TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/11/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria
Cristina Flesca, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 433 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gioia Tauro, via S. Maria, n. 25 presso lo studio dell'Avv.
VA RE, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio ricorrente
CONTRO
nato a [...] l'[...] e residente in [...], CP_1
Viale Italia 152 (C.F. ) C.F._2 resistente-contumace
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, conveniva in giudizio in ragione della condotta diffamatoria CP_1 perpetrata nei suoi confronti, allorquando il resistente pubblicava, tramite il social network
“Facebook”, posts contenenti immagini palesemente ritoccate ritraenti il volto del Pt_1 spesso associate a frasi dal chiaro intento diffamatorio. In particolare, il ricorrente allegava come il dapprima pubblicava, sulla propria pagina web, denominata “CONCRETA CP_1
MENTE”, dei posts riferiti al contenenti critiche politico ideologiche, mentre, Pt_1 successivamente, detti posts hanno assunto connotati sempre più diffamanti. Il ricorrente ha rappresentato che nel tempo la frequenza delle condotte lesive del proprio onore e decoro sia aumentata, tanto che il era solito pubblicare ogni giorno una decina di posts riferiti alla CP_1 sua persona, alla sua pagina web, alla sua attività politica, giornalistica e lavorativa in generale, utilizzando epiteti dal chiaro contenuto denigratorio (quali ingannatore, traditore, ladro, barabba, bugiardo, mistificatore, demagogo, speculatore, calunniatore, diffamatore, insultatore, disonesto, mistificatore, millantatore, impresentabile sotto ogni aspetto, gatekeeper, maldestro ladro, tergiversatore, malvagio). Il ricorrente ha, inoltre, specificato come ogni post venisse accompagnato da una propria immagine, reperita sul web, che veniva ritoccata a fini distorsivi ed offensivi (il veniva raffigurato con un aspetto diabolico, grottesco, con Pt_1 fotomontaggi che hanno completamente alterato l'ambientazione delle foto originali). Ciò posto, il adiva l'intestato Tribunale per chiedere, previo accertamento dell'illiceità Pt_1 della condotta del il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della lesione CP_1 dell'onore e della reputazione personale, nonché la condanna al pagamento di un'ammenda in favore dello Stato.
, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. CP_1
Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 15.10.2025, la stessa veniva assegnata a sentenza, riservando il deposito della motivazione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
****************
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di , il quale, regolarmente citato CP_1 in giudizio, ha disatteso il dialogo processuale.
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente, va osservato che affinché il reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p., di natura istantanea, sia integrato, è necessario che la comunicazione, che si assume diffamatoria, possieda un'oggettiva idoneità a ledere l'altrui reputazione e che essa sia rivolta a una pluralità di destinatari (circostanza che può dirsi in re ipsa nel caso di impiego del mezzo della stampa o, come nella specie, di altri mezzi di pubblicità), in assenza dell'offeso, postulando diversamente dalla fattispecie di ingiuria, la mancata diretta percezione dell'espressione denigratoria. La norma incriminatrice è posta a presidio di un bene giuridico di rango costituzionale, il quale rinviene il proprio addentellato costituzionale nell'art. 2 e che trova, altresì, riconoscimento anche nell'art. 8 della Cedu: è opinione consolidata, infatti, che l'incriminazione sia finalizzata a proteggere il bene della reputazione, inteso quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera (cfr. Cass. n. 3247/1995; Cass. n.
21128/2018).
Tali coordinate interpretative valgono allo stesso modo per le espressioni offensive pronunciate in uno spazio fisico virtuale, qual è il profilo di un social network. In tema di pubblicazione di un contenuto diffamatorio su Facebook, la Corte di legittimità ha riconosciuto che tale condotta integra pienamente, da un lato, gli estremi della comunicazione diretta a più persone (stante l'elevatissima diffusività del mezzo impiegato per la veicolazione dell'offesa) e, dall'altro, quello dell'uso di un altro mezzo di pubblicità, con conseguente configurazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 595, co. 3 c.p. (Cass. n. 13979/2021).
Il ricorrente, che, per come documentato (Cfr. allegato CV), gode di un'elevata notorietà poiché svolge la professione di giornalista (come tale dirige un canale tv web denominato “Visione
TV”, mediante il quale fornisce informazione culturale, politica, economica e di attualità sulla piattaforma web Youtube e sui principali social e cura l'edizione e la pubblicazione della rivista
“Visione: un altro sguardo sul mondo”) ed è cofondatore della forza politica “Democrazia
SO e Popolare” (ha partecipato alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, ottenendo circa 350 mila voti su tutto il territorio nazionale), lamenta che il abbia pubblicato CP_1 numerosi post dal contenuto denigratorio riguardanti la propria persona e la propria attività lavorativa.
Sotto tale profilo, vengono in rilievo le copie degli screenshot ritraenti i post incriminati pubblicati sulla pagina web “CONCRETA MENTE”, direttamente riconducibile al CP_1
(sulla piena utilizzabilità delle fotografie anche sottoforma di screenshot alla stregua di documento, Cass. Pen. n. 12062/2021).
Per altro dimostrata deve ritenersi la riferibilità dei post allegati alla persona del , atteso Pt_1 che trattasi di pubblicazioni accompagnate da immagini che raffigurano il volto del ricorrente con un aspetto diabolico, grottesco, con il corpo di feci (per come più si avrà modo di esaminare) evidentemente frutto di fotomontaggi, che modificano l'ambientazione delle foto originali e che risultano, quindi, ritoccate con chiari fini distorsivi e offensivi.
Più nel dettaglio, le allegazioni del ricorrente trovano conferma nella documentazione allegata al ricorso che consente di attribuite portata diffamatoria a tutte le pubblicazioni che CP_1 effettua sulla propria pagina web che, in quanto pubblica, risulta potenzialmente visibile
[...] da un numero indeterminato ed indeterminabile di utenti.
Analizzando le produzioni documentali del ricorrente viene in rilievo il post del 09.02.2024 di sicura portata diffamatoria dal momento che l'immagine pubblicata sulla pagina web
“CONCRETA MENTE”, evidentemente frutto di fotomontaggio, consiste nel volto del associato ad un corpo semi nudo su una palla accostato alla frase “la pornografia del Pt_1 giornalismo e del dissenso: cacciate i soldi polli!”; lo stesso può dirsi con riferimento al post del 16.02.2024 in cui il si accinge a prendere dei soldi e viene accostato alla frase Pt_1
“altro” in contrapposizione a quella di onestà; anche il post del 21.02.2024, riportando l'immagine del accompagnata dalla frase “l'odore dei soldi”, risulta lesiva del suo Pt_1 onore e della sua reputazione ancor più considerato il contenuto della relativa didascalia in cui il viene descritto come “vero guastatore della politica onesta e sana” ed equiparato Pt_1 ad una neoplasia e ad una placca cirrotica e arteriosclerica;
ancora la medesima portata offensiva del decoro e dell'onore del può essere attribuita all'immagine che lo Pt_1 raffigura con delle corna e a quella che associa il suo volto ad un corpo costituito da feci, infine, alle medesime conclusioni può giungersi con riferimento all'ulteriore post allegato in cui il ritratto del viene inserito tra altri personaggi tutti considerati, avuto riguardo alla Pt_1 relativa didascalia, “bugiardi, ipocriti, mistificatori, demagoghi che nuocciono, hanno nuociuto
e nuoceranno agli italiani”.
Le espressioni e le immagini ritoccate utilizzate dal si sono tradotte in una gratuita ed CP_1 immotivata offesa alla sfera personale del soggetto passivo.
Indubbio, infine, è il contenuto lesivo delle immagini in questione. Si tratta senz'altro di immagini, riprodotte nei fotomontaggi confezionati dal in un contesto tale da CP_1 implicare una connotazione prettamente negativa, sulla persona effigiata, comunque idonea ad integrare la condotta tipica della diffamazione. Questa, infatti, come è noto, consiste nell'offesa della reputazione che ricorre anche in casi, come quello di specie, in cui, attraverso la comunicazione di immagini, tenuto conto del mezzo attraverso cui queste vengono veicolate, del concetto che hanno trasmesso, presentino un significato intrinsecamente offensivo della reputazione del soggetto passivo, in quanto indebitamente inserite in un concetto di oscenità e volgarità e, dunque, evidentemente lesive.
Anche al post pubblicato in data 25.03.2024 sulla pagina web del può attribuirsi portata CP_1 diffamatoria. Invero, il afferma di non avere dubbi circa il fatto che il faccia CP_1 Pt_1 parte di un'associazione tesa a sfruttare la politica per un arricchimento personale a scapito delle disgrazie della gente (cfr. post allegato). A ben vedere, il pur rivolgendosi CP_1 genericamente ad un soggetto di cognome , è innegabile che trattasi di un attacco alla Pt_1 sfera personale dell'odierno ricorrente ed all'attività professionale che egli svolge in quanto vi
è l'accostamento al canale web “Visone TV” da quest'ultimo gestito ed in relazione al quale l'attività politica del viene considerata quale espediente per raggirare la gente. Pt_1
Anche il commento al post di dell'1.03.2024 può essere ricompreso nelle Persona_1 pubblicazioni denigratorie ed offensive della persona del , atteso che, pur essendo Pt_1 formulato in termini di domande poste all'opinione pubblica in ordine alle attività da quest'ultimo svolte, sono caratterizzate da allusioni, insinuazioni e suggestioni tali da ingenerare nei lettori il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità di quanto in esse adombrato riconosce portata.
Tutte le condotte attribuite al non possono dirsi scriminate dal legittimo esercizio di un CP_1 diritto (diritto di cronaca, critica o satira). A detto riguardo, va, infatti, osservato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa (fattispecie assimilabile al caso in esame come anzidetto), deve essere tenuta ben ferma e presente la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari (cfr. Cass. n. 17172/07, in senso conforme Cass. n. 28411/08; Cass. n. 25/09).
Il diritto di critica, diritto fondamentale direttamente collegato al diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero che spetta a tutti i cittadini, essendo espressione di una valutazione personale, non necessariamente deve essere obiettiva, ben potendo essere formulata in modo molto aspro, ovvero rappresentata in modo suggestivo anche al fine di catturare l'attenzione di chi ascolta. Tuttavia, essa deve sempre essere espressa in modo continente, non deve trasformarsi in un puro attacco personale ed, infine, deve poggiare su un dato fattuale rispondente al vero.
Né tanto meno può ravvisarsi l'esercizio di un legittimo diritto di satira intesa nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione di messaggio sociale, ovvero ancora nella sua funzione di controllo esercitato con l'ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura.
In qualunque forma si esprima (scritta, orale o figurata), la satira costituisce una critica pungente e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza ed altera la realtà per provocare il sorriso;
ne è espressione ad esempio la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti morali, comportamentali e somatici di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, ovvero con la rappresentazione scenica. In altri termini, la satira è espressione artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica quale metafora caricaturale.
Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto essa assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole per destare il riso e frustare il costume.
Le espressioni e le immagini satiriche adoperate, pur esprimendo un giudizio ironico su di un fatto, devono pur sempre rimanere agganciate al limite della continenza e devono essere funzionali rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica che si intende perseguire. In tale perimetro concettuale, è stato, in effetti, affermato dalla Suprema Corte che la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può spingersi fino ad infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona.
A detto riguardo, in ambito penale, non è stata riconosciuta l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio (Cass. pen. sez. 5, 2/12/1999 n. 2128, V.; Cass. pen. Sez. 5, 23/05/2013 n.
37706, R.; Cass. Sez. 5 15/11/2022 n. 9953, P.) e più nello specifico, è stata esclusa la scriminante nella satira che, trasmodando da un attacco all'immagine pubblica del personaggio, si risolva in un insulto o in un'aggressione gratuita alla persona in quanto tale (Cass. pen., Sez.
5, 11/5/2006 n. 23712, G. e altro).
Parimenti, in ambito civile, è stato affermato come nella formulazione del giudizio critico e tanto più in quello satirico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato
(Cass. Sez. 1, 20/03/2018 n.6919; Cass. Sez. 6-3, 17/09/2013, n. 21235; Cass. Sez. 3,
28/11/2008, n. 28411; Cass. Sez. 3, 08/11/2007 n. 23314; Cass. Sez. 3, 29/05/1996 n. 4993).
Nel caso in esame, le immagini pubblicate e ritraenti il hanno trasmodato i limiti del Pt_1 consentito, avendo assunto la forma pura di dileggio, disprezzo, distruzione della dignità della persona ed essendo associate ad espressioni gratuite, volgari, umilianti e non necessarie all'esercizio del diritto. A ben vedere, dai post pubblicati dal il viene CP_1 Pt_1 tratteggiato con accostamenti volgari o ripugnanti, tali da comportare la deformazione della sua immagine pubblica e da suscitare il disprezzo della sua persona e la derisione del suo status pubblicamente riconosciuto.
Ad analoghe conclusioni può giungersi con riferimento ai post non associati ad immagini i quali, inequivocabilmente riferiti al ricorrente, sono parimenti lesivi della sua immagine pubblica e della sua sfera personale.
Nel caso per cui è causa, gli elementi forniti al Tribunale, tra l'altro non contestati dal resistente, rimasto contumace, appaiono idonei a denotare un grado, quanto meno, medio di gravità, avuto riguardo alle numerose condotte del allo strumento con cui sono state ripetutamente CP_1 poste in essere e tenuto conto dell'elevata notorietà di cui gode il in ragione della Pt_1 professione svolta. In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato dal danneggiato che ne chiede il risarcimento. La prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cassazione civile, nr. 34635 del 2024).
Detta prova, nel caso di specie, può certamente ritenersi soddisfatta avuto riguardo alla diffusione degli scritti e delle immagini associate (su una pagina web pubblica), alla rilevanza delle offese contenute e tenuto conto della posizione sociale rivestita dal . Pt_1
Passando ora alla quantificazione del danno correlato ai fatti ritenuti illeciti, si osserva quanto segue: ferma restando la possibilità per il Giudice di fare ricorso ai criteri sanciti dall'osservatorio milanese, lo stesso non è tuttavia obbligato ad esperire la liquidazione attenendosi strettamente ad essi, non avendo le tabelle anzidette alcun valore normativo (non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare). Il giudice, quindi, ben potrà fare ricorso a criteri equitativi, che tengano conto della situazione concreta, della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della sofferenza e del turbamento intrinsecamente patiti (tra le tante, Cass. Civ. sez. 3, sentenza n. 21087 del
19.10.2015, nonché da ultimo sentenza Cass. Civile nr. 24349 del 2025).
Si ritiene, pertanto, congruo fissare la somma risarcitoria cui va condannato il in CP_1 complessivi euro 10.000,00 euro, cui si perviene partendo da euro mille per ciascun post a contenuto diffamatorio (euro 8.000,00) cui va apportato l'ulteriore aumento pari ad euro
2.000,00 in ragione del contenuto particolarmente lesivo delle didascalie che accompagnano le immagini, per il mezzo adoperato per veicolare i messaggi offensivi, nonché avuto riguardo alla notorietà del soggetto bersaglio.
Trattandosi di debito di valore, devono riconoscersi gli interessi legali, da calcolarsi su detta somma, devalutata alla data della istanza di mediazione, e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez.
Un. 1712/95.
Dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo spettano poi gli interessi legali sulla sorte capitale. Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, della natura del giudizio e dell'attività processuale effettivamente svolta, si liquidano come da dispositivo.
Si rigetta nel resto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da nei confronti di e per Parte_1 CP_1
l'effetto condanna quest'ultimo al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente che liquida in € 10.000,00 all'attualità, oltre interessi legali come in motivazione;
- condanna alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 842,00 per CP_1 onorari, ed euro 145,50 (118,50 di contributo unificato+ euro 27,00 di marca) per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute come per legge.
Palmi, 07/11/2025
Il Giudice
dott. ssa Maria Cristina Flesca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria
Cristina Flesca, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 433 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gioia Tauro, via S. Maria, n. 25 presso lo studio dell'Avv.
VA RE, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio ricorrente
CONTRO
nato a [...] l'[...] e residente in [...], CP_1
Viale Italia 152 (C.F. ) C.F._2 resistente-contumace
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, conveniva in giudizio in ragione della condotta diffamatoria CP_1 perpetrata nei suoi confronti, allorquando il resistente pubblicava, tramite il social network
“Facebook”, posts contenenti immagini palesemente ritoccate ritraenti il volto del Pt_1 spesso associate a frasi dal chiaro intento diffamatorio. In particolare, il ricorrente allegava come il dapprima pubblicava, sulla propria pagina web, denominata “CONCRETA CP_1
MENTE”, dei posts riferiti al contenenti critiche politico ideologiche, mentre, Pt_1 successivamente, detti posts hanno assunto connotati sempre più diffamanti. Il ricorrente ha rappresentato che nel tempo la frequenza delle condotte lesive del proprio onore e decoro sia aumentata, tanto che il era solito pubblicare ogni giorno una decina di posts riferiti alla CP_1 sua persona, alla sua pagina web, alla sua attività politica, giornalistica e lavorativa in generale, utilizzando epiteti dal chiaro contenuto denigratorio (quali ingannatore, traditore, ladro, barabba, bugiardo, mistificatore, demagogo, speculatore, calunniatore, diffamatore, insultatore, disonesto, mistificatore, millantatore, impresentabile sotto ogni aspetto, gatekeeper, maldestro ladro, tergiversatore, malvagio). Il ricorrente ha, inoltre, specificato come ogni post venisse accompagnato da una propria immagine, reperita sul web, che veniva ritoccata a fini distorsivi ed offensivi (il veniva raffigurato con un aspetto diabolico, grottesco, con Pt_1 fotomontaggi che hanno completamente alterato l'ambientazione delle foto originali). Ciò posto, il adiva l'intestato Tribunale per chiedere, previo accertamento dell'illiceità Pt_1 della condotta del il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della lesione CP_1 dell'onore e della reputazione personale, nonché la condanna al pagamento di un'ammenda in favore dello Stato.
, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. CP_1
Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 15.10.2025, la stessa veniva assegnata a sentenza, riservando il deposito della motivazione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
****************
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di , il quale, regolarmente citato CP_1 in giudizio, ha disatteso il dialogo processuale.
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente, va osservato che affinché il reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p., di natura istantanea, sia integrato, è necessario che la comunicazione, che si assume diffamatoria, possieda un'oggettiva idoneità a ledere l'altrui reputazione e che essa sia rivolta a una pluralità di destinatari (circostanza che può dirsi in re ipsa nel caso di impiego del mezzo della stampa o, come nella specie, di altri mezzi di pubblicità), in assenza dell'offeso, postulando diversamente dalla fattispecie di ingiuria, la mancata diretta percezione dell'espressione denigratoria. La norma incriminatrice è posta a presidio di un bene giuridico di rango costituzionale, il quale rinviene il proprio addentellato costituzionale nell'art. 2 e che trova, altresì, riconoscimento anche nell'art. 8 della Cedu: è opinione consolidata, infatti, che l'incriminazione sia finalizzata a proteggere il bene della reputazione, inteso quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera (cfr. Cass. n. 3247/1995; Cass. n.
21128/2018).
Tali coordinate interpretative valgono allo stesso modo per le espressioni offensive pronunciate in uno spazio fisico virtuale, qual è il profilo di un social network. In tema di pubblicazione di un contenuto diffamatorio su Facebook, la Corte di legittimità ha riconosciuto che tale condotta integra pienamente, da un lato, gli estremi della comunicazione diretta a più persone (stante l'elevatissima diffusività del mezzo impiegato per la veicolazione dell'offesa) e, dall'altro, quello dell'uso di un altro mezzo di pubblicità, con conseguente configurazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 595, co. 3 c.p. (Cass. n. 13979/2021).
Il ricorrente, che, per come documentato (Cfr. allegato CV), gode di un'elevata notorietà poiché svolge la professione di giornalista (come tale dirige un canale tv web denominato “Visione
TV”, mediante il quale fornisce informazione culturale, politica, economica e di attualità sulla piattaforma web Youtube e sui principali social e cura l'edizione e la pubblicazione della rivista
“Visione: un altro sguardo sul mondo”) ed è cofondatore della forza politica “Democrazia
SO e Popolare” (ha partecipato alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, ottenendo circa 350 mila voti su tutto il territorio nazionale), lamenta che il abbia pubblicato CP_1 numerosi post dal contenuto denigratorio riguardanti la propria persona e la propria attività lavorativa.
Sotto tale profilo, vengono in rilievo le copie degli screenshot ritraenti i post incriminati pubblicati sulla pagina web “CONCRETA MENTE”, direttamente riconducibile al CP_1
(sulla piena utilizzabilità delle fotografie anche sottoforma di screenshot alla stregua di documento, Cass. Pen. n. 12062/2021).
Per altro dimostrata deve ritenersi la riferibilità dei post allegati alla persona del , atteso Pt_1 che trattasi di pubblicazioni accompagnate da immagini che raffigurano il volto del ricorrente con un aspetto diabolico, grottesco, con il corpo di feci (per come più si avrà modo di esaminare) evidentemente frutto di fotomontaggi, che modificano l'ambientazione delle foto originali e che risultano, quindi, ritoccate con chiari fini distorsivi e offensivi.
Più nel dettaglio, le allegazioni del ricorrente trovano conferma nella documentazione allegata al ricorso che consente di attribuite portata diffamatoria a tutte le pubblicazioni che CP_1 effettua sulla propria pagina web che, in quanto pubblica, risulta potenzialmente visibile
[...] da un numero indeterminato ed indeterminabile di utenti.
Analizzando le produzioni documentali del ricorrente viene in rilievo il post del 09.02.2024 di sicura portata diffamatoria dal momento che l'immagine pubblicata sulla pagina web
“CONCRETA MENTE”, evidentemente frutto di fotomontaggio, consiste nel volto del associato ad un corpo semi nudo su una palla accostato alla frase “la pornografia del Pt_1 giornalismo e del dissenso: cacciate i soldi polli!”; lo stesso può dirsi con riferimento al post del 16.02.2024 in cui il si accinge a prendere dei soldi e viene accostato alla frase Pt_1
“altro” in contrapposizione a quella di onestà; anche il post del 21.02.2024, riportando l'immagine del accompagnata dalla frase “l'odore dei soldi”, risulta lesiva del suo Pt_1 onore e della sua reputazione ancor più considerato il contenuto della relativa didascalia in cui il viene descritto come “vero guastatore della politica onesta e sana” ed equiparato Pt_1 ad una neoplasia e ad una placca cirrotica e arteriosclerica;
ancora la medesima portata offensiva del decoro e dell'onore del può essere attribuita all'immagine che lo Pt_1 raffigura con delle corna e a quella che associa il suo volto ad un corpo costituito da feci, infine, alle medesime conclusioni può giungersi con riferimento all'ulteriore post allegato in cui il ritratto del viene inserito tra altri personaggi tutti considerati, avuto riguardo alla Pt_1 relativa didascalia, “bugiardi, ipocriti, mistificatori, demagoghi che nuocciono, hanno nuociuto
e nuoceranno agli italiani”.
Le espressioni e le immagini ritoccate utilizzate dal si sono tradotte in una gratuita ed CP_1 immotivata offesa alla sfera personale del soggetto passivo.
Indubbio, infine, è il contenuto lesivo delle immagini in questione. Si tratta senz'altro di immagini, riprodotte nei fotomontaggi confezionati dal in un contesto tale da CP_1 implicare una connotazione prettamente negativa, sulla persona effigiata, comunque idonea ad integrare la condotta tipica della diffamazione. Questa, infatti, come è noto, consiste nell'offesa della reputazione che ricorre anche in casi, come quello di specie, in cui, attraverso la comunicazione di immagini, tenuto conto del mezzo attraverso cui queste vengono veicolate, del concetto che hanno trasmesso, presentino un significato intrinsecamente offensivo della reputazione del soggetto passivo, in quanto indebitamente inserite in un concetto di oscenità e volgarità e, dunque, evidentemente lesive.
Anche al post pubblicato in data 25.03.2024 sulla pagina web del può attribuirsi portata CP_1 diffamatoria. Invero, il afferma di non avere dubbi circa il fatto che il faccia CP_1 Pt_1 parte di un'associazione tesa a sfruttare la politica per un arricchimento personale a scapito delle disgrazie della gente (cfr. post allegato). A ben vedere, il pur rivolgendosi CP_1 genericamente ad un soggetto di cognome , è innegabile che trattasi di un attacco alla Pt_1 sfera personale dell'odierno ricorrente ed all'attività professionale che egli svolge in quanto vi
è l'accostamento al canale web “Visone TV” da quest'ultimo gestito ed in relazione al quale l'attività politica del viene considerata quale espediente per raggirare la gente. Pt_1
Anche il commento al post di dell'1.03.2024 può essere ricompreso nelle Persona_1 pubblicazioni denigratorie ed offensive della persona del , atteso che, pur essendo Pt_1 formulato in termini di domande poste all'opinione pubblica in ordine alle attività da quest'ultimo svolte, sono caratterizzate da allusioni, insinuazioni e suggestioni tali da ingenerare nei lettori il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità di quanto in esse adombrato riconosce portata.
Tutte le condotte attribuite al non possono dirsi scriminate dal legittimo esercizio di un CP_1 diritto (diritto di cronaca, critica o satira). A detto riguardo, va, infatti, osservato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa (fattispecie assimilabile al caso in esame come anzidetto), deve essere tenuta ben ferma e presente la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari (cfr. Cass. n. 17172/07, in senso conforme Cass. n. 28411/08; Cass. n. 25/09).
Il diritto di critica, diritto fondamentale direttamente collegato al diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero che spetta a tutti i cittadini, essendo espressione di una valutazione personale, non necessariamente deve essere obiettiva, ben potendo essere formulata in modo molto aspro, ovvero rappresentata in modo suggestivo anche al fine di catturare l'attenzione di chi ascolta. Tuttavia, essa deve sempre essere espressa in modo continente, non deve trasformarsi in un puro attacco personale ed, infine, deve poggiare su un dato fattuale rispondente al vero.
Né tanto meno può ravvisarsi l'esercizio di un legittimo diritto di satira intesa nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione di messaggio sociale, ovvero ancora nella sua funzione di controllo esercitato con l'ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura.
In qualunque forma si esprima (scritta, orale o figurata), la satira costituisce una critica pungente e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza ed altera la realtà per provocare il sorriso;
ne è espressione ad esempio la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti morali, comportamentali e somatici di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, ovvero con la rappresentazione scenica. In altri termini, la satira è espressione artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica quale metafora caricaturale.
Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto essa assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole per destare il riso e frustare il costume.
Le espressioni e le immagini satiriche adoperate, pur esprimendo un giudizio ironico su di un fatto, devono pur sempre rimanere agganciate al limite della continenza e devono essere funzionali rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica che si intende perseguire. In tale perimetro concettuale, è stato, in effetti, affermato dalla Suprema Corte che la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può spingersi fino ad infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona.
A detto riguardo, in ambito penale, non è stata riconosciuta l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio (Cass. pen. sez. 5, 2/12/1999 n. 2128, V.; Cass. pen. Sez. 5, 23/05/2013 n.
37706, R.; Cass. Sez. 5 15/11/2022 n. 9953, P.) e più nello specifico, è stata esclusa la scriminante nella satira che, trasmodando da un attacco all'immagine pubblica del personaggio, si risolva in un insulto o in un'aggressione gratuita alla persona in quanto tale (Cass. pen., Sez.
5, 11/5/2006 n. 23712, G. e altro).
Parimenti, in ambito civile, è stato affermato come nella formulazione del giudizio critico e tanto più in quello satirico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato
(Cass. Sez. 1, 20/03/2018 n.6919; Cass. Sez. 6-3, 17/09/2013, n. 21235; Cass. Sez. 3,
28/11/2008, n. 28411; Cass. Sez. 3, 08/11/2007 n. 23314; Cass. Sez. 3, 29/05/1996 n. 4993).
Nel caso in esame, le immagini pubblicate e ritraenti il hanno trasmodato i limiti del Pt_1 consentito, avendo assunto la forma pura di dileggio, disprezzo, distruzione della dignità della persona ed essendo associate ad espressioni gratuite, volgari, umilianti e non necessarie all'esercizio del diritto. A ben vedere, dai post pubblicati dal il viene CP_1 Pt_1 tratteggiato con accostamenti volgari o ripugnanti, tali da comportare la deformazione della sua immagine pubblica e da suscitare il disprezzo della sua persona e la derisione del suo status pubblicamente riconosciuto.
Ad analoghe conclusioni può giungersi con riferimento ai post non associati ad immagini i quali, inequivocabilmente riferiti al ricorrente, sono parimenti lesivi della sua immagine pubblica e della sua sfera personale.
Nel caso per cui è causa, gli elementi forniti al Tribunale, tra l'altro non contestati dal resistente, rimasto contumace, appaiono idonei a denotare un grado, quanto meno, medio di gravità, avuto riguardo alle numerose condotte del allo strumento con cui sono state ripetutamente CP_1 poste in essere e tenuto conto dell'elevata notorietà di cui gode il in ragione della Pt_1 professione svolta. In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato dal danneggiato che ne chiede il risarcimento. La prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cassazione civile, nr. 34635 del 2024).
Detta prova, nel caso di specie, può certamente ritenersi soddisfatta avuto riguardo alla diffusione degli scritti e delle immagini associate (su una pagina web pubblica), alla rilevanza delle offese contenute e tenuto conto della posizione sociale rivestita dal . Pt_1
Passando ora alla quantificazione del danno correlato ai fatti ritenuti illeciti, si osserva quanto segue: ferma restando la possibilità per il Giudice di fare ricorso ai criteri sanciti dall'osservatorio milanese, lo stesso non è tuttavia obbligato ad esperire la liquidazione attenendosi strettamente ad essi, non avendo le tabelle anzidette alcun valore normativo (non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare). Il giudice, quindi, ben potrà fare ricorso a criteri equitativi, che tengano conto della situazione concreta, della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della sofferenza e del turbamento intrinsecamente patiti (tra le tante, Cass. Civ. sez. 3, sentenza n. 21087 del
19.10.2015, nonché da ultimo sentenza Cass. Civile nr. 24349 del 2025).
Si ritiene, pertanto, congruo fissare la somma risarcitoria cui va condannato il in CP_1 complessivi euro 10.000,00 euro, cui si perviene partendo da euro mille per ciascun post a contenuto diffamatorio (euro 8.000,00) cui va apportato l'ulteriore aumento pari ad euro
2.000,00 in ragione del contenuto particolarmente lesivo delle didascalie che accompagnano le immagini, per il mezzo adoperato per veicolare i messaggi offensivi, nonché avuto riguardo alla notorietà del soggetto bersaglio.
Trattandosi di debito di valore, devono riconoscersi gli interessi legali, da calcolarsi su detta somma, devalutata alla data della istanza di mediazione, e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez.
Un. 1712/95.
Dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo spettano poi gli interessi legali sulla sorte capitale. Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, della natura del giudizio e dell'attività processuale effettivamente svolta, si liquidano come da dispositivo.
Si rigetta nel resto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da nei confronti di e per Parte_1 CP_1
l'effetto condanna quest'ultimo al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente che liquida in € 10.000,00 all'attualità, oltre interessi legali come in motivazione;
- condanna alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 842,00 per CP_1 onorari, ed euro 145,50 (118,50 di contributo unificato+ euro 27,00 di marca) per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute come per legge.
Palmi, 07/11/2025
Il Giudice
dott. ssa Maria Cristina Flesca