Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 1 dicembre 1994.
Articolo 2
- Legge 5 novembre 1996, n. 592
Articolo 1 della Legge 5 novembre 1996, n. 592
Versione
24 novembre 1996
24 novembre 1996
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2013, n. 43517
- Trib. Crotone, sentenza 03/10/2025, n. 587
- Trib. Bari, sentenza 12/12/2025, n. 4778
- Trib. Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 4677
- Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4851
- Articolo 1412 del Codice civile
- Articolo 2 della Legge 3 novembre 2003, n. 330
- Articolo 3 della Legge 12 luglio 2005, n. 130