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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/06/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
Proc. n. 817/2019 R.G.A.C.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 817/2019 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente, in proprio e quale procuratore speciale di , CP_1 Parte_2 nato a [...] il [...] (c.f.: ); , CodiceFiscale_2 CP_2 nato a [...] il [...] (c.f.: ); , nato a CodiceFiscale_3 CP_3
Palmi (RC) il 26.01.1954 (c.f.: ; CodiceFiscale_4 Controparte_4
, nato a [...] il [...] (c.f.: );
[...] CodiceFiscale_5
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_3 [...]
); , nato a [...] il [...] (c.f.: C.F._6 Controparte_5
, giusta procura speciale, Notaio del CodiceFiscale_7 Persona_1
03.11.2016, rep. nr. 43536 (all. doc. n. 1), rappresentato e difeso dall' Avv. Ferdinando
Perelli (c.f.: ), del Foro di Palmi, ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_8
Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv. Angela Fattorusso, Via Giudecca 1/B; recapiti per le comunicazioni ai fini del presente procedimento: fax n. 0966/22543, p.e.c.
Email_1 appellanti
CONTRO , in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_6 CP_7
e difeso, nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Stefania Morgante, avvocato dipendente del recapiti per le comunicazioni ai fini del presente procedimento: fax CP_6
0965/3622580, p.e.c. s.morgantepec.it appellato
Oggetto: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, I sezione civile, n.
408/2019 pubblicata in data 13/03/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte attrice conveniva in giudizio il per conseguire il Controparte_6 pagamento della complessiva somma di €. 33.971,31 oltre IVA ed Inarcassa, per la prestazione d'opera professionale svolta nell'interesse dello stesso Ente.
Esponeva che, con determinazione dirigenziale n. 4984 del 29.12.2006, il
[...] conferiva al gruppo di progettazione composto dagli: Ingg. Controparte_6 Pt_1
, , ,
[...] CP_3 Parte_3 Controparte_4 Controparte_5
e dagli Architetti e formale incarico per la redazione della CP_2 Parte_2 progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza, per l'esecuzione dei lavori, in Reggio Calabria, inerenti il “collegamento viario da Saracinello Ponte Armo a SS 106”.
In data 15.02.2007 veniva stipulato il relativo disciplinare per il conferimento dell'incarico professionale, sottoscritto congiuntamente dai professionisti incaricati e dal legale rappresentate dell'ente committente. In pari data veniva stipulato tra le stesse parti anche il disciplinare per il conferimento di incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 363/09, veniva approvato il progetto preliminare dell'opera e successivamente, in data 5.11.2009, in adempimento dell'incarico conferito, i progettisti provvedevano a trasmettere al Responsabile Unico del
Procedimento, Ing. , il progetto definitivo dell'opera. Per_2
All'esito di tale attività, in data 23.11.2009, con deliberazione di Giunta Comunale n.
506/09, veniva approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dell'opera; quindi, con nota prot. nr. 215570 del 26.11.2010, l'Ing. , R.U.P., comunicava che Per_2
l'Ufficio era in attesa del rilascio del necessario nulla osta da parte delle competenti autorità e che si sarebbe provveduto con nota scritta alla richiesta di trasmissione del progetto esecutivo. pag. 2/11 Parte attrice riferiva, inoltre, di aver provveduto con varie note a sollecitare il rilascio di informazioni e finanche il pagamento delle spettanze maturate, ma solo in data 07.11.2013, con nota prot. nr. 158438, il Dirigente dei Servizi Tecnici, Arch. ed il Persona_3
R.U.P., Ing. , preso atto delle note inviate dai progettisti, riferivano che alla Persona_4 detta data nessuna comunicazione era ancora loro pervenuta dai competenti uffici in ordine agli atti di indirizzo da adottarsi per il prosieguo dell'iter amministrativo del procedimento in argomento;
allo stesso tempo comunicavano che l'Ufficio da essi presieduto aveva dato riscontro alla nota prot.llo nr. 10703 della Commissione Straordinaria relativa all'accertamento dei debiti fuori bilancio comunicando l'elenco delle opere in fase di progettazione ed affidate a professionisti esterni ed i relativi compensi per le prestazioni eseguite, per le quali non era stata ancora comunicata l'avvenuta accensione dei relativi mutui, confermando l'inserimento, in tale elenco di debiti fuori bilancio, del progetto esecutivo in oggetto. Parte attrice concludeva, pertanto, lamentando l'inadempimento del convenuto e chiedendo il pagamento delle dette spettanze. CP_6
Si costituiva in giudizio l'Ente, eccependo la nullità dell'atto di citazione avversario, considerato generico;
nel merito, sosteneva la nullità della delibera di incarico, siccome priva di impegno contabile e di attestazione di copertura finanziaria.
Parte attrice, pertanto, avanzava domanda nei confronti dell'Ente convenuto a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza oggetto del presente gravame, rigettava le domande di parte attrice e dichiarava le spese di lite interamente compensate tra le parti.
L' Ing. in proprio e nella detta qualità, ha proposto appello chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza impugnata per i motivi che saranno di seguito meglio illustrati e formulato le seguenti conclusioni: a) in via principale, accertato l'inadempimento contrattuale dell'appellato, condannare l'ente in persona del Controparte_6
Sindaco pro tempore, al pagamento, a favore dell'Ing. , in proprio e nella Parte_1 indicata qualità, della complessiva somma di Euro 33.971,31 (Euro Trentatremilanove centosettantuno/31) oltre IVA e Inarcassa, per prestazione di opera professionale, oltre interessi legali;
b) in via subordinata, condannare l'ente in Controparte_6 persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, a favore dell'Ing. , in Parte_1 proprio e nella indicata qualità, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., in via equitativa, della complessiva somma di Euro 33.971,31.
pag. 3/11 In via istruttoria, l'appellante ha chiesto ammettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti del dell'elenco dei debiti fuori bilancio Controparte_6 riguardanti nello specifico le spese ed i compensi dei professionisti per il progetto esecutivo in oggetto e acquisizione dei seguenti atti amministrativi: a) Delibera Giunta
Consiliare nr. 11'del 10.04.2008; b) Delibera Giunta Consiliare nr. 12 del 30.03.2009; c)
Programma Triennale Opere Pubbliche Comune di Reggio Calabria triennio 2008/2010; d)
Programma Triennale Opere Pubbliche Comune di Reggio Calabria triennio 2009/2011.
Il appellato si è costituito chiedendo preliminarmente di dichiarare inammissibile CP_6 il gravame;
nel merito ha chiesto il rigetto integrale dell'appello proposto, la conferma della sentenza appellata, nonché in via istruttoria il rigetto di ogni richiesta formulata dall' appellante con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 22.10.2020, questa Corte d'appello ha ritenuto inammissibile la richiesta di esibizione formulata dall'appellante, non essendo stata reiterata in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, benché ammissibile, è infondato e deve essere rigettato.
Con un primo motivo, rubricato <<vizio di motivazione omesso riscontro e valutazione ineccepibili dati documentali in riferimento all inadempimento contrattuale promossa dagli attori via principale>>, l'appellante censurato la sentenza di primo grado per avere erroneamente affermato che le delibere non recano alcuna attestazione di copertura finanziaria e che le stesse ed il successivo contratto siano affetti da nullità. Per contro, lo stesso appellante ha sostenuto che la documentazione prodotta dai professionisti riportava “l'impegno contabile e dunque, la regolare attestazione della copertura finanziaria” di cui all'art. 153, comma V Tuel. A detta dell'appellante, l'attestazione della copertura finanziaria sarebbe riportata in calce sia alla delibera della Giunta Comunale di
Reggio Calabria n. 363/09 del 20.08.2009, di approvazione del progetto preliminare, sia in calce alla successiva delibera della medesima Giunta, n. 506/09 del 23.11.2009, di approvazione del progetto definitivo.
L' appellante ha poi messo in risalto come l'opera sia stata inserita nel Programma triennale delle Opere Pubbliche del approvato con delibera Controparte_6
pag. 4/11 consiliare nr. 11 del 10.04.2008 per il triennio 2008/2010, con una previsione di spesa di
Euro 1.150.000,00, di cui Euro 400.000,00 per l'anno 2008 ed Euro 750.000,00 per l'anno
2009 (vedasi la richiamata delibera Giunta n. 363/09). Parimenti, la medesima opera commissionata, come riportato nella determina d'incarico e nella successiva delibera di
Giunta di approvazione del progetto definitivo, veniva inserita nel Programma triennale delle Opere Pubbliche del Reggio Calabria, al numero 465, con una previsione CP_6 di spesa di Euro 1.150.000,00, di cui Euro 400.000,00 per l'anno 2009 ed Euro 750.000,00 per l'anno 2010, Programma Triennale approvato con delibera 15 consiliare nr. 12 del
30.03.2009 per il triennio 2009/2011 (vedasi la richiamata delibera Giunta n. 506/09) sicché sarebbe stata creata apposita posta di bilancio e relativa copertura finanziaria, con l'indicazione della fonte di copertura delle somme necessarie alla realizzazione dell'opera, equiparabile a contratto pienamente valido ed efficace.
L'appellante, inoltre, ha messo in luce come le richiamate delibere abbiano dichiarato la pubblica utilità dell'opera, dato atto della necessità di predisporre tutti gli atti necessari all'acquisizione dei terreni privati da sottoporre ad esproprio e che siano provviste, in calce, dei prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile e che, con la successiva nota prot. n. 118170 del 26.07.2016 e relativo allegato del Settore Servizi
Tecnici, il all'esito dell'esame degli elaborati costituenti il Controparte_6 progetto preliminare e definitivo, approvati dall'Amministrazione con delibere di G.M. nr.
363 del 20.08.2009 e nr. 506 del 23.11.2009, attestava la congruità della parcella emessa dagli istanti.
Il appellato, per contro, ha contestato le doglianze dell'appellante ribandendo che CP_6
l'incarico professionale conferito è nullo in quanto mancante dell'impegno contabile e della relativa copertura finanziaria. L'Ente appellato ha anche evidenziato che l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria non sono stati apposti nè nella determina n°4984/2006 - la quale, tra l'altro dà atto che… ai tecnici incaricati sarà liquidata la parcella dopo l'approvazione del progetto esecutivo e pertanto dopo la formale concessione del finanziamento sul quale la stessa-trova copertura finanziaria [...] - nè nelle delibere di Giunta comunale di approvazione dei progetti n°369/2009 e n°506/2009, nelle quali si legge testualmente “[...] di provvedere al finanziamento dell'opera [...] mediante un mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. [...]. Il Comune appellato rileva altresì che la mancanza di impegno contabile emerge dal fatto che sul retro degli atti menzionati, l'apposito riquadro, in cui si sarebbe dovuta attestare la regolarità contabile pag. 5/11 con l'indicazione del numero di impegno registrato, risulta essere stato sbarrato e dunque annullato. Il ha rilevato altresì che la circostanza, valorizzata da parte appellante, CP_6 secondo cui l'opera di cui trattasi era stata inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche, non assume alcuna rilevanza, dal momento che l'elenco delle opere pubbliche inserite nel piano triennale non comporta un automatico impegno delle risorse necessarie alla loro realizzazione.
La sentenza di primo grado, in termini concisi ma pienamente esaustivi, ha spiegato che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, già sulla base dell'art. 284 t.u, 3 marzo 1934 n. 383, "la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico (...) è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall'attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della copertura finanziaria. L'inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, comportando l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell'ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento" (così Cassazione civile, sez. un., 28/06/2005,
n. 13831, ma v. già nello stesso senso Cass. 14 marzo 1983 n. 1890). Né può assurgere alla necessaria indicazione della copertura finanziaria il riferimento al fatto che l'opera commissionata fosse stata inserita nel Programma triennale delle Opere Pubbliche, poiché nella delibera di approvazione del progetto si fa riferimento ad un ipotetico “mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.”, dovendo infatti la copertura di spese rivestire il carattere dell'attualità, sicché in mancanza di essa la spesa non può essere effettuata fino al reperimento di fondi specifici”.
La decisione è immune da censure, posto che, in aderenza al dato normativo e secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista in assenza di copertura finanziaria è nulla, ai sensi dell'art. 23, comma
3, del d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. dall'art. 1, comma 1, l. n. 144 del 1989 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000). L'invalidità di tale delibera e del contratto concluso sulla base della stessa è rilevabile d'ufficio anche in appello, derivando dalla violazione di norme imperative. (Cassazione civile sez. II - 11/06/2018, n. 15050).
L'assunto si pone nel solco tracciato dalle Sezioni Unite sin dalla sentenza n. 12195 del
2005 (Rv. 581171 - 01), con riferimento al combinato disposto degli artt. 284 e 288 del
R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e ribadito pag. 6/11 dalle stesse Sezioni Unite con Sentenza n. 26657 del 18/12/2014 (Rv. 634114 - 01), secondo cui, in tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel contratto d'opera professionale di una clausola di c.d. copertura finanziaria - in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento - non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144
(oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno.
Inoltre, può agevolmente osservarsi che – come osservato dal Comune appellato - nella determina n°4984/2006 è precisato espressamente che si provvederà al finanziamento dell'importo di € 1.150.000, 00 mediante mediante un mutuo da contrarre con la Cassa
DD.PP. Inoltre, anche nelle citate delibere n. 363/2009 e 506/2009, oltre a prevedersi espressamente che al finanziamento dell'opera si provvederà mediante mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP., l'apposito riquadro destinato all'attestazione della regolarità contabile, con l'indicazione del numero di impegno registrato, risulta essere stato sbarrato e dunque annullato. Ne consegue che l'asserita copertura finanziaria, non essendo attuale, risulta mancante e determina le conseguenze di cui sopra.
Le ragioni sopra esposte risultano dirimenti e conducono alla conseguenza che l'appello deve essere quindi integralmente rigettato.
§
Con un secondo motivo, rubricato <<vizio di motivazione omesso riscontro e valutazione ineccepibili dati documentali in riferimento all inadempimento contrattuale promossa dagli attori via principale>>>, l'appellante premette di aver proposto, in via subordinata, rispetto a quella principale, domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., quale esigenza sorta susseguentemente alle difese esposte dal convenuto non nella comparsa di costituzione e risposta, ma, per la prima volta, nella memoria ex art. 183 nr.
1. Contesta poi la motivazione posta a sostegno del rigetto di tale domanda e ne invoca la riforma nella parte in cui ha escluso l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'Ente, asserendo che, nel caso di specie, il rapporto obbligatorio insorge direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione.
L'appellante prosegue lamentando non essersi tenuto conto della documentazione pag. 7/11 attestante l'operato svolto dai professionisti dalla data di conferimento dell'incarico fino al pubblico riconoscimento dell' utilità dell'opera da parte dell' Ente, come evincibile dalle delibere della Giunta Municipale di approvazione dei progetti, preliminari e definitivi, dall'inserimento dell'opera medesima nell'ambito del Programma triennale delle opere pubbliche del bienni 2008/2010 e 2009/2011, avvalorando la Controparte_6 propria tesi con un orientamento, seppur minoritario, della giurisprudenza (Cass., Sez. III,
n. 12608/17 del 19.05.2017) in base al quale il riconoscimento del debito può essere desunto anche dalla condotta tenuta dall' Amministrazione, non richiedendo necessariamente un'espressa deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente e potendo essere desunto anche per implicito da fatti concludenti.
A sua volta il appellato ha invocato il rigetto della domanda di indebito CP_6 arricchimento in considerazione della normativa contabile vigente per gli Enti Locali e del carattere residuale dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2042 c.c., secondo cui
“L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. Carattere residuale dell'azione che fa sì che la stessa possa essere esercitata solo quando manchi del tutto un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge. Ne consegue che, qualora per una ragione qualsiasi, il rimedio tipico esiste e non sia stato adoperato la tutela non potrà essere ottenuta mediante lo strumento dell'ingiustificato arricchimento.
Sul punto, deve essere condiviso l'orientamento secondo cui non è proponibile l'azione di cui all'art. 2041 c.c. contro la P.A. in quanto, qualora non vi sia un contratto valido tra la stessa e colui che esegue lavori e servizi, il rapporto «contrattuale» si crea fra quest'ultimo e l'amministratore o funzionario che con la sua condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, realizza una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica. (Cass. civ., Sez. I, 04/01/2017, ud.
08/06/2016, dep. 04/01/2017, n. 80).
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza, il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, "un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, pag. 8/11 in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonchè la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi. A differenza di quella riguardante l'utilità della prestazione, che può emergere anche dall'appropriazione del relativo risultato da parte dell'Amministrazione, tale valutazione non può evidentemente essere desunta dal mero comportamento degli organi rappresentativi, che, in quanto riferibile al singolo rapporto, risulta di per sè insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gl'indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative già compiute". Pertanto, la
Corte ha affermato che la mancanza di una formale deliberazione, adottata nelle forme prescritte del cit. D.Lgs. n. 267, art. 193, comma 2 e art. 191, comma 4, esclude "la stessa imputabilità dell'obbligazione all'Amministrazione, prevedendo che il rapporto s'instauri direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, i quali rispondono con il loro patrimonio, con la conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione d'ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c., il quale presuppone che nessun'altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi (cfr. Cass., Sez. 1, 30 ottobre 2013, n. 24478; Cass. 14 ottobre 2010,
Cass. n. 21242; 22 maggio 2007, n. 11854)" (Cass. civ., sez. III, 19/05/2017, n.12608.
Come è stato efficacemente spiegato dalla suprema Corte di cassazione, la normativa in esame ha comportato la sostituzione del pregresso regime di nullità del contratto, per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione, con quello della sua piena validità ed efficacia tra agente in proprio e fornitore (del quale sotto questo profilo viene incrementata la tutela) per via di una sorta di novazione soggettiva (di fonte normativa) dell'originario rapporto obbligatorio che avrebbe dovuto intercorrere con l'ente pubblico di cui l'agente è organo, con l'introduzione di una nuova disciplina del rapporto tra gli enti medesimi e i soggetti agenti, nonché tra questi ultimi e i privati contraenti improntata a schemi privatistici. E' stata quindi valorizzato, sia ai fini della controprestazione, che per ogni altro effetto di legge, il reale incontro di volontà tra il pag. 9/11 privato contraente (che nell'accettare di eseguire l'incarico conferitogli contra legem non possa ignorare che il rapporto contrattuale deve intendersi intercorso con il funzionario o l'amministratore ed assumere, quindi, volontariamente il rischio conseguente alla definitiva individuazione della parte contraente e patrimonialmente responsabile) e quest'ultimo, che, nell'attribuirlo o nel consentirlo, accetta, per converso, la propria responsabilità personale diretta verso il terzo contraente per gli impegni assunti al di fuori od in violazione del procedimento contabile previsto dalla legge. (Cass. civ., Sez. I, 04/01/2017, ud.
08/06/2016, dep. 04/01/2017, n.80).
In adesione alla citata giurisprudenza di legittimità e in mancanza, per le ragioni già spiegate, di un valido rapporto contrattuale tra il e l'Ing. e gli altri CP_6 Pt_1 progettisiti, deve ritenersi che, nel caso di specie, il rapporto obbligatorio sia intercorso direttamente tra il professionista e il funzionario responsabile del relativo procedimento.
Non risulta, invece, esperibile, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente, salvo che esso non riconosca "a posteriori" il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. predetto.
(Cass. civ., Sez. III - 19/05/2017, n. 12608).
Merita, peraltro, di essere condivisa l'orientamento, ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute (Cass. civ., Sez. 3 , Ordinanza n. 12943 del 14/05/2025, Rv. 674697 - 01)
§
Statuizioni sulle spese. Visto l'art. 91 c.p.c. e considerato l'esito dell'appello, le spese del presente grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico di parte appellante e soccombente. Le stesse sono liquidate ai sensi del D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in rapporto pag. 10/11 al valore della controversia per come indicato in atti (scaglione di riferimento da € 26.001 a
52.000) e nella misura, corrispondente ai minimi tariffari, ritenuta equa considerato l'oggetto del contendere e la intervenuta riproposizione della mera questione di diritto e delle difese già proposte in primo grado, come segue: fase di studio € 1.029,00, fase introduttiva € 709,00, fase istruttoria e/o di trattazione € 1.523,00, fase decisionale €
1.735,00 e quindi in complessivi € 4.996,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A., se dovute e come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P. Q. M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
1) rigetta l'appello c conferma la sentenza appellata;
2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A., se dovute e come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, si attesta di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 20.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. ssa Patrizia Morabito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
Proc. n. 817/2019 R.G.A.C.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 817/2019 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente, in proprio e quale procuratore speciale di , CP_1 Parte_2 nato a [...] il [...] (c.f.: ); , CodiceFiscale_2 CP_2 nato a [...] il [...] (c.f.: ); , nato a CodiceFiscale_3 CP_3
Palmi (RC) il 26.01.1954 (c.f.: ; CodiceFiscale_4 Controparte_4
, nato a [...] il [...] (c.f.: );
[...] CodiceFiscale_5
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_3 [...]
); , nato a [...] il [...] (c.f.: C.F._6 Controparte_5
, giusta procura speciale, Notaio del CodiceFiscale_7 Persona_1
03.11.2016, rep. nr. 43536 (all. doc. n. 1), rappresentato e difeso dall' Avv. Ferdinando
Perelli (c.f.: ), del Foro di Palmi, ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_8
Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv. Angela Fattorusso, Via Giudecca 1/B; recapiti per le comunicazioni ai fini del presente procedimento: fax n. 0966/22543, p.e.c.
Email_1 appellanti
CONTRO , in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_6 CP_7
e difeso, nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Stefania Morgante, avvocato dipendente del recapiti per le comunicazioni ai fini del presente procedimento: fax CP_6
0965/3622580, p.e.c. s.morgantepec.it appellato
Oggetto: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, I sezione civile, n.
408/2019 pubblicata in data 13/03/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte attrice conveniva in giudizio il per conseguire il Controparte_6 pagamento della complessiva somma di €. 33.971,31 oltre IVA ed Inarcassa, per la prestazione d'opera professionale svolta nell'interesse dello stesso Ente.
Esponeva che, con determinazione dirigenziale n. 4984 del 29.12.2006, il
[...] conferiva al gruppo di progettazione composto dagli: Ingg. Controparte_6 Pt_1
, , ,
[...] CP_3 Parte_3 Controparte_4 Controparte_5
e dagli Architetti e formale incarico per la redazione della CP_2 Parte_2 progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza, per l'esecuzione dei lavori, in Reggio Calabria, inerenti il “collegamento viario da Saracinello Ponte Armo a SS 106”.
In data 15.02.2007 veniva stipulato il relativo disciplinare per il conferimento dell'incarico professionale, sottoscritto congiuntamente dai professionisti incaricati e dal legale rappresentate dell'ente committente. In pari data veniva stipulato tra le stesse parti anche il disciplinare per il conferimento di incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 363/09, veniva approvato il progetto preliminare dell'opera e successivamente, in data 5.11.2009, in adempimento dell'incarico conferito, i progettisti provvedevano a trasmettere al Responsabile Unico del
Procedimento, Ing. , il progetto definitivo dell'opera. Per_2
All'esito di tale attività, in data 23.11.2009, con deliberazione di Giunta Comunale n.
506/09, veniva approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dell'opera; quindi, con nota prot. nr. 215570 del 26.11.2010, l'Ing. , R.U.P., comunicava che Per_2
l'Ufficio era in attesa del rilascio del necessario nulla osta da parte delle competenti autorità e che si sarebbe provveduto con nota scritta alla richiesta di trasmissione del progetto esecutivo. pag. 2/11 Parte attrice riferiva, inoltre, di aver provveduto con varie note a sollecitare il rilascio di informazioni e finanche il pagamento delle spettanze maturate, ma solo in data 07.11.2013, con nota prot. nr. 158438, il Dirigente dei Servizi Tecnici, Arch. ed il Persona_3
R.U.P., Ing. , preso atto delle note inviate dai progettisti, riferivano che alla Persona_4 detta data nessuna comunicazione era ancora loro pervenuta dai competenti uffici in ordine agli atti di indirizzo da adottarsi per il prosieguo dell'iter amministrativo del procedimento in argomento;
allo stesso tempo comunicavano che l'Ufficio da essi presieduto aveva dato riscontro alla nota prot.llo nr. 10703 della Commissione Straordinaria relativa all'accertamento dei debiti fuori bilancio comunicando l'elenco delle opere in fase di progettazione ed affidate a professionisti esterni ed i relativi compensi per le prestazioni eseguite, per le quali non era stata ancora comunicata l'avvenuta accensione dei relativi mutui, confermando l'inserimento, in tale elenco di debiti fuori bilancio, del progetto esecutivo in oggetto. Parte attrice concludeva, pertanto, lamentando l'inadempimento del convenuto e chiedendo il pagamento delle dette spettanze. CP_6
Si costituiva in giudizio l'Ente, eccependo la nullità dell'atto di citazione avversario, considerato generico;
nel merito, sosteneva la nullità della delibera di incarico, siccome priva di impegno contabile e di attestazione di copertura finanziaria.
Parte attrice, pertanto, avanzava domanda nei confronti dell'Ente convenuto a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza oggetto del presente gravame, rigettava le domande di parte attrice e dichiarava le spese di lite interamente compensate tra le parti.
L' Ing. in proprio e nella detta qualità, ha proposto appello chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza impugnata per i motivi che saranno di seguito meglio illustrati e formulato le seguenti conclusioni: a) in via principale, accertato l'inadempimento contrattuale dell'appellato, condannare l'ente in persona del Controparte_6
Sindaco pro tempore, al pagamento, a favore dell'Ing. , in proprio e nella Parte_1 indicata qualità, della complessiva somma di Euro 33.971,31 (Euro Trentatremilanove centosettantuno/31) oltre IVA e Inarcassa, per prestazione di opera professionale, oltre interessi legali;
b) in via subordinata, condannare l'ente in Controparte_6 persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, a favore dell'Ing. , in Parte_1 proprio e nella indicata qualità, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., in via equitativa, della complessiva somma di Euro 33.971,31.
pag. 3/11 In via istruttoria, l'appellante ha chiesto ammettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti del dell'elenco dei debiti fuori bilancio Controparte_6 riguardanti nello specifico le spese ed i compensi dei professionisti per il progetto esecutivo in oggetto e acquisizione dei seguenti atti amministrativi: a) Delibera Giunta
Consiliare nr. 11'del 10.04.2008; b) Delibera Giunta Consiliare nr. 12 del 30.03.2009; c)
Programma Triennale Opere Pubbliche Comune di Reggio Calabria triennio 2008/2010; d)
Programma Triennale Opere Pubbliche Comune di Reggio Calabria triennio 2009/2011.
Il appellato si è costituito chiedendo preliminarmente di dichiarare inammissibile CP_6 il gravame;
nel merito ha chiesto il rigetto integrale dell'appello proposto, la conferma della sentenza appellata, nonché in via istruttoria il rigetto di ogni richiesta formulata dall' appellante con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 22.10.2020, questa Corte d'appello ha ritenuto inammissibile la richiesta di esibizione formulata dall'appellante, non essendo stata reiterata in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, benché ammissibile, è infondato e deve essere rigettato.
Con un primo motivo, rubricato <<vizio di motivazione omesso riscontro e valutazione ineccepibili dati documentali in riferimento all inadempimento contrattuale promossa dagli attori via principale>>, l'appellante censurato la sentenza di primo grado per avere erroneamente affermato che le delibere non recano alcuna attestazione di copertura finanziaria e che le stesse ed il successivo contratto siano affetti da nullità. Per contro, lo stesso appellante ha sostenuto che la documentazione prodotta dai professionisti riportava “l'impegno contabile e dunque, la regolare attestazione della copertura finanziaria” di cui all'art. 153, comma V Tuel. A detta dell'appellante, l'attestazione della copertura finanziaria sarebbe riportata in calce sia alla delibera della Giunta Comunale di
Reggio Calabria n. 363/09 del 20.08.2009, di approvazione del progetto preliminare, sia in calce alla successiva delibera della medesima Giunta, n. 506/09 del 23.11.2009, di approvazione del progetto definitivo.
L' appellante ha poi messo in risalto come l'opera sia stata inserita nel Programma triennale delle Opere Pubbliche del approvato con delibera Controparte_6
pag. 4/11 consiliare nr. 11 del 10.04.2008 per il triennio 2008/2010, con una previsione di spesa di
Euro 1.150.000,00, di cui Euro 400.000,00 per l'anno 2008 ed Euro 750.000,00 per l'anno
2009 (vedasi la richiamata delibera Giunta n. 363/09). Parimenti, la medesima opera commissionata, come riportato nella determina d'incarico e nella successiva delibera di
Giunta di approvazione del progetto definitivo, veniva inserita nel Programma triennale delle Opere Pubbliche del Reggio Calabria, al numero 465, con una previsione CP_6 di spesa di Euro 1.150.000,00, di cui Euro 400.000,00 per l'anno 2009 ed Euro 750.000,00 per l'anno 2010, Programma Triennale approvato con delibera 15 consiliare nr. 12 del
30.03.2009 per il triennio 2009/2011 (vedasi la richiamata delibera Giunta n. 506/09) sicché sarebbe stata creata apposita posta di bilancio e relativa copertura finanziaria, con l'indicazione della fonte di copertura delle somme necessarie alla realizzazione dell'opera, equiparabile a contratto pienamente valido ed efficace.
L'appellante, inoltre, ha messo in luce come le richiamate delibere abbiano dichiarato la pubblica utilità dell'opera, dato atto della necessità di predisporre tutti gli atti necessari all'acquisizione dei terreni privati da sottoporre ad esproprio e che siano provviste, in calce, dei prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile e che, con la successiva nota prot. n. 118170 del 26.07.2016 e relativo allegato del Settore Servizi
Tecnici, il all'esito dell'esame degli elaborati costituenti il Controparte_6 progetto preliminare e definitivo, approvati dall'Amministrazione con delibere di G.M. nr.
363 del 20.08.2009 e nr. 506 del 23.11.2009, attestava la congruità della parcella emessa dagli istanti.
Il appellato, per contro, ha contestato le doglianze dell'appellante ribandendo che CP_6
l'incarico professionale conferito è nullo in quanto mancante dell'impegno contabile e della relativa copertura finanziaria. L'Ente appellato ha anche evidenziato che l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria non sono stati apposti nè nella determina n°4984/2006 - la quale, tra l'altro dà atto che… ai tecnici incaricati sarà liquidata la parcella dopo l'approvazione del progetto esecutivo e pertanto dopo la formale concessione del finanziamento sul quale la stessa-trova copertura finanziaria [...] - nè nelle delibere di Giunta comunale di approvazione dei progetti n°369/2009 e n°506/2009, nelle quali si legge testualmente “[...] di provvedere al finanziamento dell'opera [...] mediante un mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. [...]. Il Comune appellato rileva altresì che la mancanza di impegno contabile emerge dal fatto che sul retro degli atti menzionati, l'apposito riquadro, in cui si sarebbe dovuta attestare la regolarità contabile pag. 5/11 con l'indicazione del numero di impegno registrato, risulta essere stato sbarrato e dunque annullato. Il ha rilevato altresì che la circostanza, valorizzata da parte appellante, CP_6 secondo cui l'opera di cui trattasi era stata inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche, non assume alcuna rilevanza, dal momento che l'elenco delle opere pubbliche inserite nel piano triennale non comporta un automatico impegno delle risorse necessarie alla loro realizzazione.
La sentenza di primo grado, in termini concisi ma pienamente esaustivi, ha spiegato che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, già sulla base dell'art. 284 t.u, 3 marzo 1934 n. 383, "la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico (...) è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall'attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della copertura finanziaria. L'inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, comportando l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell'ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento" (così Cassazione civile, sez. un., 28/06/2005,
n. 13831, ma v. già nello stesso senso Cass. 14 marzo 1983 n. 1890). Né può assurgere alla necessaria indicazione della copertura finanziaria il riferimento al fatto che l'opera commissionata fosse stata inserita nel Programma triennale delle Opere Pubbliche, poiché nella delibera di approvazione del progetto si fa riferimento ad un ipotetico “mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.”, dovendo infatti la copertura di spese rivestire il carattere dell'attualità, sicché in mancanza di essa la spesa non può essere effettuata fino al reperimento di fondi specifici”.
La decisione è immune da censure, posto che, in aderenza al dato normativo e secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista in assenza di copertura finanziaria è nulla, ai sensi dell'art. 23, comma
3, del d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. dall'art. 1, comma 1, l. n. 144 del 1989 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000). L'invalidità di tale delibera e del contratto concluso sulla base della stessa è rilevabile d'ufficio anche in appello, derivando dalla violazione di norme imperative. (Cassazione civile sez. II - 11/06/2018, n. 15050).
L'assunto si pone nel solco tracciato dalle Sezioni Unite sin dalla sentenza n. 12195 del
2005 (Rv. 581171 - 01), con riferimento al combinato disposto degli artt. 284 e 288 del
R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e ribadito pag. 6/11 dalle stesse Sezioni Unite con Sentenza n. 26657 del 18/12/2014 (Rv. 634114 - 01), secondo cui, in tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel contratto d'opera professionale di una clausola di c.d. copertura finanziaria - in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento - non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144
(oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno.
Inoltre, può agevolmente osservarsi che – come osservato dal Comune appellato - nella determina n°4984/2006 è precisato espressamente che si provvederà al finanziamento dell'importo di € 1.150.000, 00 mediante mediante un mutuo da contrarre con la Cassa
DD.PP. Inoltre, anche nelle citate delibere n. 363/2009 e 506/2009, oltre a prevedersi espressamente che al finanziamento dell'opera si provvederà mediante mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP., l'apposito riquadro destinato all'attestazione della regolarità contabile, con l'indicazione del numero di impegno registrato, risulta essere stato sbarrato e dunque annullato. Ne consegue che l'asserita copertura finanziaria, non essendo attuale, risulta mancante e determina le conseguenze di cui sopra.
Le ragioni sopra esposte risultano dirimenti e conducono alla conseguenza che l'appello deve essere quindi integralmente rigettato.
§
Con un secondo motivo, rubricato <<vizio di motivazione omesso riscontro e valutazione ineccepibili dati documentali in riferimento all inadempimento contrattuale promossa dagli attori via principale>>>, l'appellante premette di aver proposto, in via subordinata, rispetto a quella principale, domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., quale esigenza sorta susseguentemente alle difese esposte dal convenuto non nella comparsa di costituzione e risposta, ma, per la prima volta, nella memoria ex art. 183 nr.
1. Contesta poi la motivazione posta a sostegno del rigetto di tale domanda e ne invoca la riforma nella parte in cui ha escluso l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'Ente, asserendo che, nel caso di specie, il rapporto obbligatorio insorge direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione.
L'appellante prosegue lamentando non essersi tenuto conto della documentazione pag. 7/11 attestante l'operato svolto dai professionisti dalla data di conferimento dell'incarico fino al pubblico riconoscimento dell' utilità dell'opera da parte dell' Ente, come evincibile dalle delibere della Giunta Municipale di approvazione dei progetti, preliminari e definitivi, dall'inserimento dell'opera medesima nell'ambito del Programma triennale delle opere pubbliche del bienni 2008/2010 e 2009/2011, avvalorando la Controparte_6 propria tesi con un orientamento, seppur minoritario, della giurisprudenza (Cass., Sez. III,
n. 12608/17 del 19.05.2017) in base al quale il riconoscimento del debito può essere desunto anche dalla condotta tenuta dall' Amministrazione, non richiedendo necessariamente un'espressa deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente e potendo essere desunto anche per implicito da fatti concludenti.
A sua volta il appellato ha invocato il rigetto della domanda di indebito CP_6 arricchimento in considerazione della normativa contabile vigente per gli Enti Locali e del carattere residuale dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2042 c.c., secondo cui
“L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. Carattere residuale dell'azione che fa sì che la stessa possa essere esercitata solo quando manchi del tutto un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge. Ne consegue che, qualora per una ragione qualsiasi, il rimedio tipico esiste e non sia stato adoperato la tutela non potrà essere ottenuta mediante lo strumento dell'ingiustificato arricchimento.
Sul punto, deve essere condiviso l'orientamento secondo cui non è proponibile l'azione di cui all'art. 2041 c.c. contro la P.A. in quanto, qualora non vi sia un contratto valido tra la stessa e colui che esegue lavori e servizi, il rapporto «contrattuale» si crea fra quest'ultimo e l'amministratore o funzionario che con la sua condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, realizza una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica. (Cass. civ., Sez. I, 04/01/2017, ud.
08/06/2016, dep. 04/01/2017, n. 80).
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza, il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, "un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, pag. 8/11 in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonchè la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi. A differenza di quella riguardante l'utilità della prestazione, che può emergere anche dall'appropriazione del relativo risultato da parte dell'Amministrazione, tale valutazione non può evidentemente essere desunta dal mero comportamento degli organi rappresentativi, che, in quanto riferibile al singolo rapporto, risulta di per sè insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gl'indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative già compiute". Pertanto, la
Corte ha affermato che la mancanza di una formale deliberazione, adottata nelle forme prescritte del cit. D.Lgs. n. 267, art. 193, comma 2 e art. 191, comma 4, esclude "la stessa imputabilità dell'obbligazione all'Amministrazione, prevedendo che il rapporto s'instauri direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, i quali rispondono con il loro patrimonio, con la conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione d'ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c., il quale presuppone che nessun'altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi (cfr. Cass., Sez. 1, 30 ottobre 2013, n. 24478; Cass. 14 ottobre 2010,
Cass. n. 21242; 22 maggio 2007, n. 11854)" (Cass. civ., sez. III, 19/05/2017, n.12608.
Come è stato efficacemente spiegato dalla suprema Corte di cassazione, la normativa in esame ha comportato la sostituzione del pregresso regime di nullità del contratto, per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione, con quello della sua piena validità ed efficacia tra agente in proprio e fornitore (del quale sotto questo profilo viene incrementata la tutela) per via di una sorta di novazione soggettiva (di fonte normativa) dell'originario rapporto obbligatorio che avrebbe dovuto intercorrere con l'ente pubblico di cui l'agente è organo, con l'introduzione di una nuova disciplina del rapporto tra gli enti medesimi e i soggetti agenti, nonché tra questi ultimi e i privati contraenti improntata a schemi privatistici. E' stata quindi valorizzato, sia ai fini della controprestazione, che per ogni altro effetto di legge, il reale incontro di volontà tra il pag. 9/11 privato contraente (che nell'accettare di eseguire l'incarico conferitogli contra legem non possa ignorare che il rapporto contrattuale deve intendersi intercorso con il funzionario o l'amministratore ed assumere, quindi, volontariamente il rischio conseguente alla definitiva individuazione della parte contraente e patrimonialmente responsabile) e quest'ultimo, che, nell'attribuirlo o nel consentirlo, accetta, per converso, la propria responsabilità personale diretta verso il terzo contraente per gli impegni assunti al di fuori od in violazione del procedimento contabile previsto dalla legge. (Cass. civ., Sez. I, 04/01/2017, ud.
08/06/2016, dep. 04/01/2017, n.80).
In adesione alla citata giurisprudenza di legittimità e in mancanza, per le ragioni già spiegate, di un valido rapporto contrattuale tra il e l'Ing. e gli altri CP_6 Pt_1 progettisiti, deve ritenersi che, nel caso di specie, il rapporto obbligatorio sia intercorso direttamente tra il professionista e il funzionario responsabile del relativo procedimento.
Non risulta, invece, esperibile, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente, salvo che esso non riconosca "a posteriori" il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. predetto.
(Cass. civ., Sez. III - 19/05/2017, n. 12608).
Merita, peraltro, di essere condivisa l'orientamento, ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute (Cass. civ., Sez. 3 , Ordinanza n. 12943 del 14/05/2025, Rv. 674697 - 01)
§
Statuizioni sulle spese. Visto l'art. 91 c.p.c. e considerato l'esito dell'appello, le spese del presente grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico di parte appellante e soccombente. Le stesse sono liquidate ai sensi del D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in rapporto pag. 10/11 al valore della controversia per come indicato in atti (scaglione di riferimento da € 26.001 a
52.000) e nella misura, corrispondente ai minimi tariffari, ritenuta equa considerato l'oggetto del contendere e la intervenuta riproposizione della mera questione di diritto e delle difese già proposte in primo grado, come segue: fase di studio € 1.029,00, fase introduttiva € 709,00, fase istruttoria e/o di trattazione € 1.523,00, fase decisionale €
1.735,00 e quindi in complessivi € 4.996,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A., se dovute e come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P. Q. M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
1) rigetta l'appello c conferma la sentenza appellata;
2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A., se dovute e come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, si attesta di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 20.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. ssa Patrizia Morabito
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