Articolo 252 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 231Articolo 253
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31 dicembre 2019
Art. 252. Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale 1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.
2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia' iniziate e interrotte per effetto del concordato.
3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso.
4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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