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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/11/2025, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 616/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. ER LL Presidente
Dott. MA AR Consigliere rel.
Dott. ER Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. Corti Alberto
Appellante contro c.f.. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore
Appellata contumace
Oggetto: Indebito oggettivo. Appello avverso la sentenza n.190/25 del Tribunale di
Treviso pubblicata in data 10/02/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito: previa disapplicazione della norma di cui all'art. 6, comma 2 D.L. n.
511/1988, condannare alla restituzione a parte attrice della Controparte_1 somma di euro 18.924,09, oltre interessi, rivalutazione e interessi ex art. 1284, IV comma.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 09.02.2021, conveniva in giudizio Parte_1 chiedendo la ripetizione degli importi versati a titolo di Controparte_1 addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica addebitate nelle fatture emesse in relazione alla fornitura sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011 assumendone la natura di indebito.
Si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale Controparte_1 adito e contestando nel merito le pretese attoree ne chiedeva il rigetto.
Con la sentenza n.190/25 il Tribunale di Treviso rigettava la domanda di ripetizione di indebito e compensava le spese di lite.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.190/25 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado.
è rimasta contumace. Controparte_1
All'udienza del 18 novembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi.
Motivi d'appello
Con un unico motivo lamenta la violazione delle norme del diritto dell'Unione Europea in relazione alla disapplicabilità in una controversia tra privati, da parte del giudice nazionale, dell'art. 6 del d.l. n. 511/88, in quanto in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE.
L'appellante assume che il giudice di prime cure ha omesso di considerare che l'azione di ripetizione di indebito da parte del consumatore nei confronti del fornitore di energia elettrica è prevista dall'art. 14, quarto comma del d. lgs. n. 504/2019 e la sentenza della
CGUE dell'11.04.2024 riconosce al punto 25 in capo al consumatore il diritto di agire direttamente nei confronti del venditore di energia elettrica.
pag. 2/5 Ragioni della decisione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43/2025 del 15/04/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n.
20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo
2, della direttiva 2008/118/CE rilevando che “deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
La Corte costituzionale ha disatteso l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, rilevando che risulta preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce pag. 3/5 un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve pertanto riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (cfr. punto 8.2 della citata sentenza n. 43/2025 Corte
Cost.).
Tanto premesso, l'appellante ha correttamente osservato che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che “il cliente finale, utilizzatore di un prodotto sottoposto ad accisa, al quale è stata addebitata a titolo di rivalsa un'imposta poi dichiarata illegittima poiché in contrasto con il diritto dell'Unione, può, dunque, esperire azione di indebito oggettivo direttamente nei confronti del competente
[...]
nell'ordinario termine di prescrizione di dieci anni” (cfr Controparte_2 sentenza impugnata).
In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033
c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito (Cassazione civile n. 17642/2025 - ud. 23/04/2025). ha correttamente agito per la restituzione dell'indebito nei confronti di Parte_1
non essendo necessario agire nei soli confronti dell'ufficio Controparte_1 dell' competente. Controparte_2
Conclusivamente in totale accoglimento dell'appello proposto va Controparte_1 condannata a pagare a a titolo di indebito la somma di euro 18.924,09, Parte_1 oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, cod.civ. dalla data della messa in mora (4 giugno 2020 lettera raccomandata di messa in mora: doc.14 fascicolo di primo grado) ed al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cod.civ. dalla data della pag. 4/5 domanda giudiziale (9 febbraio 2021 notificazione dell'atto di citazione) fino all'effettivo saldo.
Quanto al regolamento delle spese processuali sussistono giusti motivi per la compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio. Sul punto va rilevato come la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511/1988, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e va sottolineato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in merito all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza n.190/25 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
10/02/2025:
1. condanna a restituire a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
18.924,09, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, cod.civ. dal 4.6.2020 al 8.2.2021 ed al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cod.civ. dal 9.2.2021 al saldo effettivo;
2. compensa interamente le spese del giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA AR ER LL
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 616/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. ER LL Presidente
Dott. MA AR Consigliere rel.
Dott. ER Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. Corti Alberto
Appellante contro c.f.. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore
Appellata contumace
Oggetto: Indebito oggettivo. Appello avverso la sentenza n.190/25 del Tribunale di
Treviso pubblicata in data 10/02/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito: previa disapplicazione della norma di cui all'art. 6, comma 2 D.L. n.
511/1988, condannare alla restituzione a parte attrice della Controparte_1 somma di euro 18.924,09, oltre interessi, rivalutazione e interessi ex art. 1284, IV comma.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 09.02.2021, conveniva in giudizio Parte_1 chiedendo la ripetizione degli importi versati a titolo di Controparte_1 addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica addebitate nelle fatture emesse in relazione alla fornitura sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011 assumendone la natura di indebito.
Si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale Controparte_1 adito e contestando nel merito le pretese attoree ne chiedeva il rigetto.
Con la sentenza n.190/25 il Tribunale di Treviso rigettava la domanda di ripetizione di indebito e compensava le spese di lite.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.190/25 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado.
è rimasta contumace. Controparte_1
All'udienza del 18 novembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi.
Motivi d'appello
Con un unico motivo lamenta la violazione delle norme del diritto dell'Unione Europea in relazione alla disapplicabilità in una controversia tra privati, da parte del giudice nazionale, dell'art. 6 del d.l. n. 511/88, in quanto in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE.
L'appellante assume che il giudice di prime cure ha omesso di considerare che l'azione di ripetizione di indebito da parte del consumatore nei confronti del fornitore di energia elettrica è prevista dall'art. 14, quarto comma del d. lgs. n. 504/2019 e la sentenza della
CGUE dell'11.04.2024 riconosce al punto 25 in capo al consumatore il diritto di agire direttamente nei confronti del venditore di energia elettrica.
pag. 2/5 Ragioni della decisione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43/2025 del 15/04/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n.
20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo
2, della direttiva 2008/118/CE rilevando che “deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
La Corte costituzionale ha disatteso l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, rilevando che risulta preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce pag. 3/5 un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve pertanto riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (cfr. punto 8.2 della citata sentenza n. 43/2025 Corte
Cost.).
Tanto premesso, l'appellante ha correttamente osservato che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che “il cliente finale, utilizzatore di un prodotto sottoposto ad accisa, al quale è stata addebitata a titolo di rivalsa un'imposta poi dichiarata illegittima poiché in contrasto con il diritto dell'Unione, può, dunque, esperire azione di indebito oggettivo direttamente nei confronti del competente
[...]
nell'ordinario termine di prescrizione di dieci anni” (cfr Controparte_2 sentenza impugnata).
In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033
c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito (Cassazione civile n. 17642/2025 - ud. 23/04/2025). ha correttamente agito per la restituzione dell'indebito nei confronti di Parte_1
non essendo necessario agire nei soli confronti dell'ufficio Controparte_1 dell' competente. Controparte_2
Conclusivamente in totale accoglimento dell'appello proposto va Controparte_1 condannata a pagare a a titolo di indebito la somma di euro 18.924,09, Parte_1 oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, cod.civ. dalla data della messa in mora (4 giugno 2020 lettera raccomandata di messa in mora: doc.14 fascicolo di primo grado) ed al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cod.civ. dalla data della pag. 4/5 domanda giudiziale (9 febbraio 2021 notificazione dell'atto di citazione) fino all'effettivo saldo.
Quanto al regolamento delle spese processuali sussistono giusti motivi per la compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio. Sul punto va rilevato come la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511/1988, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e va sottolineato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in merito all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza n.190/25 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
10/02/2025:
1. condanna a restituire a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
18.924,09, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, cod.civ. dal 4.6.2020 al 8.2.2021 ed al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cod.civ. dal 9.2.2021 al saldo effettivo;
2. compensa interamente le spese del giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA AR ER LL
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