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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 182. Associazione in partecipazione 1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante.
2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non e' assorbita dalle perdite a suo carico.
3. L'associato e' tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti e' applicata la procedura prevista dall'articolo 260.
2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non e' assorbita dalle perdite a suo carico.
3. L'associato e' tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti e' applicata la procedura prevista dall'articolo 260.
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- 1. L’esenzione dai reati di bancarotta nell’ambito della procedura di concordato preventivoAndrea Fidanzia · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
L'autore, dopo essersi soffermato sulla natura giuridica della c.d. esenzione prevista dall'art. 217 bis. legge fallimentare e sulla mancata corrispondenza di tale istituto con le ipotesi civilistiche di esenzione dalla revocatoria fallimentare, ha svolto una serie di riflessioni finalizzate a circoscrivere l'applicabilità della esenzione penalistica in oggetto ai soli pagamenti e operazioni compiuti nell'ambito di un concordato preventivo “omologato”, indicando, altresì, i limiti del sindacato del giudice penale sul piano concordatario. Infine, si è fatto un cenno alle ipotesi di non punibilità previste dalla legge delega del 19 ottobre 2017, n. 155 , c.d. riforma “Rordorf” delle …
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Giurisprudenza • 155
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