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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 19273/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi di legge nella causa iscritta al n.19273/2023 r.g.a.c.
TRA
C.F. sito in Parte_1 P.IVA_1 [...]
, 80126 Napoli (NA), in persona del suo legale Parte_1
rappresentante l'amministratrice pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Buonocunto C.F. , presso il cui C.F._1
studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Pazzigno 6.
- OPPONENTE-
E
Avv. Vincenzo Ferrigno, nato a [...] il [...], C.F.
pec: C.F._2 Email_1 Email_2
E
, e Avv. Mariolina Cosenza, nata a [...] il [...], C.F.
pec: C.F._3 Email_4 Email_5
[...
, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli al
[...]
, che stanno personalmente in giudizio ai sensi e Controparte_1
per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.,
- OPPOSTI-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che su ricorso proposto dagli
Avv.ti Vincenzo Ferrigno e Mariolina Cosenza il Tribunale di Napoli 12° Sez.
Civ. emetteva il Decreto Ingiuntivo n.4521/2023, in data 11/07/2023, con cui veniva ingiunto al a pagare in Parte_2
favore degli opposti la somma di euro 7.327,13 oltre interessi al tasso legale dal 03.07.2023 al soddisfo, nonché le spese di procedura che si liquidavano in euro 145,50 per spese ed euro 567,00 per compenso oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Detto decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato;
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Con atto di citazione notificato in data 20.09.2023 il
[...]
. proponeva opposizione avverso il suddetto Parte_2
provvedimento convenendo in giudizio gli Avv.ti Vincenzo Ferrigno e
Mariolina Cosenza, innanzi al Tribunale di Napoli, e chiedendo all'adito tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare
l'inefficacia e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto recante n. 4521/2023
e n. 14765/2023 r.g.a.c. emesso 11.07.2023 dal Tribunale ordinario di Napoli
XII sezione Civile G.U. Dott. Mauro Impresa in quanto il ricorso per decreto
ingiuntivo non individuava come per Legge l'opponente , infatti Parte_2
nel ricorso per decreto ingiuntivo non veniva indicato ne il codice fiscale ne il
domicilio del condominio che come risulta degli atti processuali è presso
l'amministratore p.t. in Napoli alla Via Parte_3
Pazzigno n 6. Tutto ciò traeva in inganno il Tribunale il quale nel decreto
ingiungeva: “il condominio , dom.to/con sede come Parte_2
in atti…” senza si ripete che nel ricorso venisse indicato il domicilio e il
codice fiscale del condominio;
2) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o
nullità della notifica via pec del ricorso decreto ingiuntivo e pedissequo
decreto in quanto la stessa nella relazione di notifica non indicava la sede
legale del opponente, ne il legale rappresentate ne l'intestatario Parte_2
a cui andava fatta la notifica;
3) accertare e dichiarare che l'opponente nulla
deve agli opposti in quanto è stata interamente pagata la parcella
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professionale come da accordo;
4) con vittoria di spese ed onorario di
giudizio con attribuzione al sottoscritto antistatario per anticipo fatto”;
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano ritualmente gli
Avv.ti Vincenzo Ferrigno e Mariolina Cosenza i quali chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare, concedere la
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendone i
presupposti di legge;
- nel merito, rigettare la proposta opposizione in quanto
inammissibile ed infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui al presente
atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare
esso opponente al pagamento di spese ed onorari del procedimento monitorio
e del presente giudizio, oltre che al versamento della somma di € 118,50
corrispondente all'importo del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a
ruolo della procedura monitoria, tenuto conto del comportamento tenuto dal
Condominio opponente in fase di mediazione”.
Che con decreto del 12/12/2023 l'adito Giudice fissava la prima udienza per la data del 15/02/2024 disponendone la trattazione scritta;
Che le parti provvedevano al deposito sia delle memorie istruttorie ex art.171
ter c.p.c. che delle note di udienza. Il Giudice, all'esito del predetti depositi,
con ordinanza del 15/02/2024 così provvedeva: “lette le note delle parti, posto
che la mancata indicazione del codice fiscale del soggetto nei cui confronti è
proposta la domanda non comporta la nullità dell'atto se, come nel caso in
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esame, non ha provocato incertezze in merito al destinatario della domanda,
che il vizio della notifica del decreto è sanato dalla proposizione
dell'opposizione, che l'opposizione deve ritenersi tempestivamente proposta
alla luce di quanto prevede l'art. 4 del d.lgs. 150/2011, che il patto sul
compenso dell'Avvocato è nullo se non concluso per iscritto(art. 2233,
comma 3, c.c., che gli opposti hanno prodotto un documento in cui la misura
del compenso è stata fissata in euro 10.000,00, che l'importo richiesto ed
ingiunto è inferiore al compenso pattuito ed a quello previsto dai valori medi
del D.M. 55/2014;
P.Q.M
concede la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo n. 521/2023; fissa per la rimessione della causa in decisione
l'udienza del 6.3.2025; assegna, ex art. 189 c.p.c., i termini di 60, 30 e 15
giorni prima dell'udienza come sopra indicata per il deposito,
rispettivamente, di note scritte con la sola precisazione delle conclusioni,
delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Con successivo provvedimento il Giudice disponeva la correzione del decreto adottato il 15.2.2024 disponendo la provvisoria esecuzione per il decreto ingiuntivo n. 4521/2023.
All'udienza di discussione del 6/03/2025 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate in atti e chiedevano che la causa fosse decisa. All'esito della predetta udienza il Giudice si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente, debba essere rigettata.
La questione sottesa alla presente vertenza appare essere ormai ampiamente definita, considerando anche il fatto che il giudizio si fonda su prove di natura documentale.
Osserva il Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Ebbene, nella fattispecie, da un attento esame della documentazione depositata in atti si evince che l'opposizione è infondata in fatto ed in diritto.
Preliminarmente va evidenziato che risulta non contestato e disconosciuto il rapporto tra le parti che si evince ad ogni modo inequivocabilmente dalla sentenza n.855/2023 del Tribunale di Napoli, prodotta in atti in sede monitoria, laddove gli odierni opposti risultavano costituiti quali difensori per
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l'opponente sito in Napoli alla Via Botticelli n.54. Parte_2
L'opponente infatti, con la proposta opposizione, non ha Parte_2
contestato né l'esistenza del rapporto contrattuale, né tantomeno la prestazione professionale offerta dai professionisti opposti limitandosi a contestare circostanze di fatto e di diritto del tutto irrilevanti o quantomeno infondate.
Infatti, come già sostenuto nell'ordinanza del 15/02/2024, in relazione all'eccezione della mancata indicazione del codice fiscale del soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, che secondo l'opposto condominio avrebbe determinato la nullità del decreto ingiuntivo, la stessa è infondata poiché, così come sostenuto anche dalla Suprema Corte, tale omissione sarebbe rilevabile solo nel caso in cui avesse determinato una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della parte, risolvendosi altrimenti in una violazione meramente formale.
Nel caso di specie, va rilevato che l'irregolarità è stata sanata con la costituzione in giudizio del il cui codice fiscale era stato Parte_2
comunque indicato nella nota di iscrizione a ruolo del procedimento monitorio.
In relazione alla eccepita nullità e/o inefficacia della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto sollevata da parte opponente
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essendo stati gli stessi notificati al Parte_2
all'indirizzo pec dell'amministratore senza che venisse specificato che la pec a cui veniva notificato l'atto era la pec dell'amministratore p.t. del opponente, va evidenziato che, sul punto la Corte di Cassazione Parte_2
ha sostenuto il principio, che si condivide, secondo cui: “l'irritualità della
notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne
comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il
risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello
scopo legale” (cfr. Cass. Sez. U. sent.n.23620 del 28/09/2018).
Ad ogni buon conto l'eventuale vizio della notifica, ove sussistente, resta sanato dalla proposizione dell'opposizione,
Infine per quanto riguarda l'importo ingiunto lo stesso deve ritenersi congruo rispetto all'attività svolta dagli opposti sia in relazione ai valori medi del D.M. 55/2014 sia a quanto liquidato nel giudizio definito con la sentenza n.855/2023 emessa dal Tribunale di Napoli.
Da quanto sopra appare chiaro che l'opposizione è infondata e vada pertanto rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e della sua esecutorietà.
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Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.19273/2023 R.G. promossa da
, in persona del suo legale Parte_4
rappresentante l'Amministratore p.t.,
contro
Avv.ti Vincenzo Ferrigno e
Mariolina Cosenza, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo così come proposta dall'opponente, per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto,
conferma il D.I. n.4521/2023 - R.g.n. 14765/2023, emesso dal
Tribunale di Napoli XII Sez. Civ. in data 11/07/2023, e la sua esecutorietà;
2) condanna l'opponente , in Parte_4
persona del suo legale rappresentante, al pagamento, in favore degli opposti, delle spese e compensi del presente giudizio che si liquidano nella complessiva somma di € 3.390,00, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge (se dovute).
Così deciso in Napoli il 31/03/2025. Il Giudice Onorario
Dott.Alfonso Tinto
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