Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5469 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 19806/2020, avente per oggetto determinazioni accessorie a domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata con sentenza n. 4138/2021
TRA
, nato a [...] il [...], procuratore Parte_1 di sé stesso RICORRENTE
E
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Luca Turrin, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 25.2.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri atti;
il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e diritti di visita paterni come in atti, e la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre come già statuito.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2020, il sign. – premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con la sign. il 14.12.2005 dal quale sono CP_1 nati (27.12.2007), (15.12.2010) e (8.8.2013) – esponeva che – R_1 R_2 R_3 stante la pendenza del procedimento di separazione giudiziale già pronunciata con sentenza parziale da questo Tribunale, - fosse esclusivamente dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando ogni ulteriore domanda.
Si è costituita la resistente e, non opponendosi allo scioglimento del vincolo, ha chiesto la sospensione del giudizio di divorzio essendo pendente il giudizio di separazione.
Deduceva: (…) Nel giudizio di separazione, il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa fuori udienza così provvedeva: “1) autorizza i coniugi a vivere separatamente, 2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare di via Cimarosa
n.84; 3) attribuisce al padre il diritto di tenere con sé i figli: il mercoledì dall'uscita da scuola fino alla mattina del giovedì allorchè provvederà ad accompagnarli a scuola nonché, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio al lunedì successivo allorchè li
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accompagnerà a scuola;
per ventuno giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
4) pone a carico del l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 1.440,00 per il CP_1 mantenimento dei figli( euro 480, 0 ciascuno), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche con rinvio, quanto alla individuazione delle spese e ai presupposti per il loro riconoscimento, al protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in maniera di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. (…) Avverso il suddetto provvedimento presidenziale proponeva reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Napoli l'Avv. , il quale sostanzialmente chiedeva di Parte_1
“riformare il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale in data 17/07/2019 determinando in euro 800 mensili il contributo da corrispondere in favore dei figli, ovvero in quello diverso ritenuto giusto ed equo”, adducendo che il Presidente, nella determinazione del suddetto importo non avesse tenuto correttamente in considerazione la determinazione dei rispettivi redditi dei coniugi. In data 11/11/2019, si costituiva nel giudizio instaurato davanti la Corte d'Appello di Napoli la IG.ra si opponeva al reclamo. CP_1
In data 13/11/2019, la Corte d'Appello di Napoli, “definitivamente decidendo sul reclamo proposto da avverso l'ordinanza del Presidente Parte_1 del Tribunale di Napoli del 17/07/2019, ogni altra istanza, domanda e richiesta esaminata, rigetta il reclamo”. In data 17/12/2019, il Tribunale di Napoli pronunciava sentenza n. 11217/2019 sullo status e rimetteva sul ruolo del GI per le determinazioni accessorie.
La sentenza definitiva di separazione è stata pronunciata nel 2021 su accordi delle parti.
Nel merito, ha dedotto: La IG.ra è laureata in medicina e chirurgia presso la Seconda Università degli CP_1
Studi di Napoli - specializzata in allergologia e immunologia clinica. Per scelta concordata tra i coniugi ha sacrificato le proprie aspirazioni professionali e si è dedicata alla cura dei tre figli minori, ancora di tenera età, in particolar modo del figlio maggiore , il quale è affetto dalla “Sindrome di Berger” e necessita di R_1 molteplici cure e attenzioni da parte della madre. Il suo attuale assetto reddituale si evince dalle dichiarazioni relative al reddito imponibile percepito dalla IG.ra al CP_1 netto delle imposte e tasse che sullo stesso gravano, come di seguito esemplificato:
2015 Reddito imponibile (RN4) 37.387 € ; REDDITO Anno d'imposta 2015 – Pt_2 modello unico 2016 AL NETTO DELLE IMPOSTE + 22.349 €, ANNO 2016 Reddito imponibile (RN4) 38.347 €; REDDITO Anno d'imposta 2016 – modello unico 2017 AL NETTO DELLE IMPOSTE + 23.463 €; ANNO 2017 Reddito imponibile (RN4) 42.564
€; REDDITO 2017 Anno d'imposta 2017 – modello unico 2018 AL NETTO DELLE IMPOSTE + 25.915 €; ANNO 2018 – Modello Unico 2019, - Reddito complessivo 47.189 €; ANNO 2019 – Modello Unico 2020 - Reddito complessivo 49.089 €. Si rileva, dunque, come da un'attenta lettura dei modelli fiscali della resistente, quest'ultima percepisce solo reddito da fabbricati. Di contro, l'Avv. svolge la libera professione di avvocato civilista con Parte_1 studio in Napoli, alla Via Salita Scudillo n. 20, nell'immobile di cui è nudo proprietario e la madre è usufruttuaria, di un'estensione pari a circa 220 mq commerciali con box auto annesso, il cui valore medio di mercato, in ragione della zona su cui il suddetto immobile insiste, è pari ad €. 553.181,00; inoltre è nudo proprietario di: 3 civili abitazioni in via Sant'Andrea ad Avellino n.43 rispettivamente di mq 63,80 del valore di
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mercato medio di €. 84.616,00; di mq. 70,2 del valore di mercato medio di 107.864,00; di mq. 125,55 del valore di mercato medio di €. 187.727,00 come da valutazione che si allega – . Si precisa, altresì, che tali immobili Parte_3 sono locati. n. 2 negozi siti in Via S. Andrea ad Avellino rispettivamente al civico n.45 e n.41 di mq 37 e di mq 36. I cui valori di mercato medio di zona sono pari ad €. 82.494,00 e €. 80.264,00. Si rappresenta, altresì, che il è proprietario dell'immobile sito in Napoli Parte_1 alla via Eduardo Nicolardi n. 63, piano T di mq. 52,4 commerciali, il cui valore di mercato medio di zona è pari ad €. 167.653,00. Si precisa che il predetto immobile è locato. Si rappresenta che il ricorrente, oltre all'attività professionale, è amministratore del condominio “Parco la Collinetta” sito in Napoli alla “Salita Scudillo n.20”. Inoltre per quanto a conoscenza della moglie, il si occupa “di amministrare il Parte_1 cospicuo patrimonio dei beni della famiglia di origine”. La IG.ra e l'Avv. , sin dall'inizio del matrimonio, hanno potuto CP_1 Parte_1 godere di un tenore di vita medio alto, caratterizzato da frequentazione di ristoranti, cinema e strutture anche di alto livello. Il formato nucleo familiare, successivamente alla nascita dei figli, si è avvalso della collaborazione di una colf e di una baby sitter, dapprima, di una persona giorno e notte di nazionalità ucraina, sig.ra Parte_4 regolarmente assunta, e spesso in compresenza di altra persona, sig.ra . Persona_4
Nel corso della vita matrimoniale in presenza dei tre figli, i coniugi hanno avuto una vita di agio e la possibilità di garantire ai figlioli scuole anche private – Istituto
Paritario Santa Filomena -, attività ludico sportive (tutti e tre i figli hanno praticato sports nell'anno 2018/2019: calcetto, ginnastica ritmica e palla a volo) per il costo per ciascuno di loro di €. 40,00 d'iscrizione e €. 180,00 di retta annuale. I genitori hanno acquistato per i figli abiti di buon livello. Il marito ha sempre provveduto al pagamento delle rette scolastiche private, alle spese voluttuarie dei figli (a titolo esemplificativo i giocattoli). Quest'ultimo settimanalmente provvedeva all'esborso in contanti per le spese di casa (vitto, detersivo, saponi, etc.etc.) e per le esigenze muliebri personali
(parrucchiere, estetista, etc. etc.); nei primi anni di matrimonio ha sostenuto il pagamento dei contributi previdenziali della moglie (circa €. 1000,00 annuali) Pt_5 e provvedeva al pagamento della manutenzione e dell'assicurazione per l'auto di famiglia. L'avv. in occasione di tutte le ricorrenze donava alla moglie e ai figlioli Parte_1 regali di pregio e costosi (a titolo esemplificativo borse della nota ditta partenopea
Tramontano, monili e gioielli delle note gioiellerie , (orecchini di CP_2 CP_3 brillanti e perle con brillanti, etc. etc.) Il marito ha sempre provveduto al pagamento di alcune utenze gestionali (quali il condominio e l'acqua). Dal 2017, allorchè la IG.ra si è trasferita presso CP_1
l'abitazione sita in Via Cimarosa, il ha contribuito economicamente Parte_1 versando alla moglie l'importo di 800,00 € mensili, al pagamento dello stipendio di una delle colf, al garage “Autovomero” per l'importo di 175,00 € mensili, che tuttavia, nelle more del giudizio di separazione personale dei coniugi, si è rifiutato di pagare. D'altra parte, l'avv. , da settembre 2017, per sua ammissione esplicita - Parte_1 tant'è che ne ha chiesto nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione personale dei coniugi, tutt'oggi pendente, anche l'assegnazione senza nulla corrispondere alla moglie – occupa l'immobile, precedentemente adibito a casa familiare, sito in Napoli alla via Salita Scudillo n. 20, di proprietà esclusiva della resistente, che è oltremodo svantaggiata da tale circostanza, dovendo rinunciare ad un canone di locazione da introitare da terzi. A ciò si aggiunga che, ad oggi, la sig.ra è gravata da notevoli CP_1 spese, poiché si è trovata a sostenere, oltre alle sue spese personali, ingenti spese fisse
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mensili. Volendo solo operare riferimento ad un lasso temporale maggiormente vicino nel tempo, i costi sostenuti dalla IG.ra da gennaio a giugno 2019 sono pari ad CP_1 una media mensile che negli ultimi mesi si è stabilizzata per l'importo di €. 4000,00 circa, spese tutte occorse per la gestione dei figli, della casa, dell'organizzazione domestica, del tempo ludico, per spese scolastiche ed extra in genere, per la manutenzione e per i costi per parco auto, per accompagnamenti, per spese mediche e farmaceutiche, per trasporti e cura della persona, per regali di compleanno e per la cura dei cani ed affidati contrariamente a quanto addotto da controparte nel corso del giudizio relativo alla separazione personale dei coniugi. (…) In merito alla regolamentazione del diritto di visita del padre: a decorrere dal mese di marzo 2020, in virtù delle misure adottate per il contingentamento della diffusione del virus Covid-19, i figli minori non si recano più fisicamente presso i rispettivi edifici scolastici ma, usufruendo del servizio di didattica a distanza (“DAD”), seguono le lezioni da casa. Tuttavia, come si può evincere dallo scambio di PEC intercorso tra la scrivente difesa e l'Avv. nel mese di dicembre 2020, Parte_1 durante questo periodo e sino ad oggi il padre, disattendendo le prescrizioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 17/07/2019, ha sempre riaccompagnato i figli dalla madre il mercoledì e la domenica sera, non facendoli pernottare presso la propria dimora. In specie, nella giornata di mercoledì il è solito prelevare i minori Parte_1 presso la casa materna nel pomeriggio (generalmente intorno alle 17/17:30), per poi ivi riaccompagnarli dopo cena, adducendo come motivazione la difficoltà da lui riscontata nel seguire e prestare la giusta assistenza ai figli nello svolgimento pomeridiano dei compiti scolastici. A parziale modifica dei provvedimenti in vigore si chiede, inoltre, di disporre che durante le vacanze estive i minori, secondo l'alternanza di anno in anno, possano trascorrere con ciascun genitore i periodi 1-15 luglio o 16-31 luglio, nonchè 1-
15 agosto o 16-31 agosto. ad oggi esprime diniego a trascorrere con il R_1 padre il mercoledì.
Ha chiesto: 1) Assegnare la casa familiare, sita in Napoli, alla Via Cimarosa n. 84, alla
IG.ra di sua proprietà esclusiva, ove ella continuerà a coabitare con i tre figli CP_1 minori, collocati presso la stessa;
2) Confermare l'affido condiviso dei figlioli ad entrambi i genitori;
3) Stabilire, a carico dell'Avv. , un assegno mensile di Parte_1 mantenimento in favore dei tre figli minori di €. 2000,00 da ripartirsi in parti eguali tra loro e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente della sig.ra oltre adeguamento Istat annuale. Tanto soprattutto in virtù delle accresciute CP_1 esigenze dei figli quale fatto notorio e/o in subordine confermare l'assegno statuito in sede di separazione vale a dire pari ad €. 1.440,00. 4) Stabilire la suddivisone delle spese straordinarie tra i genitori al 50%, come individuate nel Protocollo d'Intesa tra Avvocati e Magistrati del 07/03/2018. 5) Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e prevedere che alcun assegno di divorzio è dovuto all'uno nei confronti dell'altro. 6) Attribuire al padre il diritto di tenere con sé i figli: il mercoledì dall'uscita di scuola fino alla mattina del sabato, nonchè, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì successivo, allorchè li accompagnerà a scuola;
durante le vacanze estive, ad anni alterni dall'1 al 15 luglio, oppure dal 16 al 31 luglio, nonchè dall'1 al 15 agosto oppure dal 16 al 31 agosto;
durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis.
All'udienza presidenziale del 4.2.2021, sentiti i coniugi, sono stati confermate le condizioni di cui alla separazione.
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Con ricorso ex art. 709 ter cpc depositato il 5.8.2022, la sign.ra ha chiesto di CP_1 essere autorizzata a trasferire la propria residenza in Pordenone con i propri figli per motivi di lavoro. Si è costituito il resistente e si è opposto a tale domanda.
In data 8.9.2022 è stato disposto dal Presidente del turno feriale l'udienza in presenza per sentire le parti ed i minori ed dinanzi al Giudice R_1 R_2 relatore.
Espletato il libero interrogatorio delle parti e dei minori, con ordinanza del 23.9.2022, acquisito il parere del PM, il Gi ha statuito come di seguito: vista la richiesta della sign. ricorrente ai sensi dell'art. 709 ter, CP_1 di autorizzare il trasferimento dei figli minori , e - con R_1 R_2 R_3 residenza privilegiata presso di sé, come da sentenza di separazione n.
11217/2019 - da Napoli a Pordenone, nonché all'iscrizione degli stessi presso i rispettivi istituti scolastici in considerazione del suo trasferimento per motivi di lavoro, avendo la stessa trovato lavoro come medico presso un ambulatorio privato in quella città; valutati tutti gli elementi prospettati dalle parti, osserva quanto segue: rilevato che, come affermato dalla pacifica giurisprudenza della Suprema Corte “in tema di modifica delle condizioni di separazione giudiziale, il coniuge separato, collocatario dei figli minori, può trasferire altrove la residenza propria e del figlio, anche senza il consenso dell'altro genitore, non comportando ciò, di per sé, il venir meno dell'affido condiviso o di quel collocamento, in quanto ogni statuizione al riguardo va adottata esclusivamente in funzione del superiore interesse dei minori - (nella specie, la Suprema corte ha confermato il provvedimento di merito che aveva disposto il collocamento di due minori presso la madre, che per esigenze di lavoro si era trasferita in altra città, distante da quella originaria di residenza, dove viveva l'altro genitore, i cui rapporti quotidiani con le figlie venivano compressi, tenuto conto dell'esigenza di assicurare a queste ultime, ancora in tenera età, la costante presenza della madre). (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/05/2015, n.9633); invero, il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario poiché stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Sulla scorta di tali principi il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario. (Cassazione civile sez. I, 14/09/2016, n.18087); ritenuto che, posti tali principi di diritto alla base della decisione, nel caso di specie, la decisione della madre di trasferirsi a Pordenone per motivi afferenti alla sua attività professionale di medico non appare infondata od arbitraria, ma giustificata, tenuto conto anche delle esigenze dei figli minori, in relazione alla loro età, al loro inserimento scolastico e alle possibilità di vita ed inserimento a
Pordenone, tenuto conto che i ragazzi possono essere ritenuti capaci di adattarsi al cambiamento, e che tale cambiamento non comporterebbe maggiore difficoltà di rapporti con il padre, se non logistici, che, tuttavia il padre può affrontare periodicamente così come la madre, che porterà i figli a Napoli quando vorranno, come dalla stessa dichiarato in udienza, considerato che, l'audizione di e ed finalizzata a definire la migliore collocazione degli stessi e R_1 R_2 della piccola (di anni 9), si è svolta con modalità adeguate e rispettose della R_3 loro sensibilità nel rispetto del principio della minima offensività; atteso che i
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ragazzi, - la cui capacità di discernimento non è stata messa in dubbio dalla ricorrente ma solo il padre ha dedotto che potrebbero essere stati condizionati dalla madre – sono stati sentiti senza la presenza dei procuratori e le risposte date dai minori sono state rese in modo semplice, coerente e logico;
atteso che sia che sono parsi al giudice, che li ha ascoltati in presenza della R_1 R_2 dott. Ssa Stefania Romano dell'UPP., hanno dichiarato entrambi di essere felici di trasferirsi a Pordenone, città che già conoscono per esservi stati spesso con la madre ed il suo compagno, di aver già visto le scuole presso le quali saranno iscritti, di essere certi del fatto che, in caso di loro disagio tornerebbero a Napoli, come promesso dalla madre, di non aver alcuna intenzione di sostituire il padre con la figura del compagno della madre, di essere certi di tornare a Napoli ogni qualvolta lo vorranno e che il padre potrà recarsi da loro senza alcun problema, di farsi portavoce della volontà anche della piccola;
in definitiva, R_3 considerati tutti gli elementi suesposti, considerata la chiara volontà dei minori e considerato che il motivo per cui il resistente si è opposto a tal trasferimento, ossia il distacco eccessivo dai figli ed il sospetto che siano stati condizionati dalla madre è palesemente in contrasto con le dichiarazioni dei minori stessi, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 17.7.2019, e dell'attuale regime di affido dei minori, fermo restando l'affido condiviso a entrambi, va prevista la residenza privilegiata di , e presso la madre a R_1 R_2 R_3
Pordenone, autorizzandosi inoltre la madre alla richiesta di tutta la documentazione necessaria per il trasferimento della residenza e della scuola;
P.Q.M.
A parziale modifica del regime attualmente vigente conferma l'affido condiviso dei minori , e ad entrambi i genitori con R_1 R_2 R_3 residenza privilegiata presso la madre in Pordenone presso l'indirizzo che sarà cura della madre comunicare al padre appena avverrà il trasferimento;
Si rinvia per il prosieguo del giudizio all'udienza del 20 ottobre 2022 in modalità cartolare. La Corte d'Appello, con decreto del 2.12.2022, ha confermato tale provvedimento rigettando il reclamo del e l'istanza di sospensiva dell'ordinanza Parte_1 impugnata. La causa, infine, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
l'avv.
ha chiesto udienza in presenza per la discussione dinanzi al Collegio Parte_1 fissata in data 25.2.2025, alla quale non era presente la sign. All'esito della CP_1 discussione il giudizio è stato riservato al Collegio.
Circa le modalità di affido di affido dei figli minori (17 anni), R_1
(15 anni) e (12 anni) in assenza di contrasti tra i coniugi – il R_2 R_3 Collegio conferma l'affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre.
La questione principale da affrontare attiene alla residenza privilegiata dei minori in quanto, successivamente al trasferimento della a Pordenone con i figli nel CP_1 2022, il – dopo la conferma dell'ordinanza del alla Corte Parte_1 CP_4 d'Appello che ha confermato l'autorizzazione concessa dal Gi al trasferimento di tutto il nucleo familiare, - ha impugnato il decreto della Corte d'Appello con ricorso alla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 8574 del 21.3.2024, ha così statuito: (…) I motivi di ricorso sono i seguenti: 1)violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c., nullità del provvedimento ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. n. 4 (in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) attesa la violazione del seguente principio di diritto: Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi
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con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. 2)Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nullità del provvedimento ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. n. 4 (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5), attesa la violazione del seguente principio di diritto: Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. 3)Violazione e falsa applicazione dell'art. 283 c.p.c., nullità del provvedimento ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. n. 4 (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), attesa la violazione del seguente principio di diritto: Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250,00 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Infatti la Corte, ritenendo infondata l'istanza, ha condannato il ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.400,00. 4)Violazione e falsa applicazione dell'art. 70 c.p.c. e dell'art. 73 R.D. n.12/1941 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, attesa la violazione dei seguenti principi di diritto: Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio…omissis. Infatti, il Sost. Proc. Gen. avvalendosi di un modulo prestampato, in cui sono state vergate a mano (negli spazi vuoti) soltanto il cognome del reclamante ed il n. R.G. del procedimento, senza che il Magistrato abbia fornito un minimum di contezza in ordine ad almeno uno dei motivi posti a base del reclamo, ha espresso il proprio parere richiamandosi alla seguente
(scarna) dichiarazione di stile: il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato in fatto ed in diritto. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo ed al terzo motivo, assorbiti gli altri. L'odierno ricorrente lamenta che il Giudice di merito non abbia tenuto conto degli elementi dal medesimo espressi per opporsi al trasferimento dei figli. Infatti, la Corte di
Appello di Napoli non ha motivato adeguatamente ed esaurientemente sulle ragioni per le quali ha consentito il trasferimento dei minori dal luogo di residenza della famiglia prima della crisi. In particolare il Giudice di merito ha dichiarato di essere pervenuto alla impugnata decisione tenendo in considerazione le inequivoche volontà espresse dai minori, intese come favorevoli al trasferimento, in particolare sulla volontà dei minori ha affermato: “atteso che sia che R_1 sono parsi al giudice, che li ha ascoltati in presenza della Dr.ssa Stefania Romano R_2 dell'UPP, hanno dichiarato entrambi di essere felici di trasferirsi a Pordenone, città che già conoscono per esservi stati spesso con la madre ed il suo compagno, di aver già visto le scuole presso le quali saranno iscritti, di essere certi del fatto che, in caso di loro disagio tornerebbero a Napoli, come promesso dalla madre, di non aver alcuna intenzione di sostituire il padre con la figura del compagno della madre, di essere certi di tornare a Napoli ogni qualvolta lo vorranno e che il padre potrà recarsi da loro senza alcun problema, di farsi portavoce anche della piccola R_
”. Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la “facoltà di vederli e tenerli quando desidera”. Infatti, la Corte di merito non ha valutato quella considerevole distanza tra le due città che non consente frequentazioni giornaliere, se non della durata di poche ore, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio. Tenendo poi conto che i figli frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, etc., non possono certo assentarsi troppo tempo dalla città di residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni. Il trasferimento potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità anche in quanto la Corte di merito non ha valutato in alcun modo la questione, limitandosi a riportare le dichiarazioni rese dai due fratelli ed ma non risulta sia stata ascoltata R_1 R_2R_ la più piccola . Alla luce dell'accoglimento del primo motivo di ricorso deve essere anche accolto il terzo in quanto la valutazione della Corte di merito di condannare il ricorrente a 1.400,00 euro di sanzione appare immotivata e perciò illegittima. Il ricorso deve quindi essere accolto in ordine al 1° e 3° motivo, assorbiti il secondo e il quarto, cassato il provvedimento impugnato e rinviata la causa alla Corte di Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quarto, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.
Depositato in atti il suddetto provvedimento, il Gi – in attesa delle statuizioni di altra Sezione della Corte d'Appello alla quale è stato rimesso il giudizio ha disposto, nuovamente, l'ascolto dei minori all'udienza del 16.7.2024, nonché ha richiesto ai SS di Pordenone una relazione socio-ambientale sul nucleo della sign.
del compagno convivente e dei figli. CP_1
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All'udienza del 16.7.2024 i minori , e sono stati ascoltati R_1 R_2 R_3 dal Gi in quanto il ricorrente aveva dedotto che gli stessi avevano- probabilmente – avuto dei ripensamenti ed aveva lamentato che la madre, nonostante gli accordi, non aveva praticamente mai condotto i figli a Napoli costringendolo a lunghi e faticosi viaggi per vedere i figli;
aveva, inoltre, aggiunto che, quando si reca a
Pordenone, è costretto a pernottare in un B& B dove i figli non vogliono recarsi a dormire e che vede poco i figli in quanto impegnati nelle loro attività.
I minori hanno dichiarato: stiamo bene a Pordenone, abbiamo i nostri amici andiamo a scuola e facciamo sport.
: ho amici anche a Napoli mentre io non ho amici a Napoli R_1 R_3 perché quando sono andata a Pordenone ero piccola. Ad agosto andremo con PA ad Ischia. Siamo arrivati a Napoli martedi scorso ma abbiamo visto PA il sabato perché cosi era concordato, per quanto ne sappiamo. Siamo stufi dei continui litigi dei nostri genitori. Per il momento non vogliamo tornare a vivere a
Napoli ed a Pordenone ci troviamo bene però mamma ci ha detto che se un giorno cambiamo idea e vogliamo tornare a Napoli lei farebbe qualunque cosa per noi;
anche questo farebbe per noi. Per il momento però stiamo bene a Pordenone. Qui
a Napoli vediamo poco i parenti di PA soprattutto in occasione di feste, mentre i nostri cugini sono grandicelli e non li frequentiamo molto. Quando PA viene a
Pordenone non lo vediamo tutti insieme, a volte abbiamo i nostri impegni ma lui ci lascia liberi.
: siamo stufi che PA non parla con mamma, ma è lui che non vuole parlare R_3 con mamma: per ogni decisione siamo messi noi in mezzo a fare da tramite. PÀ non riesce a parlare con mamma perché dice che questa cosa non la riesce a superare;
io ed io l'altro giorno abbiamo parlato con PA e gli R_3 R_2 abbiamo fatto capire che deve trovare un equilibrio e dialogare con mamma perché altrimenti questa cosa ci fa stare male. Sarebbe bello se parlassero tra loro ma purtroppo non ci riescono.
Esther: confermo quanto ha detto perché anche io penso che il dialogo tra R_3 loro sarebbe la soluzione.
: i nostri genitori litigano da quando noi ci siamo trasferiti. Per noi è R_1 stato positivo trasferirci a Pordenone, ci siamo abituati. E' proprio la distanza che fa litigare i nostri genitori”.
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PA dice che non deve sostituire la figura paterna. Ma io gli ho R_2 detto che il nostro PA è lui e nessuno lo può sostituire. Io conosco benissimo i ruoli e non li confondo affatto.
e : siamo ben consapevoli che il PA è uno solo. Capiamo che R_1 R_3 PA si senta un pò escluso dalla nostre vite ma noi facciamo di tutto per renderlo partecipe e gli raccontiamo tutto;
abbiamo una chat noi 4 e parliamo spesso a telefono.
Il Giudice ha dato atto i minori sono apparsi sereni e tranquilli, ed anche la piccola ha mostrato capacità di discernimento e notevole maturità per la sua età. R_3
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I SS di Pordenone, con relazione del 4.3.2024 hanno riscontrato che i minori – bene inseriti nel contesto scolastico e sociale della città- sono sereni e non hanno manifestato alcuna criticità; i ragazzi hanno riferito di mantenere con il padre contatti quotidiani telefonici e lo vedono circa una volta al mese sia a Napoli che a
Pordenone. La lontananza geografica, a loro dire, non ha influito con il padre.
Hanno dichiarato che un eventuale rientro a Napoli sarebbe per loro dirompente, ed hanno manifestato agli operatori la loro sofferenza e stanchezza sulla conflittualità tra i genitori. Sono, inoltre, stati contattati i dirigenti scolastici degli istituiti frequentati dai ragazzi che hanno confermato il loro perfetto inserimento.
Nelle more del rinvio per la precisazione delle conclusioni, infine, la Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, ha pronunciato sentenza n. 4605 in data 14.11.2024 con la quale ha statuito come di seguito si riporta: Il reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 23/09/22 è infondato per le ragioni di seguito evidenziate. Occorre rammentare come, in via generale, i provvedimenti di c.d. giurisdizione camerale o volontaria o non contenziosa mirano ad adeguare costantemente la realtà giuridica a quella di fatto. Pertanto, in aderenza al mutamento delle condizioni concrete, ed al fine di operare un regolamento degli interessi quanto più aderente alle esigenze materiali,
l'ordinamento in taluni casi consente la riconsiderazione della situazione ad opera dello stesso giudice che abbia provveduto o di un giudice superiore. Al contempo tali provvedimenti - mediante il reclamo ex art. 739 c.p.c. - ammettono di adire il giudice superiore per ottenere una decisione diversa, pur sulla base delle medesime risultanze processuali nonché di instare per la revoca o la modifica del provvedimento ex art. 742 c.p.c. Poiché, nel settore dei rapporti familiari,
l'esigenza di adeguamento della regolamentazione giuridica alla situazione di fatto è particolarmente sentita, ne deriva che i provvedimenti, come quello impugnato, sono privi del carattere della definitività della decisione resa. Invero, vertendosi, in tema di visita di minori le modalità restano affidate agli apprezzamenti compiuti dai giudici di merito ed il provvedimento, soggetto alle regole generali del rito camerale, è come tale inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, poiché valevole solo rebus sic stantibus, perché modificabile e revocabile non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali. Trattasi di un provvedimento che difetta della definitività e non è impugnabile, ai sensi dell'art. 111 Cost., con ricorso straordinario per cassazione.
(cfr. diffusamente Cassazione civile sez. I, 11/11/2021 n.33612). Tanto premesso, onde individuare il thema decidendum che questo Collegio è chiamato ad affrontare, occorre fare riferimento al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza del 21/03/24 rapportandolo con le mutate circostanze di fatto come desumibili dalla relazione del 28/03/24 dei servizi sociali di Pordenone avuto riguardo, in particolare, all'individuazione di un regime di collocamento dei minori e di visita del genitore non collocatario nel rispetto del preminente e superiore interesse dei figli, applicando, ove necessario, idonee compensazioni alla restrizione del diritto di visita del genitore non domiciliatario.
Riportata integralmente la relazione dei SS, la Corte ha di seguito statuito: La relazione citata, rispondendo così alle esigenze, evidenziate dalla Suprema Corte, di un maggiore approfondimento istruttorio in sede di ordinanza del Tribunale di
Napoli del 23/09/22, consente di avere un quadro di valutazione più ampio. Invero sono stati sentiti i minori (prossimo alla maggiore età) ed R_1 R_2 nonché le insegnati della piccola . Ebbene, i servizi Sociali di Pordenone R_3
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hanno evidenziato come, dopo circa 2 anni dal trasferimento da Napoli, i minori vivano una condizione di estrema tranquillità nel nuovo ambiente scolastico e sociale di Pordenone. In particolar modo, quanto ad , rispetto a cui il R_1 reclamante ha manifestato le maggiori perplessità (sia con riguardo Parte_1 al nuovo indirizzo scolastico -istituto tecnico invece dell'istituto linguistico frequentato a Napoli- sia in relazione alla attività sportiva (canottaggio) che è stato costretto ad abbandonare) occorre evidenziare che egli è prossimo alla maggiore età con un grado di maturità ed autonomia tale da consentirgli di manifestare apertamente e senza influenza alcuna il proprio dissenso ed il disagio rispetto alla decisione di trasferirsi a Pordenone assunta dalla madre. E' emerso altresì come, anche si sia inserita molto bene nella nuova realtà scolastica R_2
e nel gruppo classe mentre, quanto alla piccola , pur se non sentita R_3 direttamente, le insegnanti ne hanno dato un quadro di tranquillità e serenità. Sul punto si osserva come lo stesso reclamante ricorrente abbia chiesto di NON procedere all'audizione dei minori, inutile e deleteria soprattutto tenuto conto della volontà dei minori di non entrare nel rapporto altamente conflittuale tra i loro genitori. Ciò precisato, occorre evidenziare come sia l'assistente sociale che le insegnati dei ragazzi e loro stessi abbiano manifestato grandi CP_5 timori con riguardo ad un loro possibile ritorno a Napoli poiché ciò comporterebbe l'interruzione del percorso educativo e relazionale finora intrapreso da circa due anni per inserirsi nuovamente a Napoli ove dovrebbero vivere in un contesto completamente nuovo se si considera che ha R_1 cambiato indirizzo di studi ed attualmente frequenta la terza classe dell'istituto tecnico- economico;
mentre si è iscritta al primo anno del Liceo Majorana, R_2 indirizzo scienze umane. Ne segue che, a voler applicare in fondo il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione nell'ordinanza di rinvio a questa Corte, il perseguimento del preminente e superiore interesse dei minori impone il sacrificio del rapporto di bigenitorialità, che allo stato viene portato avanti, sia pure con le difficoltà dovuta alla distanza tra Pordenone e Napoli ed al disagio per il pernottamento del padre unitamente ai minori presso un B&B. Tale disagio che, se per il ricorrente si riduce notevolmente ogni qual volta i Parte_1 minori si recano a Napoli, si accresce per i minori che durante l'anno scolastico devono allontanarsi dal luogo di residenza, con difficoltà a svolgere i compiti scolastici loro assegnati ed a mantenere continuative relazioni amicali e ludiche. Ne segue che, se da un lato la censura all'ordinanza del Tribunale di Napoli del 23/09/22 circa il mancato approfondimento istruttorio riguardo il superiore interesse dei minori al trasferimento da Napoli a Pordenone, si è dimostrata corretta come evidenziato dal Supremo Collegio, dall'altro essa è stata ormai superata dalle mutate condizioni psicologiche, sociali ed affettive dei minori allo stato connotate da serenità e tranquillità come evidenziato dai sopravvenuti ulteriori approfondimenti effettuati tramite i Servizi Sociali di Pordenone. Quanto alle misure compensative al sacrificio del rapporto di bigenitorialità che il Collegio di legittimità auspicava fossero adottate, si ritiene opportuno accogliere le in parte le conclusioni del reclamante ricorrente in riassunzione disponendo che il padre possa tenere i minori con sé 1) alternatamente nel fine settimana, dalle ore 18 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica successiva, con facoltà dell'avv. di raggiungerli a Pordenone ovvero di tenerli con sé a Parte_1
Napoli; 2) continuativamente durante i periodi di festività natalizie e di capodanno (alternate tra loro) e pasquali ed in generale ogni qual volta vi sia la sospensione delle attività scolastiche;
3) continuativamente per almeno venti giorni nel periodo estivo, tra il primo luglio ed il 30 agosto, periodo da
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comunicarsi alla madre entro il 30 aprile di ogni anno;
il tutto previo accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze dei minori. La fondatezza della censura comporta necessariamente la revoca della sanzione pecuniaria posta a carico del
(odierno ricorrente e reclamante) all'esito del rigetto del reclamo ex Parte_1 art 709 ter com. 2 n. 4 cpc. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento delle ragioni del reclamante nel giudizio di legittimità ed il sostanziale rigetto per fatti sopravvenuti in questo giudizio di rinvio esse meritano di essere interamente compensate tra le parti.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, pronunciando sul ricorso in riassunzione a seguito di cassazione del decreto della Corte d'appello di Napoli n. 2058/2022 depositato il 12/04/2023 così provvede: 1) conferma l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 23/09/22; 2) revoca l'ammenda inflitta al reclamante col decreto sopra impugnato;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Orbene, all'esito della riserva in decisione della causa in data 8.10.2024 con i termini di legge per il deposito delgli atti difensivi finali, il ha chiesto Parte_1 fissarsi udienza in presenza dinanzi al Collegio per la discussione orale. In data 25.2.2025, - presente il solo ricorrente ed il procuratore della resistente, il ha dichiarato: Parte_1
l'Avv. quale procuratore di sè stesso il quale eccepisce Parte_1 inammissibilità del ricorso ex art 709 ter. E deduce che la Cassazione nel cassare la decisione della Corte di Appello ha effettuato una interpretazione del tutto arbitraria della nozione di mutamento delle circostanze confermando la collocazione dei minori a Pordenone, così disattendendo della corte di legittimità.
Nel merito chiede la nuova collazione dei minori a Napoli non essendoci elementi emersi a sostegno della collocazione dei minori a Pordenone. Chiede trasmettersi atti alla Procura per le ragioni dedotte nella comparsa conclusionale anche per le false accuse in ordine alla questione della p.Iva.
L'Avv. Turrin, per la resistente il quale si riporta a tutti gli atti di causa di CP_1 tutti i giudizi pendenti tra le parti.
Orbene, il Collegio- avuto riguardo alla questione principale della residenza privilegiata dei minori presso la madre – preso atto delle statuizioni sopra riportate della Corte d'Appello del 2024, - rilevato che, come evidenziato nella pronuncia- i minori si sono ormai collocati stabilmente nel contesto scolastico, sportivo, sociale della città nella quale vivono ormai dal 2022 con la madre- conferma la residenza privilegiata di , e presso la residenza della made a R_1 R_2 R_3
Pordenone.
Resta da pronunciarsi in ordine alle modalità di visita padre-figli. Il , negli atti conclusivi finali, evidenziando di aver proposto nuovo Parte_1 ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte del 2024, ha chiesto: (…) Nella deprecata ipotesi in cui dovesse essere confermata l'ordinanza al trasferimento in Pordenone, lo scrivente rileva come la Corte di Appello di
Napoli, con la sentenza n. 4605/2024 (impugnata presso il S.C.), abbia già determinato un calendario di visita. A integrazione di tale calendario, lo scrivente chiede che questo Tribunale rimetta alla disponibilità del sottoscritto la trasferta da Napoli in Pordenone: infatti, come sopra esposto, risulta difficile predeterminare tale modalità, in considerazione delle variabili in gioco
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[organizzare il viaggio (che dura 18 ore soltanto per gli spostamenti), conciliare gli impegni di tutti i soggetti coinvolti (tra lavoro dello scrivente, studio, sport e divertimenti per i ragazzi), solo per citare le principali]. Chiede, inoltre, che il Tribunale disponga che la dott.ssa accompagni almeno una volta al mese i CP_1 ragazzi a Napoli dal venerdì alla domenica: in casi simili, gli insegnanti ben potranno consentire un'assenza mensile a scuola, in forza ed in virtù di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria emesso nell'interesse dei minori, anche in considerazione del fatto che la ricorrente, nei due fine settimana del trascorso mese di novembre, pur potendo, è venuta meno al dovere di accompagnare i minori a Napoli, pur essendosi a ciò obbligata dinanzi a questo Giudice all'udienza del 08/09/2022 (<
Pordenone anche durante la settimana e che i ragazzi sono impegnati nello studio e nelle loro attività. Quando si è recato nel fine settimana, li ha tenuti con sé dal sabato alla domenica, ripartendo il lunedi. Non ha mai impedito al padre di stare con i figli e non si è mai opposta all'affido condiviso degli stessi, sebbene il ricorrente (come evidenziato anche dai ragazzi in sede di ascolto) non comunica con lei ma solo con i figli, rendendo tutto molto difficile. Si è, pertanto, rimessa al Collegio evidenziando di non aver mai frapposto alcun ostacolo alle visite paterne né di aver mai creato alcuna problematica in ordine ai giorni i cui, anche senza preavvisare, il si è recato a Pordenone. Parte_1
Il Tribunale, preso atto delle richieste, conferma integralmente le statuizioni adottate in sede di Appello con sentenza n. 4605/2024: il padre potrà tenere i minori con sé 1) alternatamente nel fine settimana, dalle ore 18 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica successiva, con facoltà dell'avv. di Parte_1 raggiungerli a Pordenone ovvero di tenerli con sé a Napoli;
2) continuativamente durante i periodi di festività natalizie e di capodanno (alternate tra loro) e pasquali ed in generale ogni qual volta vi sia la sospensione delle attività scolastiche;
3) continuativamente per almeno venti giorni nel periodo estivo, tra il primo luglio ed il 30 agosto, periodo da comunicarsi alla madre entro il 30 aprile di ogni anno;
il tutto previo accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze dei minori. Essendo, inoltre, stato disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori ed in assenza di opposizione della sul punto, ritenuto che ogni decisione in CP_1 ordine ai figli minori deve essere condivisa dai genitori nell'ottica dell'affido congiunto degli stessi, il Collegio ritiene che possa trovare accoglimento l'istanza del di recarsi a Pordenone quando è in grado di farlo (liberamente) in Parte_1 relazione ai suoi impegni di lavoro, sempre avvisando la del suo arrivo CP_1 almeno due giorni prima, sempre nell'ottica di una migliore gestione (condivisa) dei tempi di permanenza del padre con i ragazzi. Inoltre, come già da impegni presi dalla in passato, la resistente si recherà a Napoli almeno una volta al CP_1 mese per consentire ai figli di vivere il rapporto con il padre nella loro città di origine, sempre previo accordo con il e compatibilmente con gli Parte_1 impegni scolastici dei figli.
Circa il contributo al mantenimento per i minori, stabilito in sentenza di separazione nella misura di € 1.400,00 a carico del padre, il ricorrente ne ha chiesto la diminuzione nella misura di € 1.000,00 assumendo: a far data dall'ordinanza presidenziale del 19/07/2019 (in sede di separazione) in cui era stato determinato, in via provvisoria e salvo approfondimenti istruttori, l'importo mensile di euro 1.440,00 in favore dei figli, sono considerevolmente mutate le capacità
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economiche delle parti. In primo luogo, la predetta ordinanza presidenziale veniva reclamata, giacchè il Tribunale era incorso in errore attribuendo la piena proprietà di alcune unità immobiliari (di edilizia ultrapopolare ricevute in eredità) in Avellino, non rilevando come lo scrivente sia soltanto “nudo proprietario” di immobili - peraltro - non in Avellino, bensì alla Via S.A. Avellino (zona Secondigliano). La Corte di Appello, investita del reclamo, lo rigettava, rilevando che è vero che il Tribunale era incorso in tale errore, ma reputava congruo il contributo di mantenimento, in considerazione del fatto che lo scrivente occupava ancora la casa coniugale in Napoli alla Salita Scudillo n. 20 (di esclusiva proprietà della dott.ssa , che la abitava unitamente ai figli CP_1 allorquando erano presso di lui. Sennonchè, a seguito di un giudizio promosso dalla dott.ssa per occupazione senza titolo, lo scrivente, su sollecitazione del CP_1
Tribunale, ha dovuto rilasciare il predetto immobile a fine settembre 2021. A seguito di tale rilascio, lo scrivente è stato obbligato, per avere un ambiente dove accogliere i propri figli, dopo una ricerca durata sei mesi, a locare un appartamento, a fronte del quale versa un canone mensile di euro 750,00; di converso, la dott.ssa a far data CP_1 dalla predetta udienza presidenziale (19/07/2019): a) ha locato il suddetto appartamento, per il quale riceve un cospicuo canone di locazione;
b) a seguito del decesso del di lei padre (nel 2021), ha ereditato un ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare. Peraltro, lo scrivente, a causa di alcune congiunture economiche che costituiscono fatti notori, relativi alla professione di avvocato, ha visto drasticamente ridurre i propri ricavi derivanti dall'attività professionale. Ricapitolando: successivamente alla determinazione in euro 1.440,00 del contributo di mantenimento fissato con ordinanza del 19/07/2019 si sono verificate le seguenti sopravvenienze, come tali rilevanti ex art. 9 L. 898/1970: 1) in primo luogo, si è definitivamente accertato come lo scrivente sia nudo proprietari di modesti immobili e, quindi, non percepisca nessun reddito;
2) dal mese di giugno 2022 ha locato un immobile per viverci versando un canone di euro 750,00 mensile;
3) la dott.ssa da circa un CP_1 anno, ha locato l'immobile già adibito a casa coniugale e di cui percepisce una cospicuo canone di locazione;
4) la dott.ssa a seguito del decesso del proprio CP_1 genitore, avvenuta a dicembre 2021, ha ereditato, quale unica erede, un cospicuo patrimonio mobiliare ed immobiliare.
La resistente si è opposta, chiedendo la conferma dello stesso importo per i figli a carico del padre.
Orbene, con sentenza di separazione n. 8826/2021 – pronunciata da questo Tribunale su accordi delle parti, era stato recepito – in ordine al mantenimento dei figli- quanto i coniugi avevano chiesto: (…) all'udienza del 30 settembre 2021 le parti comparse personalmente, rinunciando alle reciproche domande di addebito hanno chiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali che di seguito si riportano: pone a carico del l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 1.440,00 per CP_1 il mantenimento dei figli (euro 480,00 ciascuno) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche e scolastiche con rinvio, quanto alla individuazione delle stesse e ai presupposti per il loro riconoscimento, al protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. Le parti hanno chiesto “la conferma del provvedimento presidenziale salvo n caso di impedimento nei rapporti con i figli si cercherà di dare un preavviso di 48 ore;
per le ferie estive l'accordo dovrà intervenire entro il 15 giugno, sempre salvo auspicabili accordi tra i genitori;
conferma assegno
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quale contributo al mantenimento dei figli all'attualità. Rinuncia ed accettazione reciproca alla domanda di addebito. Spese compensate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che – essendo ormai passata in giudicato la sentenza di separazione – a nulla rileva quanto verificatosi nel corso del giudizio separativo avendo i coniugi concordato sull'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre;
sono, cioè, superate dagli accordi raggiunti, le questioni, in questa sede nuovamente riproposte dal , afferenti al rilascio dell'immobile da parte dello stesso ed Parte_1 alla eredità della L'unico elemento sopravvenuto può essere ritenuto quello CP_1 relativo alla locazione di altro immobile da parte del . Parte_1
Tuttavia, sebbene non possa essere effettuata alcuna parametrazione tra i redditi del ricorrente all'epoca della separazione (trasformata da giudiziale in consensuale) ed i redditi successivi, sia pure tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dall'epoca degli accordi separativi, del fatto che le esigenze dei figli minori aumentano e si accrescono con l'età (senza che sia necessario provare alcunchè), il Tribunale non può ignorare e non valutare – ai fini della quantificazione dell'obbligo di mantenimento a carico del padre- la circostanza che il si reca spesso a Pordenone Parte_1 sostenendo le spese di viaggio e le spese di alloggio, mentre – al contrario – la CP_1 non conduce i figli a Napoli come da suoi impegni originariamente presi. Pertanto, il Collegio pone a carico del l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli minori - (per i quali la madre contribuisce in via diretta con il suo lavoro e con l'accudimento domestico) - nella misura di € 1.1000,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da marzo 2026.
Le spese straordinarie per i figli restano divise a metà tra i coniugi, come da
Protocollo del 2018.
Infine, in comparsa conclusionale, l'avv. ha chiesto al Collegio disporsi la Parte_1 cancellazione delle frasi offensive contenute nelle note dell'avv. Turrin: Nelle note a firma dell'avv. Turrin per l'udienza del 28/12/2023 si legge: <<qualsiasi comunicazione fatta dalla dr.ssa scatenava scatena in capo all cp_1 istante insulti minacce denunce azioni legali fatto per il quale la ed i figli sono esausti>> (pag. 2); <<l ricorrente ha cp_1 risposto con nuovi insulti e minacce ci dispiace in quanto siffatto comportamento ai limiti dello stalking avuto sta avendo come unico fine quello di creare ansia nei minori figli solo tensione malessere>> (pag. 3);
<<la dr.ssa continuer a tenere informato l istante padre dei propri cp_1 figli auspicando che cessi ogni comportamento ingiurioso e minaccioso>>. Di tali affermazioni (con le relative circostanze ad esse sottese), di cui si era anche chiesto a questo Giudice la trasmissione degli atti all'Ufficio della Procura, istanza, al pari di altre, del tutto ignorata, lo scrivente insiste affinchè l'adito Tribunale voglia disporne la cancellazione ex art. 89 c.p.c., trattandosi di affermazioni false, lesive della propria figura paterna, calunniatorie e, peraltro, diffamatorie innanzi a questo Ufficio
Giudiziario, presso cui lo scrivente esercita la professione. Quest'ultimo episodio getta ombre sull'avverso uso strumentale dell'atto processuale, riducendo al silenzio questa che, istituzionalmente, è obbligata a prendere posizione per difendere la dignità e Pt_3
i diritti fondamentali di ogni persona. Peraltro, le predette dichiarazioni sono state del tutto smentite dalle dichiarazioni rilasciate sia dalla dott.ssa sia dai minori CP_1 nell'ultima udienza del 16/07/2024.
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Il Collegio, preso atto di quanto sopra, non ritiene che le suddette espressioni adoperate dall'avv. Turrin nelle note di udienza – sebbene non appropriate – siano tali da potersi ritenere ultronee rispetto alla normale dialettica processuale, tali da potersi, quindi, ritenere offensive della dignità e della reputazione dell'avv.
. L'istanza, va, pertanto, rigettata. Parte_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano – per le 4 fasi, in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dispone l'affido congiunto dei figli minori , e R_1 R_2
ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e R_3 modalità di visita come indicate in parte motiva;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla resistente mensilmente, quale contributo al mantenimento dei figli la somma di euro
1.100,00 con decorrenza dalla pronuncia e adeguamento ISTAT annuale da marzo 2026;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, come espresso in parte motiva;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla resistente per le 4 fasi che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese generali se dovute.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 25.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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