TRIB
Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12248 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DEL GAISO ANTONIO Parte_1
presso il quale elettivamente domicilia;
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MIRACOLO Controparte_1
DANIELA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi sullo status dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/07/2024 e , premettendo di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio in Casavatore (NA) il 21/09/1996 e che dalla loro unione sono nati due figli, oggi entrambi maggiorenni e studenti, il 4.3.2000 e il 7.6.2005, riferendo che Per_1 Per_2
tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di
Napoli Nord all'udienza del 3.7.2023, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.
8027/2023 del 16/07/2023 reso nel procedimento RG 2321/2023 chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda, da intendersi volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio attesa l'annotazione nella parte II dei registri, è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Casavatore, trascritto nel registro matrimoni del Comune di Casavatore (Napoli) in data
21/9/1996, in regime di separazione dei beni, con atto regolarmente trascritto nel
Registro Matrimoni al n° 71, parte II, serie “A”, Ufficio 1, e con ordine di annotazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casavatore dell'emananda sentenza nei relativi registri e di provvedere a tutte le annotazioni di legge.
2. Assegnazione della ex casa coniugale, sita in Casavatore (Napoli) alla via
Luigi Galvani n° 9, scala “B”, interno 13, al signor , immobile di CP_1
proprietà dello stesso.
3. Tra i beni mobili e gli arredi che erano esistenti nell'abitazione coniugale, già assegnati in proprietà al marito, ad eccezione di quelli già asportati dalla moglie
e rimasti in proprietà alla stessa, sono ancora presenti alcuni beni dei figli della DI (alcune foto, dei libri, qualche vestito).
4. Il signor entro il giorno 20 di ogni mese a decorrere dal Controparte_1
Luglio 2023 è tenuto al versamento del mantenimento a mezzo bonifico di €
#350,00# a titolo di concorso al mantenimento per ciascuno dei figli per un totale di € #700,00# mensili;
l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT a partire da Luglio 2024;
5. Le parti parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese dei figli secondo il “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.”, stipulato in data 7/3/2018 tra il Tribunale di Napoli e l'Ordine degli Avvocati di Napoli, che quivi si deve intendere integralmente richiamato.
2
6. Al fine di eliminare qualunque controversia di natura economica e/o reale avanzata tra i coniugi in sede di separazione e, comunque, futura, ferme restando le pattuizioni della omologa, le parti dichiarano e convengono che, ai fini conciliativi, transattivi e novativi, con i mantenuti impegni economici del prefato verbale del 3.7.2023 hanno transatto qualunque obbligo economico e/o di natura reale di qualsiasi specie e/o natura, ivi compreso quelli restitutorio e/o risarcitorio e/o di rivendica, e con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, rinunziando reciprocamente al mantenimento e/o agli alimenti e/o quota del TFR ex articolo
12 bis della legge sul divorzio, dando atto che ogni altro rapporto tra gli stessi è stato ottemperato e definito.
7. Ciascun genitore percepirà come per legge le somme a sé spettanti a titolo di assegno unico e/o altri contributi pubblici anche futuri diversamente denominati in favore della prole.
8. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
CASAVATORE (NA) il 21/09/1996 (atto n.71, parte II, S. A, Ufficio 1 reg. Atti Matrimonio anno
1996);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASAVATORE (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
4