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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/10/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 986/2022
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Sebastiano Foti;
ricorrente
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
); P.IVA_2
resistente contumace
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Foglia;
P.IVA_3
resistente nonché
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1
dall'Avv. Domenico Foglia interventore volontario
Il Giudice scaduto il termine del 22 ottobre 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c..
Crotone, 23 ottobre 2025
Il Giudice
AU PP IL
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico AU
PP IL, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 986/2022 R.G., vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Sebastiano Foti;
ricorrente
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
); P.IVA_2
resistente contumace
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Foglia;
P.IVA_3
resistente nonché
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1
dall'Avv. Domenico Foglia interventore volontario
OGGETTO
Pagamento canoni affitto.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025, da intendersi qui richiamate.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 429 e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 429 c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il
3 giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi.
1.1. Va altresì premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. La causa, istruita con documentazione e ctu grafologica (disposta dal precedente titolare del procedimento), è stata rinviata per la decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Va sin da subito precisato che la decisione viene adottata applicando il principio della
"ragione più liquida", il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ex art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza la necessità di esaminare previamente le altre (arg. Cass. Civ. S.U., 8.5.2014 n. 9936; Cass. Civ. sez. 6, 28.5.2014 n.
12002).
4. La domanda di pagamento azionata si fonda su una scrittura privata sottoscritta il
20.2.2020, con la quale la si sarebbe accollata il debito della Controparte_2 [...] nei confronti della inerente a canoni di affitto di ramo d'azienda e CP_1 Parte_1 fatture di spesa (v. doc. 2 ricorrente). Contr E' documentale che in corso di causa tra la e la sia intervenuto accordo Pt_1 transattivo, datato 23.9.2022 e dep. in atti il 2.2.2023, avente ad oggetto l'intera causa n.
986/2022 r.g. e dunque l'intera obbligazione solidale, come si evince dall'insuperabile dato letterale, giacché tale accordo reca un esplicito riferimento ad essa causa;
a seguito di tale transazione, la ha quindi rinunciato alla domanda azionata nei confronti della Pt_1
Contr debitrice transigente (cfr. memoria dep. 2.2.2023).
4 Di detta transazione la - condebitrice solidale in forza della su richiamata CP_2 scrittura di accollo - ha affermato di voler profittare con dichiarazione resa all'udienza del
15.2.2023 (cfr. relativo verbale d'udienza).
Sul punto, importa rammentare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che: "la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma ne limiti di decadenza" (cfr. Cass. n. 20250/2014).
Ne consegue che alla ricorrente è preclusa una ulteriore domanda avente lo stesso oggetto, Contr non solo nei confronti del soggetto con il quale la transazione è stata conclusa - cioè la
-, ma anche nei confronti di tutti i condebitori solidali che dichiarino di volerne profittare, nel caso di specie la . CP_2
Né per contrastare tale conclusione la ricorrente può utilmente invocare quanto pattuito al punto 4 del contratto di transazione in parola, secondo cui: “il procedimento per il ricorso locatizio sarà rinunciato nei confronti della posto che il relativo debito è stato CP_1 accollato da altra società (la , nei confronti della quale il giudizio Controparte_2 proseguirà”.
E' risaputo, infatti, che, ove la transazione riguardi - come nel caso di specie - l'intero debito, essa produce effetti anche nei confronti dei coobbligati in solido che dichiarino di voler giovarsene ex art. 1304 c.c., senza che tale conseguenza possa essere evitata introducendo nella transazione per l'intera obbligazione una clausola di contrario tenore, giacché una simile pattuizione è destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo rispetto ai contraenti e del quale perciò questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre (arg. Cass. S.U. 30174 del 2011).
Pertanto, appurata la natura globale dell'accordo transattivo in parola, alla dichiarazione della resistente di volerne profittare ex art. 1304 c.c. - integrante esercizio di un diritto potestativo sostanziale cui corrisponde uno stato di soggezione del creditore, impossibilitato ad opporvisi - deve conseguire la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per la quale hanno qui concluso la resistente e il terzo intervenuto, giacché il rapporto obbligatorio plurisoggettivo preesistente, qualunque ne sia la fonte, deve dirsi definitivamente conformato, anche quanto alla condebitrice originariamente estranea, al
5 successivo accordo, secondo la pattuizione transattiva intercorsa tra gli stipulanti (in giur. di merito, v. Trib. Milano, n. 5137/2020).
Ogni altra questione dedotta e trattata dalle parti deve ritenersi assorbita, ricordando che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
5. Da ultimo, deve essere respinta la domanda di condanna della ricorrente al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., introdotta dalla società resistente con la comparsa di costituzione, non ricorrendone i presupposti di legge, atteso che la non ha agito con mala fede o colpa grave, essendosi limitata ad esercitare i Parte_1 propri diritti di azione e di difesa, sanciti dall'art. 24 Cost..
Peraltro, va ribadito il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui
è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (v.
Cass. n. 22951/2019).
Invero, la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale, sicché la relativa domanda richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Nella fattispecie in esame, la deduzione del danno in questione non è stata accompagnata da concreti elementi atti a consentire un'attendibile liquidazione del lamentato pregiudizio, atteso che la società istante non ha allegato né le conseguenze dannose concretamente rivendicate né il nesso di causalità che le lega all'asserito fatto illecito aquiliano.
6. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, in ragione delle peculiarità in fatto della vicenda e della definizione della causa con pronuncia di mero rito e
6 per fatto (la dichiarazione della resistente ex art. 1304 c.c.) successivo alla CP_2 introduzione del processo.
Attesa la finalità di giustizia dell'accertamento, le spese della ctu grafologica, disposta dal precedente assegnatario del procedimento in considerazione del disconoscimento dell'atto ricognitivo di debito de quo e della conseguente istanza di verificazione, sono poste definitivamente a carico delle parti costituite in solido tra loro, come liquidate con decreto emesso in corso di causa.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per avere la resistente Controparte_2 dichiarato di voler profittare della transazione stipulata tra la ricorrente e la condebitrice solidale Controparte_1
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla società resistente;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di ctu, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, definitivamente a carico delle parti costituite in solido tra loro.
Così deciso in Crotone, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice
AU PP IL
7
SEZIONE CIVILE
Causa n. 986/2022
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Sebastiano Foti;
ricorrente
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
); P.IVA_2
resistente contumace
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Foglia;
P.IVA_3
resistente nonché
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1
dall'Avv. Domenico Foglia interventore volontario
Il Giudice scaduto il termine del 22 ottobre 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c..
Crotone, 23 ottobre 2025
Il Giudice
AU PP IL
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico AU
PP IL, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 986/2022 R.G., vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Sebastiano Foti;
ricorrente
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
); P.IVA_2
resistente contumace
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Foglia;
P.IVA_3
resistente nonché
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1
dall'Avv. Domenico Foglia interventore volontario
OGGETTO
Pagamento canoni affitto.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025, da intendersi qui richiamate.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 429 e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 429 c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il
3 giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi.
1.1. Va altresì premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. La causa, istruita con documentazione e ctu grafologica (disposta dal precedente titolare del procedimento), è stata rinviata per la decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Va sin da subito precisato che la decisione viene adottata applicando il principio della
"ragione più liquida", il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ex art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza la necessità di esaminare previamente le altre (arg. Cass. Civ. S.U., 8.5.2014 n. 9936; Cass. Civ. sez. 6, 28.5.2014 n.
12002).
4. La domanda di pagamento azionata si fonda su una scrittura privata sottoscritta il
20.2.2020, con la quale la si sarebbe accollata il debito della Controparte_2 [...] nei confronti della inerente a canoni di affitto di ramo d'azienda e CP_1 Parte_1 fatture di spesa (v. doc. 2 ricorrente). Contr E' documentale che in corso di causa tra la e la sia intervenuto accordo Pt_1 transattivo, datato 23.9.2022 e dep. in atti il 2.2.2023, avente ad oggetto l'intera causa n.
986/2022 r.g. e dunque l'intera obbligazione solidale, come si evince dall'insuperabile dato letterale, giacché tale accordo reca un esplicito riferimento ad essa causa;
a seguito di tale transazione, la ha quindi rinunciato alla domanda azionata nei confronti della Pt_1
Contr debitrice transigente (cfr. memoria dep. 2.2.2023).
4 Di detta transazione la - condebitrice solidale in forza della su richiamata CP_2 scrittura di accollo - ha affermato di voler profittare con dichiarazione resa all'udienza del
15.2.2023 (cfr. relativo verbale d'udienza).
Sul punto, importa rammentare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che: "la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma ne limiti di decadenza" (cfr. Cass. n. 20250/2014).
Ne consegue che alla ricorrente è preclusa una ulteriore domanda avente lo stesso oggetto, Contr non solo nei confronti del soggetto con il quale la transazione è stata conclusa - cioè la
-, ma anche nei confronti di tutti i condebitori solidali che dichiarino di volerne profittare, nel caso di specie la . CP_2
Né per contrastare tale conclusione la ricorrente può utilmente invocare quanto pattuito al punto 4 del contratto di transazione in parola, secondo cui: “il procedimento per il ricorso locatizio sarà rinunciato nei confronti della posto che il relativo debito è stato CP_1 accollato da altra società (la , nei confronti della quale il giudizio Controparte_2 proseguirà”.
E' risaputo, infatti, che, ove la transazione riguardi - come nel caso di specie - l'intero debito, essa produce effetti anche nei confronti dei coobbligati in solido che dichiarino di voler giovarsene ex art. 1304 c.c., senza che tale conseguenza possa essere evitata introducendo nella transazione per l'intera obbligazione una clausola di contrario tenore, giacché una simile pattuizione è destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo rispetto ai contraenti e del quale perciò questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre (arg. Cass. S.U. 30174 del 2011).
Pertanto, appurata la natura globale dell'accordo transattivo in parola, alla dichiarazione della resistente di volerne profittare ex art. 1304 c.c. - integrante esercizio di un diritto potestativo sostanziale cui corrisponde uno stato di soggezione del creditore, impossibilitato ad opporvisi - deve conseguire la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per la quale hanno qui concluso la resistente e il terzo intervenuto, giacché il rapporto obbligatorio plurisoggettivo preesistente, qualunque ne sia la fonte, deve dirsi definitivamente conformato, anche quanto alla condebitrice originariamente estranea, al
5 successivo accordo, secondo la pattuizione transattiva intercorsa tra gli stipulanti (in giur. di merito, v. Trib. Milano, n. 5137/2020).
Ogni altra questione dedotta e trattata dalle parti deve ritenersi assorbita, ricordando che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
5. Da ultimo, deve essere respinta la domanda di condanna della ricorrente al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., introdotta dalla società resistente con la comparsa di costituzione, non ricorrendone i presupposti di legge, atteso che la non ha agito con mala fede o colpa grave, essendosi limitata ad esercitare i Parte_1 propri diritti di azione e di difesa, sanciti dall'art. 24 Cost..
Peraltro, va ribadito il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui
è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (v.
Cass. n. 22951/2019).
Invero, la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale, sicché la relativa domanda richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Nella fattispecie in esame, la deduzione del danno in questione non è stata accompagnata da concreti elementi atti a consentire un'attendibile liquidazione del lamentato pregiudizio, atteso che la società istante non ha allegato né le conseguenze dannose concretamente rivendicate né il nesso di causalità che le lega all'asserito fatto illecito aquiliano.
6. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, in ragione delle peculiarità in fatto della vicenda e della definizione della causa con pronuncia di mero rito e
6 per fatto (la dichiarazione della resistente ex art. 1304 c.c.) successivo alla CP_2 introduzione del processo.
Attesa la finalità di giustizia dell'accertamento, le spese della ctu grafologica, disposta dal precedente assegnatario del procedimento in considerazione del disconoscimento dell'atto ricognitivo di debito de quo e della conseguente istanza di verificazione, sono poste definitivamente a carico delle parti costituite in solido tra loro, come liquidate con decreto emesso in corso di causa.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per avere la resistente Controparte_2 dichiarato di voler profittare della transazione stipulata tra la ricorrente e la condebitrice solidale Controparte_1
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla società resistente;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di ctu, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, definitivamente a carico delle parti costituite in solido tra loro.
Così deciso in Crotone, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice
AU PP IL
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