolve alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, con la sola esclusione delle controversie in materia di procedure concorsuali. Più precisamente, “la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di concorsi pubblici finalizzati all'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ex art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, è limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con
l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso.” (Tar
Lombardia-Milano, Sez. III, 23.01.2023, n. 208). E, inoltre, le Sezioni Unite hanno più volte ribadito che occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio e, pertanto, “se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto
Pag. 9 di 15 della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria –
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al Giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario” (Cass. Civ., Sez. Un., 22.04.2021, n. 10742; Cass. Civ., Sez. Un.,
15.12.2016, n. 25840; ma anche Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza del 30.03.2021,
n. 8774; ordinanza del 30.03.2021; ordinanza del 23.04.2020, n. 8098; e nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI, 09.03.2016, n. 953).
12. Nel caso di specie, la ricorrente agisce per vedersi riconosciuto il proprio diritto all'incarico per l'a.s. 2022/2023 sui posti disponibili per il secondo turno di nomina, stante il punteggio già ottenuto nella relativa graduatoria GPS e superiore a quello di chi ha ottenuto l'incarico. Per l'effetto di tale incarico, la ricorrente chiede il riconoscimento dei 12 punti massimi per la GPS. Dunque, per tali ragioni, la ricorrente chiede la disapplicazione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica che precludono tale diritto. La domanda, dunque, non ha ad oggetto la richiesta di valutazione comparativa dei candidati finalizzata all'individuazione di quelli che possiedono titoli e capacità all'inserimento di una graduatoria di merito. Pertanto, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario, nelle funzioni di giudice del lavoro.
13. Ciò premesso, si osserva che nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del
22.10.2025, parte ricorrente deduceva che, nelle more del giudizio, era comunque riuscita a conseguire per l'a.s. 2022/2023 il punteggio massimo di 12 punti tramite gli incarichi di supplenza breve;
inoltre, il danno professionale, lamentato al tempo dell'introduzione del procedimento, era venuto meno. Per tale ragione, chiedeva la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con
Pag. 10 di 15 condanna dell'amministrazione resistente alla rifusione delle spese, quantomeno per la mancata adesione ingiustificata al tentativo di conciliazione.
14. Per i fatti sopravvenuti in corso di causa, una pronuncia di merito sul diritto azionato dalla ricorrente non le conferirebbe più alcuna utilità pratica. Pertanto, non essendo necessaria alcuna pronuncia di merito sulla pretesa di cui al ricorso introduttivo, va dichiarata cessata la materia del contendere.
15. Tuttavia, ai fini della valutazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, è necessario effettuare un giudizio prognostico del merito.
16. In base ad una valutazione astratta, insuscettibile di risvolti sui fatti dedotti in giudizio attesa la cessazione della materia del contendere, deve ritenersi che la domanda è fondata.
17. La normativa che regolamenta le modalità di attribuzione degli incarichi in questione è l'O.M. 112/2022, il cui art. 12 disciplina specificatamente il
“conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, prevedendo al comma 3, secondo periodo, che “nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”; mentre al comma 4 precisa che “la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo
2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico
Pag. 11 di 15 a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. Dunque, gli uffici scolastici territorialmente competenti “assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line” (comma 5). Infine, per quanto ivi rilevante, prosegue l'articolo precisando ai commi 10 e 11 che “l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma
12. 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
Inoltre, va citata la circolare registro uff. 28597 del 29.07.2022, relativamente alle istruzioni e indicazioni operative in materie di supplenze del personale docente, educative ed A.T.A., che precisa che “la mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga
Pag. 12 di 15 entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022”.
18. Sostanzialmente, l'amministrazione segue una procedura di assegnazione informatizzata strutturata in questo modo: se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso, in base al suo posto in graduatoria, non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue preferenze, si prosegue nella graduatoria offrendo e assegnando il posto a un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso. Al successivo turno di incarichi, l'algoritmo non riparte dall'inizio, ma dall'ultimo nominato nel turno precedente, a prescindere che la sede o la classe di concorso siano stati o meno espressamente indicati tra le preferenze da un docente in posizione superiore, che viene così sorpassato. In questo modo si realizza il paradosso, ossia la pretermissione di un candidato con punteggio superiore rispetto a candidati con un punteggio inferiore per la medesima classe di concorso e per la stessa sede di preferenza.
19. Occorre, infatti, interpretare l'art. 12 della citata Ordinanza ministeriale, alla luce del principio meritocratico che caratterizza le procedure pubbliche concorsuali. L'esclusione di un docente è illegittima, in quanto non sarebbe rinunciatario agli incarichi o all'intera procedura di conferimento dell'incarico solo perché – in base al turno – non è stato incaricato. La procedura di assegnazione dovrebbe prevedere lo scorrimento verso posizioni inferiori laddove chi in posizione superiore non abbia indicato la sede o la classe di concorso al momento disponibile, ma al successivo turno se risultano disponibili altri nuovi posti, la convocazione dovrebbe ripartire dall'inizio della graduatoria, in modo tale da assegnare l'incarico prima a chi, con punteggio superiore, ha indicato il posto resosi disponibile. La norma, infatti, si riferisce alla “mancata presentazione dell'istanza” e “alla mancata indicazione di talune sedi è intesa
Pag. 13 di 15 quale rinuncia per le sedi non espresse” e non di rinuncia alla procedura solo perché - per ragioni di tempo estranee al candidato stesso – la sede aspirata non era disponibile in un determinato periodo. Applicare un sistema di questo tipo renderebbe inutile stilare una graduatoria per titoli e punteggi se questi vengono considerati solo in parte e solo per un fattore meramente cronologico.
20. La procedura seguita, secondo l'algoritmo impostato in tal modo, costituisce condotta contraria ai principi di imparzialità e di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., che si coniugano con il principio del merito dinnanzi citato.
21. In base a tali considerazioni, le spese di lite vanno poste a carico della parte convenuta.
22. Stante la tardività della formulazione della proposta conciliativa, in considerazione delle risultanze probatorie e l'esito del procedimento cautelare, che fornivano alla parte convenuta una ragionevole aspettativa di ottenere un risultato diverso e migliore, il rifiuto della proposta deve ritenersi supportato da giustificato motivo. Per tale ragione, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c.
23. La spese di lite, dunque, vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importi previsti dal D.M. 10.03.2015 n. 55, pubb. in G.U. n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile – complessità bassa), ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del contenzioso e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore di che si liquidano in € 3.689,00, oltre spese Parte_1 generali al 15%, Cpa e Iva, se dovuta per legge.
Pag. 14 di 15 Pisa, 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
AL RA
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 966/2022
Il Giudice del Lavoro, AL RA, a seguito dell'udienza svolta in data
22.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA NN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), n Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e l'
[...]
Controparte_2
(C.F. ), rappresentati ex art. 417 bis dalla dott.ssa
[...] P.IVA_2
Domenica Togo, quale funzionaria delegata dell'Amministrazione scolastico ed elettivamente domiciliato presso l' ; Controparte_2 resistente
OGGETTO: Accertamento dell'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di reclutamento dalla GPS Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia l'll.mo Giudice adito, ogni contraria Parte_1 istanza deduzione ed eccezione reietta e disattesa, per tutti i motivi esposti: a) In via cautelare: rilevata l'esistenza dei presupposti dell'azione cautelare proposta, sia con riguardo al fumus boni iuris sia al periculum in mora, per tutte le ragioni sopra esposte, previa disapplicazione in parte qua del decreto dirigenziale prot. n.
m_pi. EGISTRO-UFFICIALEU.0002711.14- 09-2022 del Dirigente p.t. CP_3 dell' Controparte_2
e del relativo allegato “bollettino nomine a tempo determinato 14 09 2022” del
[...] quale è parte integrante;
nonché, per quanto occorrer possa, del decreto dirigenziale prot. n. m_pi. EGISTRO-UFFICIALEU.0002627.05-09-2022 del CP_3
Dirigente p.t. dell' Controparte_2
, recante l'individuazione dei docenti destinatari dei contratti a
[...] tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, nell'ambito del primo turno di nomine, per l'a.s. 2022/2023 e del relativo allegato “bollettino nomine a tempo determinato 5 09 2022” del quale è parte integrante;
nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale, comunque collegato e/o connesso, ancorché ignoto: - in tesi, dichiarare e riconoscere il diritto della Prof.ssa , ad ottenere per l'a.s. 2022/2023 sui posti Parte_1 disponibili per il secondo turno di nomina del 14.09.2022, nonché se del caso per il primo turno del 5.09.2022, o per i successi, un incarico a termine, fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023), sul sostegno per la Scuola Secondaria di Secondo grado presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle preferenze espresse dalla medesima in data 15.08.2022, con individuazione dalla graduatoria incrociata di II
Fascia delle GPS, nonché a vedersi riconosciuto sul profilo giuridico il punteggio di n.
12 punti previsto ex lege per detto incarico, ed emettere, con decreto inaudita altera parte, i provvedimenti necessari ed idonei a riconoscere alla ricorrente il suddetto diritto;
nonché contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando al ricorrente un termine per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, anche a mezzo pec, e a tale udienza, con ordinanza,
Pag. 2 di 15 confermare i provvedimenti emanati con detto decreto;
- in subordine, dichiarare e riconoscere il diritto della Prof.ssa , ad ottenere per l'a.s. 2022/2023 Parte_1 sui posti disponibili per il secondo turno di nomina del 14.09.2022, nonché se del caso per il primo turno del 5.09.2022, o per i successi, un incarico a termine, fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023), sul sostegno per la Scuola Secondaria di Secondo grado presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle preferenze espresse dalla medesima in data 15.08.2022, con individuazione dalla graduatoria incrociata di II
Fascia delle GPS, nonché a vedersi riconosciuto sul profilo giuridico il punteggio di n.
12 punti previsto ex lege per detto incarico, ed emettere, con ordinanza, previa fissazione dell'udienza ed audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei a riconoscere alla ricorrente il suddetto diritto;
e in ogni caso, per l'effetto, sempre previa disapplicazione degli atti e provvedimenti amministrativi riconosciuti illegittimi, ordinare al (già Controparte_1 Controparte_4
), nonché all'
[...] Controparte_2
, ovvero all'Amministrazione competente, di attribuire alla
[...]
Prof.ssa per l'a.s. 2022/2023 sui posti disponibili per il secondo turno Parte_1 di nomina del 14.09.2022, nonché se del caso per il primo turno del 5.09.2022, o per i successi, un incarico a termine, fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023), sul sostegno per la Scuola Secondaria di Secondo grado presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle preferenze espresse dalla medesima in data 15.08.2022, con individuazione dalla graduatoria incrociata di II Fascia delle GPS, nonché a vedersi riconosciuto sul profilo giuridico il punteggio di n. 12 punti previsto ex lege per detto incarico;
b) nel merito: previo accertamento dell'illegittimità e disapplicazione in parte qua del decreto dirigenziale prot. n. m_pi. EGISTROUFFICIALEU. CP_3
0002711.14-09-2022 del Dirigente p.t. dell' Controparte_2
e del relativo allegato “bollettino nomine a
[...] tempo determinato 14 09 2022” del quale è parte integrante;
nonché, per quanto occorrer possa, del decreto dirigenziale prot. n. m_pi. EGISTRO- CP_3
UFFICIALEU.0002627.05-09-2022 del Dirigente p.t. dell'
[...]
, recante l'individuazione dei Controparte_2 docenti destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4,
Pag. 3 di 15 lettere a) e b) dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, nell'ambito del primo turno di nomine, per l'a.s. 2022/2023 e del relativo allegato “bollettino nomine a tempo determinato 5 09 2022” del quale è parte integrante;
nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale, comunque collegato e/o connesso, ancorché ignoto:dei decreti m.pi.AOOUSPPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0002770.01-09.2020 e
m_pi. EGISTROUFFICIALEU. 0003338.15-09-2020 del Dirigente CP_3 dell' Controparte_2
e relativi allegati, nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale, comunque collegato e/o connesso in epigrafe meglio indicato: dichiarare e riconoscere il diritto della Prof.ssa , ad ottenere per l'a.s. 2022/2023 sui posti Parte_1 disponibili per il secondo turno di nomina del 14.09.2022, nonché se del caso per il primo turno del 5.09.2022, o per i successi, un incarico a termine, fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023), sul sostegno per la Scuola Secondaria di Secondo grado presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle preferenze espresse dalla medesima in data 15.08.2022, con individuazione dalla graduatoria incrociata di II
Fascia delle GPS, nonché a vedersi riconosciuto sul profilo giuridico il punteggio di n.
12 punti previsto ex lege per detto incarico;
e, per l'effetto, sempre previa disapplicazione degli atti e provvedimenti amministrativi riconosciuti illegittimi, ordinare al (già Controparte_1 Controparte_4
), nonché all'
[...] Controparte_2
, ovvero all'Amministrazione competente, di attribuire alla
[...]
Prof.ssa per l'a.s. 2022/2023 sui posti disponibili per il secondo turno Parte_1 di nomina del 14.09.2022, nonché se del caso per il primo turno del 5.09.2022, o per i successi, un incarico a termine, fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023), sul sostegno per la Scuola Secondaria di Secondo grado presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle preferenze espresse dalla medesima in data 15.08.2022, con individuazione dalla graduatoria incrociata di II Fascia delle GPS, nonché a vedersi riconosciuto sul profilo giuridico il punteggio di n. 12 punti previsto ex lege per detto incarico. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CAP e ripetizione del contributo unificato.”
Pag. 4 di 15 Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025: “preso atto delle circostanze sopra rappresentate e in considerazione delle stesse, dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della ricorrente con ogni conseguenza di legge, stante il difetto della condizione dell'azione così come rappresentato nella proposta conciliativa di cui al verbale di udienza del 25.09.2024 nonché, tenuto conto del comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente in sede conciliativa, condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, quanto meno dalla formulazione della proposta ad oggi, per mancata adesione al tentativo di conciliazione in difetto di giustificato motivo. - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto che precede, in ogni caso, compensare integralmente le spese di lite”.
Per la parte resistente : “Voglia l'intestata Controparte_1
Autorità giudiziaria, per i motivi di cui in narrativa, in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, comunque, rigettare il ricorso in quanto infondato, per i motivi tutti esposti dalla
Amministrazione convenuta, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.10.2022, conveniva in Parte_1 giudizio il , chiedendo, previo Controparte_1 accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di esclusione dalla procedura CP_ di reclutamento da GPS per la provincia di , per conferimento incarichi a tempo determinato, di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere per l'a.s.
2022/2023 sui posti disponibili per il secondo turno di nomina del 14.09.2022 (o per il primo turno del 05.09.2022 o per i successivi) un incarico a termine, fino al termine delle attività didattiche sul sostegno per la Scuola Secondaria di
Secondo grado presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle preferenze espresse dalla medesima in data 15.08.2022, con individuazione dalla
Pag. 5 di 15 graduatoria incrociata di II Fascia delle GPS, nonché a vedersi riconosciuto sul profilo giuridico il punteggio di n. 12 punti previsto ex lege per detto incarico.
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al convenuto di CP_1 attribuire alla ricorrente il diritto riconosciuto. Formulava, altresì, istanza cautelare, con cui chiedeva di accertare e disapplicare i provvedimenti di CP_ esclusione dalla procedura di reclutamento da GPS per la provincia di e, per l'effetto, il riconoscimento del già menzionato diritto.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di essere laureata in Scienze Pedagogiche, quale titolo di accesso alle classi di concorso A018-Filosofia e Scienze Umane e
A019- Filosofia e Storia, oltre che alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze
(GPS) e alle relative Graduatorie di Istituto (GI). Riferiva che, in data
29.05.2022, aveva presentato, tramite la piattaforma informatica Istanze-online
(come previsto dall'O.M. n. 112/2022), la domanda per l'inserimento nelle CP_ graduatorie GPS per la provincia di per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024, classi di concorso A018 e A019, II fascia, scuola secondaria di
Secondo grado. Risultava, dunque, regolarmente iscritta, anche nella corrispondente graduatoria GI, con un punteggio pari a 56 punti (posizione n. 63 nella graduatoria per la classe di concorso A018, mentre posizione n. 94 nella graduatoria per la classe di concorso A019, nonché posizione n. 1282 nella graduatoria incrociata). Deduceva di aver espresso le proprie preferenze circa le sedi, le classi di concorso e la tipologia di posto in data 15.08.2022. Tuttavia, dall'elenco pubblicato (decreto dirigenziale prot. n. m_ pi. EGISTRO-UFFICIALEU.0002627.05-09-2022) risultavano CP_3 assegnatari di supplenze docenti fino a 61,50 punti, nonché docenti con punteggi inferiori ripescati. Successivamente, al secondo turno di nomine del 14.09.2022
(decreto dirigenziale prot. n. m_pi. EGISTRO- CP_3
UFFICIALEU.0002711.14-09-2022,) gli incarichi per le supplenze erano stati attribuiti partendo dai docenti con punteggio pari a 53 punti (e fino ai docenti con 50 punti, salvo taluni casi di precedenze), con l'esclusione immotivata dei docenti con il punteggio da 60 a 53,50, tra cui la ricorrente (con punti 56). La ricorrente, dunque, inoltrava tramite il proprio legale un'istanza di rettifica e/o
Pag. 6 di 15 annullamento in autotutela, stante il mancato conferimento dell'incarico, in considerazione del punteggio posseduto, oltre a inoltrare personalmente una
PEC per richiedere informazioni sul funzionamento dell'algoritmo, senza ottenere alcun riscontro. La ricorrente esponeva, infatti che il sistema informatico di conferimento delle supplenze utilizzava un algoritmo che, in mancanza di preferenza di una o più sedi da parte del docente, comportava lo scorrimento della graduatoria senza possibilità di ritornare indietro al turno successivo per ripescare i docenti “saltati” al precedente turno di nomine.
Lamentava, dunque: la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., la violazione del principio di non esclusività della decisione algoritmica e del principio di non discriminazione, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, stante la carenza assoluta di motivazione nel provvedimento di esclusione dalla procedura di reclutamento e la violazione dell'art. 6 della l. 241/1990, laddove sono state interamente devolute al sistema informatico le operazioni di conferimento degli incarichi.
Citava sul punto la giurisprudenza amministrativa, lamentando la mancata informazione sui criteri che indirizzano la scelta dell'algoritmo, così creandosi situazioni di discriminazione “algoritmica” e venendo meno l'obbligo di istruttoria e di motivazione, nonché la trasparenza dell'atto amministrativo.
3. Quanto al procedimento cautelare, sul fumus boni iuris deduceva l'esito errato da parte del sistema informatico utilizzato dall'amministrazione scolastica, in particolare l'algoritmo utilizzato per le nomine, rilevando che l'amministrazione non è intervenuta a correggere il sistema, violando così le norme e i principi dell'azione amministrativa, il buon andamento, nonché il principio di non esclusività della decisione algoritmica, nel caso di specie illogica e discriminatoria. Quanto al periculum in mora evidenziava che il mancato conferimento dell'incarico non le aveva fatto conseguire il massimo punteggio di 12 punti previsto, con penalizzazione in caso di riapertura delle graduatorie, impedendo, inoltre, di trovarsi in condizione di accettare un incarico e di accumulare anni di servizio necessari per proseguire la carriera. Sotto il profilo economico, lamentava il danno economico di non avere un contratto a lungo
Pag. 7 di 15 termine, dunque senza fonte di sostentamento una volta terminato l'incarico di supplenza breve ricevuto.
4. In data 16.01.2023, si costituivano in giudizio il Controparte_1
e l' , che eccepivano il difetto
[...] Controparte_5 di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
5. Nel merito, parte resistente rilevava la piena conoscibilità da parte della ricorrente del modulo utilizzato e dei criteri applicati, l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati. In particolare, analizzava l'O.M. n. 112/2022, ritenendo di aver correttamente operato. Rilevava che le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento.
6. Il procedimento cautelare, iscritto come sub procedimento al n. 966-1/2022
R.G., veniva definito con ordinanza del 31.03.2025, che rigettava l'istanza cautelare. Nel provvedimento, viene rilevato che la ricorrente ha ottenuto diversi incarichi e, dunque, “in base alla situazione attuale, alla riapertura delle graduatorie la ricorrente potrà far valere un punteggio inferiore rispetto a quello preteso (8 contro 12), risulta verosimile che da oggi alla fine dell'anno scolastico la ricorrente – così come è già accaduto, per un totale di circa quattro mesi dall'inizio dell'anno scolastico all'8/3/23 – possa ricevere nuovi incarichi, maturando un ulteriore punteggio, e così riducendo ancora il gap rispetto al punteggio massimo. Quanto alla professionalità, s'è detto che la ricorrente ha lavorato per buona parte dell'anno scolastico sin qui trascorso, dunque senza alcun apprezzabile pregiudizio alla continuità d'insegnamento.
Sul piano economico, infine, difetta qualsivoglia allegazione circa le complessive condizioni reddituali e patrimoniali della lavoratrice e del suo nucleo familiare, tale da far ritenere l'imminenza di un pregiudizio irreparabile, anche alla luce dei presumibili tempi di definizione della causa.”
Pag. 8 di 15 7. All'udienza del 25.09.2025, parte ricorrente formulava la seguente proposta conciliativa: “la ricorrente rinuncia alla prosecuzione del giudizio con cessazione della materia del contendere e a ogni conseguenziale richiesta risarcitoria con richiesta di compensazione delle spese legali, facendo presente che, essendo trascorso l'anno scolastico 2022-23, la , avendo preso altri Pt_1 incarichi, ha comunque maturato il punteggio dovutole ove fosse stato attribuito
l'incarico come da GPS oggetto di ricorso”.
8. All'udienza del 20.03.2025, il resistente dichiarava di non accettare la CP_1 proposta di conciliazione per assenza dei presupposti.
9. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 22.10.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa sulla base della documentazione prodotta e con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. In via preliminare, occorre affrontare la questione del difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dalla parte resistente, in favore del giudice amministrativo.
11. Va rammentato che l'art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001 devolve alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, con la sola esclusione delle controversie in materia di procedure concorsuali. Più precisamente, “la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di concorsi pubblici finalizzati all'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ex art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, è limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con
l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso.” (Tar
Lombardia-Milano, Sez. III, 23.01.2023, n. 208). E, inoltre, le Sezioni Unite hanno più volte ribadito che occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio e, pertanto, “se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto
Pag. 9 di 15 della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria –
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al Giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario” (Cass. Civ., Sez. Un., 22.04.2021, n. 10742; Cass. Civ., Sez. Un.,
15.12.2016, n. 25840; ma anche Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza del 30.03.2021,
n. 8774; ordinanza del 30.03.2021; ordinanza del 23.04.2020, n. 8098; e nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI, 09.03.2016, n. 953).
12. Nel caso di specie, la ricorrente agisce per vedersi riconosciuto il proprio diritto all'incarico per l'a.s. 2022/2023 sui posti disponibili per il secondo turno di nomina, stante il punteggio già ottenuto nella relativa graduatoria GPS e superiore a quello di chi ha ottenuto l'incarico. Per l'effetto di tale incarico, la ricorrente chiede il riconoscimento dei 12 punti massimi per la GPS. Dunque, per tali ragioni, la ricorrente chiede la disapplicazione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica che precludono tale diritto. La domanda, dunque, non ha ad oggetto la richiesta di valutazione comparativa dei candidati finalizzata all'individuazione di quelli che possiedono titoli e capacità all'inserimento di una graduatoria di merito. Pertanto, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario, nelle funzioni di giudice del lavoro.
13. Ciò premesso, si osserva che nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del
22.10.2025, parte ricorrente deduceva che, nelle more del giudizio, era comunque riuscita a conseguire per l'a.s. 2022/2023 il punteggio massimo di 12 punti tramite gli incarichi di supplenza breve;
inoltre, il danno professionale, lamentato al tempo dell'introduzione del procedimento, era venuto meno. Per tale ragione, chiedeva la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con
Pag. 10 di 15 condanna dell'amministrazione resistente alla rifusione delle spese, quantomeno per la mancata adesione ingiustificata al tentativo di conciliazione.
14. Per i fatti sopravvenuti in corso di causa, una pronuncia di merito sul diritto azionato dalla ricorrente non le conferirebbe più alcuna utilità pratica. Pertanto, non essendo necessaria alcuna pronuncia di merito sulla pretesa di cui al ricorso introduttivo, va dichiarata cessata la materia del contendere.
15. Tuttavia, ai fini della valutazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, è necessario effettuare un giudizio prognostico del merito.
16. In base ad una valutazione astratta, insuscettibile di risvolti sui fatti dedotti in giudizio attesa la cessazione della materia del contendere, deve ritenersi che la domanda è fondata.
17. La normativa che regolamenta le modalità di attribuzione degli incarichi in questione è l'O.M. 112/2022, il cui art. 12 disciplina specificatamente il
“conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, prevedendo al comma 3, secondo periodo, che “nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”; mentre al comma 4 precisa che “la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo
2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico
Pag. 11 di 15 a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. Dunque, gli uffici scolastici territorialmente competenti “assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line” (comma 5). Infine, per quanto ivi rilevante, prosegue l'articolo precisando ai commi 10 e 11 che “l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma
12. 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
Inoltre, va citata la circolare registro uff. 28597 del 29.07.2022, relativamente alle istruzioni e indicazioni operative in materie di supplenze del personale docente, educative ed A.T.A., che precisa che “la mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga
Pag. 12 di 15 entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022”.
18. Sostanzialmente, l'amministrazione segue una procedura di assegnazione informatizzata strutturata in questo modo: se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso, in base al suo posto in graduatoria, non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue preferenze, si prosegue nella graduatoria offrendo e assegnando il posto a un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso. Al successivo turno di incarichi, l'algoritmo non riparte dall'inizio, ma dall'ultimo nominato nel turno precedente, a prescindere che la sede o la classe di concorso siano stati o meno espressamente indicati tra le preferenze da un docente in posizione superiore, che viene così sorpassato. In questo modo si realizza il paradosso, ossia la pretermissione di un candidato con punteggio superiore rispetto a candidati con un punteggio inferiore per la medesima classe di concorso e per la stessa sede di preferenza.
19. Occorre, infatti, interpretare l'art. 12 della citata Ordinanza ministeriale, alla luce del principio meritocratico che caratterizza le procedure pubbliche concorsuali. L'esclusione di un docente è illegittima, in quanto non sarebbe rinunciatario agli incarichi o all'intera procedura di conferimento dell'incarico solo perché – in base al turno – non è stato incaricato. La procedura di assegnazione dovrebbe prevedere lo scorrimento verso posizioni inferiori laddove chi in posizione superiore non abbia indicato la sede o la classe di concorso al momento disponibile, ma al successivo turno se risultano disponibili altri nuovi posti, la convocazione dovrebbe ripartire dall'inizio della graduatoria, in modo tale da assegnare l'incarico prima a chi, con punteggio superiore, ha indicato il posto resosi disponibile. La norma, infatti, si riferisce alla “mancata presentazione dell'istanza” e “alla mancata indicazione di talune sedi è intesa
Pag. 13 di 15 quale rinuncia per le sedi non espresse” e non di rinuncia alla procedura solo perché - per ragioni di tempo estranee al candidato stesso – la sede aspirata non era disponibile in un determinato periodo. Applicare un sistema di questo tipo renderebbe inutile stilare una graduatoria per titoli e punteggi se questi vengono considerati solo in parte e solo per un fattore meramente cronologico.
20. La procedura seguita, secondo l'algoritmo impostato in tal modo, costituisce condotta contraria ai principi di imparzialità e di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., che si coniugano con il principio del merito dinnanzi citato.
21. In base a tali considerazioni, le spese di lite vanno poste a carico della parte convenuta.
22. Stante la tardività della formulazione della proposta conciliativa, in considerazione delle risultanze probatorie e l'esito del procedimento cautelare, che fornivano alla parte convenuta una ragionevole aspettativa di ottenere un risultato diverso e migliore, il rifiuto della proposta deve ritenersi supportato da giustificato motivo. Per tale ragione, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c.
23. La spese di lite, dunque, vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importi previsti dal D.M. 10.03.2015 n. 55, pubb. in G.U. n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile – complessità bassa), ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del contenzioso e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore di che si liquidano in € 3.689,00, oltre spese Parte_1 generali al 15%, Cpa e Iva, se dovuta per legge.
Pag. 14 di 15 Pisa, 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
AL RA
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