Articolo 1 della Legge 8 maggio 1971, n. 831
Articolo 2
Versione
3 novembre 1971
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965.
Entrata in vigore il 3 novembre 1971