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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1909/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1909/2021 promossa da:
quale titolare dello STUDIO DENTISTICO Parte_1
OROMEDICA (C.F. ), assistito e difeso dall'avv. PAPINI PIER PAOLO e P.IVA_1 dall'avv. MALAGUTTI MARIA PIA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. MONTICELLI CP_1 C.F._1
TIZIANA
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
In via principale: Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, anche di carenza di legittimazione, nullità, annullabilità, accogliersi la presente opposizione, per le causali di cui alla narrativa che precede e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare o, comunque, revocarsi o pagina 1 di 16 rendere inefficacie il decreto ingiuntivo opposto n°589/2021 Ing. Tribunale Mantova, dichiarando che la Dott.ssa nella sua qualità di titolare dello Studio Dentistico Parte_1
Oromedica, nulla deve alla Dott.ssa CP_1
In via riconvenzionale:
A. Accertarsi e/o dichiararsi che le problematiche di natura medico/odontoiatrica presenti nei pazienti e come descritte dal Dott. Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Persona_1
nella relazione datata 19.02.2020, sono attribuibili alle pratiche/attività ortodontiche poste in essere dalla Dott.ssa nel corso del rapporto contrattuale intercorso con lo Studio CP_1
Dentistico Oromedica della Dott.ssa dal 05.04.2013 al 07.03.2019, e che tali Parte_1
attività si sono contraddistinte da gravi carenze, errori, negligenza e/o imperizia di natura professionale, come meglio descritte nella narrativa che precede.
B. Accertato il grave inadempimento della Dott.ssa rispetto al contratto di CP_1 prestazione d'opera intellettuale dedotto in lite, dichiararsi la risoluzione del contratto inter partes e, per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi la Dott.ssa al risarcimento dei CP_1
danni nei confronti dello Studio Dentistico Oromedica della Dott.ssa nella Parte_1 misura di €.11.032,00, o quella minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali moratori e rivalutazione monetaria, dalla domanda al saldo effettivo;
Con possibilità per il giudicante di procedere alla liquidazione anche in via equitativa ex art.1226 c.c..
In ogni caso: Spese e competenze di causa interamente rifuse .
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni.”
Per parte convenuta opposta:
“Nel merito:
- Confermarsi il decreto ingiuntivo N. 589/2021 del 17.05.2021 R.G.NR. 1147/2021 in ogni sua parte e condannarsi la dott.ssa al pagamento della somma di € 8.289,00 Parte_1
oltre agli interessi moratori dal 01.01.2020 e spese legali liquidate;
pagina 2 di 16 - Respingersi ogni richiesta avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte. In via riconvenzionale:
- Condannarsi la dott.ssa quale titolare della Studio Dentistico Oromedica al Parte_1 pagamento della somma di € 5.040,66 a titolo di rimborso spese legali per Consulenza
Tecnica d'Ufficio oltre alle spese del Consulente di parte, o della diversa somma ritenuta di giustizia, quali danni subiti dalla convenuta opposta.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la dott.ssa titolare dello “Studio Parte_1 dentistico Oromedica” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 589/21 emesso nei suoi confronti da questo Tribunale in data 17.05.2021, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della dott.ssa dell'importo di € 8.703,45, a saldo CP_1 dell'attività professionale da questa resa per lo Studio dentistico, ivi comprese spese per il parere di congruità delle relative fatture pro forma, oltre ad interessi e spese del procedimento.
L'opponente allegava: che tra le parti era stato concluso, in data 5.04.2013, un contratto di prestazione d'opera intellettuale, con il quale la convenuta si era impegnata a svolgere prestazioni professionali di ortodonzia presso lo Studio dentistico di cui l'attrice è titolare;
che per tale attività era stato pattuito che la dott.ssa avrebbe percepito un compenso pari al CP_1
70% del corrispettivo incassato dallo Studio per le prestazioni dalla prima rese;
che il rapporto era proseguito con regolarità per diversi anni sino a quando, nel 2018, la dott.ssa Pt_1
aveva iniziato a ricevere lamentale dai pazienti sottoposti a cure ortodontiche, così che l'armonia fra le parti aveva iniziato ad incrinarsi e in data 7.03.2019 la dott.ssa aveva CP_1
comunicato il recesso dal contratto;
che l'attrice, al fine di verificare la qualità della attività da questa resa e lo stato di avanzamento delle cure svolte, aveva fatto visitare gli ultimi 5 pazienti in cura dal Dott. , Persona_1 Controparte_2
il quale aveva evidenziato varie e rilevanti problematiche nei pazienti seguiti
[...]
dalla Dott.ssa ( , , CP_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
e , contestate formalmente alla dott.ssa a mezzo del proprio legale in data Persona_6 CP_1
pagina 3 di 16 31.01.2020; che la convenuta, a mezzo del proprio legale, aveva a propria volta negato ogni addebito e richiesto il pagamento a saldo delle prestazioni rese per € 5.054,00, importo elevato ad € 6.554,00 nel corso delle ulteriore corrispondenza intercorsa;
che la dott.ssa a fronte delle gravi problematiche derivate dal percorso terapeutico svolto dalla Pt_1
Dott.ssa sui pazienti aveva a questi proposto terapie atte a cercare di porre rimedio alle CP_1
situazioni generate dalla professionista, nonché a risolvere situazioni che la Dott.ssa CP_1
aveva qualificato come irrisolvibili, facendosi personalmente carico, totalmente o parzialmente, degli oneri delle attività ortodontiche da svolgersi da parte del Dott.
[...]
per un importo stimato di circa €.6.032,00; che tale attività risultava necessaria per Per_1 salvaguardare l'immagine professione dello Studio, anche perché i pazienti avevano iniziato a manifestare con insistenza ed anche pubblicamente le loro doglianze, con grave discredito per la Dott.ssa infatti, aveva rifiutato ogni ulteriore terapia ed Parte_1 Persona_3
aveva interrotto i rapporti con lo Studio Dentistico;
che fallita ogni possibilità di confronto l'attrice aveva quindi promosso procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., volto ad accertare la condotta inadempiente della convenuta e la sussistenza e quantificazione dei danni subiti;
che il CTU nominato, dott. pur riscontrando la presenza di Persona_7
problematiche, e basandosi unicamente sulle affermazioni fatte dalla dott.ssa aveva a CP_1
assolto quest'ultima da ogni responsabilità, senza neppure visitare i cinque pazienti e senza alcun riferimento alla lettura medica in campo ortognatodontico;
che anche la procedura di mediazione successivamente instaurata non aveva dato alcun esito.
Ciò premesso in fatto l'attrice, sostenendo il grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattuali assunte, concludeva chiedendo declaratoria di nullità/annullamento/revoca del decreto ingiuntivo opposto e avanzava in via riconvenzionale domanda di risarcimento danni, quantificati in € 6.032,00, così indicato, alla data di opposizione, il costo delle cure riparatorie sui pazienti seguiti dalla convenuta, e in almeno €
5.000,00 per il danno all'immagine professionale subito dallo Studio Dentistico e della sua titolare, a causa del suddetto inadempimento.
Si costituiva la convenuta opposta contestando, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per ATP promosso ante causam dall'attrice, senza neppure specificare quale sarebbe stato pagina 4 di 16 l'oggetto della futura causa di merito e l'inadempimento contrattuale addebitato;
che in ogni caso all'esito della consulenza preventiva era emersa la totale assenza di responsabilità ascrivibili alla convenuta, basata sulla valutazione caso per caso delle singole cartelle cliniche, depositate dalla stessa Dott.ssa che, anche in questa sede, non era dato CP_1 comprendere se veniva contestato l'inadempimento contrattuale della dott.ssa la CP_1
responsabilità medica o la responsabilità extra contrattuale, posto che nessun elemento era stato offerto a riprova del nesso causale fra l'asserito stato dei pazienti indicati e l'opera della convenuta opposta, né, nello specifico, quale violazione contrattuale venisse contestata alla convenuta;
che nel caso, in particolare, fornendo lo Studio dentistico un'organizzazione di mezzi, sussisteva una netta separazione tra l'attività professionale, prestata a titolo personale, individualmente solo dal professionista abilitato, ed i servizi di supporto, forniti dalla
Oromedica; che essendo il rapporto fra medico e paziente personale e diretto, con assunzione da parte del primo di ogni responsabilità nei confronti del secondo, un'eventuale responsabilità sanitaria nei confronti della convenuta avrebbe potuto essere fatta valere solo dai propri pazienti, unici soggetti legittimati, i quali invece nulla avevano mai contestato alla professionista per le cure prestate;
che per stessa ammissione di controparte, in ben 10 anni di collaborazione non vi era mai stata alcuna ragione, né alcun sollecito da parte di pazienti, di rivedere l'operato della convenuta-opposta, se non al momento del recesso da questa esercitato e ben oltre un anno dopo la formalizzazione dello stesso, proprio al momento della richiesta del saldo delle competenze maturate.
Contestata la sussistenza e dimostrazione di alcun danno subito dall'attrice e imputabile alla convenuta, la stessa concludeva chiedendo, previa l'acquisizione degli atti del procedimento per ATP svolto ante causam, il rigetto dell'opposizione e delle ulteriori domande di parte attrice, con conferma del decreto opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato ed avanzava, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento danni, consistenti, secondo l'assunto, nelle spese sostenute nell'ambito del procedimento per
ATP.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed acquisiti gli atti del procedimento per ATP svolto ante causam, previa dichiarazione di ammissibilità di pagina 5 di 16 detto procedimento, svoltosi fra le stesse parti, venivano rigettate le ulteriori richieste istruttorie e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
DIRITTO
Come già rilevato con ordinanza 9.11.2021 parte opponente non ha contestato la conformità del corrispettivo richiesto, ed oggetto delle fatture pro forma monitoriamente azionate, a quanto pattuito fra le parti con contratto di prestazione professionale in data 5.04.2013 (da entrambe prodotto), limitandosi ad allegare l'inadempimento della convenuta al suddetto contratto e facendo valere nei confronti della stessa un proprio credito risarcitorio;
solo con prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha avanzato altresì, in via riconvenzionale, domanda di declaratoria di risoluzione per inadempimento della convenuta dello stesso contratto, domanda che non dipende dalle difese svolte da quest'ultima e che, quale domanda nuova, è domanda inammissibile, dovendo essere formulata in atto di citazione in opposizione (avendo l'opponente veste di convenuto in senso sostanziale).
Si tratta, peraltro, di contratto di cui è già cessato ogni effetto, avendo la convenuta esercitato già in data 7.03.2019 facoltà di recesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 dello stesso contratto e quindi di contratto già risolto.
Il credito fatto valere in sede monitoria deve ritenersi pertanto sussistente, liquido ed esigibile.
Il suddetto recesso non impedisce invece, in ipotesi, di richiedere alla controparte il risarcimento dei danni derivanti da obbligazioni contrattuali, rispetto alle quali la stessa si sia resa, in tutto o in parte inadempiente, durante lo svolgimento del rapporto.
L'inadempimento, secondo l'assunto, sarebbe costituito da terapie e pratiche errate poste in essere dalla dott.ssa nelle cure prestate a cinque pazienti presso lo Studio dentistico di CP_1
cui l'attrice è titolare, “scoperte” a seguito del recesso della convenuta dal contratto concluso fra le parti, di lamentele, non meglio specificate, da parte dei pazienti - che, sempre secondo l'assunto, sarebbero però già state rivolte allo Studio nel 2018- e che comunque sarebbero emerse in sede di visita dei suddetti pazienti da parte del dott. , richiesta dalla Persona_1
dott.ssa e di cui alla relazione datata 19.02.2020 (doc. 3 parte opponente). Pt_1
pagina 6 di 16 I danni subiti sarebbero costituiti da “mancati ricavi e costi sostenuti dallo Studio Dentistico
Oromedica per cercare di porre rimedio, a livello odontoiatrico/ortodontico, alle mancanze della Dott.ssa così da tutelare la propria specchiata immagine professionale, CP_1
guadagnata in anni di duro e qualificato lavoro”, avendo due pazienti, e Persona_6 Per_2
, accettato la proposta, che sempre secondo l'assunto, sarebbe stata avanzata dalla
[...]
stessa dott.ssa di sottoporsi a “terapie atte a cercare di porre rimedio alle situazioni Pt_1
generate” dalla convenuta, con onere dell'attrice di sostenerne, in tutto o in parte, i relativi costi, nonché dal danno “all'immagine” dello Studio arrecato dalla convenuta, che “si è visto screditato in quanto i pazienti sopra indicati sono rimasti estremamente delusi dai trattamenti su di loro svolti dalla Dott.ssa nonché dalla necessità di sottoporsi a visite e trattamenti CP_1
ulteriori, con disagio personale e sofferenza. La paziente ha interrotto con lo Persona_3
Studio ogni tipo di rapporto, esternando anche pubblicamente le sue doglianze. I pazienti e pure hanno assunto un atteggiamento attendista e risentito.” Persona_4 Persona_5
Il contratto concluso fra le parti ha ad oggetto il conferimento, da parte dello Studio
Dentistico, di incarico alla dott.ssa di eseguire, presso lo stesso “prestazioni di CP_1
ortodonzia”, da svolgersi “in forma autonoma libero professionale, senza alcun vincolo di subordinazione” (“Premesse”), autonomia ribadita all'art. 4 (“Autonomia”) e all'art. 5
(“Oneri, incombenze e responsabilità del professionista”), con obbligo, per la committente, unicamente di “mettere a disposizione del professionista le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'incarico” e di fornire, se necessario “personale ausiliario” (art. 6), con corrispettivo previsto in favore del professionista pari al 70% delle prestazioni “da lui direttamente effettuate” e con divieto, per lo stesso, di addebitare le sue spettanze direttamente al paziente “in quanto le prestazioni in oggetto sono svolte su esclusivo incarico della
Committente” (art. 7).
Ciò posto, come rilevato dalla convenuta, parte attrice non è legittimata a far valere, nei confronti della professionista, eventuali danni direttamente subiti dai pazienti a causa di errate cure/terapie/trattamenti eseguiti dal medico professionista, quali eventuali costi per porre rimedio a detti errori o inadempimenti, trattandosi di danni derivanti da responsabilità sanitaria per prestazioni rese da quest'ultima “in forma autonoma libero professionale, senza pagina 7 di 16 alcun vincolo di subordinazione” nei confronti dei pazienti e il cui eventuale risarcimento spetta esclusivamente agli stessi.
In ipotesi, lo Studio dentistico, quale struttura sanitaria, e per essa la sua titolare, sarebbe obbligata, in forza del rapporto contrattuale concluso con il paziente e in via solidale con il medico professionista, al risarcimento eventualmente richiesto dal paziente danneggiato, ex art. 7 l. n. 24/17, potendo quindi far valere nei confronti del professionista solo un'eventuale azione di regresso ex art. 2055 c.c., per danni già direttamente risarciti al paziente stesso.
Tale domanda, fondata su causa petendi diversa dalla domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, non è stata qui formulata, né può essere qui così riqualificata la domanda invece proposta, non avendo l'attrice neppure allegato in citazione che i pazienti avessero richiesto, in data antecedente alla proposizione della presente causa, allo Studio dentistico, un risarcimento danni (circostanza implicitamente e tardivamente allegata solo in memoria istruttoria, mediante capitoli di prova, cap. 51 e 52, peraltro genericamente formulato sotto tale profilo: “51)Vero che lo Studio Oromedica della Dott.ssa nel 2019 ha Parte_1
ricevuto dai pazienti , e (o dai Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_6 loro genitori) plurime lamentele circa la mancanza di risultati nell'operato della Dott.ssa
52)Vero che le lamentele proposte allo Studio Oromedica dai sopra indicati CP_1
pazienti in cura dalla Dott.ssa presentavano anche un contenuto e pretese di tipo CP_1
economico, nel senso che i pazienti prospettavano di avere speso somme importanti e di non avere ottenuto risultati, pertanto con diritto al risarcimento?), né che con gli stessi sia intervenuta una eventuale transazione in ordine a simili richieste.
In realtà, sia in citazione che in memoria istruttoria, e come risulterebbe dalle dichiarazioni sottoscritte dai pazienti (o dai loro genitori) in corso di causa, datate dicembre 2021, prodotte con la suddetta memoria (doc. 18, 19, 20 e 21), l'attrice ha allegato che sarebbe stata lei stessa a proporre ai pazienti di proseguire le cure presso lo Studio, offrendo uno “sconto” sulle successive prestazioni rese da altro professionista, facendosene carico (sconto non meglio quantificato, essendo la documentazione dimessa a riprova – doc. 14 e 15 - in realtà preventivi di spesa redatti dallo stesso Studio, non sottoscritti da alcun paziente, o legale rappresentante).
pagina 8 di 16 In qualsiasi caso, anche qualora tali mancati introiti (e gli ulteriori danni allegati, quantificati in complessivi € 5.000,00, ma di cui non è stata offerta prova) fossero riconducibili, in ipotesi, ad un allegato “danno all'immagine professionale” dello Studio, per non essere stati i pazienti,
o i loro genitori, “soddisfatti” delle terapie, interventi e cure praticate dalla dott.ssa la CP_1
domanda risarcitoria relativa deve essere in ogni caso rigettata.
Come accertato in sede di ATP a fini conciliativi, promosso dalla stessa attrice opponente ante causam, dichiarato ammissibile (stante la sussistenza dei presupposti ex art. 696 bis c.p.c.) e rilevante ai fini della presente decisione (essendo il relativo ricorso fondato sugli stessi fatti qui dedotti ed essendo stato richiesto accertamento tecnico in ordine ai medesimi
“inadempimenti” qui allegati) e pertanto ritualmente acquisito agli atti di causa a fini istruttori, deve infatti escludersi che l'”insoddisfazione” che sarebbe stata manifestata dai pazienti (o dai loro genitori) per i risultati delle cure ortodontiche prestate dalla dott.ssa CP_1
siano imputabile ad inadempimento della stessa, ossia a condotta negligente, imperita, imprudente a questa addebitabile.
Diversamente da quanto sostenuto dall'attrice il CTU nominato, dott. , non è Persona_7
affatto professionista incompetente o “impreparato rispetto allo specifico argomento oggetto dell'incarico ricevuto”, trattandosi di CTU iscritto all'Albo di questo Tribunale quale medico con “specializzazione in ortodonzia e protesi dentarie”, né da alcuna parte dell'elaborato peritale depositato risulta che lo stesso sia stato “totalmente prono alle indicazioni promanate dalla Dott. ”. CP_1
Come richiesto dal quesito sottoposto dal Giudice designato in tale sede, il CTU ha proceduto all'esame della documentazione sanitaria relativa ai pazienti indicati dalla ricorrente e alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa (laddove nessuna visita dei suddetti pazienti CP_1
era stata richiesta, con valutazione qui pienamente condividibile, atteso che nessuna valutazione in ordine ad un esatto o meno adempimento poteva compiersi ad oltre due anni di distanza dalle prestazioni rese dalla convenuta – trattandosi di cure ortodontiche, come si dirà
– e alle quali, per stessa dichiarazione dell'allora ricorrente, erano seguiti trattamenti e cure prestati da altro professionista e laddove il danno lamentato era stato indicato nelle spese necessarie per “rimediare” ad errori terapeutici risalenti al periodo in cui la dott.ssa CP_1
pagina 9 di 16 aveva avuto in cura i suddetti pazienti), documentazione fornita dalle parti e costituita, per quanto riguarda lo Studio dentistico, unicamente dalla “relazione dott. ” (anche qui Per_1
prodotta) e dalle cartelle cliniche relative ai cinque pazienti indicati (e relativo materiale fotografico), prodotte dalla resistente dott.ssa CP_1
Correttamente il CTU ha quindi valutato l'indicazione e l'esecuzione dei trattamenti effettuati dalla dott.ssa rispetto alle diagnosi iniziali di ciascun paziente, e se le lamentele della CP_1
ricorrente in ordine alle problematiche ancora presentate dagli stessi pazienti, successivamente al recesso del contratto dedotto in lite e quindi alla cessazione delle cure prestate dalla dott.ssa fossero o meno imputabili ad inadempimento/condotta colposa CP_1
della professionista.
Il CTU ha rilevato, per ciascun paziente, quanto segue:
“1. , aa.47 Il paziente prima dell'inizio delle cure ortodontiche, Controparte_3 iniziate nell'ottobre 2016, presentava: malocclusione di I classe dentale con tendenza alla III classe scheletrica compensata dentalmente dalla retroinclinazione degli icisivi inferiori;
affollamento dentale inferiore;
canini permanenti superiori in inclusione ossea totale e perdita ossea orizzontale ad entrambe le arcate affette da malattia parodontale già in terapia causale.
Il trattamento proposto e accettato dal paziente prevede la disinclusione dei canini permanenti superiori che prenderanno poi il posto in arcata dei primi premolari (da estrarre successivamente) e il riallineamento dei denti dell'arcata inferiore previa estrazione dei primi premolari. Le lesioni allegate come in atti riscontrate al termine del rapporto tra le parti in causa sono: sorriso irregolare sia dal punto di vista estetico che funzionale, gli elementi 12 e
22 iper erotti presumibilmente per effetto collaterale del trazionamento di 23 e 13 (semi inclusi), picchi ossei parodontali ridotti e grave affollamento dentale inferiore. Il sorriso irregolare è unicamente dovuto al fatto che il trattamento ortodontico non è stato portato a termine in quanto il sig. ha deciso in data 01-02-2019 di interrompere il rapporto con Pt_2
la Dott.ssa e di rivolgersi ad un altro ortodontista. Gli elementi 12 e 22 sono CP_1
sicuramente ipererotti a causa del trazionamento degli elementi inclusi ma, a questo punto della terapia, si sarebbero dovuti estrarre i primi premolari per fare spazio al posizionamento in arcata dei canini. Con una nuova sequenza di archi e inserendo gli attacchi anche su 12 e pagina 10 di 16 22, attualmente liberi, questi si sarebbero di nuovo allineati. In alternativa la Dott.ssa CP_1 aveva previsto a sinistra l'estrazione del canino (vista la sua difficoltà ad uscire) al posto del primo premolare, ma questo non cambia le mie conclusioni. I picchi ossei parodontali erano già ridotti prima dell'inizio del trattamento e non si sono modificati per tutta la sua durata o almeno fino a quando è cessato il rapporto con la Dott.ssa e lo dimostrano le CP_1 radiografie panoramiche depositate. Per ultimo, l'affollamento dentale inferiore è rimasto tale in quanto il trattamento ortodontico su questa arcata non era stato ancora iniziato. Il Sig. era perfettamente al corrente del tipo di trattamento che stava intraprendendo e delle Pt_2
difficoltà che questo presentava. Nessun danno gli è stato causato dal trattamento ortodontico eseguito dalla Dott.ssa CP_1
Tutti i casi successivi eseguiti dalla convenuta riguardano TRATTAMENTI ORTODONTICI
INTERCETTIVI e cioè trattamenti che si effettuano in dentizione decidua e mista precoce, atti ad intercettare discrepanze tra le arcate dentali sui piani sagittale, trasversale e verticale.
Tali trattamenti possono essere effettuati con diversi dispositivi mobili e fissi (a discrezione del medico operatore) e necessitano quasi sempre di una seconda fase che si esegue, una volta terminata la permuta dentale, con apparecchiature fisse multi attacco. Su queste persone la
Dott.ssa ha effettuato solo e unicamente questo tipo di trattamento che può quindi CP_1
considerarsi completato al momento della recessione dal contratto con lo Studio Oromedica.
2. TE nata il [...] Prima visita all'età di circa 7 anni con diagnosi Persona_3
di malocclusione di III classe dento-scheletrica con familiarità materna, deficit mascellare trasversale, latero-deviazione mandibolare destra e open-bite. La Dott.ssa propone CP_1
quindi trattamento ortodontico intercettivo con espansore palatale e trazione extra-orale con maschera facciale dopo allineamento dentale all'arcata superiore (terapia riconosciuta e consigliata dalle linee guida ministeriali). Le lesioni riscontrate al termine del rapporto tra le parti in causa sono: palato stretto e corto con pre-maxilla collassata a causa dell'estrazione di
14 e 24, morso aperto grave e presenza di cementoblastoma apicalmente alla radice del 46.
Prima visita a novembre 2011 e inizio della terapia a luglio 2012. Dalle ultime foto del febbraio 2019 si può notare ancora la presenza di deficit trasversale del mascellare e perdita quasi completa dell'aumento dell'OJ ottenuto con l'uso della maschera facciale. Entrambe
pagina 11 di 16 queste situazioni sono da imputare ad una crescita sfavorevole della mandibola, legata soprattutto a fattori genetici predisponenti. I primi premolari superiori sono stati estratti per evitare l'eruzione ectopica dei canini permanenti in quanto la spazio in arcata non sarebbe stato sufficiente per un loro corretto posizionamento. Il trattamento intercettivo quindi era da considerarsi terminato già nel 2014 e la paziente si presentava successivamente a controlli periodici. Sarebbe stata la crescita a stabilire come procedere con la seconda fase e, siccome tale crescita si è dimostrata sfavorevole, la Dott.ssa ha avvisato i genitori CP_1 dell'inevitabile trattamento chirurgico. Erano quindi da evitare assolutamente compensi dentali. Il cementoblastoma non ha nulla a che vedere con il trattamento ortodontico. Il trattamento ortodontico iniziato e terminato dalla dott.ssa non ha provocato alcun CP_1
danno alla paziente in oggetto.
3. TE , nato il [...] Prima visita all'età di circa 6 anni con diagnosi Persona_4
di sospetta malocclusione di II classe ma si rimane in attesa della comparsa in arcata dei primi molari permanenti. Le radiografie eseguite nel settembre 2013 confermano questa diagnosi oltre ad una ridotta trasversalità del mascellare superiore. Viene quindi proposto dalla Dott.ssa un trattamento ortodontico intercettivo con utilizzo di espansore rapido del palato e CP_1
successivo apparecchio fisso multi-attacco all'arcata superiore per ridurre l'OJ. Le lesioni riscontrate al termine del rapporto tra le parti in causa sono: malocclusione di II classe con grave OJ e morso profondo. La Dott.ssa col trattamento eseguito al piccolo CP_1 [...]
ha risolto solo la ridotta trasversalità del palato ma sono rimaste le altre Per_4 problematiche presenti all'inizio. Le cure infatti sono terminate prima del tempo per scarsa collaborazione del piccolo paziente riguardo il mantenimento dell'igiene orale. E' stato scelto il male minore. Visto che in ogni caso si sarebbe dovuta affrontare una seconda fase di trattamento a permuta completata, la Dott.ssa ha deciso di attendere, proponendo CP_1 nell'ottobre del 2018 un'apparecchiatura fissa alle due arcate con estrazione dei primi premolari superiori. Soluzione per la quale non ha mai ricevuto risposta. Il trattamento ortodontico iniziato e terminato dalla dott.ssa non ha provocato alcun danno alla CP_1
paziente in oggetto.
pagina 12 di 16 4. TE , nata nel 2005 Prima visita all'età di circa 6 anni con diagnosi di Persona_5
malocclusione dento-scheletrica di III classe, affollamento dentale superiore ed inferiore, iposviluppo trasversale del palato e macrodonzia degli elementi dentali permanenti. Viene quindi proposto dalla Dott.ssa un trattamento ortodontico intercettivo inizialmente con CP_1
Espansore Rapido del Palato associato a trazione extra orale con maschera facciale e solo successivamente si sarebbero valutate estrazioni seriate per risolvere l'affollamento alle due arcate. Le lesioni riscontrate al termine del rapporto tra le parti in causa sono: palato stretto e corto con pre maxilla collassata in seguito alle estrazioni di 14 e 24; morso aperto in quanto la paziente chiude solo sui molari;
non è stata sfruttata la crescita in modo adeguato, ha una funzione masticatoria errata e presenta malocclusione di III classe conclamata e peggiorata delle estrazioni all'arcata superiore già menzionate. In effetti, nel prosieguo necessario del trattamento intercettivo, il palato dovrà essere ancora aumentato trasversalmente e più che la pre maxilla collassata pare ci sia un eccesso di crescita della mandibola tale da far recidivare l'effetto ottenuto in precedenza con la trazione extra orale. Rispetto alle ultime fotografie eseguite dalla Dott.ssa nel novembre 2019, quelle di giugno 2020 effettivamente CP_1
evidenziano un morso più aperto a dimostrazione della crescita sfavorevole con rotazione oraria della mandibola ed evidente peggioramento della III classe. Bisogna infatti tener presente che le III classi a differenza delle altre forme di malocclusione, hanno un andamento di crescita a pousse. Comunque, a mio avviso, abbiamo ancora un buon margine di compenso dentale con estrazioni di due premolari inferiori e linguo-versione degli incisivi inferiori.
Nelle informative scritte sul consenso informato erano infatti ipotizzate estrazioni seriate, quindi il caso non era stato considerato esclusivamente chirurgico (evoluzione sempre comunque da tener presente). Non vedo motivo di sostenere che la crescita non sia stata sfruttata in modo adeguato e l'errata masticazione è dovuta solo a questa situazione di transizione. Il trattamento ortodontico intercettivo iniziato e terminato dalla dott.ssa CP_1
non ha provocato alcun danno alla paziente in oggetto.
Per_
5. TE ES nata il [...] Anche in questo caso la documentazione da cartella clinica inizia dal 2016 quando la bimba viene visitata dalla Dott.ssa e CP_1
diagnosticata: malocclusione di 2° classe II divisione con iposviluppo trasversale del pagina 13 di 16 mascellare superiore. Si consiglia quindi di iniziare con espansione del palato tramite ERP tipo Haas e successivo allineamento dei denti dell'arcata superiore. Dal diario clinico emerge poi che la Dott.ssa ha parlato con la mamma e deciso di confezionare una placca di CP_1
mantenimento fino a fine permuta. Le lesioni riscontrate al termine del rapporto tra le parti in causa sono: malocclusione di 2° classe con importante morso profondo;
deficit della branca verticale della mandibola (si sarebbe dovuta stimolare la sua crescita) e anchilosi di 75 e 85
(molarini di latte inferiori). Sia dal consenso informato che dalla cartella clinica emerge che si
è deciso di rimediare solo alla trasversalità del mascellare superiore e al riallineamento dei suoi denti per cui questi due obiettivi mi sembrano risolti. Non ravviso alcun deficit della branca verticale della mandibola e riguardo all'anchilosi dei due secondi molari inferiori decidui, il problema non sussiste in quanto la loro completa esfoliazione avverrà quando sarà terminata l'eruzione dei premolari corrispondenti che presentano ancora le radici non completamente formate. Se questo non dovesse succedere, andranno semplicemente estratti.
In accordo con i genitori si è deciso di attendere la fine della permuta per valutare poi come e se procedere col trattamento di seconda fase. Questo tipo di malocclusione infatti può benissimo essere corretta in un'unica fase a permuta dentale completata utilizzando prima dell'apparecchiatura multi-attacco, un dispositivo di correzione sagittale mobile o fisso.
Nessuna lesione è stata causata quindi dal trattamento ortodontico intercettivo effettuato dalla
Dott.ssa a ” CP_1 Persona_6
Le conclusioni cui è giunto il CTU devono qui essere integralmente recepite, in quanto correttamente fondate sulla documentazione esaminata, ampiamente motivate sotto il profilo tecnico scientifico, e non inficiate dalle osservazioni svolte dal CTP di parte ricorrente, alle quali il CTU ha fornito ampia ed esaustiva risposta, cui si rinvia.
Va qui ribadito il rigetto della richiesta di nuova CTU, in ordine agli accertamenti che sono già stati oggetto di ATP, reiterata da parte attrice opponente in sede di precisazione delle conclusioni, non sussistendo alcun motivo per duplicare tale indagine tecnica.
Escluso che alla convenuta possa addebitarsi un qualsiasi inadempimento nella cura dei cinque pazienti indicati da parte attrice o che i trattamenti eseguiti abbiano cagionato agli stessi un qualsiasi danno risarcibile, nessun “danno riflesso” può ritenersi sussistente in capo pagina 14 di 16 all'attrice, sia a titolo di mancato guadagno che di danno “all'immagine” commerciale della stessa.
L'opposizione deve essere quindi rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e rigetto di tutte le ulteriori domande proposte dall'attrice.
Quanto alla domanda “riconvenzionale” svolta da parte convenuta, va rilevato che le spese legali e di CTP sostenute nell'ambito del procedimento di ATP non costituiscono “danno ingiusto” risarcibile, o danno ex art. 96 c.p.c., ma rientrano nelle complessive spese di lite liquidabili all'esito del (presente) giudizio di merito.
Sulla base del principio di soccombenza parte attrice opponente deve pertanto condannarsi alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta sia nel procedimento per ATP svolto ante causam (proc. n. 1302/2020 R.G.), ivi comprese le spese di CTP, come documentate, sia nel presente procedimento, spese tutte che vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta, come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento per il presente giudizio di merito, come richiesto per il procedimento per ATP, in importo inferiore a detti valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Rigetta, per le causali di cui in motivazione, la proposta opposizione e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo n. 589/21, emesso da questo Tribunale nei confronti di parte attrice opponente;
rigetta tutte le ulteriori domande proposte da parte attrice opponente.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, che si liquidano, quanto alle spese relative al procedimento per
ATP iscritto al n. 1302/20 R.G., in € 1.470,59 per spese di CTP ed € 2.225,00 per spese legali
(compenso professionale) oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per pagina 15 di 16 legge e, quanto alle spese relative al presente giudizio, in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 24.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1909/2021 promossa da:
quale titolare dello STUDIO DENTISTICO Parte_1
OROMEDICA (C.F. ), assistito e difeso dall'avv. PAPINI PIER PAOLO e P.IVA_1 dall'avv. MALAGUTTI MARIA PIA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. MONTICELLI CP_1 C.F._1
TIZIANA
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
In via principale: Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, anche di carenza di legittimazione, nullità, annullabilità, accogliersi la presente opposizione, per le causali di cui alla narrativa che precede e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare o, comunque, revocarsi o pagina 1 di 16 rendere inefficacie il decreto ingiuntivo opposto n°589/2021 Ing. Tribunale Mantova, dichiarando che la Dott.ssa nella sua qualità di titolare dello Studio Dentistico Parte_1
Oromedica, nulla deve alla Dott.ssa CP_1
In via riconvenzionale:
A. Accertarsi e/o dichiararsi che le problematiche di natura medico/odontoiatrica presenti nei pazienti e come descritte dal Dott. Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Persona_1
nella relazione datata 19.02.2020, sono attribuibili alle pratiche/attività ortodontiche poste in essere dalla Dott.ssa nel corso del rapporto contrattuale intercorso con lo Studio CP_1
Dentistico Oromedica della Dott.ssa dal 05.04.2013 al 07.03.2019, e che tali Parte_1
attività si sono contraddistinte da gravi carenze, errori, negligenza e/o imperizia di natura professionale, come meglio descritte nella narrativa che precede.
B. Accertato il grave inadempimento della Dott.ssa rispetto al contratto di CP_1 prestazione d'opera intellettuale dedotto in lite, dichiararsi la risoluzione del contratto inter partes e, per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi la Dott.ssa al risarcimento dei CP_1
danni nei confronti dello Studio Dentistico Oromedica della Dott.ssa nella Parte_1 misura di €.11.032,00, o quella minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali moratori e rivalutazione monetaria, dalla domanda al saldo effettivo;
Con possibilità per il giudicante di procedere alla liquidazione anche in via equitativa ex art.1226 c.c..
In ogni caso: Spese e competenze di causa interamente rifuse .
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni.”
Per parte convenuta opposta:
“Nel merito:
- Confermarsi il decreto ingiuntivo N. 589/2021 del 17.05.2021 R.G.NR. 1147/2021 in ogni sua parte e condannarsi la dott.ssa al pagamento della somma di € 8.289,00 Parte_1
oltre agli interessi moratori dal 01.01.2020 e spese legali liquidate;
pagina 2 di 16 - Respingersi ogni richiesta avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte. In via riconvenzionale:
- Condannarsi la dott.ssa quale titolare della Studio Dentistico Oromedica al Parte_1 pagamento della somma di € 5.040,66 a titolo di rimborso spese legali per Consulenza
Tecnica d'Ufficio oltre alle spese del Consulente di parte, o della diversa somma ritenuta di giustizia, quali danni subiti dalla convenuta opposta.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la dott.ssa titolare dello “Studio Parte_1 dentistico Oromedica” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 589/21 emesso nei suoi confronti da questo Tribunale in data 17.05.2021, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della dott.ssa dell'importo di € 8.703,45, a saldo CP_1 dell'attività professionale da questa resa per lo Studio dentistico, ivi comprese spese per il parere di congruità delle relative fatture pro forma, oltre ad interessi e spese del procedimento.
L'opponente allegava: che tra le parti era stato concluso, in data 5.04.2013, un contratto di prestazione d'opera intellettuale, con il quale la convenuta si era impegnata a svolgere prestazioni professionali di ortodonzia presso lo Studio dentistico di cui l'attrice è titolare;
che per tale attività era stato pattuito che la dott.ssa avrebbe percepito un compenso pari al CP_1
70% del corrispettivo incassato dallo Studio per le prestazioni dalla prima rese;
che il rapporto era proseguito con regolarità per diversi anni sino a quando, nel 2018, la dott.ssa Pt_1
aveva iniziato a ricevere lamentale dai pazienti sottoposti a cure ortodontiche, così che l'armonia fra le parti aveva iniziato ad incrinarsi e in data 7.03.2019 la dott.ssa aveva CP_1
comunicato il recesso dal contratto;
che l'attrice, al fine di verificare la qualità della attività da questa resa e lo stato di avanzamento delle cure svolte, aveva fatto visitare gli ultimi 5 pazienti in cura dal Dott. , Persona_1 Controparte_2
il quale aveva evidenziato varie e rilevanti problematiche nei pazienti seguiti
[...]
dalla Dott.ssa ( , , CP_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
e , contestate formalmente alla dott.ssa a mezzo del proprio legale in data Persona_6 CP_1
pagina 3 di 16 31.01.2020; che la convenuta, a mezzo del proprio legale, aveva a propria volta negato ogni addebito e richiesto il pagamento a saldo delle prestazioni rese per € 5.054,00, importo elevato ad € 6.554,00 nel corso delle ulteriore corrispondenza intercorsa;
che la dott.ssa a fronte delle gravi problematiche derivate dal percorso terapeutico svolto dalla Pt_1
Dott.ssa sui pazienti aveva a questi proposto terapie atte a cercare di porre rimedio alle CP_1
situazioni generate dalla professionista, nonché a risolvere situazioni che la Dott.ssa CP_1
aveva qualificato come irrisolvibili, facendosi personalmente carico, totalmente o parzialmente, degli oneri delle attività ortodontiche da svolgersi da parte del Dott.
[...]
per un importo stimato di circa €.6.032,00; che tale attività risultava necessaria per Per_1 salvaguardare l'immagine professione dello Studio, anche perché i pazienti avevano iniziato a manifestare con insistenza ed anche pubblicamente le loro doglianze, con grave discredito per la Dott.ssa infatti, aveva rifiutato ogni ulteriore terapia ed Parte_1 Persona_3
aveva interrotto i rapporti con lo Studio Dentistico;
che fallita ogni possibilità di confronto l'attrice aveva quindi promosso procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., volto ad accertare la condotta inadempiente della convenuta e la sussistenza e quantificazione dei danni subiti;
che il CTU nominato, dott. pur riscontrando la presenza di Persona_7
problematiche, e basandosi unicamente sulle affermazioni fatte dalla dott.ssa aveva a CP_1
assolto quest'ultima da ogni responsabilità, senza neppure visitare i cinque pazienti e senza alcun riferimento alla lettura medica in campo ortognatodontico;
che anche la procedura di mediazione successivamente instaurata non aveva dato alcun esito.
Ciò premesso in fatto l'attrice, sostenendo il grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattuali assunte, concludeva chiedendo declaratoria di nullità/annullamento/revoca del decreto ingiuntivo opposto e avanzava in via riconvenzionale domanda di risarcimento danni, quantificati in € 6.032,00, così indicato, alla data di opposizione, il costo delle cure riparatorie sui pazienti seguiti dalla convenuta, e in almeno €
5.000,00 per il danno all'immagine professionale subito dallo Studio Dentistico e della sua titolare, a causa del suddetto inadempimento.
Si costituiva la convenuta opposta contestando, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per ATP promosso ante causam dall'attrice, senza neppure specificare quale sarebbe stato pagina 4 di 16 l'oggetto della futura causa di merito e l'inadempimento contrattuale addebitato;
che in ogni caso all'esito della consulenza preventiva era emersa la totale assenza di responsabilità ascrivibili alla convenuta, basata sulla valutazione caso per caso delle singole cartelle cliniche, depositate dalla stessa Dott.ssa che, anche in questa sede, non era dato CP_1 comprendere se veniva contestato l'inadempimento contrattuale della dott.ssa la CP_1
responsabilità medica o la responsabilità extra contrattuale, posto che nessun elemento era stato offerto a riprova del nesso causale fra l'asserito stato dei pazienti indicati e l'opera della convenuta opposta, né, nello specifico, quale violazione contrattuale venisse contestata alla convenuta;
che nel caso, in particolare, fornendo lo Studio dentistico un'organizzazione di mezzi, sussisteva una netta separazione tra l'attività professionale, prestata a titolo personale, individualmente solo dal professionista abilitato, ed i servizi di supporto, forniti dalla
Oromedica; che essendo il rapporto fra medico e paziente personale e diretto, con assunzione da parte del primo di ogni responsabilità nei confronti del secondo, un'eventuale responsabilità sanitaria nei confronti della convenuta avrebbe potuto essere fatta valere solo dai propri pazienti, unici soggetti legittimati, i quali invece nulla avevano mai contestato alla professionista per le cure prestate;
che per stessa ammissione di controparte, in ben 10 anni di collaborazione non vi era mai stata alcuna ragione, né alcun sollecito da parte di pazienti, di rivedere l'operato della convenuta-opposta, se non al momento del recesso da questa esercitato e ben oltre un anno dopo la formalizzazione dello stesso, proprio al momento della richiesta del saldo delle competenze maturate.
Contestata la sussistenza e dimostrazione di alcun danno subito dall'attrice e imputabile alla convenuta, la stessa concludeva chiedendo, previa l'acquisizione degli atti del procedimento per ATP svolto ante causam, il rigetto dell'opposizione e delle ulteriori domande di parte attrice, con conferma del decreto opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato ed avanzava, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento danni, consistenti, secondo l'assunto, nelle spese sostenute nell'ambito del procedimento per
ATP.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed acquisiti gli atti del procedimento per ATP svolto ante causam, previa dichiarazione di ammissibilità di pagina 5 di 16 detto procedimento, svoltosi fra le stesse parti, venivano rigettate le ulteriori richieste istruttorie e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
DIRITTO
Come già rilevato con ordinanza 9.11.2021 parte opponente non ha contestato la conformità del corrispettivo richiesto, ed oggetto delle fatture pro forma monitoriamente azionate, a quanto pattuito fra le parti con contratto di prestazione professionale in data 5.04.2013 (da entrambe prodotto), limitandosi ad allegare l'inadempimento della convenuta al suddetto contratto e facendo valere nei confronti della stessa un proprio credito risarcitorio;
solo con prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha avanzato altresì, in via riconvenzionale, domanda di declaratoria di risoluzione per inadempimento della convenuta dello stesso contratto, domanda che non dipende dalle difese svolte da quest'ultima e che, quale domanda nuova, è domanda inammissibile, dovendo essere formulata in atto di citazione in opposizione (avendo l'opponente veste di convenuto in senso sostanziale).
Si tratta, peraltro, di contratto di cui è già cessato ogni effetto, avendo la convenuta esercitato già in data 7.03.2019 facoltà di recesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 dello stesso contratto e quindi di contratto già risolto.
Il credito fatto valere in sede monitoria deve ritenersi pertanto sussistente, liquido ed esigibile.
Il suddetto recesso non impedisce invece, in ipotesi, di richiedere alla controparte il risarcimento dei danni derivanti da obbligazioni contrattuali, rispetto alle quali la stessa si sia resa, in tutto o in parte inadempiente, durante lo svolgimento del rapporto.
L'inadempimento, secondo l'assunto, sarebbe costituito da terapie e pratiche errate poste in essere dalla dott.ssa nelle cure prestate a cinque pazienti presso lo Studio dentistico di CP_1
cui l'attrice è titolare, “scoperte” a seguito del recesso della convenuta dal contratto concluso fra le parti, di lamentele, non meglio specificate, da parte dei pazienti - che, sempre secondo l'assunto, sarebbero però già state rivolte allo Studio nel 2018- e che comunque sarebbero emerse in sede di visita dei suddetti pazienti da parte del dott. , richiesta dalla Persona_1
dott.ssa e di cui alla relazione datata 19.02.2020 (doc. 3 parte opponente). Pt_1
pagina 6 di 16 I danni subiti sarebbero costituiti da “mancati ricavi e costi sostenuti dallo Studio Dentistico
Oromedica per cercare di porre rimedio, a livello odontoiatrico/ortodontico, alle mancanze della Dott.ssa così da tutelare la propria specchiata immagine professionale, CP_1
guadagnata in anni di duro e qualificato lavoro”, avendo due pazienti, e Persona_6 Per_2
, accettato la proposta, che sempre secondo l'assunto, sarebbe stata avanzata dalla
[...]
stessa dott.ssa di sottoporsi a “terapie atte a cercare di porre rimedio alle situazioni Pt_1
generate” dalla convenuta, con onere dell'attrice di sostenerne, in tutto o in parte, i relativi costi, nonché dal danno “all'immagine” dello Studio arrecato dalla convenuta, che “si è visto screditato in quanto i pazienti sopra indicati sono rimasti estremamente delusi dai trattamenti su di loro svolti dalla Dott.ssa nonché dalla necessità di sottoporsi a visite e trattamenti CP_1
ulteriori, con disagio personale e sofferenza. La paziente ha interrotto con lo Persona_3
Studio ogni tipo di rapporto, esternando anche pubblicamente le sue doglianze. I pazienti e pure hanno assunto un atteggiamento attendista e risentito.” Persona_4 Persona_5
Il contratto concluso fra le parti ha ad oggetto il conferimento, da parte dello Studio
Dentistico, di incarico alla dott.ssa di eseguire, presso lo stesso “prestazioni di CP_1
ortodonzia”, da svolgersi “in forma autonoma libero professionale, senza alcun vincolo di subordinazione” (“Premesse”), autonomia ribadita all'art. 4 (“Autonomia”) e all'art. 5
(“Oneri, incombenze e responsabilità del professionista”), con obbligo, per la committente, unicamente di “mettere a disposizione del professionista le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'incarico” e di fornire, se necessario “personale ausiliario” (art. 6), con corrispettivo previsto in favore del professionista pari al 70% delle prestazioni “da lui direttamente effettuate” e con divieto, per lo stesso, di addebitare le sue spettanze direttamente al paziente “in quanto le prestazioni in oggetto sono svolte su esclusivo incarico della
Committente” (art. 7).
Ciò posto, come rilevato dalla convenuta, parte attrice non è legittimata a far valere, nei confronti della professionista, eventuali danni direttamente subiti dai pazienti a causa di errate cure/terapie/trattamenti eseguiti dal medico professionista, quali eventuali costi per porre rimedio a detti errori o inadempimenti, trattandosi di danni derivanti da responsabilità sanitaria per prestazioni rese da quest'ultima “in forma autonoma libero professionale, senza pagina 7 di 16 alcun vincolo di subordinazione” nei confronti dei pazienti e il cui eventuale risarcimento spetta esclusivamente agli stessi.
In ipotesi, lo Studio dentistico, quale struttura sanitaria, e per essa la sua titolare, sarebbe obbligata, in forza del rapporto contrattuale concluso con il paziente e in via solidale con il medico professionista, al risarcimento eventualmente richiesto dal paziente danneggiato, ex art. 7 l. n. 24/17, potendo quindi far valere nei confronti del professionista solo un'eventuale azione di regresso ex art. 2055 c.c., per danni già direttamente risarciti al paziente stesso.
Tale domanda, fondata su causa petendi diversa dalla domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, non è stata qui formulata, né può essere qui così riqualificata la domanda invece proposta, non avendo l'attrice neppure allegato in citazione che i pazienti avessero richiesto, in data antecedente alla proposizione della presente causa, allo Studio dentistico, un risarcimento danni (circostanza implicitamente e tardivamente allegata solo in memoria istruttoria, mediante capitoli di prova, cap. 51 e 52, peraltro genericamente formulato sotto tale profilo: “51)Vero che lo Studio Oromedica della Dott.ssa nel 2019 ha Parte_1
ricevuto dai pazienti , e (o dai Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_6 loro genitori) plurime lamentele circa la mancanza di risultati nell'operato della Dott.ssa
52)Vero che le lamentele proposte allo Studio Oromedica dai sopra indicati CP_1
pazienti in cura dalla Dott.ssa presentavano anche un contenuto e pretese di tipo CP_1
economico, nel senso che i pazienti prospettavano di avere speso somme importanti e di non avere ottenuto risultati, pertanto con diritto al risarcimento?), né che con gli stessi sia intervenuta una eventuale transazione in ordine a simili richieste.
In realtà, sia in citazione che in memoria istruttoria, e come risulterebbe dalle dichiarazioni sottoscritte dai pazienti (o dai loro genitori) in corso di causa, datate dicembre 2021, prodotte con la suddetta memoria (doc. 18, 19, 20 e 21), l'attrice ha allegato che sarebbe stata lei stessa a proporre ai pazienti di proseguire le cure presso lo Studio, offrendo uno “sconto” sulle successive prestazioni rese da altro professionista, facendosene carico (sconto non meglio quantificato, essendo la documentazione dimessa a riprova – doc. 14 e 15 - in realtà preventivi di spesa redatti dallo stesso Studio, non sottoscritti da alcun paziente, o legale rappresentante).
pagina 8 di 16 In qualsiasi caso, anche qualora tali mancati introiti (e gli ulteriori danni allegati, quantificati in complessivi € 5.000,00, ma di cui non è stata offerta prova) fossero riconducibili, in ipotesi, ad un allegato “danno all'immagine professionale” dello Studio, per non essere stati i pazienti,
o i loro genitori, “soddisfatti” delle terapie, interventi e cure praticate dalla dott.ssa la CP_1
domanda risarcitoria relativa deve essere in ogni caso rigettata.
Come accertato in sede di ATP a fini conciliativi, promosso dalla stessa attrice opponente ante causam, dichiarato ammissibile (stante la sussistenza dei presupposti ex art. 696 bis c.p.c.) e rilevante ai fini della presente decisione (essendo il relativo ricorso fondato sugli stessi fatti qui dedotti ed essendo stato richiesto accertamento tecnico in ordine ai medesimi
“inadempimenti” qui allegati) e pertanto ritualmente acquisito agli atti di causa a fini istruttori, deve infatti escludersi che l'”insoddisfazione” che sarebbe stata manifestata dai pazienti (o dai loro genitori) per i risultati delle cure ortodontiche prestate dalla dott.ssa CP_1
siano imputabile ad inadempimento della stessa, ossia a condotta negligente, imperita, imprudente a questa addebitabile.
Diversamente da quanto sostenuto dall'attrice il CTU nominato, dott. , non è Persona_7
affatto professionista incompetente o “impreparato rispetto allo specifico argomento oggetto dell'incarico ricevuto”, trattandosi di CTU iscritto all'Albo di questo Tribunale quale medico con “specializzazione in ortodonzia e protesi dentarie”, né da alcuna parte dell'elaborato peritale depositato risulta che lo stesso sia stato “totalmente prono alle indicazioni promanate dalla Dott. ”. CP_1
Come richiesto dal quesito sottoposto dal Giudice designato in tale sede, il CTU ha proceduto all'esame della documentazione sanitaria relativa ai pazienti indicati dalla ricorrente e alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa (laddove nessuna visita dei suddetti pazienti CP_1
era stata richiesta, con valutazione qui pienamente condividibile, atteso che nessuna valutazione in ordine ad un esatto o meno adempimento poteva compiersi ad oltre due anni di distanza dalle prestazioni rese dalla convenuta – trattandosi di cure ortodontiche, come si dirà
– e alle quali, per stessa dichiarazione dell'allora ricorrente, erano seguiti trattamenti e cure prestati da altro professionista e laddove il danno lamentato era stato indicato nelle spese necessarie per “rimediare” ad errori terapeutici risalenti al periodo in cui la dott.ssa CP_1
pagina 9 di 16 aveva avuto in cura i suddetti pazienti), documentazione fornita dalle parti e costituita, per quanto riguarda lo Studio dentistico, unicamente dalla “relazione dott. ” (anche qui Per_1
prodotta) e dalle cartelle cliniche relative ai cinque pazienti indicati (e relativo materiale fotografico), prodotte dalla resistente dott.ssa CP_1
Correttamente il CTU ha quindi valutato l'indicazione e l'esecuzione dei trattamenti effettuati dalla dott.ssa rispetto alle diagnosi iniziali di ciascun paziente, e se le lamentele della CP_1
ricorrente in ordine alle problematiche ancora presentate dagli stessi pazienti, successivamente al recesso del contratto dedotto in lite e quindi alla cessazione delle cure prestate dalla dott.ssa fossero o meno imputabili ad inadempimento/condotta colposa CP_1
della professionista.
Il CTU ha rilevato, per ciascun paziente, quanto segue:
“1. , aa.47 Il paziente prima dell'inizio delle cure ortodontiche, Controparte_3 iniziate nell'ottobre 2016, presentava: malocclusione di I classe dentale con tendenza alla III classe scheletrica compensata dentalmente dalla retroinclinazione degli icisivi inferiori;
affollamento dentale inferiore;
canini permanenti superiori in inclusione ossea totale e perdita ossea orizzontale ad entrambe le arcate affette da malattia parodontale già in terapia causale.
Il trattamento proposto e accettato dal paziente prevede la disinclusione dei canini permanenti superiori che prenderanno poi il posto in arcata dei primi premolari (da estrarre successivamente) e il riallineamento dei denti dell'arcata inferiore previa estrazione dei primi premolari. Le lesioni allegate come in atti riscontrate al termine del rapporto tra le parti in causa sono: sorriso irregolare sia dal punto di vista estetico che funzionale, gli elementi 12 e
22 iper erotti presumibilmente per effetto collaterale del trazionamento di 23 e 13 (semi inclusi), picchi ossei parodontali ridotti e grave affollamento dentale inferiore. Il sorriso irregolare è unicamente dovuto al fatto che il trattamento ortodontico non è stato portato a termine in quanto il sig. ha deciso in data 01-02-2019 di interrompere il rapporto con Pt_2
la Dott.ssa e di rivolgersi ad un altro ortodontista. Gli elementi 12 e 22 sono CP_1
sicuramente ipererotti a causa del trazionamento degli elementi inclusi ma, a questo punto della terapia, si sarebbero dovuti estrarre i primi premolari per fare spazio al posizionamento in arcata dei canini. Con una nuova sequenza di archi e inserendo gli attacchi anche su 12 e pagina 10 di 16 22, attualmente liberi, questi si sarebbero di nuovo allineati. In alternativa la Dott.ssa CP_1 aveva previsto a sinistra l'estrazione del canino (vista la sua difficoltà ad uscire) al posto del primo premolare, ma questo non cambia le mie conclusioni. I picchi ossei parodontali erano già ridotti prima dell'inizio del trattamento e non si sono modificati per tutta la sua durata o almeno fino a quando è cessato il rapporto con la Dott.ssa e lo dimostrano le CP_1 radiografie panoramiche depositate. Per ultimo, l'affollamento dentale inferiore è rimasto tale in quanto il trattamento ortodontico su questa arcata non era stato ancora iniziato. Il Sig. era perfettamente al corrente del tipo di trattamento che stava intraprendendo e delle Pt_2
difficoltà che questo presentava. Nessun danno gli è stato causato dal trattamento ortodontico eseguito dalla Dott.ssa CP_1
Tutti i casi successivi eseguiti dalla convenuta riguardano TRATTAMENTI ORTODONTICI
INTERCETTIVI e cioè trattamenti che si effettuano in dentizione decidua e mista precoce, atti ad intercettare discrepanze tra le arcate dentali sui piani sagittale, trasversale e verticale.
Tali trattamenti possono essere effettuati con diversi dispositivi mobili e fissi (a discrezione del medico operatore) e necessitano quasi sempre di una seconda fase che si esegue, una volta terminata la permuta dentale, con apparecchiature fisse multi attacco. Su queste persone la
Dott.ssa ha effettuato solo e unicamente questo tipo di trattamento che può quindi CP_1
considerarsi completato al momento della recessione dal contratto con lo Studio Oromedica.
2. TE nata il [...] Prima visita all'età di circa 7 anni con diagnosi Persona_3
di malocclusione di III classe dento-scheletrica con familiarità materna, deficit mascellare trasversale, latero-deviazione mandibolare destra e open-bite. La Dott.ssa propone CP_1
quindi trattamento ortodontico intercettivo con espansore palatale e trazione extra-orale con maschera facciale dopo allineamento dentale all'arcata superiore (terapia riconosciuta e consigliata dalle linee guida ministeriali). Le lesioni riscontrate al termine del rapporto tra le parti in causa sono: palato stretto e corto con pre-maxilla collassata a causa dell'estrazione di
14 e 24, morso aperto grave e presenza di cementoblastoma apicalmente alla radice del 46.
Prima visita a novembre 2011 e inizio della terapia a luglio 2012. Dalle ultime foto del febbraio 2019 si può notare ancora la presenza di deficit trasversale del mascellare e perdita quasi completa dell'aumento dell'OJ ottenuto con l'uso della maschera facciale. Entrambe
pagina 11 di 16 queste situazioni sono da imputare ad una crescita sfavorevole della mandibola, legata soprattutto a fattori genetici predisponenti. I primi premolari superiori sono stati estratti per evitare l'eruzione ectopica dei canini permanenti in quanto la spazio in arcata non sarebbe stato sufficiente per un loro corretto posizionamento. Il trattamento intercettivo quindi era da considerarsi terminato già nel 2014 e la paziente si presentava successivamente a controlli periodici. Sarebbe stata la crescita a stabilire come procedere con la seconda fase e, siccome tale crescita si è dimostrata sfavorevole, la Dott.ssa ha avvisato i genitori CP_1 dell'inevitabile trattamento chirurgico. Erano quindi da evitare assolutamente compensi dentali. Il cementoblastoma non ha nulla a che vedere con il trattamento ortodontico. Il trattamento ortodontico iniziato e terminato dalla dott.ssa non ha provocato alcun CP_1
danno alla paziente in oggetto.
3. TE , nato il [...] Prima visita all'età di circa 6 anni con diagnosi Persona_4
di sospetta malocclusione di II classe ma si rimane in attesa della comparsa in arcata dei primi molari permanenti. Le radiografie eseguite nel settembre 2013 confermano questa diagnosi oltre ad una ridotta trasversalità del mascellare superiore. Viene quindi proposto dalla Dott.ssa un trattamento ortodontico intercettivo con utilizzo di espansore rapido del palato e CP_1
successivo apparecchio fisso multi-attacco all'arcata superiore per ridurre l'OJ. Le lesioni riscontrate al termine del rapporto tra le parti in causa sono: malocclusione di II classe con grave OJ e morso profondo. La Dott.ssa col trattamento eseguito al piccolo CP_1 [...]
ha risolto solo la ridotta trasversalità del palato ma sono rimaste le altre Per_4 problematiche presenti all'inizio. Le cure infatti sono terminate prima del tempo per scarsa collaborazione del piccolo paziente riguardo il mantenimento dell'igiene orale. E' stato scelto il male minore. Visto che in ogni caso si sarebbe dovuta affrontare una seconda fase di trattamento a permuta completata, la Dott.ssa ha deciso di attendere, proponendo CP_1 nell'ottobre del 2018 un'apparecchiatura fissa alle due arcate con estrazione dei primi premolari superiori. Soluzione per la quale non ha mai ricevuto risposta. Il trattamento ortodontico iniziato e terminato dalla dott.ssa non ha provocato alcun danno alla CP_1
paziente in oggetto.
pagina 12 di 16 4. TE , nata nel 2005 Prima visita all'età di circa 6 anni con diagnosi di Persona_5
malocclusione dento-scheletrica di III classe, affollamento dentale superiore ed inferiore, iposviluppo trasversale del palato e macrodonzia degli elementi dentali permanenti. Viene quindi proposto dalla Dott.ssa un trattamento ortodontico intercettivo inizialmente con CP_1
Espansore Rapido del Palato associato a trazione extra orale con maschera facciale e solo successivamente si sarebbero valutate estrazioni seriate per risolvere l'affollamento alle due arcate. Le lesioni riscontrate al termine del rapporto tra le parti in causa sono: palato stretto e corto con pre maxilla collassata in seguito alle estrazioni di 14 e 24; morso aperto in quanto la paziente chiude solo sui molari;
non è stata sfruttata la crescita in modo adeguato, ha una funzione masticatoria errata e presenta malocclusione di III classe conclamata e peggiorata delle estrazioni all'arcata superiore già menzionate. In effetti, nel prosieguo necessario del trattamento intercettivo, il palato dovrà essere ancora aumentato trasversalmente e più che la pre maxilla collassata pare ci sia un eccesso di crescita della mandibola tale da far recidivare l'effetto ottenuto in precedenza con la trazione extra orale. Rispetto alle ultime fotografie eseguite dalla Dott.ssa nel novembre 2019, quelle di giugno 2020 effettivamente CP_1
evidenziano un morso più aperto a dimostrazione della crescita sfavorevole con rotazione oraria della mandibola ed evidente peggioramento della III classe. Bisogna infatti tener presente che le III classi a differenza delle altre forme di malocclusione, hanno un andamento di crescita a pousse. Comunque, a mio avviso, abbiamo ancora un buon margine di compenso dentale con estrazioni di due premolari inferiori e linguo-versione degli incisivi inferiori.
Nelle informative scritte sul consenso informato erano infatti ipotizzate estrazioni seriate, quindi il caso non era stato considerato esclusivamente chirurgico (evoluzione sempre comunque da tener presente). Non vedo motivo di sostenere che la crescita non sia stata sfruttata in modo adeguato e l'errata masticazione è dovuta solo a questa situazione di transizione. Il trattamento ortodontico intercettivo iniziato e terminato dalla dott.ssa CP_1
non ha provocato alcun danno alla paziente in oggetto.
Per_
5. TE ES nata il [...] Anche in questo caso la documentazione da cartella clinica inizia dal 2016 quando la bimba viene visitata dalla Dott.ssa e CP_1
diagnosticata: malocclusione di 2° classe II divisione con iposviluppo trasversale del pagina 13 di 16 mascellare superiore. Si consiglia quindi di iniziare con espansione del palato tramite ERP tipo Haas e successivo allineamento dei denti dell'arcata superiore. Dal diario clinico emerge poi che la Dott.ssa ha parlato con la mamma e deciso di confezionare una placca di CP_1
mantenimento fino a fine permuta. Le lesioni riscontrate al termine del rapporto tra le parti in causa sono: malocclusione di 2° classe con importante morso profondo;
deficit della branca verticale della mandibola (si sarebbe dovuta stimolare la sua crescita) e anchilosi di 75 e 85
(molarini di latte inferiori). Sia dal consenso informato che dalla cartella clinica emerge che si
è deciso di rimediare solo alla trasversalità del mascellare superiore e al riallineamento dei suoi denti per cui questi due obiettivi mi sembrano risolti. Non ravviso alcun deficit della branca verticale della mandibola e riguardo all'anchilosi dei due secondi molari inferiori decidui, il problema non sussiste in quanto la loro completa esfoliazione avverrà quando sarà terminata l'eruzione dei premolari corrispondenti che presentano ancora le radici non completamente formate. Se questo non dovesse succedere, andranno semplicemente estratti.
In accordo con i genitori si è deciso di attendere la fine della permuta per valutare poi come e se procedere col trattamento di seconda fase. Questo tipo di malocclusione infatti può benissimo essere corretta in un'unica fase a permuta dentale completata utilizzando prima dell'apparecchiatura multi-attacco, un dispositivo di correzione sagittale mobile o fisso.
Nessuna lesione è stata causata quindi dal trattamento ortodontico intercettivo effettuato dalla
Dott.ssa a ” CP_1 Persona_6
Le conclusioni cui è giunto il CTU devono qui essere integralmente recepite, in quanto correttamente fondate sulla documentazione esaminata, ampiamente motivate sotto il profilo tecnico scientifico, e non inficiate dalle osservazioni svolte dal CTP di parte ricorrente, alle quali il CTU ha fornito ampia ed esaustiva risposta, cui si rinvia.
Va qui ribadito il rigetto della richiesta di nuova CTU, in ordine agli accertamenti che sono già stati oggetto di ATP, reiterata da parte attrice opponente in sede di precisazione delle conclusioni, non sussistendo alcun motivo per duplicare tale indagine tecnica.
Escluso che alla convenuta possa addebitarsi un qualsiasi inadempimento nella cura dei cinque pazienti indicati da parte attrice o che i trattamenti eseguiti abbiano cagionato agli stessi un qualsiasi danno risarcibile, nessun “danno riflesso” può ritenersi sussistente in capo pagina 14 di 16 all'attrice, sia a titolo di mancato guadagno che di danno “all'immagine” commerciale della stessa.
L'opposizione deve essere quindi rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e rigetto di tutte le ulteriori domande proposte dall'attrice.
Quanto alla domanda “riconvenzionale” svolta da parte convenuta, va rilevato che le spese legali e di CTP sostenute nell'ambito del procedimento di ATP non costituiscono “danno ingiusto” risarcibile, o danno ex art. 96 c.p.c., ma rientrano nelle complessive spese di lite liquidabili all'esito del (presente) giudizio di merito.
Sulla base del principio di soccombenza parte attrice opponente deve pertanto condannarsi alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta sia nel procedimento per ATP svolto ante causam (proc. n. 1302/2020 R.G.), ivi comprese le spese di CTP, come documentate, sia nel presente procedimento, spese tutte che vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta, come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento per il presente giudizio di merito, come richiesto per il procedimento per ATP, in importo inferiore a detti valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Rigetta, per le causali di cui in motivazione, la proposta opposizione e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo n. 589/21, emesso da questo Tribunale nei confronti di parte attrice opponente;
rigetta tutte le ulteriori domande proposte da parte attrice opponente.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, che si liquidano, quanto alle spese relative al procedimento per
ATP iscritto al n. 1302/20 R.G., in € 1.470,59 per spese di CTP ed € 2.225,00 per spese legali
(compenso professionale) oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per pagina 15 di 16 legge e, quanto alle spese relative al presente giudizio, in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 24.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
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