Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2971/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2971/2023 promossa da:
(C.F. , già con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
CRISTINA CHIARINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 43
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA ASSUNTA CP_1 C.F._2
CARUSO ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Bormida (SV), via Genova n. 15/C
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: MANTENIMENTO FIGLI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate rispettivamente nella data del 29.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 01.12.2023, conveniva in Parte_2 giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via pregiudiziale pagina 1 di 6
Nel merito
1. Domanda di separazione a) autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ognuno di fissare altrove il proprio domicilio, con comunicazione all'altro coniuge;
b) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del marito;
2. Affidamento e permanenza figlia minore presso ciascun genitore a) affidare in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori, con principale Persona_1 collocazione presso la madre;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di la quale, prossima alla maggiore età, potrà autonomamente e Per_1 direttamente accordarsi con il padre, previa comunicazione alla madre.
3. Assegnazione casa coniugale
- assegnare a la casa coniugale sita a SS (RA) in via Emilia Romagna n. 3; Parte_2
4. Mantenimento figli minore e maggiorenne non autosufficiente
- porre a carico di un contributo di mantenimento per entrambi i figli di € 600,00 CP_1
(300,00= per ciascuno dei due figli), oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre al rimborso del 70 % delle spese straordinarie documentate per i figli, come disciplinata dal “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” assunto dal Tribunale di Ravenna d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, con decorrenza dalla data di uscita dalla casa coniugale avvenuta il 30/06/2023 o in subordine dalla data di deposito del presente ricorso.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre con la quale la figlia minore convive stabilmente.
5. Mantenimento coniuge
- porre a carico di un contributo di mantenimento per la moglie di € 300,00 = mensili, CP_1 oltre rivalutazione annuale Istat con decorrenza dalla data di uscita dalla casa coniugale avvenuta il
30/06/2023 o in subordine dalla data di deposito del presente ricorso.
Gli importi dovuti di dovranno essere corrisposti con versamento sul conto corrente CP_1 intestato a presso Unicredit – ag. SS alle seguenti coordinate IBAN: IT 86 M 02008 Parte_2
67590 000105320, entro il giorno 15 del mese.
- con vittoria di compenso professionale e spese di giudizio, ivi compresi i costi delle traduzioni ed asseverazioni degli atti rumeni”.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 07.12.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 20.03.2024.
In data 29.12.2023, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento in data 04.03.2024 al fine di chiedere CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis, previe tutte le declaratorie del caso, in via giurisdizionale: dichiarare l'incompetenza del giudice italiano perché della questione è già stato investito il giudice rumeno, quindi in applicazione dell'art. 19 sospendere d'ufficio il presente procedimento e accertata la sussistenza del procedimento adito in precedente innanzi all'autorità
pagina 2 di 6 giurisdizionale rumena, dichiararsi incompetente in favore dell'autorità rumena precedentemente adita;
in via preliminare dichiarare nulla la notifica e rinnovare la notifica degli atti tutti;
nel merito respingere la domanda di addebito in quanto nulla è stato provato e perché infondata in fatto ed in diritto, risultando comunque essere il divorzio conseguenza della condotta della moglie impegnata in relazione extraconiugale che tutt'ora continua;
sempre nel merito respingere la domanda di separazione giudiziale essendo pendente la domanda di divorzio che rende superata la pronuncia di separazione giudiziale;
in via subordinata il padre si dichiara disponibile al versamento del mantenimento in favore della figlia studentessa pari a euro 250,00 mensili oltre il 50 % delle spese extra concordate preventivamente e documentate, dedotto dall'assegno di mantenimento la quota dell'assegno unico in favore della figlia ed imputabile al padre nella misura del 50 %; il mantenimento sarà versato direttamente alla figlia al raggiungimento della maggiore età; nulla in tema di mantenimento per la moglie in quanto economicamente e sufficientemente indipendente così come nulla in tema di mantenimento per il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente e comunque entrambi con capacità lavorativa propria;
i figli staranno e vedranno il padre come dagli stessi preferito e gradito e con riferimento alla minore la stessa sino al raggiungimento della maggiore età si prevede un affido congiunto.
Con vittoria delle spese di causa tutte”.
Stante la richiesta di parte convenuta e la necessità di esaminare in via preliminare l'eccezione di difetto di giurisdizione, il Giudice disponeva che l'udienza del 20.03.2024 si svolgesse con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti provvedevano a depositare le rispettive note scritte nella data del 19.03.2024.
Con ordinanza emessa in data 27.03.2024, il Giudice delegato prendeva atto dell'avvenuta emissione della sentenza di divorzio da parte del Tribunale rumeno e, ritenuta la propria competenza in relazione alle domande riguardanti il mantenimento dei figli e l'assegnazione della casa coniugale, ordinava a parte convenuta di produrre in giudizio mediante deposito telematico la sentenza di divorzio con traduzione giurata e rinviava il processo per la comparizione delle parti all'udienza del 12.06.2024.
Alla suddetta udienza, il Giudice procedeva a sentire personalmente le parti e, a scioglimento della riserva ivi assunta, con ordinanza emessa in data 04.09.2024, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei figli, assegnando la casa coniugale, sita a SS, via Emilia Romagna n. 3 all'attrice, stabilendo che il sig. versasse alla sig.ra un somma pari ad euro CP_1 Parte_2
300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia e una somma pari ad euro 150,00 a Per_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50 % delle spese contratte Persona_2 nell'interesse dei due figli, e disponendo che l'assegno unico per la figlia venisse percepito integralmente dalla sig.ra Parte_2
Le parti raggiungevano successivamente un accordo e, stante, l'istanza congiunta, il Giudice delegato disponeva che l'udienza del 30.01.2025 si svolgesse con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note scritte depositate in data 17.01.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. le parti precisavano conclusioni congiunte. Parte_2 CP_1
pagina 3 di 6 Con note depositate in data 29.01.2025, le parti davano atto e provavano documentalmente che la sig.ra aveva cambiato il proprio cognome in , come statuito dall'autorità rumena nella Parte_2 Pt_1 sentenza di divorzio, e che tale modifica era stata recepita dall'anagrafe italiana, e rassegnavano nuovamente le conclusioni congiunte.
Con ordinanza emessa in data 29.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno da ultimo rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ravenna, rejectis contraris, pronunciare che:
1) i coniugi (ora ) e sono divorziati dal 13.03.2024 come da Parte_2 Parte_1 CP_1 sentenza di divorzio pronunciata dall'autorità giudiziaria rumena conseguendone la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di separazione e a quelle connesse di addebito e di assegno di mantenimento della moglie,
2) la casa coniugale sita a SS in via Emilia Romagna n. 3 viene assegnata alla signora Pt_1
,
[...]
3) il padre verserà in favore della madre la somma mensile di euro 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia , corrispondendo l'importo entro il giorno 20 di ogni mese, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna,
4) il padre verserà in favore della madre la somma mensile di euro 150,00 quale contributo per il mantenimento del figlio , corrispondendo l'importo entro il giorno 20 di ogni mese, Persona_3 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna,
5) l'obbligo di corrispondere il mantenimento a carico del padre in favore della madre per i figli maggiorenni vigerà sino a quando gli stessi non avranno raggiunto una propria indipendenza economica e, nel caso di definitiva cessazione di convivenza dei figli presso la madre consentita da un'autosufficienza economica, cesserà ogni obbligo da parte del padre di versamento nei confronti della madre, mentre la temporanea assenza dalla casa famigliare di uno dei figli non farà decadere l'obbligo di mantenimento,
6) l'assegno unico e universale per la figlia verrà sempre percepito unicamente ed integralmente dalla madre.
Prendere atto che:
7) il padre verserà gli arretrati alla madre per il mantenimento dei figli, dal mese di dicembre 2023 al mese di agosto 2024 e pari a complessivi euro 4.050,00, in cinque rate mensili: euro 600,00 entro la fine del mese di gennaio 2025, euro 1.000,00 entro la fine del mese di febbraio 2025, euro 1.000,00 entro la fine del mese di marzo 2025, euro 1.000,00 entro la fine del mese di aprile 2025 ed euro
450,00 entro la fine del mese di maggio 2025,
8) la signora ha provveduto a cambiare il proprio cognome in come statuito Parte_2 Pt_1 nella sentenza di divorzio;
9) spese compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale ex lege”.
In via preliminare, si rileva che se, a seguito della già avvenuta emissione della sentenza di divorzio da parte dell'autorità giudiziaria rumena, la domanda di separazione giudiziale e quelle connesse di pagina 4 di 6 addebito e di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. non possono più essere esaminate, sussiste invece la giurisdizione del Tribunale adito in relazione alle domande riguardanti il contributo al mantenimento dei due figli, già maggiorenni, e l'assegnazione della casa coniugale. L'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari ha stabilito al primo paragrafo, lett. a) e b), che sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli
Stati membri “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente” e
“l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”.
Quanto alla determinazione della legge applicabile, il successivo art. 15 del suddetto regolamento stabilisce che “(l)a legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (“protocollo dell'Aia del 2007”) negli Stati membri vincolati da tale strumento”.
Il richiamato protocollo stabilisce all'art. 3, con norma di carattere generale, che “(s)alvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”.
Ebbene posto che sia il debitore, ovvero il sig. che la creditrice, ovvero la sig.ra CP_1 Pt_1
, risiedono in Italia, sussiste la giurisdizione italiana ed è applicabile la legge italiana in relazione
[...] alle domande riguardanti il mantenimento dei due figli maggiorenni non autosufficienti e conviventi con la madre.
In relazione alla domanda relativa all'assegnazione della casa familiare, si rammenta che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass. civ., sez. I.,
06.08.2020, n. 16739; Cass. civ., sez. I, 10.07.2013, n. 17089; Cass. civ., sez. I, 22.03.2005, n. 6197).
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, deve pertanto fondatamente ritenersi che l'assegnazione della casa coniugale possa costituire una modalità con cui il genitore non collocatario adempie al proprio obbligo di mantenimento dei figli, con la conseguente applicazione dei medesimi criteri determinativi della giurisdizione e della legge applicabile sopra esaminati.
Nel merito, reputa il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti siano meritevoli di accoglimento, stante la disponibilità dei diritti patrimoniali delle parti e considerando che le condizioni concordate non sono contrarie alla legge o all'ordine pubblico e risultano adeguate e congrue per quanto concerne il mantenimento dei due figli.
Come da richiesta espressa, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così decide:
- DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alle domande di separazione giudiziale e a quelle connesse di addebito e di assegno di mantenimento a favore della sig.ra ; Parte_1
pagina 5 di 6 - RECEPISCE, facendole proprie, le condizioni concordate dalle parti nelle conclusioni congiunte come riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 31.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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