Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 1 dicembre 1994.
Articolo 1 della Legge 5 novembre 1996, n. 592
Articolo 2
- Legge 5 novembre 1996, n. 592
Articolo 1 della Legge 5 novembre 1996, n. 592
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24 novembre 1996
24 novembre 1996
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