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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PILIA OL GI, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 249/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023.002.CO.000000011.0.001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per la Parte ricorrente – nel Ricorso introduttivo del 24.10.2024 - : <<… chiede che la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro voglia accogliere il presente ricorso, annullando l'avviso di Liquidazione n. 2023/002/ CO/000000011/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate;
In via subordinata rideterminare l'imposta di registro dovuta con applicazione dell'aliquota del'1 % sul valore dichiarato;
In ogni caso condannando l'ente impositore alla refusione delle spese di giudizio.>>. Per la Parte resistente – Agenzia delle Entrate – in atto di costituzione in giudizio del 19.12.2024 -<<… CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.>>.
all'udienza del 5.11.2025
Ricorrente:
Il difensore di parte ricorrente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
Il difensore di parte resistente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24.10.2024, la Sig.ra Ricorrente_1 , nata a [...] il Data_1 (CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Nuoro, alla Indirizzo_1, pec. Email_1 , agendo in contradditorio con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Nuoro, ha impugnato l'Avviso di Liquidazione dell'imposta – Irrogazione delle Sanzioni n.
2023/002/CO/000000011/0/001, notificato il 28.08.2024 relativo ai conguagli derivanti dalla Conciliazione emessa dal Tribunale di Nuoro n. 11/2023 (Rep. 270/2023) il 06.04.2023– R.G. 1188/2014, premettendo che “...i fatti di causa 1. In data 06.04.2023 si è proceduto allo stralcio della quota spettante alla ricorrente odierna ricorrente nella divisione ereditaria conseguente alla successione legittima del defunto Nominativo_1, con la partecipazione degli eredi tra cui la predetta ricorrente e i signori Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6 e Nominativo_7; In tale sede, sono stati definiti i conguagli a carico e a favore dei singoli eredi in base alle rispettive quote ereditarie che risultano tutte di eguale valore;
3. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di accertamento n. 2023/002/CO/000000011/0/001, contestando presunti conguagli irregolari o imponibili ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
4. La odierna ricorrente ritiene che tale avviso di accertamento sia illegittimo per le seguenti ragioni.”, indi deduce “Motivi del ricorso Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del D.P. R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro). In tema di imposta di registro, la divisione è un atto avente natura dichiarativa, sottoposto all'aliquota dell'1% (art. 3 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR). Nel campo del diritto tributario è stata, infatti, pacificamente accolta la nozione di divisione come atto avente natura dichiarativa, purchè le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondano alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano. Pertanto, assume importanza essenziale, per l'individuazione dell'imposta da applicare, il rapporto tra quota di diritto e quota di fatto;
nel caso in cui quest'ultima superi la pars iuris, la divisione, per l'eccedenza, perderà la sua natura dichiarativa, per divenire un negozio parzialmente traslativo, assoggettato alla relativa imposta di trasferimento. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 1, secondo periodo, stabilisce i criteri per determinare la massa comune, distinguendo tra comunione derivante da successione mortis causa e comunione derivante da titolo diverso dalla successione per causa di morte. L'art. 34, comma 1, del D.P.R. cit., stabilisce che "la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente". La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: "In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (nella specie, per divisione giudiziale), mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi, atteso che quest'ultima è applicabile, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, soltanto nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza, mentre non rileva che la somma corrisposta a titolo di conguaglio provenga o meno dalla massa ereditaria, in quanto la norma citata non si riferisce alla provenienza dei beni, ma unicamente al loro valore (Cass. n. 20119 del 2012; Conf. Cass. n. 17866 del 2010; Cass. n. 17512 del 2017). L'Agenzia delle Entrate ha errato nel calcolare l'imposta dovuta in quanto nel caso di specie lo stralcio della quota divisionale e la determinazione dei conguagli non ha comportato attribuzioni patrimoniali eccedenti le quote ereditarie spettanti ai condividenti, non sussistendo pertanto presupposto per l'applicazione di ulteriori imposte di registro, posto che il conguaglio operato costituisce solo una compensazione interna tra gli eredi per rispettare l'equità della divisione e non può essere considerato, come nella pretesa tributaria opposta, come trasferimento imponibile.”. Allega documentazione.
Con atto de ”Controdeduzioni”del 18.12.2024 la Direzione Provinciale di Nuoro, in persona del suo Direttore pro-tempore, Funzionario incaricato Nominativo_8, sottoscrive per delega il Capo Ufficio Nominativo_9, assume in “A) FATTO Con ricorso notificato il 25.10.2024, la sig.ra Ricorrente_1 , C.F.: CF_Ricorrente_1, nata a [...] il Data_1, ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2023/002/CO/000000011/0/001, attraverso il quale l'Ufficio Territoriale di Nuoro, in esito alla registrazione della Conciliazione Giudiziale emessa dal tribunale di Nuoro n. 11/2023 RG n. 1188/2014 Rep. n. 270/2023, recuperava le imposte ed irrogava le relative sanzioni, come di seguito descritto.
IMPOSTA IPOTECARIA in misura fissa Euro 50,00
IMPOSTA CATASTALE in misura fissa Euro 50,00
IMPOSTA DI REGISTRO (1%) Euro 750,00
IMPOSTA DI REGISTRO (9%) Euro 3.150,00
TOTALE 4.00,00 EURO
SPESE DI NOTIFICA 8,75
In particolare l'Ufficio, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 34 del D.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.) - vigente ratione temporis- ha applicato l'imposta pari al 1% sul valore di Euro 75.000 (110.000,00 – 35.000) e l'imposta del 9% sul valore di conguaglio di Euro 35.000,00 B) MOTIVI DEL RICORSO …….. C) CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO Il ricorso è destituito di fondamento. Premesso che, la disciplina relativa alle divisioni è contenuta negli articoli 34 del Testo Unico sull'imposta di registro, D.P.R. n. 131/1986, e 3 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto. In base a tali disposizioni, in linea generale,
l'atto di divisione è soggetto all'imposta di registro con l'aliquota dell'1%. Se, però, ad un soggetto sono assegnati beni aventi un valore superiore a quello a lui spettante sulla massa comune, relativamente a questa eccedenza si applicano le norme relative ai trasferimenti. Di solito, il soggetto che, in sede di divisione riceve beni di valore superiore rispetto alla sua quota di diritto, compensa tale maggiore attribuzione mediante il pagamento di un conguaglio in denaro a favore del condividente che ha ricevuto beni di valore inferiore, rispetto a quanto a lui spettante. Sull'importo di questo conguaglio, come anticipato, si applica la tassazione tipica dei trasferimenti e, pertanto, la tassazione sarà maggiormente onerosa rispetto alla tassazione tipica della divisione. In argomento la circolare n. 18/E del 2013, chiarisce -qualora occorrer possache, “costituisce divisione con conguaglio l'assegnazione ad un condividente di beni per un valore complessivo superiore a quello a lui spettante sulla massa comune. In questo caso il condividente è tenuto a versare agli altri condividenti, che hanno subito una diminuzione rispetto alla propria quota di diritto, un conguaglio che è assoggettato all'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti” La giurisprudenza ha costantemente affermato la regula iuris secondo cui l'articolo 34 del Tur sancisce una presunzione assoluta in virtù della quale, ai fini dell'imposta di registro, la divisione con assegnazione di beni eccedenti il valore della quota sulla massa comune “deve essere sempre qualificata come vendita ed assoggettata all'imposta sui trasferimenti per la sola eccedenza di valore, prescindendo dall'eventualità che il conguaglio sia o meno corrisposto nei rapporti tra i condividenti” (Cassazione, n. 6142/2023). Negli stessi termini, la pronuncia n. 30459/2022 della Suprema Corte di Cassazione, ha specificato che, a fronte della riferita presunzione, non rileva la circostanza che il condividente che ha ottenuto una quota di fatto maggiore rispetto a quella di diritto abbia assunto o meno un'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, di ammontare corrispondente con funzione compensativa, “atteso che la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell'unicità di trattamento tributario”. Per quanto suesposto, la pretesa impositiva espressa nell'atto impugnato è perfettamente legittima. Difatti, come dichiarato nell'atto di conciliazione “Ai beni assegnati alla signora Ricorrente_1 viene concordemente attribuito dalle parti, ai fini fiscali, il valore di euro 110.000,00…(omissis)..” Poiché il valore dei beni assegnati non era pari al valore delle rispettive quote di diritto, le parti hanno corrisposto alla Sig.ra Ricorrente_1 la somma di Euro 35.000,00 a titolo di conguaglio sul valore della somma a lei spettante. Orbene, l'Ufficio in ossequio al disposto di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 131/1986 ha applicato l'imposta del 1% sull'importo di Euro 75.000,00 (110.000,00-35.000,00) dato dalla differenza tra il valore della quota assegnata pari a Euro 110.000,00 e la somma corrisposta a titolo di conguaglio Euro 35.000,00. Le somme ricevute a titolo di conguaglio pari a Euro 35.000,00, hanno invece scontato la tassazione al 9% come per legge. Invero recita l'articolo 34 del T.U.R. cit.: “1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.
2. I conguagli superiori al cinque per cento (grassetto nostro) del valore della quota di diritto, ancorché' attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza.
3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.
4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.” Alla luce delle argomentazioni svolte, la scrivente conferma la legittimità dell'atto impositivo.". Allega documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso proposto è infondato e da rigettarsi per quanto di seguito.
Il Giudice rileva che dal tenore documetale della disposta acquisizione del “Verbale di conciliazione 5.4.23 n. cronol. 986/2023 del 6.4.2023 RF n. 1188/2014 Repert. N. 270/2023 del 6.4.2023”, emerge che effettivamente – a pagg. 3/5/6/7/8 dello stesso - risulti scritturato quanto di seguito: “Assegnazione beni Allo scopo di tacitare la Signora Ricorrente_1 di ogni diritto sui beni caduti in successione di cui in premessa, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6 e Nominativo_7 Nominativo_7 … attribuiscono ed assegnano alla signora Ricorrente_1, che accetta la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti beni immobili 1) intero fabbriato in Fonni al Vico_1 ….2) quota spettante al comuna dante causa Nominativo_1 sul terreno sito in agro di Fonni, ……Valore Ai beni assegnati alla Signora Ricorrente_1 viene concordemente attribuito dalle parti, ai fini fiscali, il valore di euro 110.000 (centodiecimila/00) … Conguaglio “I condividenti dichiarano che il valore dei beni assegnati non è pari al valore delle rispettive quote di diritto nella comunione sciolta parzialmente col presente atto per cui è necessario procedere a conguaglio in danaro nel modo che segue: Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4
, Nominativo_5, Nominativo_6 e Nominativo_7 con il presente atto si obbligano, in solido tra loro, a corrispondere in favore della signora Ricorrente_1 la somma di €. 35.000,00 (trentacinquemila) a titolo di conguaglio sul valore della quota a lei spettante, secondo le seguenti modalità
…… Effetti In conseguenza delle assegnazioni che precedono e all'esito dell'integrale pagamento delle somme dovute e a titolo di conguaglio, i condividenti si dichiarano pienamente soddisfatti di ogni diritto che potesse loro spettare sui beni divisi, nonché relativamente ai debiti ed ai pesi inerenti ead ai frutti maturati, fino alla data odierna rinunziando ciascuno, anche a titolo transattivo, ad ogni ventuala pretesa sui diritti assegnati all'altro condividente. …… Trattamento tributario ….. I condividenti dichiarano che il valore complessivo delle porzioni di fatto assegnate ai condividenti corrisponde al valore delle rispettive quote di diritto nella comunione sciolta con il presente atto. … ”.
In buona sostanza alla odierna Ricorrente in sede di divisione ereditaria emerge siano stati assegnati dalla generalità dei condividenti due beni immobili del valore a fini fiscali di €. 110.000,00 (Ai beni assegnati alla Signora Ricorrente_1 viene concordemente attribuito dalle parti, ai fini fiscali, il valore di euro 110.000) e in aggiunta, gli stessi condividenti, si sono obbligati a corrispondere a quest'ultima la somma di €. 35.000,00 a titolo di conguaglio sul valore della quota a lei spettante;
tanto è che i condividenti hanno avuto cura di precisare “I condividenti dichiarano che il valore complessivo delle porzioni di fatto assegnate ai condividenti corrisponde al valore delle rispettive quote di diritto nella comunione sciolta con il presente atto." Superfluo evidenziarsi che per comunione sciolta non si possa intendere altro che quella precipuomente costituita da beni immobili.
Sulla scorta di quanto sopra, risulta corretto l'operato dell'Ufficio impositore che “… in ossequio al disposto di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 131/1986 …” risulta aver comunque correttamente tassato “Le somme ricevute a titolo di conguaglio pari a Euro 35.000,00” che hanno invece scontato la tassazione al 9% come per legge. Donde la piena legttimità dell'avversato atto impositivo.
Ricorrono giuste ragioni a motivo di quanto sopra, circa la sorte delle spese di lite, per addivenirsi alla loro compensazione integrale tra le Parti.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il Ricorso proposto e compensa integramente tra le Pari le spese di lite.
Nuoro
Il Giudice
Dott. Paolo Giuseppe Pilia
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PILIA OL GI, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 249/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023.002.CO.000000011.0.001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per la Parte ricorrente – nel Ricorso introduttivo del 24.10.2024 - : <<… chiede che la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro voglia accogliere il presente ricorso, annullando l'avviso di Liquidazione n. 2023/002/ CO/000000011/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate;
In via subordinata rideterminare l'imposta di registro dovuta con applicazione dell'aliquota del'1 % sul valore dichiarato;
In ogni caso condannando l'ente impositore alla refusione delle spese di giudizio.>>. Per la Parte resistente – Agenzia delle Entrate – in atto di costituzione in giudizio del 19.12.2024 -<<… CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.>>.
all'udienza del 5.11.2025
Ricorrente:
Il difensore di parte ricorrente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
Il difensore di parte resistente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24.10.2024, la Sig.ra Ricorrente_1 , nata a [...] il Data_1 (CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Nuoro, alla Indirizzo_1, pec. Email_1 , agendo in contradditorio con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Nuoro, ha impugnato l'Avviso di Liquidazione dell'imposta – Irrogazione delle Sanzioni n.
2023/002/CO/000000011/0/001, notificato il 28.08.2024 relativo ai conguagli derivanti dalla Conciliazione emessa dal Tribunale di Nuoro n. 11/2023 (Rep. 270/2023) il 06.04.2023– R.G. 1188/2014, premettendo che “...i fatti di causa 1. In data 06.04.2023 si è proceduto allo stralcio della quota spettante alla ricorrente odierna ricorrente nella divisione ereditaria conseguente alla successione legittima del defunto Nominativo_1, con la partecipazione degli eredi tra cui la predetta ricorrente e i signori Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6 e Nominativo_7; In tale sede, sono stati definiti i conguagli a carico e a favore dei singoli eredi in base alle rispettive quote ereditarie che risultano tutte di eguale valore;
3. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di accertamento n. 2023/002/CO/000000011/0/001, contestando presunti conguagli irregolari o imponibili ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
4. La odierna ricorrente ritiene che tale avviso di accertamento sia illegittimo per le seguenti ragioni.”, indi deduce “Motivi del ricorso Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del D.P. R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro). In tema di imposta di registro, la divisione è un atto avente natura dichiarativa, sottoposto all'aliquota dell'1% (art. 3 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR). Nel campo del diritto tributario è stata, infatti, pacificamente accolta la nozione di divisione come atto avente natura dichiarativa, purchè le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondano alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano. Pertanto, assume importanza essenziale, per l'individuazione dell'imposta da applicare, il rapporto tra quota di diritto e quota di fatto;
nel caso in cui quest'ultima superi la pars iuris, la divisione, per l'eccedenza, perderà la sua natura dichiarativa, per divenire un negozio parzialmente traslativo, assoggettato alla relativa imposta di trasferimento. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 1, secondo periodo, stabilisce i criteri per determinare la massa comune, distinguendo tra comunione derivante da successione mortis causa e comunione derivante da titolo diverso dalla successione per causa di morte. L'art. 34, comma 1, del D.P.R. cit., stabilisce che "la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente". La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: "In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (nella specie, per divisione giudiziale), mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi, atteso che quest'ultima è applicabile, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, soltanto nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza, mentre non rileva che la somma corrisposta a titolo di conguaglio provenga o meno dalla massa ereditaria, in quanto la norma citata non si riferisce alla provenienza dei beni, ma unicamente al loro valore (Cass. n. 20119 del 2012; Conf. Cass. n. 17866 del 2010; Cass. n. 17512 del 2017). L'Agenzia delle Entrate ha errato nel calcolare l'imposta dovuta in quanto nel caso di specie lo stralcio della quota divisionale e la determinazione dei conguagli non ha comportato attribuzioni patrimoniali eccedenti le quote ereditarie spettanti ai condividenti, non sussistendo pertanto presupposto per l'applicazione di ulteriori imposte di registro, posto che il conguaglio operato costituisce solo una compensazione interna tra gli eredi per rispettare l'equità della divisione e non può essere considerato, come nella pretesa tributaria opposta, come trasferimento imponibile.”. Allega documentazione.
Con atto de ”Controdeduzioni”del 18.12.2024 la Direzione Provinciale di Nuoro, in persona del suo Direttore pro-tempore, Funzionario incaricato Nominativo_8, sottoscrive per delega il Capo Ufficio Nominativo_9, assume in “A) FATTO Con ricorso notificato il 25.10.2024, la sig.ra Ricorrente_1 , C.F.: CF_Ricorrente_1, nata a [...] il Data_1, ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2023/002/CO/000000011/0/001, attraverso il quale l'Ufficio Territoriale di Nuoro, in esito alla registrazione della Conciliazione Giudiziale emessa dal tribunale di Nuoro n. 11/2023 RG n. 1188/2014 Rep. n. 270/2023, recuperava le imposte ed irrogava le relative sanzioni, come di seguito descritto.
IMPOSTA IPOTECARIA in misura fissa Euro 50,00
IMPOSTA CATASTALE in misura fissa Euro 50,00
IMPOSTA DI REGISTRO (1%) Euro 750,00
IMPOSTA DI REGISTRO (9%) Euro 3.150,00
TOTALE 4.00,00 EURO
SPESE DI NOTIFICA 8,75
In particolare l'Ufficio, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 34 del D.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.) - vigente ratione temporis- ha applicato l'imposta pari al 1% sul valore di Euro 75.000 (110.000,00 – 35.000) e l'imposta del 9% sul valore di conguaglio di Euro 35.000,00 B) MOTIVI DEL RICORSO …….. C) CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO Il ricorso è destituito di fondamento. Premesso che, la disciplina relativa alle divisioni è contenuta negli articoli 34 del Testo Unico sull'imposta di registro, D.P.R. n. 131/1986, e 3 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto. In base a tali disposizioni, in linea generale,
l'atto di divisione è soggetto all'imposta di registro con l'aliquota dell'1%. Se, però, ad un soggetto sono assegnati beni aventi un valore superiore a quello a lui spettante sulla massa comune, relativamente a questa eccedenza si applicano le norme relative ai trasferimenti. Di solito, il soggetto che, in sede di divisione riceve beni di valore superiore rispetto alla sua quota di diritto, compensa tale maggiore attribuzione mediante il pagamento di un conguaglio in denaro a favore del condividente che ha ricevuto beni di valore inferiore, rispetto a quanto a lui spettante. Sull'importo di questo conguaglio, come anticipato, si applica la tassazione tipica dei trasferimenti e, pertanto, la tassazione sarà maggiormente onerosa rispetto alla tassazione tipica della divisione. In argomento la circolare n. 18/E del 2013, chiarisce -qualora occorrer possache, “costituisce divisione con conguaglio l'assegnazione ad un condividente di beni per un valore complessivo superiore a quello a lui spettante sulla massa comune. In questo caso il condividente è tenuto a versare agli altri condividenti, che hanno subito una diminuzione rispetto alla propria quota di diritto, un conguaglio che è assoggettato all'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti” La giurisprudenza ha costantemente affermato la regula iuris secondo cui l'articolo 34 del Tur sancisce una presunzione assoluta in virtù della quale, ai fini dell'imposta di registro, la divisione con assegnazione di beni eccedenti il valore della quota sulla massa comune “deve essere sempre qualificata come vendita ed assoggettata all'imposta sui trasferimenti per la sola eccedenza di valore, prescindendo dall'eventualità che il conguaglio sia o meno corrisposto nei rapporti tra i condividenti” (Cassazione, n. 6142/2023). Negli stessi termini, la pronuncia n. 30459/2022 della Suprema Corte di Cassazione, ha specificato che, a fronte della riferita presunzione, non rileva la circostanza che il condividente che ha ottenuto una quota di fatto maggiore rispetto a quella di diritto abbia assunto o meno un'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, di ammontare corrispondente con funzione compensativa, “atteso che la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell'unicità di trattamento tributario”. Per quanto suesposto, la pretesa impositiva espressa nell'atto impugnato è perfettamente legittima. Difatti, come dichiarato nell'atto di conciliazione “Ai beni assegnati alla signora Ricorrente_1 viene concordemente attribuito dalle parti, ai fini fiscali, il valore di euro 110.000,00…(omissis)..” Poiché il valore dei beni assegnati non era pari al valore delle rispettive quote di diritto, le parti hanno corrisposto alla Sig.ra Ricorrente_1 la somma di Euro 35.000,00 a titolo di conguaglio sul valore della somma a lei spettante. Orbene, l'Ufficio in ossequio al disposto di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 131/1986 ha applicato l'imposta del 1% sull'importo di Euro 75.000,00 (110.000,00-35.000,00) dato dalla differenza tra il valore della quota assegnata pari a Euro 110.000,00 e la somma corrisposta a titolo di conguaglio Euro 35.000,00. Le somme ricevute a titolo di conguaglio pari a Euro 35.000,00, hanno invece scontato la tassazione al 9% come per legge. Invero recita l'articolo 34 del T.U.R. cit.: “1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.
2. I conguagli superiori al cinque per cento (grassetto nostro) del valore della quota di diritto, ancorché' attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza.
3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.
4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.” Alla luce delle argomentazioni svolte, la scrivente conferma la legittimità dell'atto impositivo.". Allega documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso proposto è infondato e da rigettarsi per quanto di seguito.
Il Giudice rileva che dal tenore documetale della disposta acquisizione del “Verbale di conciliazione 5.4.23 n. cronol. 986/2023 del 6.4.2023 RF n. 1188/2014 Repert. N. 270/2023 del 6.4.2023”, emerge che effettivamente – a pagg. 3/5/6/7/8 dello stesso - risulti scritturato quanto di seguito: “Assegnazione beni Allo scopo di tacitare la Signora Ricorrente_1 di ogni diritto sui beni caduti in successione di cui in premessa, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6 e Nominativo_7 Nominativo_7 … attribuiscono ed assegnano alla signora Ricorrente_1, che accetta la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti beni immobili 1) intero fabbriato in Fonni al Vico_1 ….2) quota spettante al comuna dante causa Nominativo_1 sul terreno sito in agro di Fonni, ……Valore Ai beni assegnati alla Signora Ricorrente_1 viene concordemente attribuito dalle parti, ai fini fiscali, il valore di euro 110.000 (centodiecimila/00) … Conguaglio “I condividenti dichiarano che il valore dei beni assegnati non è pari al valore delle rispettive quote di diritto nella comunione sciolta parzialmente col presente atto per cui è necessario procedere a conguaglio in danaro nel modo che segue: Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4
, Nominativo_5, Nominativo_6 e Nominativo_7 con il presente atto si obbligano, in solido tra loro, a corrispondere in favore della signora Ricorrente_1 la somma di €. 35.000,00 (trentacinquemila) a titolo di conguaglio sul valore della quota a lei spettante, secondo le seguenti modalità
…… Effetti In conseguenza delle assegnazioni che precedono e all'esito dell'integrale pagamento delle somme dovute e a titolo di conguaglio, i condividenti si dichiarano pienamente soddisfatti di ogni diritto che potesse loro spettare sui beni divisi, nonché relativamente ai debiti ed ai pesi inerenti ead ai frutti maturati, fino alla data odierna rinunziando ciascuno, anche a titolo transattivo, ad ogni ventuala pretesa sui diritti assegnati all'altro condividente. …… Trattamento tributario ….. I condividenti dichiarano che il valore complessivo delle porzioni di fatto assegnate ai condividenti corrisponde al valore delle rispettive quote di diritto nella comunione sciolta con il presente atto. … ”.
In buona sostanza alla odierna Ricorrente in sede di divisione ereditaria emerge siano stati assegnati dalla generalità dei condividenti due beni immobili del valore a fini fiscali di €. 110.000,00 (Ai beni assegnati alla Signora Ricorrente_1 viene concordemente attribuito dalle parti, ai fini fiscali, il valore di euro 110.000) e in aggiunta, gli stessi condividenti, si sono obbligati a corrispondere a quest'ultima la somma di €. 35.000,00 a titolo di conguaglio sul valore della quota a lei spettante;
tanto è che i condividenti hanno avuto cura di precisare “I condividenti dichiarano che il valore complessivo delle porzioni di fatto assegnate ai condividenti corrisponde al valore delle rispettive quote di diritto nella comunione sciolta con il presente atto." Superfluo evidenziarsi che per comunione sciolta non si possa intendere altro che quella precipuomente costituita da beni immobili.
Sulla scorta di quanto sopra, risulta corretto l'operato dell'Ufficio impositore che “… in ossequio al disposto di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 131/1986 …” risulta aver comunque correttamente tassato “Le somme ricevute a titolo di conguaglio pari a Euro 35.000,00” che hanno invece scontato la tassazione al 9% come per legge. Donde la piena legttimità dell'avversato atto impositivo.
Ricorrono giuste ragioni a motivo di quanto sopra, circa la sorte delle spese di lite, per addivenirsi alla loro compensazione integrale tra le Parti.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il Ricorso proposto e compensa integramente tra le Pari le spese di lite.
Nuoro
Il Giudice
Dott. Paolo Giuseppe Pilia