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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5386 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Udienza del 31/10/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 1775/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva:
“Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 31.10.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendone al contestuale deposito in luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1775/2021 R.G ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.1 c.p.c. vertente
TRA
(cf: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SC GA c.f. con studio legale sito al Corso Alcide De C.F._2
Gasperi n. 16, C/mare di Stabia (Na), in virtù di procura in calce all' atto di citazione in appello, (PEC - ; appellante Email_1
E in persona del l.r.p.t. con sede in Controparte_1
alla Piazza Giovanni XXIII, c.f. , p.i. , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Carbone, c.f. , studio legale C.F._3 ubicato ad Avellino alla via S.T. Corrado n. 29 (pec ; Email_2 appellato
Oggetto: riforma della sentenza n. 1641/2021 dal Tribunale di Torre Annunziata, emessa nel procedimento n. R.G. 6060/2018, pubblicata il 26.10.2020.
Conclusioni
1 Per il Comune di di Stabia (Na): - In via preliminare accertare e dichiarare CP_1 improcedibilità, nullità e inammissibilità della domanda di primo grado;
- nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza n. 1641/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, con ogni con consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio maggiorate di rimborso forfetario, C.P.A. e IVA come per legge”.
Non concludeva l'appellante . Parte_1
PRIMO GRADO Con atto notificato il data 12.10.2018, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
premettendo che il 30.08.2018 la società concessionaria dei tributi CP_1 Parte_2
e delle entrate per il comune di gli notificava una intimazione di Controparte_1 pagamento recante il n. 0000268648/2018 a titolo di presunti fitti di fabbricati per l'importo di
€ 9.825,06, contro la quale spiegava opposizione chiedendo: “- provvedere all'accertamento negativo del credito presuntivamente spettante all'ente creditore, - annullare l'intimazione di Controparte_1 pagamento stante la nullità/inefficacia/illegittimità del credito;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da parte convenuta riguardo la pratica n. 900.2017.0000739145, in ragione dei seguenti motivi:” prescrizione delle somme, inesistenza dei titoli esecutivi, nullità dell'atto per violazione dell'art. 24 della Costituzione, nullità dell'atto per mancata notifica degl'atti presupposti, violazione della legge n. 241 del 1990, assenza del calcolo degli interessi, assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento, assenza di prova dell'esecutività del ruolo esattoriale ed eventuale illegittimità della notifica degli atti precedenti a mezzo posta privata La causa veniva regolarmente iscritta al n. R.G. 6060 del 2018.
Alla prima udienza di comparizione, il 16.01.2019 si costituiva l'Ente convenuto
[...]
, il quale deduceva l'inammissibilità/improcedibilità/nullità del giudizio di CP_1 opposizione per come introdotto, poiché, stante la natura del credito, esso doveva essere promosso col rito locatizio.
Istruita documentalmente la causa, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, giungendo così all'udienza del 26.10.2020, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura del dispositivo della sentenza n. 1641/20 (depositata integralmente il 09.11.2020), con cui il Tribunale di Torre Annunziata, così statuiva:
” Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede: - rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore del
in p.l.r.p.t. che liquida in € 1.200,00 oltre IVA, Controparte_1 cpa e rimborso forfettario”.
GIUDIZIO DI APPELLO Con atto di notificato in data 20.04.2021, impugnava la prefata sentenza n. Parte_1
1641/2020 per vederla riformare in ragione di 5 motivi, oggetto di successiva disamina.
Il 07.10.2021 si costituiva il il quale chiedeva l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “In via preliminare accertare e dichiarare improcedibilità, nullità e inammissibilità della domanda di primo grado;
-nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, la conferma della sentenza n. 1641/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, con 2 ogni con consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio maggiorate di rimborso forfetario, C.P.A. e IVA come per legge”.
Rinviata più volte d'ufficio la causa per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che dovevasi decidere secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 31.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 20.04.2021 a fronte della sentenza n. 1641/2020, pubblicata il 09.11.2020, il cui termine lungo per proporre impugnazione sarebbe spirato il 10.05.2021, nel rispetto del termine fissato dall'art 327 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO Col primo rubricato “Prescrizione ex art. 2948 c.3 CC delle somme indicate e richieste con l'atto notificato” appellante deduce l'errore in cui è incorso il Tribunale di primo grado laddove NON ha dichiarato prescritte le somme oggetto di intimazione di pagamento, in quanto, dalla avversa documentazione si evincerebbe che le annualità contestate e richieste non erano riferite all'anno 2015, come indicato nell'atto notificato e impugnato, ma risalivano al 2004.
Il motivo è infondato. Invero, l'appellante precisa che l'impugnata intimazione di pagamento n. 0013541 del 20.02.2017 emessa dalla per fitti di fabbricati annualità 2004 -2015 notificata il Parte_2
13/03/2017 altro non è che un mero sollecito di pagamento (come precisato tra l'altro nello stesso atto impugnato) cui il Giudice di prime cure aveva erroneamente riconosciuto natura di ingiunzione fiscale in conformità a quanto previsto per la procedura di riscossione di cui al R.D. 610/1939, attribuendole indiscussa natura di titolo esecutivo e di precetto atteso che essa cumula in sé la duplice natura di titolo, posto a base dell'esecuzione forzata, unilateralmente formato dalla P.A. e di atto prodromico dell'inizio dell'esecuzione coattiva, equivalente al precetto del processo civile ordinario (ex multis, cfr. C. Cass. n. 9421/03; Cass. n. 19669/2006).
Al contrario, dalla lettura dei documenti allegati dallo stesso appellato si evince che CP_1 invece trattavasi di mero sollecito di pagamento utile non ai fini della cristallizzazione del credito ma solo per l'interruzione della prescrizione.
Ciò posto, si osserva che il credito ha ad oggetto l'indennità per l'occupazione di un immobile facente parte dell'edilizia economica popolare sito in via Savorito Controparte_1 fabbricato F. 1D, scala B, piano II int. 4, giusto atto di sottomissione del 06/07/04 col quale il si riconosceva debitore della somma di € 11.740,81 (comprensiva di mora e spese) Pt_1 per canoni maturati sino a maggio 2004, chiedendone la rateizzazione.
Orbene, è noto che la domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 16/06/2025, n.16110).
3 Tanto precisato, riguardo al credito riconosciuto con atto del 06/07/04 (nel corso del giudizio non disconosciuto nella firma né nel contenuto) il di ha CP_1 Controparte_1 notificato al i seguenti solleciti di pagamento: n. 162 del 06/07/2009, n. 48720/180 Pt_1 del 10/11/11; n. 48070/137 del 30/10/12; ha avviato procedura di recupero canoni d'indennità con atto prot. n. 34850 del 31/08/15 oltre che il sollecito per cui è causa n. 0013541 del 20.02.2017, in tal modo interrompendo sempre la prescrizione nel corso degli anni.
Ne segue che, a prescindere dalla natura dell'atto qui impugnato, non v'è dubbio che alla data della notifica della citazione in primo grado compiuta il 12.10.2018 il credito qui azionato non si era ancora prescritto.
Col secondo motivo rubricato “inesistenza del titolo (ovvero il contratto di locazione intercorso tra le parti) su cui si basa l'atto impugnato”.
Il motivo è infondato atteso che il diritto trae origine nell'atto di atto di sottomissione del 06/07/04 col quale è stato riconosciuto il debito de quo.
Col terzo motivo rubricato “illegittimità degli atti inviati dal Concessionario in quanto non previsti dal Part Capitolato d'appalto e si esclusiva competenza della ”.
La questione è priva di pregio atteso l'accoglimento del primo motivo di censura (il sollecito di pagamento in parola NON è una ingiunzione fiscale).
Il motivo è comunque infondato attesa la competenza del Concessionario SO.GE.T. spa per il recupero dei tributi e delle entrate per il Comune appellato, giusta convenzione allegata alla produzione di parte appellante. Invero, l'attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti territoriali soggiace ad una diversa disciplina a seconda che venga affidata al servizio nazionale della riscossione (tale che hanno integrale applicazione le disposizioni del D.P.R. 602/73) o che sia svolta dall'ente, in proprio o mediante affidamento a soggetti terzi (in tal caso trova applicazione la disciplina prevista dal R.D. 639/1910). Fatta questa premessa, va evidenziato che, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione Civile, Sezione II, nella sentenza n° 8460 del 09/04/2010 l'ingiunzione fiscale è uno strumento legittimo per la riscossione, dei tributi e delle altre entrate non tributarie, atteso che l'art. 52, comma 6, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore all'abrogazione da parte dell'art. 1, comma 224, l. 24 dicembre 2007 n. 244), prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura indicata dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639, anche con riferimento alle « altre entrate » intese in modo ampio, senza alcuna distinzione. La pronuncia ha riscritto il sistema della riscossione delle sanzioni scardinando il presunto dogma della specialità e della universalità del ruolo quale strumento di esazione.
Col quarto motivo rubricato “erroneità della sentenza in cui non si esprime sulla nullità dell'atto notificato atteso la genericità, violazione dell'art. 24 della Costituzione e della legge n. 241 del 1990 art. 3 n. 4”.
Il motivo è infondato atteso che dall'atto impugnato si evince chiaramente che trattasi di somme richieste per fitti di fabbricati per l'anno 2015, interessi e spese, riconosciuti con atto di sottomissione del 2004 la cui prescrizione è stata periodicamente e tempestivamente interrotta. 4 Col quinto motivo rubricato “sulle avverse eccezioni di primo grado e sul deposito dei documenti di controparte”. L'appellante evidenzia che le notifiche degli atti depositati sono illegittime ad eccezione del documento 3 che è quello impugnato: infatti, i solleciti sono stati consegnati alla sig.ra (doc. 4 omettendo di indicare la qualifica del soggetto ricevente, moglie, Controparte_2 figlia, sorella ecc.), alla sig.ra (doc. 6 omettendo di indicare la qualifica del Parte_4 soggetto ricevente, figlia, sorella ecc.).
Trattasi di censura formulata per la prima volta in appello e come tale inammissibile ex art 345 cpc.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante liquidate in favore del in applicazione del DM 147/22 tenuto conto del Controparte_1 credito azionato (pari ad € 9739,00) in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali (esclusa l'istruttoria non presente in appello) oltre spese generali iva e cpa come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1641/2021 dal Tribunale di Torre Annunziata, emessa nel procedimento n. R.G. 6060/2018, pubblicata il 26.10.2020 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t. che liquida in complessivi € 3.966,00 per Controparte_1 compensi professionali (esclusa l'istruttoria non presente in appello) oltre spese generali iva e cpa come per legge.
3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico di . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 31/10/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario dott.ssa Marta Cucco. CP_3
5
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 1775/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva:
“Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 31.10.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendone al contestuale deposito in luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1775/2021 R.G ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.1 c.p.c. vertente
TRA
(cf: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SC GA c.f. con studio legale sito al Corso Alcide De C.F._2
Gasperi n. 16, C/mare di Stabia (Na), in virtù di procura in calce all' atto di citazione in appello, (PEC - ; appellante Email_1
E in persona del l.r.p.t. con sede in Controparte_1
alla Piazza Giovanni XXIII, c.f. , p.i. , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Carbone, c.f. , studio legale C.F._3 ubicato ad Avellino alla via S.T. Corrado n. 29 (pec ; Email_2 appellato
Oggetto: riforma della sentenza n. 1641/2021 dal Tribunale di Torre Annunziata, emessa nel procedimento n. R.G. 6060/2018, pubblicata il 26.10.2020.
Conclusioni
1 Per il Comune di di Stabia (Na): - In via preliminare accertare e dichiarare CP_1 improcedibilità, nullità e inammissibilità della domanda di primo grado;
- nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza n. 1641/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, con ogni con consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio maggiorate di rimborso forfetario, C.P.A. e IVA come per legge”.
Non concludeva l'appellante . Parte_1
PRIMO GRADO Con atto notificato il data 12.10.2018, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
premettendo che il 30.08.2018 la società concessionaria dei tributi CP_1 Parte_2
e delle entrate per il comune di gli notificava una intimazione di Controparte_1 pagamento recante il n. 0000268648/2018 a titolo di presunti fitti di fabbricati per l'importo di
€ 9.825,06, contro la quale spiegava opposizione chiedendo: “- provvedere all'accertamento negativo del credito presuntivamente spettante all'ente creditore, - annullare l'intimazione di Controparte_1 pagamento stante la nullità/inefficacia/illegittimità del credito;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da parte convenuta riguardo la pratica n. 900.2017.0000739145, in ragione dei seguenti motivi:” prescrizione delle somme, inesistenza dei titoli esecutivi, nullità dell'atto per violazione dell'art. 24 della Costituzione, nullità dell'atto per mancata notifica degl'atti presupposti, violazione della legge n. 241 del 1990, assenza del calcolo degli interessi, assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento, assenza di prova dell'esecutività del ruolo esattoriale ed eventuale illegittimità della notifica degli atti precedenti a mezzo posta privata La causa veniva regolarmente iscritta al n. R.G. 6060 del 2018.
Alla prima udienza di comparizione, il 16.01.2019 si costituiva l'Ente convenuto
[...]
, il quale deduceva l'inammissibilità/improcedibilità/nullità del giudizio di CP_1 opposizione per come introdotto, poiché, stante la natura del credito, esso doveva essere promosso col rito locatizio.
Istruita documentalmente la causa, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, giungendo così all'udienza del 26.10.2020, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura del dispositivo della sentenza n. 1641/20 (depositata integralmente il 09.11.2020), con cui il Tribunale di Torre Annunziata, così statuiva:
” Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede: - rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore del
in p.l.r.p.t. che liquida in € 1.200,00 oltre IVA, Controparte_1 cpa e rimborso forfettario”.
GIUDIZIO DI APPELLO Con atto di notificato in data 20.04.2021, impugnava la prefata sentenza n. Parte_1
1641/2020 per vederla riformare in ragione di 5 motivi, oggetto di successiva disamina.
Il 07.10.2021 si costituiva il il quale chiedeva l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “In via preliminare accertare e dichiarare improcedibilità, nullità e inammissibilità della domanda di primo grado;
-nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, la conferma della sentenza n. 1641/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, con 2 ogni con consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio maggiorate di rimborso forfetario, C.P.A. e IVA come per legge”.
Rinviata più volte d'ufficio la causa per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che dovevasi decidere secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 31.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 20.04.2021 a fronte della sentenza n. 1641/2020, pubblicata il 09.11.2020, il cui termine lungo per proporre impugnazione sarebbe spirato il 10.05.2021, nel rispetto del termine fissato dall'art 327 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO Col primo rubricato “Prescrizione ex art. 2948 c.3 CC delle somme indicate e richieste con l'atto notificato” appellante deduce l'errore in cui è incorso il Tribunale di primo grado laddove NON ha dichiarato prescritte le somme oggetto di intimazione di pagamento, in quanto, dalla avversa documentazione si evincerebbe che le annualità contestate e richieste non erano riferite all'anno 2015, come indicato nell'atto notificato e impugnato, ma risalivano al 2004.
Il motivo è infondato. Invero, l'appellante precisa che l'impugnata intimazione di pagamento n. 0013541 del 20.02.2017 emessa dalla per fitti di fabbricati annualità 2004 -2015 notificata il Parte_2
13/03/2017 altro non è che un mero sollecito di pagamento (come precisato tra l'altro nello stesso atto impugnato) cui il Giudice di prime cure aveva erroneamente riconosciuto natura di ingiunzione fiscale in conformità a quanto previsto per la procedura di riscossione di cui al R.D. 610/1939, attribuendole indiscussa natura di titolo esecutivo e di precetto atteso che essa cumula in sé la duplice natura di titolo, posto a base dell'esecuzione forzata, unilateralmente formato dalla P.A. e di atto prodromico dell'inizio dell'esecuzione coattiva, equivalente al precetto del processo civile ordinario (ex multis, cfr. C. Cass. n. 9421/03; Cass. n. 19669/2006).
Al contrario, dalla lettura dei documenti allegati dallo stesso appellato si evince che CP_1 invece trattavasi di mero sollecito di pagamento utile non ai fini della cristallizzazione del credito ma solo per l'interruzione della prescrizione.
Ciò posto, si osserva che il credito ha ad oggetto l'indennità per l'occupazione di un immobile facente parte dell'edilizia economica popolare sito in via Savorito Controparte_1 fabbricato F. 1D, scala B, piano II int. 4, giusto atto di sottomissione del 06/07/04 col quale il si riconosceva debitore della somma di € 11.740,81 (comprensiva di mora e spese) Pt_1 per canoni maturati sino a maggio 2004, chiedendone la rateizzazione.
Orbene, è noto che la domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 16/06/2025, n.16110).
3 Tanto precisato, riguardo al credito riconosciuto con atto del 06/07/04 (nel corso del giudizio non disconosciuto nella firma né nel contenuto) il di ha CP_1 Controparte_1 notificato al i seguenti solleciti di pagamento: n. 162 del 06/07/2009, n. 48720/180 Pt_1 del 10/11/11; n. 48070/137 del 30/10/12; ha avviato procedura di recupero canoni d'indennità con atto prot. n. 34850 del 31/08/15 oltre che il sollecito per cui è causa n. 0013541 del 20.02.2017, in tal modo interrompendo sempre la prescrizione nel corso degli anni.
Ne segue che, a prescindere dalla natura dell'atto qui impugnato, non v'è dubbio che alla data della notifica della citazione in primo grado compiuta il 12.10.2018 il credito qui azionato non si era ancora prescritto.
Col secondo motivo rubricato “inesistenza del titolo (ovvero il contratto di locazione intercorso tra le parti) su cui si basa l'atto impugnato”.
Il motivo è infondato atteso che il diritto trae origine nell'atto di atto di sottomissione del 06/07/04 col quale è stato riconosciuto il debito de quo.
Col terzo motivo rubricato “illegittimità degli atti inviati dal Concessionario in quanto non previsti dal Part Capitolato d'appalto e si esclusiva competenza della ”.
La questione è priva di pregio atteso l'accoglimento del primo motivo di censura (il sollecito di pagamento in parola NON è una ingiunzione fiscale).
Il motivo è comunque infondato attesa la competenza del Concessionario SO.GE.T. spa per il recupero dei tributi e delle entrate per il Comune appellato, giusta convenzione allegata alla produzione di parte appellante. Invero, l'attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti territoriali soggiace ad una diversa disciplina a seconda che venga affidata al servizio nazionale della riscossione (tale che hanno integrale applicazione le disposizioni del D.P.R. 602/73) o che sia svolta dall'ente, in proprio o mediante affidamento a soggetti terzi (in tal caso trova applicazione la disciplina prevista dal R.D. 639/1910). Fatta questa premessa, va evidenziato che, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione Civile, Sezione II, nella sentenza n° 8460 del 09/04/2010 l'ingiunzione fiscale è uno strumento legittimo per la riscossione, dei tributi e delle altre entrate non tributarie, atteso che l'art. 52, comma 6, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore all'abrogazione da parte dell'art. 1, comma 224, l. 24 dicembre 2007 n. 244), prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura indicata dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639, anche con riferimento alle « altre entrate » intese in modo ampio, senza alcuna distinzione. La pronuncia ha riscritto il sistema della riscossione delle sanzioni scardinando il presunto dogma della specialità e della universalità del ruolo quale strumento di esazione.
Col quarto motivo rubricato “erroneità della sentenza in cui non si esprime sulla nullità dell'atto notificato atteso la genericità, violazione dell'art. 24 della Costituzione e della legge n. 241 del 1990 art. 3 n. 4”.
Il motivo è infondato atteso che dall'atto impugnato si evince chiaramente che trattasi di somme richieste per fitti di fabbricati per l'anno 2015, interessi e spese, riconosciuti con atto di sottomissione del 2004 la cui prescrizione è stata periodicamente e tempestivamente interrotta. 4 Col quinto motivo rubricato “sulle avverse eccezioni di primo grado e sul deposito dei documenti di controparte”. L'appellante evidenzia che le notifiche degli atti depositati sono illegittime ad eccezione del documento 3 che è quello impugnato: infatti, i solleciti sono stati consegnati alla sig.ra (doc. 4 omettendo di indicare la qualifica del soggetto ricevente, moglie, Controparte_2 figlia, sorella ecc.), alla sig.ra (doc. 6 omettendo di indicare la qualifica del Parte_4 soggetto ricevente, figlia, sorella ecc.).
Trattasi di censura formulata per la prima volta in appello e come tale inammissibile ex art 345 cpc.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante liquidate in favore del in applicazione del DM 147/22 tenuto conto del Controparte_1 credito azionato (pari ad € 9739,00) in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali (esclusa l'istruttoria non presente in appello) oltre spese generali iva e cpa come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1641/2021 dal Tribunale di Torre Annunziata, emessa nel procedimento n. R.G. 6060/2018, pubblicata il 26.10.2020 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t. che liquida in complessivi € 3.966,00 per Controparte_1 compensi professionali (esclusa l'istruttoria non presente in appello) oltre spese generali iva e cpa come per legge.
3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico di . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 31/10/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario dott.ssa Marta Cucco. CP_3
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