TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2024, n. 6043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6043 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3152/2024 V.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 14/08/1974 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappr. e dif. dall'avv. SCIUTO CONCETTA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. ad ALTAMURA (BA) il 28/06/1965, (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
residente in [...], Wiesloch, Scalosstrasse 36, rappr. e dif. dall'avv. SCIACCA
FRANCESCA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con ricorso congiunto depositato il 05/07/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 28/10/1995
e dal quale erano nati cinque figli: il 12.08.1995; il 7.08.1997; Persona_1 Per_2 Per_3
il 26.08.1999; il 24.01.2006 ed il 26.09.2010. Per_4 Per_5
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 13/11/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa di separazione reso da questo Tribunale il 03/11/2014.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina 2 di 5 Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
I figli ed vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_4 Per_5
pari esercizio della responsabilità genitoriale e con collocazione prevalente presso la madre. I ricorrenti concordano che, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e con gli impegni lavorativi e nel pieno rispetto delle esigenze, volontà e necessità dei figli, il padre li terrà con sé, liberamente e, in caso di disaccordo tra i genitori, nel rispetto delle seguenti modalità: a) durante le Festività Natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diversi accordi. In ogni caso gli accordi dovranno intervenire entro l'8 dicembre di ciascun anno;
b) durante le
Festività Pasquali, alternando la festività della Pasqua con quella del Lunedì dell'Angelo. Si precisa che dette intese dovranno essere raggiunte con congruo anticipo onde consentire un'organizzazione ottimale ai figli così come ai genitori e, dunque, i giorni e gli orari dovranno essere concordati entro i 30 giorni antecedenti alle dette ricorrenze;
c) durante il periodo estivo – da giugno ad agosto - 15 giorni, anche non consecutivi, da determinare secondo le esigenze di entrambi i genitori e dei figli e da concordare entro il 3 maggio di ciascun anno, alternando il giorno di ferragosto;
d) i genitori concordano che, salve diverse organizzazioni da concordarsi di volta in volta e preventivamente fra loro, le modalità di cui sopra per comprovate e differibili esigenze dei figli o di ciascuno dei genitori, potranno subire variazioni, previo accordo e congruo avviso fra questi ultimi. Il tutto, in ogni caso, sempre nel massimo spirito di cooperazione e collaborazione genitoriale nell'interesse precipuo dei minori;
Il Sig. si impegna e obbliga a versare alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti ed Per_4
, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 cadauno), da versarsi entro il giorno 5 di Per_5
ciascun mese;
pagina 3 di 5 Quanto alle spese straordinarie le parti si obbligano a contribuire ciascuno nella misura del
50%, le predette qui indicate analiticamente sono suddivise per attività: Spese scolastiche: libri scolastici, iscrizioni e rette di scuole private superiori, università, master ( ad es licei o scuole di specializzazioni ), ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre scuola, doposcuola, e baby sitter ( se l'esigenza nasce dalla separazione deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza), spese di natura ludica e parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
Spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto: (minicar- macchina, motorino, moto), spese bollo ed assicurazione mezzo;
Spese sportive: iscrizione e mensile per attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, odontoiatrici od oculistici e sanitari non effettuate presso SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, ; spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie con specialista privato, ove occorra;
Spese per canoni di locazione di appartamenti o residenze universitarie fuori dal territorio etneo locati transitoriamente per motivi di studio. In relazione a dette spese straordinarie il rimborso pro-quota al genitore che le ha anticipate e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto entro il mese successivo all'anticipazione. Per quanto non espressamente indicato le parti fanno espresso rinvio alle Linee Guida adottate dal
Tribunale di Catania del 26.09.2018, la cui copia viene consegnata a ciascuno dei genitori.
I coniugi danno il consenso al rilascio reciproco del diritto al nullaosta per il passaporto o documento equipollente con l'annotazione dei figli minori.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore pagina 4 di 5 l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 28/10/1995 tra e Parte_1 Pt_2
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
[...]
Comune di Catania dell'anno 1995, al n. 380, della parte 1.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di mantenimento dello stesso così come in motivazione.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
15/11/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3152/2024 V.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 14/08/1974 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappr. e dif. dall'avv. SCIUTO CONCETTA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. ad ALTAMURA (BA) il 28/06/1965, (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
residente in [...], Wiesloch, Scalosstrasse 36, rappr. e dif. dall'avv. SCIACCA
FRANCESCA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con ricorso congiunto depositato il 05/07/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 28/10/1995
e dal quale erano nati cinque figli: il 12.08.1995; il 7.08.1997; Persona_1 Per_2 Per_3
il 26.08.1999; il 24.01.2006 ed il 26.09.2010. Per_4 Per_5
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 13/11/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa di separazione reso da questo Tribunale il 03/11/2014.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina 2 di 5 Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
I figli ed vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_4 Per_5
pari esercizio della responsabilità genitoriale e con collocazione prevalente presso la madre. I ricorrenti concordano che, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e con gli impegni lavorativi e nel pieno rispetto delle esigenze, volontà e necessità dei figli, il padre li terrà con sé, liberamente e, in caso di disaccordo tra i genitori, nel rispetto delle seguenti modalità: a) durante le Festività Natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diversi accordi. In ogni caso gli accordi dovranno intervenire entro l'8 dicembre di ciascun anno;
b) durante le
Festività Pasquali, alternando la festività della Pasqua con quella del Lunedì dell'Angelo. Si precisa che dette intese dovranno essere raggiunte con congruo anticipo onde consentire un'organizzazione ottimale ai figli così come ai genitori e, dunque, i giorni e gli orari dovranno essere concordati entro i 30 giorni antecedenti alle dette ricorrenze;
c) durante il periodo estivo – da giugno ad agosto - 15 giorni, anche non consecutivi, da determinare secondo le esigenze di entrambi i genitori e dei figli e da concordare entro il 3 maggio di ciascun anno, alternando il giorno di ferragosto;
d) i genitori concordano che, salve diverse organizzazioni da concordarsi di volta in volta e preventivamente fra loro, le modalità di cui sopra per comprovate e differibili esigenze dei figli o di ciascuno dei genitori, potranno subire variazioni, previo accordo e congruo avviso fra questi ultimi. Il tutto, in ogni caso, sempre nel massimo spirito di cooperazione e collaborazione genitoriale nell'interesse precipuo dei minori;
Il Sig. si impegna e obbliga a versare alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti ed Per_4
, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 cadauno), da versarsi entro il giorno 5 di Per_5
ciascun mese;
pagina 3 di 5 Quanto alle spese straordinarie le parti si obbligano a contribuire ciascuno nella misura del
50%, le predette qui indicate analiticamente sono suddivise per attività: Spese scolastiche: libri scolastici, iscrizioni e rette di scuole private superiori, università, master ( ad es licei o scuole di specializzazioni ), ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre scuola, doposcuola, e baby sitter ( se l'esigenza nasce dalla separazione deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza), spese di natura ludica e parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
Spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto: (minicar- macchina, motorino, moto), spese bollo ed assicurazione mezzo;
Spese sportive: iscrizione e mensile per attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, odontoiatrici od oculistici e sanitari non effettuate presso SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, ; spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie con specialista privato, ove occorra;
Spese per canoni di locazione di appartamenti o residenze universitarie fuori dal territorio etneo locati transitoriamente per motivi di studio. In relazione a dette spese straordinarie il rimborso pro-quota al genitore che le ha anticipate e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto entro il mese successivo all'anticipazione. Per quanto non espressamente indicato le parti fanno espresso rinvio alle Linee Guida adottate dal
Tribunale di Catania del 26.09.2018, la cui copia viene consegnata a ciascuno dei genitori.
I coniugi danno il consenso al rilascio reciproco del diritto al nullaosta per il passaporto o documento equipollente con l'annotazione dei figli minori.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore pagina 4 di 5 l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 28/10/1995 tra e Parte_1 Pt_2
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
[...]
Comune di Catania dell'anno 1995, al n. 380, della parte 1.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di mantenimento dello stesso così come in motivazione.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
15/11/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 5 di 5