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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/03/2024, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
TT. Federico GRILLO PASQUARELLI PRESIDENTE Rel.
TT.SA Giuliana MELANDRI CONSIGLIERA
TT.SA Maria Grazia CASSIA CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 173/2023 R.G.L. promoSA da:
, c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria in viale Brigate Partigiane n. 2
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Genova, piazza Oriani n. 4 int. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Lima che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Tiziana Blengino per procura allegata alla memoria di costituzione in appello APPELLATO
Oggetto: mansione e jus variandi
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 19.6.2023
Per l'appellato: come da memoria depositata il 29.2.2024
FATTI DI CAUSA ha chiamato in giudizio l' Controparte_1 Parte_1
davanti al Tribunale di Genova, esponendo di essere dipendente della convenuta con qualifica di funzionario di Terza Area;
di avere svolto mansioni dirigenziali, ricoprendo dal 2.2.2009
l'incarico di Capo dell' Parte_2
; che tale incarico era proseguito fino a
[...]
quando la Corte Costituzionale, con sentenza n. 37/2015, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, co. 24, D.L.
16/2012, conv. in L. 44/2012; che a seguito di questa sentenza, il
25.3.2015 l aveva comunicato a tutti i Parte_1
funzionari a cui in precedenza aveva conferito un incarico dirigenziale, compreso il ricorrente, che l'incarico sarebbe venuto meno dal giorno successivo;
che da tale data egli aveva pertanto percepito la retribuzione spettante al funzionario;
che con ordine di servizio del 25.3.2015 gli erano state attribuite deleghe di firma relative agli atti a rilevanza esterna che erano di sua competenza quando era titolare di incarico dirigenziale e che, quindi, dal 26.3.2015 al 13.12.2015 aveva continuato a svolgere mansioni identiche a quelle precedentemente svolte in virtù dell'incarico dirigenziale;
di avere pertanto diritto alle
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conseguenti differenze retributive, compresa la retribuzione di risultato, per l'importo complessivo di euro 46.419,06 lordi.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato il Parte_1
fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 791, pubblicata l'11.4.2023, il Tribunale ha condannato l' a pagare al ricorrente euro Parte_1
36.020,17, oltre accessori.
Propone appello l;
resiste l'appellato. Parte_1
La causa è stata discuSA mediante deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.3.2024 e decisa nella camera di consiglio del 12.3.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto il ricorso (tranne che sul quantum, concordato fra le parti) sulla base delle seguenti considerazioni:
- i testimoni escussi hanno confermato che l'unica modifica intervenuta dopo la ceSAzione dell'incarico dirigenziale è consistita nella sostituzione del “gruppo firma” (con dicitura, dal 26.3.2015, “per il Direttore regionale – Il funzionario delegato alla firma”) utilizzato dal ricorrente per sottoscrivere i medesimi atti e provvedimenti sottoscritti in precedenza (quale “Capo Ufficio”), invariati per il resto i provvedimenti di competenza e le attività svolte;
- le deposizioni testimoniali risultano in piena sintonia con i documenti prodotti dal ricorrente, che comprovano come il dott. abbia continuato ad organizzare e a CP_1
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distribuire il lavoro nell'ambito dell'Ufficio Risorse
Umane, a rivestire la qualità di responsabile del procedimento, in relazione ad atti di recupero crediti e di altro tipo, ad autorizzare gli straordinari a pagamento e i riposi compensativi, nonché a gestire il budget e gli impegni di spesa, a redigere i piani anticorruzione, a redigere le schede di valutazione dei funzionari sottoposti,
a gestire i rapporti sindacali;
il fatto che i provvedimenti del periodo di causa siano stati sottoscritti dal ricorrente quale delegato alla firma, una volta acclarato che il suo contributo e la sua autonomia rispetto alla figura del Direttore Regionale non sono mutati in conseguenza del venir meno dell'incarico dirigenziale, diviene un dato meramente formale e privo di concreta rilevanza ai fini della decisione;
non è fondato il rilevo dell secondo cui i Pt_1
funzionari decaduti avrebbe comunque svolto mansioni corrispondenti al proprio profilo di inquadramento, dato che il CCNL Agenzie Fiscali attribuisce tra i compiti propri del funzionario di Terza Area proprio quello di sostituire temporaneamente il dirigente titolare in caso di sua assenza: “La fattispecie in esame non può ricondursi alla declaratoria contrattuale di cui sopra, riferendosi quest'ultima all'ipotesi, totalmente differente, in cui vi sia una temporanea assenza del dirigente titolare (per ferie, malattia, momentaneo distacco ad altro incarico), tale da
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comportare la necessità di un provvedimento di sostituzione adottato dallo stesso titolare impossibilitato a svolgere l'incarico. Nel caso in esame, invece, ci si trova di fronte ad una situazione anomala in cui, per i motivi sopra esposti, l'amministrazione ha dovuto garantire il buon funzionamento dell'attività amministrativa a seguito della obbligatorietà di revocare tutta una serie di incarichi costituzionalmente illegittimi;
situazione in cui l Pt_1
si è momentaneamente organizzata, sino alla copertura del posto attraverso le doverose procedure concorsuali, attraverso il conferimento di deleghe che di fatto non possono che ricondursi allo svolgimento di mansioni superiori” (App. Genova n. 125/2018); spetta al ricorrente anche la retribuzione di risultato, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, nonostante che per il periodo successivo al marzo 2015 non gli sia stato assegnato alcun obiettivo istituzionale e l'attività da lui svolta non sia stata assoggettata a valutazione: la circostanza che la convenuta, per il periodo successivo al 25.3.2015, non abbia ritenuto di procedere alla formale valutazione delle performance del ricorrente non può assumere rilievo ostativo al maturarsi del diritto alla retribuzione di risultato, trattandosi di inadempimento imputabile alla steSA convenuta;
in carenza di prefiSAzione di obiettivi, la valutazione non poteva che svolgersi sulle attività istituzionali, del resto
5 sostanzialmente invariate nel tempo;
siccome – sulla base della deposizione della teste all'epoca Direttrice Tes_1
della – il rendimento del Parte_2
ricorrente e il suo impegno nelle attività istituzionali, giudicati eccellenti nel 2014, sono rimasti invariati anche nel 2015, non vi è ragione per dubitare della sussistenza dei presupposti per l'erogazione della retribuzione di risultato anche con riguardo al periodo di causa.
L censura la sentenza impugnata per Parte_1
essersi discostata dal consolidato orientamento della S.C. in materia di differenza tra delega di firma e delega di funzioni, per cui la delega di firma realizza un mero decentramento burocratico in quanto il delegato alla firma non esercita in modo autonomo e con assunzione di responsabilità i poteri inerenti alle competenze amministrative riservate al delegante, ma agisce come longa manus del soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita la competenza (primo motivo); per errata valutazione delle prove testimoniali, dalle quali si evince che tutte le mansioni svolte dal dott. successivamente CP_1
alla revoca dell'incarico dirigenziale erano state poste in essere nella vigenza di una delega di firma che ne escludeva in radice la responsabilità (secondo motivo); per non avere considerato che le mansioni svolte dal dott. dal 26.3.2015 rientravano CP_1
nelle ordinarie mansioni proprie dei funzionari di Terza Area e non hanno comportato alcuna attribuzione di responsabilità (terzo motivo); per non avere considerato che nel corso del 2015 non
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era stato assegnato al dott. alcun obiettivo istituzionale CP_1
(cui è legata l'erogazione dell'eventuale indennità di risultato) in relazione all'incarico dirigenziale ricoperto sino al 25.3.2015, e successivamente alla delega di firma a lui attribuita (quarto motivo).
L'appello è infondato: la Corte ritiene di confermare le proprie precedenti decisioni essendosi già più volte espreSA sul punto, respingendo analoghi appelli dell' (v. App. Parte_1
Genova nn. 125 e 148/2018, 224 e 247/2023, 47/2024), con le argomentazioni che vengono di seguito riportate ex art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c..
“I testi escussi hanno infatti riferito che, al di là del provvedimento organizzativo assunto, le mansioni della sig.ra ... dopo il 25 marzo 2015 sono proseguite senza alcuna modifica, con la steSA autonomia, lo stesso ruolo di coordinamento dei collaboratori, gli stessi poteri di decisione in ordine al tipo di accertamenti da svolgere ed al raggiungimento degli obiettivi.
Ed è molto verosimile che vi sia stata – quanto meno sino alla fine dell'anno 2015 – una sorta di continuità dell'azione amministrativa;
ciò in quanto – essendo la direzione provinciale di Genova una struttura molto compleSA, con varie articolazioni interne e territoriali – non era certo possibile modificare
l'organizzazione dirigenziale da un giorno all'altro.
In altre parole, deve ritenersi provato che, nonostante il provvedimento di mera delega di firma adottato dal Direttore, la gestione, l'organizzazione e la responsabilità dell'Ufficio … ha
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continuato a far capo alla TT.SA ..., che di fatto ha continuato
a svolgere le medesime funzioni dirigenziali in precedenza espletate e ad assumere le decisioni organizzative neceSArie ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura.
Né assume rilevanza il fatto che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia sia formalmente di contenuto più ridotto;
ciò in quanto, secondo giurisprudenza costante, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico (Cass., 29 novembre
2016, n. 24266).
Infondata deve altresì ritenersi la doglianza dell Parte_1
secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel non
[...]
considerare il fatto che ... per l'anno 2015, a differenza che per gli anni precedenti, alla dott.SA ... (così come agli altri funzionari incaricati sino al 25 marzo 2015 di funzioni dirigenziali) non sarebbe stato assegnato alcun obiettivo istituzionale.
Si riporta al riguardo la condivisibile argomentazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Genova n. 215/17 secondo cui
“deve distinguersi l'assegnazione degli obiettivi, che, per definizione (avendo ad oggetto il risultato che ci si propone di ottenere e cioè, in altre parole, il fine cui doveva tendere
l'attività della struttura), non può che avvenire in via preventiva
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rispetto alla conclusione del periodo di riferimento, rispetto alla successiva valutazione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi fiSAti”.
É vero che l ha sempre utilizzato un sistema informatico Pt_1
( per la valutazione dei dirigenti ai fini del Org_1
riconoscimento a loro favore della retribuzione di risultato, individuando il peso da attribuire al raggiungimento di ciascuno dei vari obiettivi assegnati;
tuttavia il fatto che per il periodo successivo al 25 marzo 2015 tale ponderazione non vi è stata non assume alcun rilievo ai fini dell'accertamento della natura dirigenziale delle mansioni svolte, trattandosi di un inadempimento imputabile all'amministrazione steSA.
Né pare fondato il rilevo contenuto in appello secondo cui la funzionaria avrebbe comunque svolto mansioni corrispondenti al proprio profilo di inquadramento, in quanto la contrattazione collettiva ( Agenzie Fiscali 2002-2005 dipendenti non Org_2
dirigenti) attribuisce tra i compiti propri del funzionario di Terza
Area proprio quello di sostituire temporaneamente il dirigente titolare in caso di sua assenza.
La fattispecie in esame non può ricondursi alla declaratoria contrattuale di cui sopra, riferendosi quest'ultima all'ipotesi, totalmente differente, in cui vi sia una temporanea assenza del dirigente titolare (per ferie, malattia, momentaneo distacco ad altro incarico), tale da comportare la necessità di un provvedimento di sostituzione adottato dallo stesso titolare impossibilitato a svolgere l'incarico.
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Nel caso in esame, invece, ci si trova di fronte ad una situazione anomala in cui, per i motivi sopra esposti, l'amministrazione ha dovuto garantire il buon funzionamento dell'attività amministrativa a seguito della obbligatorietà di revocare tutta una serie di incarichi costituzionalmente illegittimi;
situazione in cui l si è momentaneamente organizzata, sino alla Pt_1
copertura del posto attraverso le doverose procedure concorsuali, attraverso il conferimento di deleghe che di fatto non possono che ricondursi allo svolgimento di mansioni superiori.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di riconoscimento del complessivo trattamento economico spettante al dirigente di IV Area, seconda fascia, tenuto conto di tutti gli emolumenti previsti dal CCNL di riferimento, compresa la retribuzione di risultato, in quanto facente parte del trattamento economico complessivo che l'art.
52 comma 5 del D.Lgs n. 165/2001 riconosce a favore del pubblico impiegato in caso di svolgimento di mansioni superiori”
(App. Genova n. 125/2018).
La situazione di fatto e di diritto esaminata nel presente giudizio risulta perfettamente sovrapponibile ai precedenti già decisi da questa Corte: anche nel caso del dott. infatti, i CP_1
testimoni escussi in primo grado hanno riferito che, al di là del provvedimento organizzativo assunto, le mansioni dallo stesso concretamente svolte sono proseguite dopo il 25.3.2015 senza alcuna modifica, con la steSA autonomia, lo stesso ruolo di
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coordinamento dei collaboratori, gli stessi poteri di decisione anche in ordine al raggiungimento degli obiettivi.
L'appello deve pertanto essere respinto;
le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA
Così deciso nella camera di consiglio del 12.3.2024
IL PRESIDENTE est.
TT. Federico Grillo Pasquarelli
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