Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 13569/2021 R.G., introitata in decisione nell'udienza del 19.11.2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Parete (CE), alla Via G. Marconi n. 151, presso lo studio dell'Avv. Raffaele
Fontana (PEC: , che la Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPONENTE
E 1) (C.F.: ), in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Parete (CE), alla Via della Repubblica n. 52, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Martino (PEC:
, che lo rappresenta e difende Email_2
giusta procura in atti,
2) (C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore,
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Il presente provvedimento è firmato digitalmente dal GE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 13.12.2021, Pt_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord il
[...] [...]
e l' proponendo opposizione CP_1 Controparte_2
avverso la cartella di pagamento n. 028 2018 00177566 59 001 notificatale in data 11.09.2021, emessa dall' per un Controparte_2
totale di € 7.259,33, sulla base delle seguenti ingiunzioni di pagamento del n. 5150530 assunta notificata il 07.06.2014 per canone Controparte_1
acqua e interessi anno 2009; n. 5337952 assunta notificata il 07.06.2014 per canone acqua ed interessi anno 2010; n. 109877 assunta notificata il
03.11.2014 per canone acqua ed interessi anno 2008; n. 119234 assunta notificata il 03.11.2014 per canone acqua e interessi anno 2009.
In particolare, l'opponente rilevava che in realtà le ingiunzioni di pagamento non erano mai state notificate e che, comunque, la pretesa creditoria in esse portata risultava oggetto di prescrizione quinquennale, essendo stata notificata la cartella di pagamento solo in data 11.09.2021.
Concludeva per l'inesistenza della pretesa creditoria azionata e per l'annullamento della cartella di pagamento opposta;
con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il impugnando l'avversa Controparte_1
opposizione, versando in atti le ingiunzioni di pagamento in questione notificate, rilevando l'insussistenza dell'eccepita prescrizione del diritto azionato e concludendo per il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Non si costituiva in giudizio l' . Controparte_2 Con ordinanze del 04.10.2022 e del 27.12.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 02.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
Napoli Nord del 27.05.2024, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP che, con ordinanza del 30/31.05.2024, provvedeva a rimetterla sul ruolo di udienza del 19.11.2024, onde consentire alle parti di rassegnare le conclusioni innanzi a sé.
Svoltasi l'udienza del 19.11.2024 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è sostanzialmente fondata.
§1.- Innanzitutto va dichiarata la contumacia dell
[...]
che, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, ha Controparte_2
ritenuto di non doversi costituire.
§2.- Occorre, poi, rilevare che la doglianza dell'opponente relativa alla ritenuta mancata notifica delle ingiunzioni di pagamento indicate nella cartella di pagamento n. 028 2018 00177566 59 001, costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., contestandosi con essa la regolarità formale della procedura, da formularsi tempestivamente nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Ebbene, la cartella di pagamento in questione risulta in atti regolarmente notificata in data 11.09.2021, mentre l'opposizione incardinante il presente giudizio risulta notificata solo il 13.12.2021 e, quindi, ben oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di opposizione.
§3.- Con altra doglianza, l'opponente ha lamentato l'avvenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del diritto relativo ai tributi idrici del portati dalla cartella di pagamento opposta e Controparte_1
dalle ingiunzioni di pagamento in essa rappresentate.
Il motivo di opposizione è fondato.
Dalla documentazione versata in atti emerge il dettaglio delle ingiunzioni di pagamento azionate: a) quella n. 5150530 risulta in atti regolarmente notificata il 07.06.2014 e relativa a fatture per consumo idrico degli anni dal 1997 al 2004; perciò, in mancanza di prova di atti interruttivi e considerata la notifica del 07.06.2014, a tale data risultava già prescritto il credito di € 2.277,44 portato dall'ingiunzione in questione;
b) quella n.
5337952 risulta in atti regolarmente notificata il 07.06.2014 e relativa a fatture per consumo idrico degli anni dal 2005 al 2007; perciò, in mancanza di prova di atti interruttivi e considerata la notifica del 07.06.2014, a tale data risultava già prescritto il credito di € 4.448,17 portato dall'ingiunzione in questione;
c) quella n. 109877 risulta in atti regolarmente notificata il
03.11.2014 e relativa a fattura per consumo idrico dell'anno 2008; perciò, in mancanza di prova di atti interruttivi e considerata la notifica del
07.06.2014, a tale data risultava già prescritto il credito di € 106,57 portato dall'ingiunzione in questione;
d) quella n. 119234 risulta in atti regolarmente notificata il 03.11.2014 e relativa a fattura per consumo idrico del 2010; perciò, considerata la notifica del 07.06.2014, il credito di €
108,87 portato dall'ingiunzione in questione non risultava prescritto a tale data.
Tuttavia va rilevato che dalle date del 07.06.2014 e del 03.11.2014 di notifica delle suddette ingiunzioni di pagamento, solo in data 11.09.2021 veniva notificata la cartella di pagamento oggi opposta;
perciò, in mancanza di atti interruttivi, l'intero credito al riguardo vantato dal Controparte_1 ed azionato dall' risulta prescritto. Controparte_2
§4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza, per cui va disposta, ex art. 91 c.p.c., la condanna del e dell' Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle stesse in favore di Controparte_2
, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto Parte_1
riguardo al valore della controversia -di cui al D.M. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche- ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti del e dell' Parte_1 Controparte_1 [...]
, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e Controparte_2
difesa, così decide:
1) dichiara la prescrizione del diritto di credito portato dalla cartella di pagamento n. 028 2018 00177566 59 001 e, per l'effetto, la annulla;
2) condanna il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, e l' , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 2.870,00 di cui € 270,00 per spese ed €
2.600,00 per competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA, con attribuzione all'Avv. Raffaele Fontana dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 11.02.2025.
Il giudice monocratico