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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/10/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8817/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ST TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 8817/2025
R.G. instaurato da
, nata a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Parte_1
e nato a [...] il [...] (CF: ) con Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Parte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le part, con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza cartolare del 16.09.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“- la casa coniugale sita in Brescia, Via C. Goldoni n. 57, di cui ricorrenti sono comproprietari in misura del 50% ciascuno, resta assegnata alla Sig.ra con tutto quanto in essa contenuto, Pt_1 affinché la abiti con la sola figlia . Per_1
- l'assegnazione della casa coniugale durerà fino a quando abiterà con la madre e per i due Per_1 anni successivi al trasferimento di in altra abitazione;
Per_1
1 - in caso di futura vendita della casa coniugale il Sig. si impegna a rinunciare alla metà Parte_2 della quota del 50% del ricavato allo stesso spettante in favore della Sig.ra che avrà quindi Pt_1 diritto al 75% del prezzo, al netto delle spese sostenute per la vendita.
- il Sig. verserà alla Sig.ra la somma mensile di Euro 400,00 a titolo di contributo Parte_2 Pt_1 alle spese di gestione familiare e a quelle ordinarie della casa fino a quando la figlia abiterà Per_1 con la madre;
- I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere definito ogni altra questione di carattere economico e di non avere più nulla da pretendere reciprocamente.
Si chiede infine che l'Ill.mo Tribunale ordini all'Ufficiale della Stato civile di Brescia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/01/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 28, parte II, serie A, anno 1993), con decreto 4263/2018 il
14.05.2018 il Tribunale di Brescia ha omologato la separazione personale dei coniugi, hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 2.10.2025
Il Presidente Estensore
ST TE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ST TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 8817/2025
R.G. instaurato da
, nata a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Parte_1
e nato a [...] il [...] (CF: ) con Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Parte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le part, con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza cartolare del 16.09.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“- la casa coniugale sita in Brescia, Via C. Goldoni n. 57, di cui ricorrenti sono comproprietari in misura del 50% ciascuno, resta assegnata alla Sig.ra con tutto quanto in essa contenuto, Pt_1 affinché la abiti con la sola figlia . Per_1
- l'assegnazione della casa coniugale durerà fino a quando abiterà con la madre e per i due Per_1 anni successivi al trasferimento di in altra abitazione;
Per_1
1 - in caso di futura vendita della casa coniugale il Sig. si impegna a rinunciare alla metà Parte_2 della quota del 50% del ricavato allo stesso spettante in favore della Sig.ra che avrà quindi Pt_1 diritto al 75% del prezzo, al netto delle spese sostenute per la vendita.
- il Sig. verserà alla Sig.ra la somma mensile di Euro 400,00 a titolo di contributo Parte_2 Pt_1 alle spese di gestione familiare e a quelle ordinarie della casa fino a quando la figlia abiterà Per_1 con la madre;
- I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere definito ogni altra questione di carattere economico e di non avere più nulla da pretendere reciprocamente.
Si chiede infine che l'Ill.mo Tribunale ordini all'Ufficiale della Stato civile di Brescia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/01/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 28, parte II, serie A, anno 1993), con decreto 4263/2018 il
14.05.2018 il Tribunale di Brescia ha omologato la separazione personale dei coniugi, hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 2.10.2025
Il Presidente Estensore
ST TE
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