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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 28/06/2024, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1202/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1202/2023 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Rabuffetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese, via Rossini, n. 1, giusta procura in atti, RICORRENTE contro
Controparte_1
(codice fiscale ), in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Generale, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Citrigno ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c. legalmente domiciliati in Varese, via Copelli, n. 6, RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO Con Con ricorso depositato in data 22.09.2023 - appartenente al personale Parte_1 presso il , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato Controparte_1 presso l - ha dedotto di aver svolto funzioni di collaboratore scolastico, Controparte_3
e, negli ultimi 5 anni, di essere stato utilizzato dal Controparte_1
mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato e che non gli sarebbe stato corrisposto il Compenso individuale accessorio per gli anni scolastici 2020-2021, 2021/2022,
2022/2023.
Nello specifico: durante l'anno scolastico 2020-2021 il ricorrente ha lavorato dal 12/10/2020 al
08/06/2021, per un totale di 239 giorni;
durante l'anno scolastico 2021-2022 il ricorrente ha pagina 1 di 4 lavorato dal 27/09/2021 al 30/06/2022, per un totale di 296 giorni;
durante l'anno scolastico
2022-2023 il ricorrente ha lavorato dal 12/09/2022 al 30/06/2023, per un totale di 291 giorni.
In relazione ai predetti periodi, il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcun Compenso
Incentivante Accessorio diversamente previsto ex art. 82 CCNL scuola 2007 per il personale
Ata assunto con contratto a tempo indeterminato o con incarichi di supplenza su posto vacante e disponibile al 31 agosto o con incarico fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
Sulla base di queste premesse il ricorrente, sul presupposto della violazione e falsa applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine di cui alla clausola n.
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/'70, ha richiesto il riconoscimento del diritto del ricorrente a tale compenso in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato e la condanna di
[...]
alla corresponsione delle relative differenze Controparte_1
retributive, quantificate in complessivi euro 1.181,02 oltre interessi legali da ogni maturazione dal dovuto al saldo.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il , Controparte_4
Org premettendo che la costituisce il compenso omologo della RDP per i docenti assegnata con stesse modalità e criteri, ha escluso la debenza delle somma per ragioni analoghe ritenendola, alla luce della lettura della contrattazione collettiva, un emolumento destinato alla valorizzazione professionale collegata a incarichi di maggior durata. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
Nel corso dell'udienza del 06.02.2024 e nelle note scritte depositate in data 15.05.2023 il ricorrente, preso atto della costituzione avversaria, ha precisato la propria richiesta richiedendo il pagamento del Compenso Individuale Accessorio non corrisposto per i periodi indicati in ricorso limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, per 239 giorni (come da punto
7 del ricorso) e per un importo complessivo pari ad € 532,97 (importo unitario 2,23 per 239).
Omessa ogni istruttoria, fissata la discussione a trattazione scritta, all'esito del deposito delle note delle parti, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto con le precisazioni che seguono.
Il thema decidendum principale attiene alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego degli ATA non di ruolo assunto con contratto a termine per supplenze brevi rispetto a quanto statuito dall'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/'70. pagina 2 di 4 Nello specifico l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il settimo comma precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Così come evidenziato dalla stessa parte resistente, la disciplina è analoga a quella dettata per il personale docente dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti.
In merito a tale emolumento la Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha già tracciato una linea chiara intendendo dare continuità alle precedenti ordinanze in tema di corretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, affermando che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Alla luce dei principi esposti applicabili analogicamente alla CIA, che partecipa della stessa
Parte natura della come riconosciuto anche dal resistente, si deve ritenere la CP_1
spettanza di tale voce retributiva a tutto il personale Ata senza alcuna differenziazione in merito alla tipologia e durata del contratto (supplenza breve, annuale o sino al termine pagina 3 di 4 dell'attività scolastica) in assenza di dedotte condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Si rimanda, invece, alla disciplina contrattuale per la quantificazione del compenso.
Sul punto si osserva che il periodo di servizio a cui attengono le domande, come precisate dal ricorrente nel corso dell'udienza del 06.02.2024 e con note scritte del 15.04.2024, non è stato contestato dal . CP_1
Il mancato pagamento degli emolumenti risulta dalla produzione, in atti, dei rispettivi cedolini stipendiali ove la voce Compenso Individuale Accessorio non appare.
Ne consegue la condanna dei resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad euro 532,97 oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Va escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione stante il divieto previsto dall'art. 16 della legge n. 412/1991 esteso ai crediti retributivi ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in complessivi euro
550,00 (calcolati i medi nello scaglione di riferimento omessa la fase istruttoria), oltre spese generali e accessori di legge e con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio di cui all'art. 82 del CCNL 2206-2009, quantificato con le modalità ivi stabilite, con riferimento ai soli criteri di quantificazione e corresponsione, in relazione ai contratti a termine di cui ai periodi indicati in motivazione, condanna il Controparte_5
al pagamento delle differenze retributive maturate per euro
[...]
532,97 oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 550,00, oltre spese generali e accessori di legge e con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Busto Arsizio, 27 giugno 2024 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1202/2023 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Rabuffetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese, via Rossini, n. 1, giusta procura in atti, RICORRENTE contro
Controparte_1
(codice fiscale ), in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Generale, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Citrigno ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c. legalmente domiciliati in Varese, via Copelli, n. 6, RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO Con Con ricorso depositato in data 22.09.2023 - appartenente al personale Parte_1 presso il , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato Controparte_1 presso l - ha dedotto di aver svolto funzioni di collaboratore scolastico, Controparte_3
e, negli ultimi 5 anni, di essere stato utilizzato dal Controparte_1
mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato e che non gli sarebbe stato corrisposto il Compenso individuale accessorio per gli anni scolastici 2020-2021, 2021/2022,
2022/2023.
Nello specifico: durante l'anno scolastico 2020-2021 il ricorrente ha lavorato dal 12/10/2020 al
08/06/2021, per un totale di 239 giorni;
durante l'anno scolastico 2021-2022 il ricorrente ha pagina 1 di 4 lavorato dal 27/09/2021 al 30/06/2022, per un totale di 296 giorni;
durante l'anno scolastico
2022-2023 il ricorrente ha lavorato dal 12/09/2022 al 30/06/2023, per un totale di 291 giorni.
In relazione ai predetti periodi, il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcun Compenso
Incentivante Accessorio diversamente previsto ex art. 82 CCNL scuola 2007 per il personale
Ata assunto con contratto a tempo indeterminato o con incarichi di supplenza su posto vacante e disponibile al 31 agosto o con incarico fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
Sulla base di queste premesse il ricorrente, sul presupposto della violazione e falsa applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine di cui alla clausola n.
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/'70, ha richiesto il riconoscimento del diritto del ricorrente a tale compenso in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato e la condanna di
[...]
alla corresponsione delle relative differenze Controparte_1
retributive, quantificate in complessivi euro 1.181,02 oltre interessi legali da ogni maturazione dal dovuto al saldo.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il , Controparte_4
Org premettendo che la costituisce il compenso omologo della RDP per i docenti assegnata con stesse modalità e criteri, ha escluso la debenza delle somma per ragioni analoghe ritenendola, alla luce della lettura della contrattazione collettiva, un emolumento destinato alla valorizzazione professionale collegata a incarichi di maggior durata. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
Nel corso dell'udienza del 06.02.2024 e nelle note scritte depositate in data 15.05.2023 il ricorrente, preso atto della costituzione avversaria, ha precisato la propria richiesta richiedendo il pagamento del Compenso Individuale Accessorio non corrisposto per i periodi indicati in ricorso limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, per 239 giorni (come da punto
7 del ricorso) e per un importo complessivo pari ad € 532,97 (importo unitario 2,23 per 239).
Omessa ogni istruttoria, fissata la discussione a trattazione scritta, all'esito del deposito delle note delle parti, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto con le precisazioni che seguono.
Il thema decidendum principale attiene alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego degli ATA non di ruolo assunto con contratto a termine per supplenze brevi rispetto a quanto statuito dall'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/'70. pagina 2 di 4 Nello specifico l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il settimo comma precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Così come evidenziato dalla stessa parte resistente, la disciplina è analoga a quella dettata per il personale docente dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti.
In merito a tale emolumento la Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha già tracciato una linea chiara intendendo dare continuità alle precedenti ordinanze in tema di corretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, affermando che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Alla luce dei principi esposti applicabili analogicamente alla CIA, che partecipa della stessa
Parte natura della come riconosciuto anche dal resistente, si deve ritenere la CP_1
spettanza di tale voce retributiva a tutto il personale Ata senza alcuna differenziazione in merito alla tipologia e durata del contratto (supplenza breve, annuale o sino al termine pagina 3 di 4 dell'attività scolastica) in assenza di dedotte condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Si rimanda, invece, alla disciplina contrattuale per la quantificazione del compenso.
Sul punto si osserva che il periodo di servizio a cui attengono le domande, come precisate dal ricorrente nel corso dell'udienza del 06.02.2024 e con note scritte del 15.04.2024, non è stato contestato dal . CP_1
Il mancato pagamento degli emolumenti risulta dalla produzione, in atti, dei rispettivi cedolini stipendiali ove la voce Compenso Individuale Accessorio non appare.
Ne consegue la condanna dei resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad euro 532,97 oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Va escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione stante il divieto previsto dall'art. 16 della legge n. 412/1991 esteso ai crediti retributivi ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in complessivi euro
550,00 (calcolati i medi nello scaglione di riferimento omessa la fase istruttoria), oltre spese generali e accessori di legge e con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio di cui all'art. 82 del CCNL 2206-2009, quantificato con le modalità ivi stabilite, con riferimento ai soli criteri di quantificazione e corresponsione, in relazione ai contratti a termine di cui ai periodi indicati in motivazione, condanna il Controparte_5
al pagamento delle differenze retributive maturate per euro
[...]
532,97 oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 550,00, oltre spese generali e accessori di legge e con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Busto Arsizio, 27 giugno 2024 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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