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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/11/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16052 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FR RINALDI GIUDICE
DR MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16052/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con gli avv.ti LA DAVIDE e Parte_1 C.F._1
LA DR, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Lonato via
Cenedella n. 7
e
(c.f. ), con gli avv.ti LA DAVIDE e Parte_2 C.F._2
LA DR, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Lonato via
Cenedella n. 7
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 3.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 04.03.2000, in Comune di Lonato
e trascritto nei registri di stato civile del Comune di LONATO, al n. 1, parte prima, serie PRIMA, anno 2000 tra i sigg. e;
Parte_1 Parte_2
2. Ordinare al competete ufficiale di stato civile di provvedere alle opportune annotazioni.
3. dare atto che la casa coniugale, sita in Lonato del Garda (Bs), è di proprietà del sig.
[...]
che continuerà ad abitarvi, essendosi la ricorrente già trasferita in altra abitazione. Parte_2 4. disporre, che il figlio maggiorenne ma non autosufficiente, manterrà l'attuale Persona_1 residenza presso la casa paterna e frequenterà i genitori in modo paritario.
5. In forza di questa frequentazione paritaria i coniugi non prevedono un assegno mensile per il mantenimento ordinario.
6. Disporre il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo in uso a favore del genitore che le anticipa.
7. Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non spiegano reciproche domande
8. Spese compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 31/07/2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in LONATO (BS) il 04/03/2000, da cui era nato il figlio il 7.11.2005, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data Per_1
26.11.2024 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 27.11.2024 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2024), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato a LONATO (BS) il 04/03/2000, iscritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000, parte I, n. 1;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
AN ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FR RINALDI GIUDICE
DR MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16052/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con gli avv.ti LA DAVIDE e Parte_1 C.F._1
LA DR, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Lonato via
Cenedella n. 7
e
(c.f. ), con gli avv.ti LA DAVIDE e Parte_2 C.F._2
LA DR, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Lonato via
Cenedella n. 7
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 3.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 04.03.2000, in Comune di Lonato
e trascritto nei registri di stato civile del Comune di LONATO, al n. 1, parte prima, serie PRIMA, anno 2000 tra i sigg. e;
Parte_1 Parte_2
2. Ordinare al competete ufficiale di stato civile di provvedere alle opportune annotazioni.
3. dare atto che la casa coniugale, sita in Lonato del Garda (Bs), è di proprietà del sig.
[...]
che continuerà ad abitarvi, essendosi la ricorrente già trasferita in altra abitazione. Parte_2 4. disporre, che il figlio maggiorenne ma non autosufficiente, manterrà l'attuale Persona_1 residenza presso la casa paterna e frequenterà i genitori in modo paritario.
5. In forza di questa frequentazione paritaria i coniugi non prevedono un assegno mensile per il mantenimento ordinario.
6. Disporre il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo in uso a favore del genitore che le anticipa.
7. Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non spiegano reciproche domande
8. Spese compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 31/07/2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in LONATO (BS) il 04/03/2000, da cui era nato il figlio il 7.11.2005, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data Per_1
26.11.2024 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 27.11.2024 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2024), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato a LONATO (BS) il 04/03/2000, iscritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000, parte I, n. 1;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
AN ET