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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/11/2024, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6279/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
29/10/2024 da:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. COMACCHIO ENRICO
e
(c.f.: Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. CONTALDI PASQUALE
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dalle stesse indicate nel ricorso e confermate nelle note congiunte depositate in sostituzione dell'udienza.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 12.11.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
1 Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19/06/1976 da Parte_1
(nata a Tolosa, in [...] il [...]) e (nato a [...]_1
VENETO (TV) il 18/03/1949), trascritto al n. 74, Parte II, Serie A, Anno 1976 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate nelle note congiunte depositate in sostituzione dell'udienza e di seguito integralmente riportate:
“a) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
100,00 mensili, con decorrenza dal mese di novembre 2024;
b) il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra che si obbliga ad accettare, la sua quota di Controparte_1 Parte_1 proprietà, pari ad ½ (un mezzo), della ex casa familiare sita a Castelfranco Veneto, via Pezze n. 19, censita al catasto fabbricati del medesimo comune alla Sezione H, Foglio 3, Mappale 407, Subalterni 11, 16, 22 e 29 (cfr. doc. 6). A fronte del suddetto trasferimento immobiliare, la sig.ra si obbliga a corrispondere al sig. , che Parte_1 Controparte_1 accetta, la somma complessiva di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), di cui, una parte, pari ad € 5.000,00
(cinquemila/00), verrà versata con assegno circolare, a titolo di acconto, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso (in relazione a tale somma la sottoscrizione del sig. equivale a quietanza); l'importo residuo di € CP_1
50.000,00 (cinquantamila/00) verrà versato tramite assegno circolare al momento della sottoscrizione dell'atto notarile, che le parti si obbligano a stipulare entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio presso il Notaio Pt_ con studio a Vedelago (TV). La sig.ra comunicherà al sig. il giorno e l'ora fissati per Persona_1 CP_1 la stipula dell'atto notarile, con un preavviso di almeno cinque giorni;
c) La cessione della suddetta quota della casa familiare viene dichiarata esente da ogni tassa o imposta ex art. 19 della
Legge 6 marzo 1987, n. 74; Pt_ d) In ragione del fatto che nel mese di gennaio 2020 il sig. ha lasciato la casa familiare e, da allora, la sig.ra CP_1
Pt_ ne ha disposto in via esclusiva e per l'intero, la medesima sig.ra si obbliga a corrispondere al sig. , che accetta, CP_1
a titolo di indennità di occupazione, la somma di € 22.000,00 (ventiduemila/00), da versarsi secondo le modalità stabilite dalle parti con separato accordo;
e) Le spese e gli onorari del presente procedimento vengono interamente compensati tra le parti;
2 f) Si ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelfranco Veneto di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.”
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 19/11/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Cristina Bandiera
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