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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/07/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 29 settembre 2022 ed iscritta al n.
1783 del Ruolo Generale Affari NTnziosi per l'anno 2022 da:
- (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
MA OR del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Lecco, Via Parini n. 33, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
ATTORE
contro
- (c.f. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Fabio Controparte_1 P.IVA_1
Molteni del foro di Monza, con elezione di domicilio presso e nello studio degli avv.ti Daniela De
HI e AR NA sito in Lecco, Via Ghislanzoni n. 2, giusta delega agli atti telematici;
- ing. (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Parte_2 Pt_3 C.F._2
SC OR del foro di Milano, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore in
Magenta, Via IV Giugno n. 41, giusta delega agli atti telematici;
- (c.f. , rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Anna Parte_4 C.F._3
Berra del foro di Milano, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore in Magenta, via
IV Giugno n. 41, giusta procura agli atti telematici;
- (c.f. ), in proprio e quale legale rappresentate pro Parte_5 C.F._4
tempore della (p. iva ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Paolo Motta CP_2 P.IVA_2
pagina 1 di 18 del foro di Lecco, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via
Cattaneo n. 24, giusta procura agli atti telematici;
- (c.f. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Parte_6 C.F._5
AN NT del foro di Milano, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore sito in
San Donato Milanese, Via Monte Bianco n. 11, giusta delega agli atti telematici;
- (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Parte_7 C.F._6
NO ER del foro di Como, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore sito in
Como, Piazza del Tricolore n. 5, giusta delega agli atti telematici;
- ing. AN (c.f. , rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Pt_8 C.F._7
RA EL del foro di Monza, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore in
Monza, Via Bergamo n. 11, giusta delega agli atti telematici;
CONVENUTI
e contro
- (c.f. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Controparte_3 P.IVA_3
AN NA del foro di Milano, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore sito in Milano, Via Emilio Visconti Venosta n. 3, giusta delega agli atti telematici;
TE AM
Oggetto: Appalto.
In data 8 febbraio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “In via principale: accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in relazione ai gravi difetti
manifestatisi nell'unità immobiliare di proprietà dell'attore e meglio riferiti in premessa;
per l'effetto condannare il responsabile/i, anche in via tra loro solidale, al pagamento della complessiva somma di € 95.160
a titolo di risarcimento oltre € 17.405,00 per il ripristino della cantina o a quella diversa somma risultata di giustizia con
rifusione integrale delle spese sostenute da parte attrice per la fase di accertamento tecnico preventivo pari ad € 1.905,70.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte e articolate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c..
pagina 2 di 18 In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Per la convenuta : “Nel merito in via principale: dato atto che la Società Reale Mutua di Controparte_1
Assicurazioni, Compagnia assicuratrice di in data 21.2.2025 ha disposto a favore dell'attore Controparte_1
ulteriore pagamento di euro 3.840,50, come da atto di liquidazione qui allegato, importo che va a sommarsi all'importo di
euro 15.305,00 già versato al medesimo attore in data 5.3.2021, per un totale di euro 19.145,50, respingersi integralmente
ogni ulteriore o maggiore domanda o pretesa avanzata nei confronti di in quanto inammissibile, Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, priva dei presupposti di legge e non dimostrata.
In via di mero subordine: dichiararsi tenuta a risarcire all'attore i soli danni di cui sarà provato il Controparte_1
diretto ed esclusivo rapporto causale con la perdita proveniente dalla tubazione dell'acquedotto, quantificandone
l'ammontare nei limiti del provato e del dovuto, secondo la quota di corresponsabilità eventualmente accertata a suo
carico, tenendo conto dell'importo di Euro 19.145,50 già versato ed incassato dall'attore che andrà detratto dalla somma
dovuta.
In ogni caso spese rifuse.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione, ove ritenuta necessaria, delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art.
183, sesto comma n. 2 c.p.c.”.
Per il convenuto : “IN VIA PRINCIPALE: Rigettare le domande da chiunque formulate nei confronti Controparte_4
dell'ing. in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti, con rigetto delle avverse Parte_2
pretese.
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto
che precede, accertare il grado di responsabilità dell'ing. limitatamente ai danni strettamente connessi Parte_2
all'attività posta in essere dalla stessa, espunte le voci di danno non provati e/o attribuibili a terzi soggetti, costituiti o
meno nel presente giudizio.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
Per il convenuto “IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ex art. 163 co. Parte_4
3 n.4 c.p.c. per le ragioni esposte in atti e per l'effetto respingere le pretese attoree
IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le
motivazioni esposte in atti;
pagina 3 di 18 IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, limitarsi la quota di
responsabilità dell'arch. alla sole condotte allo stesso ascrivibili, espunte le voci di danno attribuibili a terzi Pt_4
soggetti, costituiti o meno nel presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che nel 2010 il sig. affidava l'incarico della progettazione architettonica e la relativa direzione all'arch. Parte_1
, senza alcuna funzione di coordinamento;
Pt_4
2) vero che le indagini dei terreni di fondazione sono state svolte dalla dottoressa su mandato del sig. Parte_6 Parte_1
3) vero che nel 2015 il sig. revocava l'incarico di progettazione e direzione lavori architettonica all'arch. Parte_1
; Pt_4
4) vero che il sig. revocato l'incarico all'arch. , affidava al geom. la progettazione Parte_1 Pt_4 Parte_5
architettonica e della direzione lavori;
5) vero che il geom. depositava in Comune una nuova istanza con allegato un progetto architettonico a sua firma, Pt_5
che sostituiva quello in precedenza depositato dall'architetto . Pt_4
Si indica quale testimone:
- geom. nato a [...] il [...] e residente a [...]. Testimone_1
IN OGNI CASO: Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi”.
Per il convenuto in proprio e quale legale rappresentante della convenuta Parte_5 CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lecco, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito in via principale: per i motivi esposti in narrativa, respingere tutte le domande così come proposte da parte
attrice, in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande
formulate dal Signor nei confronti della e del Geom. voglia l'Ill. Giudicante tenere conto della Parte_1 CP_2 Pt_5
valutazione dei danni effettuata in sede di ATP dal Ctu Ing. e ridurre di conseguenza le domande di controparte, Per_1
rideterminando in minus la percentuale di concorso a carico degli odierni convenuti;
In ogni caso: con vittoria di diritti, spese ed onorari”.
Per la convenuta : “IN VIA PRINCIPALE: Rigettare tutte le domande formulate nei confronti della Parte_6
dott.ssa in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
Parte_6
pagina 4 di 18 IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto
che precede, accertare il grado di responsabilità della Dott.ssa limitatamente ai danni strettamente connessi Parte_6
all'attività posta in essere dalla stessa, espunte le voci di danno non provati e/o attribuibili a terzi soggetti, costituiti o
meno nel presente giudizio.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
Per il convenuto : “Nel merito e in via principale: Parte_7
Nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, previo accertamento
del grado di responsabilità di ognuna delle parti coinvolte, condannare a tenere indenne e Controparte_3
manlevare l'Ing. di quanto dovesse essere tenuto a pagare, compresi interessi, accessori di legge, spese Parte_7
di giudizio, spese di consulenza, nei limiti del massimale assicurato.
In ogni caso: con vittoria di spese competenze e onorari di causa”.
Per il convenuto “Nel merito: Controparte_5
- per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in atto e previo ogni accertamento del caso, si chiede che venga accertata e
CP dichiarata l'assenza di responsabilità dell'Ing. nei fatti lamentati dal respingendo tutte le Controparte_5 Parte_1
domande proposte dal sig. nei confronti del citato convenuto in quanto infondate;
Parte_1
- in via subordinata e/o riconvenzionale: nel denegato e non creduto caso di accertamento anche parziale di responsabilità
dell'Ing. in relazione ai fatti dedotti dall'attore, per tutti i motivi di fatto e di diritto indicati in atti, si chiede che Pt_8
venga accertata e dichiarata la corresponsabilità degli altri convenuti nei fatti e/o nei danni lamentati dal sig.
[...]
e, per l'effetto, venga proporzionato l'importo eventualmente posto a carico dell'Ing. in base al Parte_1 Pt_8
grado di responsabilità accertato in capo a quest'ultimo e in relazione all'incarico professionale a lui assegnato;
- in ogni caso, nel denegato e non creduto caso di riconoscimento di responsabilità – anche parziale-dell'Ing. per i Pt_8
fatti e/o i danni dedotti dall'attore, per tutti i motivi esposti in narrativa e previo ogni accertamento e declaratoria del caso,
si chiede che venga dichiarata (C.F. ) – già con sede legale Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_7
in 40128 Bologna BO – Via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevarlo e
tenerlo indenne da ogni e qualsivoglia esborso (capitale, interessi e spese), ivi comprese le spese legali , anche ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c., e/o adempimento cui lo stesso dovesse essere condannato in ragione delle domande
avanzate dall'attore.
pagina 5 di 18 Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché delle spese e competenze del giudizio di ATP RG 824/21.
Si fanno salve in ogni caso tutte le istanze istruttorie formulate, ivi incluse quelle non accolte, e si precisa altresì di non
accettare contraddittorio alcuno in ordine a eventuali nuove domande formulate dalle controparti.
Con riserva di ogni ulteriore diritto ed istanza, nonché di produrre e dedurre”.
Per la terza chiamata (assicuratrice di : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_3 Pt_8
adito, ogni contraria istanza disattesa, previe tutte le declaratorie del caso,
• in principalità, respingere la domanda di garanzia svolta dall' Ing. nei confronti della Controparte_5
concludente società assicuratrice, siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
• in subordine, per la non creduta ipotesi che delle conseguenze dannose lamentate dall'attore possa essere ritenuto
responsabile anche il chiamante Ing. liquidato in base ad attendibili risultanze istruttorie il danno Controparte_5
effettivamente risentito dall'attore medesimo, determinare la misura dell'obbligazione indennitaria eventualmente gravante
sulla concludente, contenendola nei limiti tutti fissati dalla polizza n° 1/35160/122/41848501;
• spese di lite rifuse”.
Per la terza chiamata (assicuratrice di : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_3 Parte_7
adito, ogni contraria istanza disattesa, previe tutte le declaratorie del caso,
• in principalità, respingere la domanda di garanzia svolta dall'Ing. nei confronti della Parte_7
concludente società assicuratrice, siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
• in subordine, per la non creduta ipotesi che delle conseguenze dannose lamentate dall'attore possa essere ritenuto
responsabile anche il chiamante Ing. liquidato in base ad attendibili risultanze istruttorie il danno Parte_7
effettivamente risentito dall'attore medesimo, determinare la misura dell'obbligazione indennitaria eventualmente gravante
sulla concludente, contenendola nei limiti tutti fissati dalla polizza n° 1/1454/122/73586200;
• spese di lite rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - , premesso di essere proprietario dell'immobile sito in Annone di Parte_1
Brianza, via Sant'Antonio n. 55/E, adibito ad abitazione famigliare, ha esposto di averne affidato la progettazione, a partire dal 2010, dapprima all'architetto (fino al 2015) e poi al Parte_4
geometra lo svolgimento di indagini geologiche e geotecniche alla dottoressa Parte_5
la progettazione strutturale all'ingegner l'effettuazione del Parte_6 Controparte_5
pagina 6 di 18 collaudo statico all'ingegner ; la direzione dei lavori all'ingegner ; Controparte_4 Parte_7
l'esecuzione dei lavori alla Controparte_2
A partire dal 20.5.2020 e fino al mese di luglio 2020 l'attore ha riscontrato all'interno dell'edificio ingenti danni ascrivibili ad una perdita d'acqua derivante dalla rottura di una tubazione dell'acquedotto comunale: pertanto, ha inviato a una relazione contenente i danni Controparte_1
rilevati e ha incaricato la prof.ssa di redigere una perizia per individuare Persona_2
compiutamente l'origine degli stessi e lo studio IDeCOM di ripercorrere l'iter progettuale e realizzativo dell'edificio, giungendo, così, a riscontrare numerose problematiche sia agli ambienti interni che all'involucro esterno della struttura, imputabili alla presenza di acqua nel sottosuolo a causa della rottura della tubazione e ad errori progettuali e di valutazione attribuibili ai diversi professionisti che erano intervenuti nelle varie fasi della realizzazione dell'immobile.
ha corrisposto la somma di euro 15.035,00, che il non ritenendo Controparte_1 CP_8
congrua, ha trattenuto a titolo di acconto sul maggior risarcimento dovuto. Ha poi instaurato procedimento per A.T.P. ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (rubricato al n. 824/2021 R.G.), che ha visto la nomina dell'ing. la quale ha depositato la propria perizia in data 19.4.2022. La C.T.U. ha Persona_3
quantificato i danni in euro 83.032,00 (da sommarsi al versamento già effettuato da ) Controparte_1
ed ha ripartito tra tutti i resistenti le quote di responsabilità.
L'attore, nel presente giudizio, ha dichiarato di non condividere le conclusioni peritali, poiché sprovviste dell'indicazione e della quantificazione dei costi di ripristino dell'immobile e poco chiare nella parte della distribuzione interna delle quote di responsabilità: ricalcolati i danni subiti in complessivi euro 363.364,00, ha chiesto la condanna di tutti i convenuti al pagamento di tale importo.
2. - Si è costituita in giudizio , che ha contestato la presenza di un nesso Controparte_1
causale tra i danni riportati nell'immobile de quo e la perdita proveniente dall'acquedotto, negando peraltro che il pagamento intervenuto in sede stragiudiziale potesse qualificarsi come un'ammissione di responsabilità. Richiamato il contenuto dell'A.T.P., ha censurato a sua volta le conclusioni CP_1
della C.T.U. nella parte in cui non ha sancito che il versamento già effettuato potesse coprire i danni relativi alla parte di responsabilità imputatale, percentuale che è stata peraltro contestata. Ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree, ritenute infondate sia nell'an che nel quantum.
pagina 7 di 18 3. - Si è costituito in giudizio l'ing. , il quale ha richiamato la propria attività di Controparte_4
collaudatore e ne ha predicato la correttezza professionale, facendo rilevare come l'assenza di danni strutturali indicasse la bontà delle valutazioni effettuate in sede di collaudo statico. Pertanto, ritenuto che i danni all'immobile non fossero riconducibili al proprio operato e che la quantificazione operata dall'attore fosse eccessivamente elevata, ha chiesto il rigetto delle domande attoree nei propri confronti.
4. - Si è costituito l'architetto per eccepire preliminarmente la nullità dell'atto di Parte_4
citazione, in quanto manchevole dell'allegazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui poggiano le richieste attoree. Nel merito, ha dichiarato di aver svolto la propria attività dal 2010 al 2015, ossia in un'epoca antecedente all'effettuazione dei lavori, che sono stati coordinati e riprogettati da soggetti diversi. Ad ogni modo, ha rilevato come l'edificio non sia risultato affetto da problematiche statiche, il che testimonierebbe la bontà delle valutazioni preliminari a suo tempo condotte. Ha perciò chiesto il rigetto delle domande attoree.
5. - Si è costituito il geom. sia in proprio, sia nella qualità di legale Parte_5
rappresentante della rimarcando di avere ricoperto in prima persona il ruolo di direttore CP_2
lavori dal 2016 e che la sua società è stata l'esecutrice materiale dei lavori. Il convenuto ha dichiarato di avere fatto propri i progetti già in precedenza redatti dall'arch. e approvati dal Comune. Pt_4
Quanto ai danni subiti dall'immobile, ha evidenziato che la perdita d'acqua dell'acquedotto comunale è
stata di entità tale da compromettere l'edificio che, in assenza di tale sversamento, non avrebbe avuto alcun problema di infiltrazioni e umidità. Ha pertanto chiesto il rigetto delle domande dell'attore.
6. - Si è costituita in giudizio la dott.ssa , che ha redatto la relazione geologica Parte_6
nella fase iniziale della progettazione dell'immobile nel 2011 ed ha sostenuta di aver inserito nel proprio elaborato tutte le eventuali problematiche idriche riscontrabili in futuro nel terreno ove poi è stata costruita l'abitazione dell'attore, indicando altresì la composizione e la stratigrafia dello stesso in modo puntuale e corretto. Non avendo svolto ulteriori adempimenti e non essendo stata notiziata dall'attore degli sviluppi del cantiere fino al 2017, quando le venne richiesto di completare una pratica di deposito sismico relativa alla realizzazione di una cantina interrata, senza ricevere ulteriori pagina 8 di 18 informazioni, ha ritenuto l'assenza di un nesso causale tra le proprie condotte e i danni riscontrati successivamente nell'immobile, concludendo per il rigetto delle domande attoree.
7. - Si è costituito in giudizio l'ing. , rilevando di essere subentrato in qualità Parte_7
di progettista strutturale solo alla fine del 2015, quando le attività prodromiche alla realizzazione dell'immobile erano già state svolte da altri soggetti e di aver necessariamente dovuto fare propri i progetti redatti dai professionisti intervenuti prima di lui. Ha poi sostenuto che i danni rilevati in sede di
A.T.P. fossero da addebitare esclusivamente alla perdita d'acqua derivante dalla rottura della tubazione comunale e, in ogni caso, dall' non erano emersi problemi strutturali e quindi non era in alcun CP_9
modo censurabile l'attività da lui svolta. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande dell'attore; in via preliminare ha chiesto (e ottenuto) di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni per essere manlevato in caso di condanna al risarcimento del danno.
8. - Si è costituito in giudizio l'ing. affermando di aver svolto il proprio Controparte_5
incarico di progettazione strutturale prevalentemente nel 2012, senza che gli venissero comunicati aggiornamenti o varianti da tenere in considerazione per la modifica dei progetti. In aggiunta, ha sottolineato che l'esecuzione dell'immobile non si era basata sulle tavole da lui predisposte, ma su quelle elaborate dall'ing. come si ricaverebbe dalla documentazione depositata in Comune, Parte_7
che reca la firma proprio dell'ing. Pertanto, nel sostenere la propria estraneità alla Parte_7
causazione dei danni all'immobile, ha comunque richiamato la polizza assicurativa sottoscritta con
(ora , chiedendo di poter chiamare la compagnia in giudizio, per essere Controparte_10 CP_3
eventualmente manlevato in caso di condanna.
9. - Si è costituita in giudizio tenendo distinte le posizioni degli Controparte_3
assicurati e ma svolgendo – di fatto – le medesime difese. La compagnia ha, infatti, Parte_7 Pt_8
rilevato che la natura dei danni invocati dall'attore non rientrano tra i rischi garantiti dalle due polizze azionate e ha quindi chiesto il rigetto delle domande di manleva o, in subordine, il contenimento delle stesse entro i limiti di polizza.
10. - Alla prima udienza dell'11.5.2023 le parti hanno chiesto e ottenuto l'assegnazione dei termini per memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., all'esito delle quali è stata ordinata l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. ed è stata disposta la comparizione del C.T.U. ing. a chiarimenti. Il Persona_3
pagina 9 di 18 C.T.U. ha depositato in data 1.3.2024 le integrazioni richieste, che sono state contestate dalle parti all'udienza del 26.3.2024, in quanto asseritamente poco approfondite e non coerenti con le stime svolte dalla stessa C.T.U. in sede di A.T.P., né con quelle informalmente comunicate alle parti poco prima del deposito telematico dei chiarimenti. Questo Giudice ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, affidando l'incombente all'ing. il quale ha depositato il proprio elaborato in data Persona_4
30.10.2024.
Ritenuta conclusa la fase istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del
4.3.2025, quando la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
11. - Deve preliminarmente essere sgombrato il campo dall'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dall'architetto il quale ha sostenuto che l'atto introduttivo non contenesse Pt_4
allegazioni fattuali e di diritto sufficienti a perimetrare correttamente l'oggetto della vertenza.
L'eccezione è infondata, come di fatto dimostrato dalla prosecuzione del giudizio e dall'assenza di analoghe lamentele ad opera degli altri convenuti. La domanda di risarcimento dei danni, difatti,
risulta sufficientemente circostanziata e documentata, poiché l'attore ha elencato i danni subiti dal suo immobile e ne ha quantificato l'ammontare, anche richiamando le risultanze dell'A.T.P. esperita e nella quale si era costituito anche l'arch. Del resto, detto convenuto ha redatto una compiuta difesa Pt_4
già in fase di comparsa di risposta (completata poi nei successivi scritti), a dimostrazione della sufficienza di quanto esposto nell'atto di citazione a comprendere petitum e causa petendi.
12. - Passando al merito della causa, l'attore ha provato l'esistenza dei danni lamentati nel proprio atto introduttivo, la cui natura ed estensione è stata oggetto dapprima della perizia (e dei chiarimenti) redatta dall'ing. e, successivamente, dell'elaborato peritale a firma dell'ing. Per_1
Pur avendo entrambe le perizie riconosciuto l'esistenza dei danni lamentati, va fatto Per_4
definitivo riferimento al solo elaborato dell'ing. che risulta scevro da contraddizioni, Per_4
sufficientemente approfondito e ben motivato, come tale atto a superare le differenti quantificazioni dei danni e, soprattutto, le ondivaghe attribuzioni di responsabilità fra i convenuti, operate dalla perizia effettuata in sede di A.T.P. e non persuasivamente spiegate nei chiarimenti richiesti in questo giudizio.
In forza della perizia, la prova dell'esistenza dei danni è senz'altro raggiunta, atteso che ha trovato riscontro nei rilievi del C.T.U. l'allegazione attorea relativa alla presenza di infiltrazioni e al pagina 10 di 18 generale ammaloramento dell'immobile. In particolare, tanto dalle perizie di parte depositate (docc. 6a
e 6b dell'attore) quanto dalla C.T.U. svolta, è stata verificata la presenza di infiltrazioni, umidità,
cavillature e fessurazioni nel locale cantina, nel piano primo, nel piano terra e nei livelli 1 e 2 interrati.
In particolare, l'ing. ha riscontrato (cfr. pagg.
7-10 della perizia): Per_4
- nel locale cantina: infiltrazioni “lungo il perimetro sotto la soletta e in corrispondenza delle travature in acciaio della stessa”;
- nel piano primo: all'interno, “tracce di umidità a livello del piano di calpestio e alcune cavillature all'intradosso della soletta e (…) in corrispondenza della finestra della camera 3”; all'esterno, “in corrispondenza dell'accesso al piano 1 e in particolare sotto la scala in c.a. che raggiunge la
copertura piana è visibile una diffusa infiltrazione a parete che ha interessato il rivestimento in legno.
La scala stessa (…) presenta evidenti tracce di umidità”;
- nel piano terra: nel piano abitazione, la “presenza massiccia di infiltrazioni concentrate e diffuse lungo la parete adiacente al cavedio a monte e quella lungo la facciata ad est” e “le pareti della scala verso l'esterno sono interessate da abbondanti infiltrazioni” mentre le cavillature riscontrate sono collocate “all'intradosso del solaio dello spogliatoio e lungo uno spigolo della camera”; nel cavedio esterno, “la situazione delle infiltrazioni è decisamente peggiore che in altri ambienti abitati” ed è addirittura visibile il “distacco di una porzione di rivestimento a cappotto”, a causa delle persistenti infiltrazioni;
- nei livelli interrati: “si intensificano le manifestazioni di umidità”.
Riassumendo, è stato riscontrato come che “le infiltrazioni e le cavillature lamentate dall'attore
sono presenti e persistono in particolare i fenomeni di infiltrazione che producono diffuse tracce di
umidità, distacchi e ammaloramenti di intonaco e un certo livello di pericolo derivante dalla presenza di acqua all'interno delle tubazioni di alloggiamento degli impianti”.
13. - Il C.T.U. ha poi ricostruito le cause dei vizi riscontrati e vagliato le condotte dei convenuti,
suggerendo dal punto di vista tecnico un riparto di responsabilità tra i soggetti a diverso titolo intervenuti. Sia le considerazioni in punto di nesso causale, sia la ripartizione effettuata dall'ing.
appaiono coerenti con i rilievi effettuati e si rivelano ben motivate. Non vi sono quindi motivi Per_4
per discostarsi dalle conclusioni peritali.
pagina 11 di 18 Segnatamente, il C.T.U. (pag. 10 perizia) ha accertato che le cause dei difetti appena menzionati sono da ripartire come segue:
“- per il vano cantina: alla perdita dell'acquedotto di;
Controparte_1
- per i restanti locali e manufatti: alla cattiva esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione,
alla mancata cura nella posa impianti e a scelte inopportune di inserire la soletta del cavedio nella
muratura del fabbricato senza gli opportuni accorgimenti;
- non si ravvedono problemi o cause di ordine statico”.
Per l'effetto, alcun profilo di responsabilità può essere riconosciuto in capo ai convenuti
, e Parte_2 Pt_4 Parte_6 Parte_7 Pt_8
L'ing. , che ha redatto il certificato di collaudo, ha effettuato la propria valutazione Parte_2
sulla base della documentazione fornitagli dallo strutturista (ing. prima e ing. poi), Pt_8 Parte_7
ritenuta esauriente e corretta: la documentazione in parola è stata ritenuta esaustiva anche dal C.T.U.,
che quindi non ha trovato nulla da eccepire alla condotta del convenuto . Parte_2
L'arch. e l'ing. sono intervenuti solamente nella fase iniziale della Pt_4 Pt_8
progettazione, di modo che le scelte successive di modifica o di conferma dei progetti dagli stessi redatti non sono ad essi attribuibili e non comportano una responsabilità dei due professionisti.
La dott.ssa che ha redatto la relazione geologica e geotecnica nelle fasi preliminari Parte_6
dell'iter di progettazione, non è incorsa in nessun profilo di censura: infatti, il CTU ha chiarito che
“sebbene l'ipotesi formulata della stratificazione e natura dei terreni non abbia trovato conferma con la realtà (…) si ritiene ininfluente nei riguardi di quanto effettivamente si è successivamente verificato presso il fabbricato”. Tale conclusione è giustificata dalla difficoltà delle analisi geologiche e geotecniche, ben argomentata dal C.T.U., nonché dal fatto che le conclusioni a cui era giunta la dott.ssa
(poi rilevatesi non conformi alla natura del terreo) erano all'epoca del tutto coerenti con i Parte_6
rilievi effettuati con la strumentazione utilizzata. Peraltro, il progettista ing. nelle fasi Parte_7
successive di progettazione, una volta visionata direttamente la natura del terreno, ha operato le scelte progettuali conseguenti, modificando e integrando le tavole. Da ultimo, è stato chiarito dal C.T.U. che i vizi sofferti dal fabbricato derivino da infiltrazioni d'acqua “e non da fenomeni di inefficienza statica e
pagina 12 di 18 strutturale”, sicché quindi l'operato della dott.ssa non ha in alcun modo concorso a causare Parte_6
i danni lamentati.
L'ing. progettista delle opere strutturali in fase esecutiva, ha effettuato un'analisi Parte_7
“congrua anche rispetto alle situazioni che si sono venute a creare durante le fasi di lavorazione”: in particolare, la tenuta strutturale dell'immobile testimonia la correttezza delle decisioni dell'ingegnere circa la posa di pali sotto le fondazioni di alcune parti del fabbricato al fine di scongiurare cedimenti differenziali fra le diverse zone dell'immobile. Il C.T.U. ha infatti chiarito che le cavillature riscontrate nell'immobile non siano da imputare a problematiche statiche, bensì a fenomeni flessionali normali all'interno di un fabbricato di dimensioni ragguardevoli e di sviluppo planimetrico su diversi livelli:
prova ne è l'assenza di cavillature in corrispondenza delle strutture portanti e la concentrazione di tali fessurazioni nei tavolati interni.
Il C.T.U. ha invece riconosciuto il nesso causale tra i danni verificati e le attività di CP_1
, del geom. e della società .
[...] Pt_5 CP_2
Le infiltrazioni nel locale cantina sono state ricollegate alla rottura della tubazione dell'acquedotto, la cui verificazione è fatto pacifico tra le parti. Il C.T.U. ha spiegato che “il
consistente e presumibile prolungato flusso di acqua fuoriuscito, nella sua discesa verso il fabbricato
sottostante dal punto di vista altimetrico, ha incontrato la berlinese e, successivamente, attraverso le tracce descritte dalle tubazioni di areazione della cantina poste quasi all'intradosso della soletta, ha scaricato il proprio flusso all'interno portando con sé anche una quantità rilevante di materiale”. La
ricostruzione operata dal C.T.U. è perfettamente condivisibile: infatti, il consistente sversamento di acqua conseguente alla rottura della tubazione ha certamente investito in modo deciso e continuativo il locale cantina, che si trovava direttamente a contatto con la parte di terreno interessata dal flusso dell'acqua. Per i danni relativi a tale vano non sono individuabili ulteriori concause, posto che dai rilievi peritali non sono emersi elementi idonei a riconoscere responsabilità in carico ai professionisti che si sono avvicendati nella progettazione e realizzazione dell'immobile. Appare dunque corretto ascrivere la responsabilità per i danni al locale cantina integralmente a . Controparte_1
Al geom. e alla società – rispettivamente progettista/direttore lavori e impresa Pt_5 CP_2
esecutrice – vanno ricondotte le seguenti responsabilità: il progetto depositato in Comune ricalcava sì
pagina 13 di 18 quello predisposto dall'architetto ma con l'aggiunta di alcune modifiche che si sono rivelate Pt_4
“inopportune”, con particolare riguardo “alla chiusura ai vari piani del cavedio con la realizzazione di
una soletta che, innescandosi nelle solette dei vari piani, le univa ad un paramento di mascheratura della berlinese … con gli effetti di essere uno dei veicoli principali delle infiltrazioni per effetto di una carente impermeabilizzazione lungo le linee di collegamento con il fabbricato”; inoltre, l'attività di sovrintendenza e controllo del cantiere non è stata svolta in modo puntuale e diligente, posto che “le
tubazioni degli impianti trasformate in condotte di acqua, la tubazione di areazione della cantina
trasformata in traccia di convogliamento dell'acqua, la carenza di impermeabilizzazione del cavedio,
l'azione dell'acqua meteorica sulla scala esterna e altri inconvenienti manifestatisi” sono la testimonianza della “grave carenza nella conduzione dei lavori” e della “scarsa attenzione all'attività dell'impresa esecutrice di cui lo stesso geom. ne è il titolare” e quindi dell'inadeguatezza delle Pt_5
lavorazioni della CP_2
Con riferimento ai danni nei locali in parola, la tesi attorea secondo cui una parte della responsabilità dovrebbe essere ascritta anche a non pare condivisibile: se è vero che Controparte_1
la rottura della tubazione ha certamente inciso sulla cantina, coinvolgendo direttamente il locale, lo stesso non può sostenersi per gli altri piani dell'edificio, che presentano difformità progettuali e costruttive tali da escludere l'incidenza causale del flusso d'acqua derivante dall'acquedotto.
Riconosciuta, pertanto, la responsabilità dei soli convenuti , geom. e Controparte_1 Pt_5
per i danni subiti dall'immobile di proprietà dell'attore, va aggiunto che il professionista e la CP_2
sua società a titolo diverso rispetto a , in quanto la condotta Controparte_11 Controparte_1
dei primi si inserisce all'interno del contratto di appalto che ha regolato la progettazione e l'esecuzione dell'immobile, mentre la condotta rilevante di si ricollega alla custodia delle Controparte_1
tubature dell'acquedotto. Di conseguenza, va imputata integralmente a la Controparte_1
responsabilità ex artt. 2051 o 2043 c.c. per i danni cagionati al locale cantina, discendendo i vizi riscontrati dalla rottura della tubatura dell'acquedotto; tutti i restanti danni vanno imputati all'inadempimento contrattuale del progettista e direttore lavori geom. e alla società esecutrice Pt_5
delle opere in via solidale tra loro, con la ripartizione interna del 10% al geom. in CP_2 Pt_5
pagina 14 di 18 qualità di progettista in fase esecutiva e di ulteriori 40% in qualità di direttore lavori, mentre il restante
50% all'impresa esecutrice CP_2
14. - Anche la quantificazione dei danni operata dal C.T.U. appare corretta, motivata e coerente con le risultanze peritali.
Così, per lo svolgimento dei lavori presso il locale cantina, consistenti nel trasporto del fango e della ghiaia presenti nel vano, nella pulizia del pozzo e nel ripristino dell'area a giardino circostante,
l'importo complessivo delle opere è di euro 17.405,00 oltre oneri di legge (pag. 43 della perizia).
Peraltro, ha già versato in favore dell'attore la somma di euro 15.305,00 prima Controparte_1
dell'instaurazione del presente giudizio e ha dichiarato all'udienza del 4.3.2025 di aver inviato l'ulteriore importo di euro 3.840,50 a mezzo assegno: le somme effettivamente già versate andranno quindi scomputate dal saldo.
Per i lavori di sistemazione delle altre parti dell'immobile, il C.T.U. ha stimato costi di ripristino di euro 26.000,00 per le infiltrazioni, di euro 16.000,00 per le pareti interne, di euro 8.000,00
per le cavillature, di euro 18.000,00 per le infiltrazioni nei cavidotti, di euro 3.000,00 per la riparazione in corrispondenza del tubo di areazione e di euro 7.000,00 per compensi dei professionisti, oltre ad
IVA, così per complessivi euro 78.000,00 + IVA (pagg. 15-16 della perizia). Tali importi appaiono adeguati rispetto ai danni riscontrati e alle lavorazioni di sistemazione necessarie. Non possono, invece,
essere riconosciute le ulteriori somme inizialmente richieste dall'attore, che si riferiscono ad interventi ulteriori rispetto a quelli sufficienti ai fini dell'eliminazione dei vizi dell'immobile e attengono, invece,
ad un più ampio progetto di monitoraggio e sistemazione del terreno circostante l'edificio: in particolare, le operazioni di drenaggio auspicate non risultano direttamente collegate ai profili di responsabilità ascrivibili ai convenuti e devono quindi essere escluse dal novero dei lavori da effettuare.
15. - Ricapitolando: va affermata la responsabilità di per i danni riscontrati Controparte_1
nel locale cantina e la responsabilità solidale del geom. e della società per i Parte_5 CP_2
danni riscontrati nel resto dell'immobile dell'attore, negli importi appena sopra indicati.
pagina 15 di 18 Il mancato riconoscimento di profili di responsabilità in capo all'ing. e all'ing. Parte_7
comporta la non necessità di vagliare le domande di manleva da essi promosse verso Pt_8
l'assicurazione.
16. - Restano da regolare le spese di lite, comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo anticipate da e che l'attore ha diritto a pretendere, essendo stata accertata Parte_1
l'esistenza dei vizi lamentati e la riferibilità degli stessi al comportamento dei convenuti. Il
procedimento di cui agli artt. 696 e segg. c.p.c., infatti, si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti di soccombenza (Cass. 30.9.2015 n. 19498; Cass. 19.11.2004 n. 21888; cfr. da ultimo,
Corte Cost.
5.5.2021 n. 87). Nella fase ante causam, perciò, le spese dell'A.T.P. vanno poste a carico della parte richiedente (Cass. 15.3.2012 n. 4156), ma vanno poi prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese giudiziali, da regolare secondo i normali principi dettati dagli artt. 91 e segg. c.p.c. (Cass. 19.7.2023 n. 21085; Cass.
7.6.2019 n. 15492; Cass.
8.6.2017 n. 14268; Cass.
18.10.2016 n. 21045; Cass. 27.7.2005 n. 15672; Cass. 15.2.2000 n. 1690).
Non può sottacersi, poi, come l'attore abbia avviato il presente giudizio nei riguardi di tutti gli originari resistenti nell'A.T.P. in forza delle risultanze della perizia dell'ing. che aveva Per_1
individuato responsabilità a carico di tutti i professionisti e dell'impresa esecutrice dei lavori (5%
geologo dott.ssa 5% progettista opere architettoniche arch. 15% collaudatore ing. Parte_6 Pt_4
; 15% progettista opere strutturali ing. 15% D.L. geom. 25% Parte_2 Parte_7 Pt_5 CP_2
; 10% progettista in fase esecutiva geom. . D'altra parte, però, i Controparte_12 Pt_5
convenuti che nel presente giudizio sono riusciti a dimostrare la loro assenza di responsabilità, anche grazie al rinnovo della C.T.U., non possono essere onerati dell'aggravio delle spese (come poteva essere predicabile in caso di transazione).
Ne consegue che, per quanto riguarda il presente giudizio, la regolazione deve tenere conto dell'accoglimento delle domande attoree con riguardo ai convenuti , e Controparte_1 Parte_5
ma anche del rigetto delle medesime domande nei confronti degli altri convenuti. Ne CP_2
consegue che , e vanno condannati in solido fra loro a Controparte_1 Parte_5 CP_2
pagina 16 di 18 rifondere le spese di lite all'attore nell'importo che si liquida – per le cause di valore compreso tra euro
52.000,00 ed euro 260.000,00 (pari alla condanna effettiva) e con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi di giudizio – in euro 14.737,00 (di cui euro 14.103,00 per compensi ed euro 634,00 per anticipazioni), oltre CPA ed IVA, se dovuta. Nei rapporti interni, risponderà del Controparte_1
20% e le altre due parti del restante 80% in quote uguali.
I medesimi convenuti con le stesse percentuali interne devono parimenti rifondere le spese di lite dell' che si liquidano in euro 3.538,00 (di cui euro 3.279,00 per compensi ed euro 259,00 CP_9
per anticipazioni), oltre CPA ed IVA, se dovuta.
L'attore va invece condannato a rifondere le spese di lite sostenute dagli altri convenuti e dalla terza chiamata (con unico importo, avendo bissato identiche difese), ma, in ragione delle già dette risultanze dell'A.T.P., appare corretto compensarle per ¾ e condannare quindi l'attore alla rifusione del restante quarto che si liquida – con i medesimi criteri sopra espressi – in euro 3.525,75 (sull'intero di euro 14.103,00 per compensi), oltre CPA ed IVA, se dovuta.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti
[...]
, e con la ripartizione interna di cui sopra, nell'importo, liquidato CP_1 Parte_5 CP_2
con separato provvedimento, di euro 3.277,28 oltre oneri di legge.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCERTA E DICHIARA
1) La responsabilità di per i danni riscontrati nel locale cantina dell'immobile Controparte_1
de quo;
2) La responsabilità solidale di e per i danni riscontrati nelle altre parti Parte_5 CP_2
dell'immobile di proprietà dell'attore;
ON
1) in persona del legale rappresenta pro tempore, a pagare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni subiti dal suo immobile, l'importo di euro 17.405,00 oltre IVA
[...]
ed interessi legali dal 22.2.2021 al saldo effettivo, ma da cui detrarre gli acconti già versati;
pagina 17 di 18 2) e in solido fra loro, a pagare a , a titolo di Parte_5 CP_2 Parte_1
risarcimento dei danni subiti dal suo immobile, l'importo di euro 78.000,00 oltre IVA ed interessi legali dal 22.2.2021 al saldo effettivo, con ripartizione interna del 50% ciascuno;
ON
e in solido fra loro, alla rifusione delle spese legali Controparte_1 Parte_5 CP_2
nei confronti di per euro 3.538,00 oltre CPA ed IVA, se dovuta, per la fase di Parte_1
A.T.P. e per euro 14.737,00 oltre CPA ed IVA, se dovuta, per la presente fase di merito, con ripartizione interna del 20% alla prima e dell'80% per gli altri due;
COMPENSA nella misura di 3/4 le spese di lite tra l'attore ed i convenuti , Parte_4 Parte_6 CP_5
, e e, per l'effetto,
[...] Controparte_4 Parte_7 Controparte_3
ON
alla rifusione del restante quarto delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_4
, , e Parte_6 Controparte_5 Controparte_4 Parte_7 Controparte_3
per euro 3.525,75 ciascuno, oltre CPA ed IVA, se dovuta.
[...]
PONE
definitivamente a carico solidale di e le spese di Controparte_1 Parte_5 CP_2
C.T.U., liquidate in euro 3.277,28 oltre oneri di legge.
Così deciso in Lecco il 2 luglio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 29 settembre 2022 ed iscritta al n.
1783 del Ruolo Generale Affari NTnziosi per l'anno 2022 da:
- (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
MA OR del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Lecco, Via Parini n. 33, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
ATTORE
contro
- (c.f. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Fabio Controparte_1 P.IVA_1
Molteni del foro di Monza, con elezione di domicilio presso e nello studio degli avv.ti Daniela De
HI e AR NA sito in Lecco, Via Ghislanzoni n. 2, giusta delega agli atti telematici;
- ing. (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Parte_2 Pt_3 C.F._2
SC OR del foro di Milano, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore in
Magenta, Via IV Giugno n. 41, giusta delega agli atti telematici;
- (c.f. , rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Anna Parte_4 C.F._3
Berra del foro di Milano, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore in Magenta, via
IV Giugno n. 41, giusta procura agli atti telematici;
- (c.f. ), in proprio e quale legale rappresentate pro Parte_5 C.F._4
tempore della (p. iva ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Paolo Motta CP_2 P.IVA_2
pagina 1 di 18 del foro di Lecco, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via
Cattaneo n. 24, giusta procura agli atti telematici;
- (c.f. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Parte_6 C.F._5
AN NT del foro di Milano, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore sito in
San Donato Milanese, Via Monte Bianco n. 11, giusta delega agli atti telematici;
- (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Parte_7 C.F._6
NO ER del foro di Como, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore sito in
Como, Piazza del Tricolore n. 5, giusta delega agli atti telematici;
- ing. AN (c.f. , rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Pt_8 C.F._7
RA EL del foro di Monza, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore in
Monza, Via Bergamo n. 11, giusta delega agli atti telematici;
CONVENUTI
e contro
- (c.f. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Controparte_3 P.IVA_3
AN NA del foro di Milano, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore sito in Milano, Via Emilio Visconti Venosta n. 3, giusta delega agli atti telematici;
TE AM
Oggetto: Appalto.
In data 8 febbraio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “In via principale: accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in relazione ai gravi difetti
manifestatisi nell'unità immobiliare di proprietà dell'attore e meglio riferiti in premessa;
per l'effetto condannare il responsabile/i, anche in via tra loro solidale, al pagamento della complessiva somma di € 95.160
a titolo di risarcimento oltre € 17.405,00 per il ripristino della cantina o a quella diversa somma risultata di giustizia con
rifusione integrale delle spese sostenute da parte attrice per la fase di accertamento tecnico preventivo pari ad € 1.905,70.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte e articolate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c..
pagina 2 di 18 In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Per la convenuta : “Nel merito in via principale: dato atto che la Società Reale Mutua di Controparte_1
Assicurazioni, Compagnia assicuratrice di in data 21.2.2025 ha disposto a favore dell'attore Controparte_1
ulteriore pagamento di euro 3.840,50, come da atto di liquidazione qui allegato, importo che va a sommarsi all'importo di
euro 15.305,00 già versato al medesimo attore in data 5.3.2021, per un totale di euro 19.145,50, respingersi integralmente
ogni ulteriore o maggiore domanda o pretesa avanzata nei confronti di in quanto inammissibile, Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, priva dei presupposti di legge e non dimostrata.
In via di mero subordine: dichiararsi tenuta a risarcire all'attore i soli danni di cui sarà provato il Controparte_1
diretto ed esclusivo rapporto causale con la perdita proveniente dalla tubazione dell'acquedotto, quantificandone
l'ammontare nei limiti del provato e del dovuto, secondo la quota di corresponsabilità eventualmente accertata a suo
carico, tenendo conto dell'importo di Euro 19.145,50 già versato ed incassato dall'attore che andrà detratto dalla somma
dovuta.
In ogni caso spese rifuse.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione, ove ritenuta necessaria, delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art.
183, sesto comma n. 2 c.p.c.”.
Per il convenuto : “IN VIA PRINCIPALE: Rigettare le domande da chiunque formulate nei confronti Controparte_4
dell'ing. in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti, con rigetto delle avverse Parte_2
pretese.
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto
che precede, accertare il grado di responsabilità dell'ing. limitatamente ai danni strettamente connessi Parte_2
all'attività posta in essere dalla stessa, espunte le voci di danno non provati e/o attribuibili a terzi soggetti, costituiti o
meno nel presente giudizio.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
Per il convenuto “IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ex art. 163 co. Parte_4
3 n.4 c.p.c. per le ragioni esposte in atti e per l'effetto respingere le pretese attoree
IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le
motivazioni esposte in atti;
pagina 3 di 18 IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, limitarsi la quota di
responsabilità dell'arch. alla sole condotte allo stesso ascrivibili, espunte le voci di danno attribuibili a terzi Pt_4
soggetti, costituiti o meno nel presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che nel 2010 il sig. affidava l'incarico della progettazione architettonica e la relativa direzione all'arch. Parte_1
, senza alcuna funzione di coordinamento;
Pt_4
2) vero che le indagini dei terreni di fondazione sono state svolte dalla dottoressa su mandato del sig. Parte_6 Parte_1
3) vero che nel 2015 il sig. revocava l'incarico di progettazione e direzione lavori architettonica all'arch. Parte_1
; Pt_4
4) vero che il sig. revocato l'incarico all'arch. , affidava al geom. la progettazione Parte_1 Pt_4 Parte_5
architettonica e della direzione lavori;
5) vero che il geom. depositava in Comune una nuova istanza con allegato un progetto architettonico a sua firma, Pt_5
che sostituiva quello in precedenza depositato dall'architetto . Pt_4
Si indica quale testimone:
- geom. nato a [...] il [...] e residente a [...]. Testimone_1
IN OGNI CASO: Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi”.
Per il convenuto in proprio e quale legale rappresentante della convenuta Parte_5 CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lecco, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito in via principale: per i motivi esposti in narrativa, respingere tutte le domande così come proposte da parte
attrice, in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande
formulate dal Signor nei confronti della e del Geom. voglia l'Ill. Giudicante tenere conto della Parte_1 CP_2 Pt_5
valutazione dei danni effettuata in sede di ATP dal Ctu Ing. e ridurre di conseguenza le domande di controparte, Per_1
rideterminando in minus la percentuale di concorso a carico degli odierni convenuti;
In ogni caso: con vittoria di diritti, spese ed onorari”.
Per la convenuta : “IN VIA PRINCIPALE: Rigettare tutte le domande formulate nei confronti della Parte_6
dott.ssa in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
Parte_6
pagina 4 di 18 IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto
che precede, accertare il grado di responsabilità della Dott.ssa limitatamente ai danni strettamente connessi Parte_6
all'attività posta in essere dalla stessa, espunte le voci di danno non provati e/o attribuibili a terzi soggetti, costituiti o
meno nel presente giudizio.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
Per il convenuto : “Nel merito e in via principale: Parte_7
Nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, previo accertamento
del grado di responsabilità di ognuna delle parti coinvolte, condannare a tenere indenne e Controparte_3
manlevare l'Ing. di quanto dovesse essere tenuto a pagare, compresi interessi, accessori di legge, spese Parte_7
di giudizio, spese di consulenza, nei limiti del massimale assicurato.
In ogni caso: con vittoria di spese competenze e onorari di causa”.
Per il convenuto “Nel merito: Controparte_5
- per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in atto e previo ogni accertamento del caso, si chiede che venga accertata e
CP dichiarata l'assenza di responsabilità dell'Ing. nei fatti lamentati dal respingendo tutte le Controparte_5 Parte_1
domande proposte dal sig. nei confronti del citato convenuto in quanto infondate;
Parte_1
- in via subordinata e/o riconvenzionale: nel denegato e non creduto caso di accertamento anche parziale di responsabilità
dell'Ing. in relazione ai fatti dedotti dall'attore, per tutti i motivi di fatto e di diritto indicati in atti, si chiede che Pt_8
venga accertata e dichiarata la corresponsabilità degli altri convenuti nei fatti e/o nei danni lamentati dal sig.
[...]
e, per l'effetto, venga proporzionato l'importo eventualmente posto a carico dell'Ing. in base al Parte_1 Pt_8
grado di responsabilità accertato in capo a quest'ultimo e in relazione all'incarico professionale a lui assegnato;
- in ogni caso, nel denegato e non creduto caso di riconoscimento di responsabilità – anche parziale-dell'Ing. per i Pt_8
fatti e/o i danni dedotti dall'attore, per tutti i motivi esposti in narrativa e previo ogni accertamento e declaratoria del caso,
si chiede che venga dichiarata (C.F. ) – già con sede legale Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_7
in 40128 Bologna BO – Via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevarlo e
tenerlo indenne da ogni e qualsivoglia esborso (capitale, interessi e spese), ivi comprese le spese legali , anche ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c., e/o adempimento cui lo stesso dovesse essere condannato in ragione delle domande
avanzate dall'attore.
pagina 5 di 18 Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché delle spese e competenze del giudizio di ATP RG 824/21.
Si fanno salve in ogni caso tutte le istanze istruttorie formulate, ivi incluse quelle non accolte, e si precisa altresì di non
accettare contraddittorio alcuno in ordine a eventuali nuove domande formulate dalle controparti.
Con riserva di ogni ulteriore diritto ed istanza, nonché di produrre e dedurre”.
Per la terza chiamata (assicuratrice di : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_3 Pt_8
adito, ogni contraria istanza disattesa, previe tutte le declaratorie del caso,
• in principalità, respingere la domanda di garanzia svolta dall' Ing. nei confronti della Controparte_5
concludente società assicuratrice, siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
• in subordine, per la non creduta ipotesi che delle conseguenze dannose lamentate dall'attore possa essere ritenuto
responsabile anche il chiamante Ing. liquidato in base ad attendibili risultanze istruttorie il danno Controparte_5
effettivamente risentito dall'attore medesimo, determinare la misura dell'obbligazione indennitaria eventualmente gravante
sulla concludente, contenendola nei limiti tutti fissati dalla polizza n° 1/35160/122/41848501;
• spese di lite rifuse”.
Per la terza chiamata (assicuratrice di : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_3 Parte_7
adito, ogni contraria istanza disattesa, previe tutte le declaratorie del caso,
• in principalità, respingere la domanda di garanzia svolta dall'Ing. nei confronti della Parte_7
concludente società assicuratrice, siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
• in subordine, per la non creduta ipotesi che delle conseguenze dannose lamentate dall'attore possa essere ritenuto
responsabile anche il chiamante Ing. liquidato in base ad attendibili risultanze istruttorie il danno Parte_7
effettivamente risentito dall'attore medesimo, determinare la misura dell'obbligazione indennitaria eventualmente gravante
sulla concludente, contenendola nei limiti tutti fissati dalla polizza n° 1/1454/122/73586200;
• spese di lite rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - , premesso di essere proprietario dell'immobile sito in Annone di Parte_1
Brianza, via Sant'Antonio n. 55/E, adibito ad abitazione famigliare, ha esposto di averne affidato la progettazione, a partire dal 2010, dapprima all'architetto (fino al 2015) e poi al Parte_4
geometra lo svolgimento di indagini geologiche e geotecniche alla dottoressa Parte_5
la progettazione strutturale all'ingegner l'effettuazione del Parte_6 Controparte_5
pagina 6 di 18 collaudo statico all'ingegner ; la direzione dei lavori all'ingegner ; Controparte_4 Parte_7
l'esecuzione dei lavori alla Controparte_2
A partire dal 20.5.2020 e fino al mese di luglio 2020 l'attore ha riscontrato all'interno dell'edificio ingenti danni ascrivibili ad una perdita d'acqua derivante dalla rottura di una tubazione dell'acquedotto comunale: pertanto, ha inviato a una relazione contenente i danni Controparte_1
rilevati e ha incaricato la prof.ssa di redigere una perizia per individuare Persona_2
compiutamente l'origine degli stessi e lo studio IDeCOM di ripercorrere l'iter progettuale e realizzativo dell'edificio, giungendo, così, a riscontrare numerose problematiche sia agli ambienti interni che all'involucro esterno della struttura, imputabili alla presenza di acqua nel sottosuolo a causa della rottura della tubazione e ad errori progettuali e di valutazione attribuibili ai diversi professionisti che erano intervenuti nelle varie fasi della realizzazione dell'immobile.
ha corrisposto la somma di euro 15.035,00, che il non ritenendo Controparte_1 CP_8
congrua, ha trattenuto a titolo di acconto sul maggior risarcimento dovuto. Ha poi instaurato procedimento per A.T.P. ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (rubricato al n. 824/2021 R.G.), che ha visto la nomina dell'ing. la quale ha depositato la propria perizia in data 19.4.2022. La C.T.U. ha Persona_3
quantificato i danni in euro 83.032,00 (da sommarsi al versamento già effettuato da ) Controparte_1
ed ha ripartito tra tutti i resistenti le quote di responsabilità.
L'attore, nel presente giudizio, ha dichiarato di non condividere le conclusioni peritali, poiché sprovviste dell'indicazione e della quantificazione dei costi di ripristino dell'immobile e poco chiare nella parte della distribuzione interna delle quote di responsabilità: ricalcolati i danni subiti in complessivi euro 363.364,00, ha chiesto la condanna di tutti i convenuti al pagamento di tale importo.
2. - Si è costituita in giudizio , che ha contestato la presenza di un nesso Controparte_1
causale tra i danni riportati nell'immobile de quo e la perdita proveniente dall'acquedotto, negando peraltro che il pagamento intervenuto in sede stragiudiziale potesse qualificarsi come un'ammissione di responsabilità. Richiamato il contenuto dell'A.T.P., ha censurato a sua volta le conclusioni CP_1
della C.T.U. nella parte in cui non ha sancito che il versamento già effettuato potesse coprire i danni relativi alla parte di responsabilità imputatale, percentuale che è stata peraltro contestata. Ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree, ritenute infondate sia nell'an che nel quantum.
pagina 7 di 18 3. - Si è costituito in giudizio l'ing. , il quale ha richiamato la propria attività di Controparte_4
collaudatore e ne ha predicato la correttezza professionale, facendo rilevare come l'assenza di danni strutturali indicasse la bontà delle valutazioni effettuate in sede di collaudo statico. Pertanto, ritenuto che i danni all'immobile non fossero riconducibili al proprio operato e che la quantificazione operata dall'attore fosse eccessivamente elevata, ha chiesto il rigetto delle domande attoree nei propri confronti.
4. - Si è costituito l'architetto per eccepire preliminarmente la nullità dell'atto di Parte_4
citazione, in quanto manchevole dell'allegazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui poggiano le richieste attoree. Nel merito, ha dichiarato di aver svolto la propria attività dal 2010 al 2015, ossia in un'epoca antecedente all'effettuazione dei lavori, che sono stati coordinati e riprogettati da soggetti diversi. Ad ogni modo, ha rilevato come l'edificio non sia risultato affetto da problematiche statiche, il che testimonierebbe la bontà delle valutazioni preliminari a suo tempo condotte. Ha perciò chiesto il rigetto delle domande attoree.
5. - Si è costituito il geom. sia in proprio, sia nella qualità di legale Parte_5
rappresentante della rimarcando di avere ricoperto in prima persona il ruolo di direttore CP_2
lavori dal 2016 e che la sua società è stata l'esecutrice materiale dei lavori. Il convenuto ha dichiarato di avere fatto propri i progetti già in precedenza redatti dall'arch. e approvati dal Comune. Pt_4
Quanto ai danni subiti dall'immobile, ha evidenziato che la perdita d'acqua dell'acquedotto comunale è
stata di entità tale da compromettere l'edificio che, in assenza di tale sversamento, non avrebbe avuto alcun problema di infiltrazioni e umidità. Ha pertanto chiesto il rigetto delle domande dell'attore.
6. - Si è costituita in giudizio la dott.ssa , che ha redatto la relazione geologica Parte_6
nella fase iniziale della progettazione dell'immobile nel 2011 ed ha sostenuta di aver inserito nel proprio elaborato tutte le eventuali problematiche idriche riscontrabili in futuro nel terreno ove poi è stata costruita l'abitazione dell'attore, indicando altresì la composizione e la stratigrafia dello stesso in modo puntuale e corretto. Non avendo svolto ulteriori adempimenti e non essendo stata notiziata dall'attore degli sviluppi del cantiere fino al 2017, quando le venne richiesto di completare una pratica di deposito sismico relativa alla realizzazione di una cantina interrata, senza ricevere ulteriori pagina 8 di 18 informazioni, ha ritenuto l'assenza di un nesso causale tra le proprie condotte e i danni riscontrati successivamente nell'immobile, concludendo per il rigetto delle domande attoree.
7. - Si è costituito in giudizio l'ing. , rilevando di essere subentrato in qualità Parte_7
di progettista strutturale solo alla fine del 2015, quando le attività prodromiche alla realizzazione dell'immobile erano già state svolte da altri soggetti e di aver necessariamente dovuto fare propri i progetti redatti dai professionisti intervenuti prima di lui. Ha poi sostenuto che i danni rilevati in sede di
A.T.P. fossero da addebitare esclusivamente alla perdita d'acqua derivante dalla rottura della tubazione comunale e, in ogni caso, dall' non erano emersi problemi strutturali e quindi non era in alcun CP_9
modo censurabile l'attività da lui svolta. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande dell'attore; in via preliminare ha chiesto (e ottenuto) di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni per essere manlevato in caso di condanna al risarcimento del danno.
8. - Si è costituito in giudizio l'ing. affermando di aver svolto il proprio Controparte_5
incarico di progettazione strutturale prevalentemente nel 2012, senza che gli venissero comunicati aggiornamenti o varianti da tenere in considerazione per la modifica dei progetti. In aggiunta, ha sottolineato che l'esecuzione dell'immobile non si era basata sulle tavole da lui predisposte, ma su quelle elaborate dall'ing. come si ricaverebbe dalla documentazione depositata in Comune, Parte_7
che reca la firma proprio dell'ing. Pertanto, nel sostenere la propria estraneità alla Parte_7
causazione dei danni all'immobile, ha comunque richiamato la polizza assicurativa sottoscritta con
(ora , chiedendo di poter chiamare la compagnia in giudizio, per essere Controparte_10 CP_3
eventualmente manlevato in caso di condanna.
9. - Si è costituita in giudizio tenendo distinte le posizioni degli Controparte_3
assicurati e ma svolgendo – di fatto – le medesime difese. La compagnia ha, infatti, Parte_7 Pt_8
rilevato che la natura dei danni invocati dall'attore non rientrano tra i rischi garantiti dalle due polizze azionate e ha quindi chiesto il rigetto delle domande di manleva o, in subordine, il contenimento delle stesse entro i limiti di polizza.
10. - Alla prima udienza dell'11.5.2023 le parti hanno chiesto e ottenuto l'assegnazione dei termini per memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., all'esito delle quali è stata ordinata l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. ed è stata disposta la comparizione del C.T.U. ing. a chiarimenti. Il Persona_3
pagina 9 di 18 C.T.U. ha depositato in data 1.3.2024 le integrazioni richieste, che sono state contestate dalle parti all'udienza del 26.3.2024, in quanto asseritamente poco approfondite e non coerenti con le stime svolte dalla stessa C.T.U. in sede di A.T.P., né con quelle informalmente comunicate alle parti poco prima del deposito telematico dei chiarimenti. Questo Giudice ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, affidando l'incombente all'ing. il quale ha depositato il proprio elaborato in data Persona_4
30.10.2024.
Ritenuta conclusa la fase istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del
4.3.2025, quando la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
11. - Deve preliminarmente essere sgombrato il campo dall'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dall'architetto il quale ha sostenuto che l'atto introduttivo non contenesse Pt_4
allegazioni fattuali e di diritto sufficienti a perimetrare correttamente l'oggetto della vertenza.
L'eccezione è infondata, come di fatto dimostrato dalla prosecuzione del giudizio e dall'assenza di analoghe lamentele ad opera degli altri convenuti. La domanda di risarcimento dei danni, difatti,
risulta sufficientemente circostanziata e documentata, poiché l'attore ha elencato i danni subiti dal suo immobile e ne ha quantificato l'ammontare, anche richiamando le risultanze dell'A.T.P. esperita e nella quale si era costituito anche l'arch. Del resto, detto convenuto ha redatto una compiuta difesa Pt_4
già in fase di comparsa di risposta (completata poi nei successivi scritti), a dimostrazione della sufficienza di quanto esposto nell'atto di citazione a comprendere petitum e causa petendi.
12. - Passando al merito della causa, l'attore ha provato l'esistenza dei danni lamentati nel proprio atto introduttivo, la cui natura ed estensione è stata oggetto dapprima della perizia (e dei chiarimenti) redatta dall'ing. e, successivamente, dell'elaborato peritale a firma dell'ing. Per_1
Pur avendo entrambe le perizie riconosciuto l'esistenza dei danni lamentati, va fatto Per_4
definitivo riferimento al solo elaborato dell'ing. che risulta scevro da contraddizioni, Per_4
sufficientemente approfondito e ben motivato, come tale atto a superare le differenti quantificazioni dei danni e, soprattutto, le ondivaghe attribuzioni di responsabilità fra i convenuti, operate dalla perizia effettuata in sede di A.T.P. e non persuasivamente spiegate nei chiarimenti richiesti in questo giudizio.
In forza della perizia, la prova dell'esistenza dei danni è senz'altro raggiunta, atteso che ha trovato riscontro nei rilievi del C.T.U. l'allegazione attorea relativa alla presenza di infiltrazioni e al pagina 10 di 18 generale ammaloramento dell'immobile. In particolare, tanto dalle perizie di parte depositate (docc. 6a
e 6b dell'attore) quanto dalla C.T.U. svolta, è stata verificata la presenza di infiltrazioni, umidità,
cavillature e fessurazioni nel locale cantina, nel piano primo, nel piano terra e nei livelli 1 e 2 interrati.
In particolare, l'ing. ha riscontrato (cfr. pagg.
7-10 della perizia): Per_4
- nel locale cantina: infiltrazioni “lungo il perimetro sotto la soletta e in corrispondenza delle travature in acciaio della stessa”;
- nel piano primo: all'interno, “tracce di umidità a livello del piano di calpestio e alcune cavillature all'intradosso della soletta e (…) in corrispondenza della finestra della camera 3”; all'esterno, “in corrispondenza dell'accesso al piano 1 e in particolare sotto la scala in c.a. che raggiunge la
copertura piana è visibile una diffusa infiltrazione a parete che ha interessato il rivestimento in legno.
La scala stessa (…) presenta evidenti tracce di umidità”;
- nel piano terra: nel piano abitazione, la “presenza massiccia di infiltrazioni concentrate e diffuse lungo la parete adiacente al cavedio a monte e quella lungo la facciata ad est” e “le pareti della scala verso l'esterno sono interessate da abbondanti infiltrazioni” mentre le cavillature riscontrate sono collocate “all'intradosso del solaio dello spogliatoio e lungo uno spigolo della camera”; nel cavedio esterno, “la situazione delle infiltrazioni è decisamente peggiore che in altri ambienti abitati” ed è addirittura visibile il “distacco di una porzione di rivestimento a cappotto”, a causa delle persistenti infiltrazioni;
- nei livelli interrati: “si intensificano le manifestazioni di umidità”.
Riassumendo, è stato riscontrato come che “le infiltrazioni e le cavillature lamentate dall'attore
sono presenti e persistono in particolare i fenomeni di infiltrazione che producono diffuse tracce di
umidità, distacchi e ammaloramenti di intonaco e un certo livello di pericolo derivante dalla presenza di acqua all'interno delle tubazioni di alloggiamento degli impianti”.
13. - Il C.T.U. ha poi ricostruito le cause dei vizi riscontrati e vagliato le condotte dei convenuti,
suggerendo dal punto di vista tecnico un riparto di responsabilità tra i soggetti a diverso titolo intervenuti. Sia le considerazioni in punto di nesso causale, sia la ripartizione effettuata dall'ing.
appaiono coerenti con i rilievi effettuati e si rivelano ben motivate. Non vi sono quindi motivi Per_4
per discostarsi dalle conclusioni peritali.
pagina 11 di 18 Segnatamente, il C.T.U. (pag. 10 perizia) ha accertato che le cause dei difetti appena menzionati sono da ripartire come segue:
“- per il vano cantina: alla perdita dell'acquedotto di;
Controparte_1
- per i restanti locali e manufatti: alla cattiva esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione,
alla mancata cura nella posa impianti e a scelte inopportune di inserire la soletta del cavedio nella
muratura del fabbricato senza gli opportuni accorgimenti;
- non si ravvedono problemi o cause di ordine statico”.
Per l'effetto, alcun profilo di responsabilità può essere riconosciuto in capo ai convenuti
, e Parte_2 Pt_4 Parte_6 Parte_7 Pt_8
L'ing. , che ha redatto il certificato di collaudo, ha effettuato la propria valutazione Parte_2
sulla base della documentazione fornitagli dallo strutturista (ing. prima e ing. poi), Pt_8 Parte_7
ritenuta esauriente e corretta: la documentazione in parola è stata ritenuta esaustiva anche dal C.T.U.,
che quindi non ha trovato nulla da eccepire alla condotta del convenuto . Parte_2
L'arch. e l'ing. sono intervenuti solamente nella fase iniziale della Pt_4 Pt_8
progettazione, di modo che le scelte successive di modifica o di conferma dei progetti dagli stessi redatti non sono ad essi attribuibili e non comportano una responsabilità dei due professionisti.
La dott.ssa che ha redatto la relazione geologica e geotecnica nelle fasi preliminari Parte_6
dell'iter di progettazione, non è incorsa in nessun profilo di censura: infatti, il CTU ha chiarito che
“sebbene l'ipotesi formulata della stratificazione e natura dei terreni non abbia trovato conferma con la realtà (…) si ritiene ininfluente nei riguardi di quanto effettivamente si è successivamente verificato presso il fabbricato”. Tale conclusione è giustificata dalla difficoltà delle analisi geologiche e geotecniche, ben argomentata dal C.T.U., nonché dal fatto che le conclusioni a cui era giunta la dott.ssa
(poi rilevatesi non conformi alla natura del terreo) erano all'epoca del tutto coerenti con i Parte_6
rilievi effettuati con la strumentazione utilizzata. Peraltro, il progettista ing. nelle fasi Parte_7
successive di progettazione, una volta visionata direttamente la natura del terreno, ha operato le scelte progettuali conseguenti, modificando e integrando le tavole. Da ultimo, è stato chiarito dal C.T.U. che i vizi sofferti dal fabbricato derivino da infiltrazioni d'acqua “e non da fenomeni di inefficienza statica e
pagina 12 di 18 strutturale”, sicché quindi l'operato della dott.ssa non ha in alcun modo concorso a causare Parte_6
i danni lamentati.
L'ing. progettista delle opere strutturali in fase esecutiva, ha effettuato un'analisi Parte_7
“congrua anche rispetto alle situazioni che si sono venute a creare durante le fasi di lavorazione”: in particolare, la tenuta strutturale dell'immobile testimonia la correttezza delle decisioni dell'ingegnere circa la posa di pali sotto le fondazioni di alcune parti del fabbricato al fine di scongiurare cedimenti differenziali fra le diverse zone dell'immobile. Il C.T.U. ha infatti chiarito che le cavillature riscontrate nell'immobile non siano da imputare a problematiche statiche, bensì a fenomeni flessionali normali all'interno di un fabbricato di dimensioni ragguardevoli e di sviluppo planimetrico su diversi livelli:
prova ne è l'assenza di cavillature in corrispondenza delle strutture portanti e la concentrazione di tali fessurazioni nei tavolati interni.
Il C.T.U. ha invece riconosciuto il nesso causale tra i danni verificati e le attività di CP_1
, del geom. e della società .
[...] Pt_5 CP_2
Le infiltrazioni nel locale cantina sono state ricollegate alla rottura della tubazione dell'acquedotto, la cui verificazione è fatto pacifico tra le parti. Il C.T.U. ha spiegato che “il
consistente e presumibile prolungato flusso di acqua fuoriuscito, nella sua discesa verso il fabbricato
sottostante dal punto di vista altimetrico, ha incontrato la berlinese e, successivamente, attraverso le tracce descritte dalle tubazioni di areazione della cantina poste quasi all'intradosso della soletta, ha scaricato il proprio flusso all'interno portando con sé anche una quantità rilevante di materiale”. La
ricostruzione operata dal C.T.U. è perfettamente condivisibile: infatti, il consistente sversamento di acqua conseguente alla rottura della tubazione ha certamente investito in modo deciso e continuativo il locale cantina, che si trovava direttamente a contatto con la parte di terreno interessata dal flusso dell'acqua. Per i danni relativi a tale vano non sono individuabili ulteriori concause, posto che dai rilievi peritali non sono emersi elementi idonei a riconoscere responsabilità in carico ai professionisti che si sono avvicendati nella progettazione e realizzazione dell'immobile. Appare dunque corretto ascrivere la responsabilità per i danni al locale cantina integralmente a . Controparte_1
Al geom. e alla società – rispettivamente progettista/direttore lavori e impresa Pt_5 CP_2
esecutrice – vanno ricondotte le seguenti responsabilità: il progetto depositato in Comune ricalcava sì
pagina 13 di 18 quello predisposto dall'architetto ma con l'aggiunta di alcune modifiche che si sono rivelate Pt_4
“inopportune”, con particolare riguardo “alla chiusura ai vari piani del cavedio con la realizzazione di
una soletta che, innescandosi nelle solette dei vari piani, le univa ad un paramento di mascheratura della berlinese … con gli effetti di essere uno dei veicoli principali delle infiltrazioni per effetto di una carente impermeabilizzazione lungo le linee di collegamento con il fabbricato”; inoltre, l'attività di sovrintendenza e controllo del cantiere non è stata svolta in modo puntuale e diligente, posto che “le
tubazioni degli impianti trasformate in condotte di acqua, la tubazione di areazione della cantina
trasformata in traccia di convogliamento dell'acqua, la carenza di impermeabilizzazione del cavedio,
l'azione dell'acqua meteorica sulla scala esterna e altri inconvenienti manifestatisi” sono la testimonianza della “grave carenza nella conduzione dei lavori” e della “scarsa attenzione all'attività dell'impresa esecutrice di cui lo stesso geom. ne è il titolare” e quindi dell'inadeguatezza delle Pt_5
lavorazioni della CP_2
Con riferimento ai danni nei locali in parola, la tesi attorea secondo cui una parte della responsabilità dovrebbe essere ascritta anche a non pare condivisibile: se è vero che Controparte_1
la rottura della tubazione ha certamente inciso sulla cantina, coinvolgendo direttamente il locale, lo stesso non può sostenersi per gli altri piani dell'edificio, che presentano difformità progettuali e costruttive tali da escludere l'incidenza causale del flusso d'acqua derivante dall'acquedotto.
Riconosciuta, pertanto, la responsabilità dei soli convenuti , geom. e Controparte_1 Pt_5
per i danni subiti dall'immobile di proprietà dell'attore, va aggiunto che il professionista e la CP_2
sua società a titolo diverso rispetto a , in quanto la condotta Controparte_11 Controparte_1
dei primi si inserisce all'interno del contratto di appalto che ha regolato la progettazione e l'esecuzione dell'immobile, mentre la condotta rilevante di si ricollega alla custodia delle Controparte_1
tubature dell'acquedotto. Di conseguenza, va imputata integralmente a la Controparte_1
responsabilità ex artt. 2051 o 2043 c.c. per i danni cagionati al locale cantina, discendendo i vizi riscontrati dalla rottura della tubatura dell'acquedotto; tutti i restanti danni vanno imputati all'inadempimento contrattuale del progettista e direttore lavori geom. e alla società esecutrice Pt_5
delle opere in via solidale tra loro, con la ripartizione interna del 10% al geom. in CP_2 Pt_5
pagina 14 di 18 qualità di progettista in fase esecutiva e di ulteriori 40% in qualità di direttore lavori, mentre il restante
50% all'impresa esecutrice CP_2
14. - Anche la quantificazione dei danni operata dal C.T.U. appare corretta, motivata e coerente con le risultanze peritali.
Così, per lo svolgimento dei lavori presso il locale cantina, consistenti nel trasporto del fango e della ghiaia presenti nel vano, nella pulizia del pozzo e nel ripristino dell'area a giardino circostante,
l'importo complessivo delle opere è di euro 17.405,00 oltre oneri di legge (pag. 43 della perizia).
Peraltro, ha già versato in favore dell'attore la somma di euro 15.305,00 prima Controparte_1
dell'instaurazione del presente giudizio e ha dichiarato all'udienza del 4.3.2025 di aver inviato l'ulteriore importo di euro 3.840,50 a mezzo assegno: le somme effettivamente già versate andranno quindi scomputate dal saldo.
Per i lavori di sistemazione delle altre parti dell'immobile, il C.T.U. ha stimato costi di ripristino di euro 26.000,00 per le infiltrazioni, di euro 16.000,00 per le pareti interne, di euro 8.000,00
per le cavillature, di euro 18.000,00 per le infiltrazioni nei cavidotti, di euro 3.000,00 per la riparazione in corrispondenza del tubo di areazione e di euro 7.000,00 per compensi dei professionisti, oltre ad
IVA, così per complessivi euro 78.000,00 + IVA (pagg. 15-16 della perizia). Tali importi appaiono adeguati rispetto ai danni riscontrati e alle lavorazioni di sistemazione necessarie. Non possono, invece,
essere riconosciute le ulteriori somme inizialmente richieste dall'attore, che si riferiscono ad interventi ulteriori rispetto a quelli sufficienti ai fini dell'eliminazione dei vizi dell'immobile e attengono, invece,
ad un più ampio progetto di monitoraggio e sistemazione del terreno circostante l'edificio: in particolare, le operazioni di drenaggio auspicate non risultano direttamente collegate ai profili di responsabilità ascrivibili ai convenuti e devono quindi essere escluse dal novero dei lavori da effettuare.
15. - Ricapitolando: va affermata la responsabilità di per i danni riscontrati Controparte_1
nel locale cantina e la responsabilità solidale del geom. e della società per i Parte_5 CP_2
danni riscontrati nel resto dell'immobile dell'attore, negli importi appena sopra indicati.
pagina 15 di 18 Il mancato riconoscimento di profili di responsabilità in capo all'ing. e all'ing. Parte_7
comporta la non necessità di vagliare le domande di manleva da essi promosse verso Pt_8
l'assicurazione.
16. - Restano da regolare le spese di lite, comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo anticipate da e che l'attore ha diritto a pretendere, essendo stata accertata Parte_1
l'esistenza dei vizi lamentati e la riferibilità degli stessi al comportamento dei convenuti. Il
procedimento di cui agli artt. 696 e segg. c.p.c., infatti, si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti di soccombenza (Cass. 30.9.2015 n. 19498; Cass. 19.11.2004 n. 21888; cfr. da ultimo,
Corte Cost.
5.5.2021 n. 87). Nella fase ante causam, perciò, le spese dell'A.T.P. vanno poste a carico della parte richiedente (Cass. 15.3.2012 n. 4156), ma vanno poi prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese giudiziali, da regolare secondo i normali principi dettati dagli artt. 91 e segg. c.p.c. (Cass. 19.7.2023 n. 21085; Cass.
7.6.2019 n. 15492; Cass.
8.6.2017 n. 14268; Cass.
18.10.2016 n. 21045; Cass. 27.7.2005 n. 15672; Cass. 15.2.2000 n. 1690).
Non può sottacersi, poi, come l'attore abbia avviato il presente giudizio nei riguardi di tutti gli originari resistenti nell'A.T.P. in forza delle risultanze della perizia dell'ing. che aveva Per_1
individuato responsabilità a carico di tutti i professionisti e dell'impresa esecutrice dei lavori (5%
geologo dott.ssa 5% progettista opere architettoniche arch. 15% collaudatore ing. Parte_6 Pt_4
; 15% progettista opere strutturali ing. 15% D.L. geom. 25% Parte_2 Parte_7 Pt_5 CP_2
; 10% progettista in fase esecutiva geom. . D'altra parte, però, i Controparte_12 Pt_5
convenuti che nel presente giudizio sono riusciti a dimostrare la loro assenza di responsabilità, anche grazie al rinnovo della C.T.U., non possono essere onerati dell'aggravio delle spese (come poteva essere predicabile in caso di transazione).
Ne consegue che, per quanto riguarda il presente giudizio, la regolazione deve tenere conto dell'accoglimento delle domande attoree con riguardo ai convenuti , e Controparte_1 Parte_5
ma anche del rigetto delle medesime domande nei confronti degli altri convenuti. Ne CP_2
consegue che , e vanno condannati in solido fra loro a Controparte_1 Parte_5 CP_2
pagina 16 di 18 rifondere le spese di lite all'attore nell'importo che si liquida – per le cause di valore compreso tra euro
52.000,00 ed euro 260.000,00 (pari alla condanna effettiva) e con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi di giudizio – in euro 14.737,00 (di cui euro 14.103,00 per compensi ed euro 634,00 per anticipazioni), oltre CPA ed IVA, se dovuta. Nei rapporti interni, risponderà del Controparte_1
20% e le altre due parti del restante 80% in quote uguali.
I medesimi convenuti con le stesse percentuali interne devono parimenti rifondere le spese di lite dell' che si liquidano in euro 3.538,00 (di cui euro 3.279,00 per compensi ed euro 259,00 CP_9
per anticipazioni), oltre CPA ed IVA, se dovuta.
L'attore va invece condannato a rifondere le spese di lite sostenute dagli altri convenuti e dalla terza chiamata (con unico importo, avendo bissato identiche difese), ma, in ragione delle già dette risultanze dell'A.T.P., appare corretto compensarle per ¾ e condannare quindi l'attore alla rifusione del restante quarto che si liquida – con i medesimi criteri sopra espressi – in euro 3.525,75 (sull'intero di euro 14.103,00 per compensi), oltre CPA ed IVA, se dovuta.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti
[...]
, e con la ripartizione interna di cui sopra, nell'importo, liquidato CP_1 Parte_5 CP_2
con separato provvedimento, di euro 3.277,28 oltre oneri di legge.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCERTA E DICHIARA
1) La responsabilità di per i danni riscontrati nel locale cantina dell'immobile Controparte_1
de quo;
2) La responsabilità solidale di e per i danni riscontrati nelle altre parti Parte_5 CP_2
dell'immobile di proprietà dell'attore;
ON
1) in persona del legale rappresenta pro tempore, a pagare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni subiti dal suo immobile, l'importo di euro 17.405,00 oltre IVA
[...]
ed interessi legali dal 22.2.2021 al saldo effettivo, ma da cui detrarre gli acconti già versati;
pagina 17 di 18 2) e in solido fra loro, a pagare a , a titolo di Parte_5 CP_2 Parte_1
risarcimento dei danni subiti dal suo immobile, l'importo di euro 78.000,00 oltre IVA ed interessi legali dal 22.2.2021 al saldo effettivo, con ripartizione interna del 50% ciascuno;
ON
e in solido fra loro, alla rifusione delle spese legali Controparte_1 Parte_5 CP_2
nei confronti di per euro 3.538,00 oltre CPA ed IVA, se dovuta, per la fase di Parte_1
A.T.P. e per euro 14.737,00 oltre CPA ed IVA, se dovuta, per la presente fase di merito, con ripartizione interna del 20% alla prima e dell'80% per gli altri due;
COMPENSA nella misura di 3/4 le spese di lite tra l'attore ed i convenuti , Parte_4 Parte_6 CP_5
, e e, per l'effetto,
[...] Controparte_4 Parte_7 Controparte_3
ON
alla rifusione del restante quarto delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_4
, , e Parte_6 Controparte_5 Controparte_4 Parte_7 Controparte_3
per euro 3.525,75 ciascuno, oltre CPA ed IVA, se dovuta.
[...]
PONE
definitivamente a carico solidale di e le spese di Controparte_1 Parte_5 CP_2
C.T.U., liquidate in euro 3.277,28 oltre oneri di legge.
Così deciso in Lecco il 2 luglio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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