2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non e' assorbita dalle perdite a suo carico.
3. L'associato e' tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti e' applicata la procedura prevista dall'articolo 260.