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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Emanuela
Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10451 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Ilenia Bacchi, Parte_1 con elezione di domicilio a Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n.
15. attrice contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Controparte_1
Firinu, con elezione di domicilio a Palermo, via Ausonia 83. convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza cartolare del 09.01.2025, della quale
è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 296 2021
00650503 89 000, avente ad oggetto la somma di euro 2.560,94, relativa al presunto omesso pagamento della sanzione amministrativa comminata con l'ordinanza di ingiunzione n. 238/2017 dell'11 settembre 2017.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'omessa notifica dell'ordinanza di ingiunzione sottesa alla cartella (oggetto della presente impugnazione), ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione della pretesa oggetto della cartella esattoriale per decorso del termine quinquennale rispetto all'epoca della presunta violazione che sarebbe stata sanzionata con l'ordinanza di ingiunzione n. 238/2017 dell'11 settembre 2017. Nel merito ha eccepito la nullità della cartella per carenza della motivazione.
L'Agente della Riscossione costituitosi ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito ha evidenziato che l'ordinanza di ingiunzione sottesa alla cartella era stata tempestivamente notificata e rispetto ad essa la parte ingiunta aveva anche proposto istanza di rateizzazione poi non rispettata. Indi, ha chiesto il rigetto di tutte le domande.
Così riassunti i termini della questione, preliminarmente in ordine alla legittimazione passiva dell' osserva il Controparte_2
Tribunale che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e che ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.
Il contribuente, infatti, può convenire in giudizio sia l'ente impositore, sia l'Agente della Riscossione, senza che tra essi si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere del secondo evocare in giudizio il primo se non vuole sopportare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa tributaria.
Di talché, non ricorre l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alla presente controversia. Controparte_2
Nel merito l'opposizione deve ritenersi infondata e va respinta per le ragioni di seguito indicate.
Ed infatti, l' convenuta ha dimostrato che il titolo sotteso alla CP_1 cartella impugnata è stato regolarmente notificato in data 26/09/2017, presso la residenza dell'attrice (v. doc n.5 alleg. alla comparsa) e non impugnato. Risulta poi che la parte destinataria dell'ordinanza di ingiunzione ha formalizzato istanza per ottenere una rateizzazione dell'importo; rateizzazione concessa dall'Ente impositore, come risulta dalla comunicazione inviata a mezzo raccomandata dalla di Palermo CP_3
e regolarmente ricevuta dall'attrice, ma poi non onorata (v. doc.5 comparsa). Consegue che non coglie nel segno neppure l'eccezione di prescrizione, essendo seguita poi, entro il termine quinquennale, la notifica della cartella.
Infine, nemmeno il motivo relativo alla presunta nullità per difetto di motivazione risulta fondato.
Ed invero, innanzi tutto la cartella di pagamento impugnata appare sufficientemente motivata, richiamando specificatamente gli estremi della sanzione e dell'ordinanza di ingiunzione, con l'indicazione degli importi da pagare, quindi, contiene tutti gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.3707/16).
Inoltre, anche a volere ritenere la cartella carente di motivazione, non ne deriverebbe in ogni caso la nullità, non avendo l'opponente nemmeno allegato (tanto meno dimostrato), quale sia stato il pregiudizio che il presunto vizio dell'atto abbia determinato alla sua difesa.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sez. Unite: “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa»( Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 11722/10, principio ribadito da Cassazione 3707/16).
Consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Segue la condanna alle spese che tenuto conto del mancato deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, si liquidano in complessivi euro 900,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione proposta da avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 296 2021 00650503 89 000.
Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell' Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 900,00 oltre
[...] iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo, in data 02/04/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Emanuela
Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10451 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Ilenia Bacchi, Parte_1 con elezione di domicilio a Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n.
15. attrice contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Controparte_1
Firinu, con elezione di domicilio a Palermo, via Ausonia 83. convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza cartolare del 09.01.2025, della quale
è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 296 2021
00650503 89 000, avente ad oggetto la somma di euro 2.560,94, relativa al presunto omesso pagamento della sanzione amministrativa comminata con l'ordinanza di ingiunzione n. 238/2017 dell'11 settembre 2017.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'omessa notifica dell'ordinanza di ingiunzione sottesa alla cartella (oggetto della presente impugnazione), ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione della pretesa oggetto della cartella esattoriale per decorso del termine quinquennale rispetto all'epoca della presunta violazione che sarebbe stata sanzionata con l'ordinanza di ingiunzione n. 238/2017 dell'11 settembre 2017. Nel merito ha eccepito la nullità della cartella per carenza della motivazione.
L'Agente della Riscossione costituitosi ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito ha evidenziato che l'ordinanza di ingiunzione sottesa alla cartella era stata tempestivamente notificata e rispetto ad essa la parte ingiunta aveva anche proposto istanza di rateizzazione poi non rispettata. Indi, ha chiesto il rigetto di tutte le domande.
Così riassunti i termini della questione, preliminarmente in ordine alla legittimazione passiva dell' osserva il Controparte_2
Tribunale che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e che ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.
Il contribuente, infatti, può convenire in giudizio sia l'ente impositore, sia l'Agente della Riscossione, senza che tra essi si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere del secondo evocare in giudizio il primo se non vuole sopportare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa tributaria.
Di talché, non ricorre l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alla presente controversia. Controparte_2
Nel merito l'opposizione deve ritenersi infondata e va respinta per le ragioni di seguito indicate.
Ed infatti, l' convenuta ha dimostrato che il titolo sotteso alla CP_1 cartella impugnata è stato regolarmente notificato in data 26/09/2017, presso la residenza dell'attrice (v. doc n.5 alleg. alla comparsa) e non impugnato. Risulta poi che la parte destinataria dell'ordinanza di ingiunzione ha formalizzato istanza per ottenere una rateizzazione dell'importo; rateizzazione concessa dall'Ente impositore, come risulta dalla comunicazione inviata a mezzo raccomandata dalla di Palermo CP_3
e regolarmente ricevuta dall'attrice, ma poi non onorata (v. doc.5 comparsa). Consegue che non coglie nel segno neppure l'eccezione di prescrizione, essendo seguita poi, entro il termine quinquennale, la notifica della cartella.
Infine, nemmeno il motivo relativo alla presunta nullità per difetto di motivazione risulta fondato.
Ed invero, innanzi tutto la cartella di pagamento impugnata appare sufficientemente motivata, richiamando specificatamente gli estremi della sanzione e dell'ordinanza di ingiunzione, con l'indicazione degli importi da pagare, quindi, contiene tutti gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.3707/16).
Inoltre, anche a volere ritenere la cartella carente di motivazione, non ne deriverebbe in ogni caso la nullità, non avendo l'opponente nemmeno allegato (tanto meno dimostrato), quale sia stato il pregiudizio che il presunto vizio dell'atto abbia determinato alla sua difesa.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sez. Unite: “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa»( Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 11722/10, principio ribadito da Cassazione 3707/16).
Consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Segue la condanna alle spese che tenuto conto del mancato deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, si liquidano in complessivi euro 900,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione proposta da avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 296 2021 00650503 89 000.
Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell' Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 900,00 oltre
[...] iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo, in data 02/04/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza