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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/07/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 94/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giulio BINI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Carlo ZOLI Controparte_1 appellata
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 3/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso responsabile acquisti e vendite di alcoli, dunque commerciale, Parte_1 in azienda dal 2017) domandava:
“In via principale: annullare il licenziamento comunicato da al Sig. Controparte_1 con raccomandata anticipata via PEC in data 27.07.2023, e per Parte_1
l'effetto condannare - al pagamento dell'indennità sostitutiva Controparte_1 della reintegra ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.lgs. 23/2015 in misura di quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (non assoggetta a contribuzione previdenziale), in misura di Euro 5.730,83 per ogni mensilità; - al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 3 comma 2, d.lgs. 23/2015, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per il periodo dal giorno di effetto economico del licenziamento (18 luglio 2023), fino alla pronuncia, in ragione di Euro 5.730,83 per ogni mensilità; - al pagamento del premio pag. 1 di 11 personale legato ad obiettivi nella misura di Euro 8.680,00; - al pagamento del premio risultato nella misura di € 1.890,00; in via subordinata, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (27 luglio 2023) e per l'effetto condannare al pagamento di un'indennità non assoggettata a Controparte_1 contribuzione previdenziale di importo pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (in ragione di Euro 5.730,83 per ogni mensilità), o nella diversa entità ritenuta di giustizia;
in ogni caso, condannare Controparte_1 al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di Euro € 27.325,00 per Invalidità permanente, oltre € 396,00 per invalidità temporanea totale, € 5.247,00 per invalidità temporanea parziale, oltre danno morale pari al 20% del complessivo danno, ed Euro 976,00 per spese di perizia medio – legale”.
resisteva al ricorso. Controparte_1
Infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione e istruita la causa anche con prove orali, il Tribunale respingeva la domanda. In estrema sintesi, il primo giudice riteneva che il recesso datoriale – basato sulla contestazione dell'avere il dipendente travalicato i limiti operativi di sua competenza intraprendendo una trattativa tanto rilevante quanto antieconomica, senza osservare le direttive aziendali e senza informare in corso d'opera del problema commerciale che stava insorgendo, con danno economico di rilevante entità – fosse legittimo, per l'estrema gravità delle condotte.
2. Ha proposto appello il lavoratore sulla scorta dei motivi di cui si dirà appresso, in uno con le ragioni di decisione. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della società appellata, che ha reiterato le difese già vittoriosamente svolte in prime cure. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 7 stat. Lav. e 112 c.p.c., per avere il giudice respinto la domanda sulla base di fatti estranei alle contestazione disciplinare. Nelle non poche pagine dedicate a questo argomento, l'appellante esplicita un concetto così riassunto in premessa (pag. 11) “… l'evidente differenza di oggetto tra: contestazione disciplinare, che riguarda l'instaurazione di trattative con , CP_2 asseritamente oltre le proprie competenze e senza informarne le funzioni aziendali competenti, tutti fatti avvenuti a ottobre 2022; motivazione del Giudice, che invece riguarda una condotta diversa e specifica, ossia la mancata informativa da parte del “ai vertici aziendali e all'ufficio legale” Pt_1 circa il fatto che , a partire da marzo 2023, comunicava di ritenere che vi fosse CP_2 un accordo vincolante. Il Giudice lo ripete tante volte: la mancata informativa riguarda non la trattativa in sé, che lui stesso riconosce essere stata nota a (oltre che alle altre funzioni Per_1 aziendali) ma “l'enorme problema contrattuale insorto”, costituito appunto dalle pag. 2 di 11 pretese di , manifestate per la prima volta a marzo 2023, di ritenere l'affare CP_2 concluso e vincolante”. L'argomentare è molto articolato e diffuso, ma non per questo persuasivo. Le voci di contestazione – che si riportano in nota con evidenza grafica per maggiore facilità di lettura 1– hanno un tenore chiarissimo e per così dire sinergico, che coniuga l'inosservanza di espresse direttive all'assunzione degli impegni ultra vires e al danno per la responsabilità contrattuale derivante dagli impegni impropriamente assunti, il tutto in difetto di una tempestiva informazione, che – come ovvio, implicito e qui non meritevole di più diffuso argomentare – avrebbe virtualmente consentito alla datrice di lavoro di intervenire ed eventualmente prevenire le successive pretese e doglianze della contraente commerciale. Né può dolersi il ricorrente di non essere stato ammesso a dare prova delle proprie ragioni, da riferirsi a un più ristretto ambito di contestazione2: dalla motivazione della 1 “1) Assunzione di impegni vincolanti verso l' oltre i limiti della Sua autonomia operativa. Pt_2 A partire dal 21/10/2022, in assenza di preventiva autorizzazione aziendale e informativa alle funzioni preposte e a differenza di quanto opportunamente effettuato per analoghe operazioni, ha avviato autonome trattative con la società per l'acquisto di due partite di alcol Controparte_3 (rispettivamente di 4.000 tons ENA e di 2.000 tons REN) cui ha fatto seguito una Sua comunicazione via mail con la quale formulava una proposta di acquisto, di lì a poco riscontrata dal fornitore con espressa accettazione”.
2) Mancato rispetto di espresse direttive fornite dalla Direzione Generale. L'autonoma e non autorizzata iniziativa di acquisto da Lei posta in essere non è stata condivisa né preceduta da un confronto interno con i Responsabili di Funzione (Dott. Direttore Amministratore e Finanza e Avv. Giordano, Per_2 Responsabile Uff. Legale) dei quali la Direzione Generale Le aveva espressamente chiesto il coinvolgimento per operazioni di compravendita di tale natura, così come si evince dalla minuta (trasmessa a mezzo e-mail in data 24/06/2022 dall'Avv. Giordano) dell'incontro interno del 23/06/2022 al quale, oltre a Lei, hanno preso parte il Direttore Generale, il Dott. e l'Avv. Giordano. Per_2
3) Mancata informativa interna. In merito a detta iniziativa non ha mai informato l'azienda e le funzioni preposte, le quali soltanto in data 28/06/2023 (a distanza di oltre 8 mesi) hanno appreso dell'operazione in ragione della comunicazione direttamente ricevuta dal fornitore , Controparte_3 con la quale quest'ultima richiedeva l'esecuzione dell'accordo. Postuma parziale informativa in proposito è stata da Lei fornita verbalmente in data 04/07/2023 e soltanto nei giorni successivi, da ultimo in data 13/07/2022, forniva al Responsabile dell'Ufficio legale ulteriori riscontri circa scambi di comunicazioni intervenuti tra Lei e il fornitore”. 4) Determinazione di un danno di ingente entità in capo alla Società. A seguito degli approfondimenti effettuati dall'Uff. Legale è emerso che tale condotta e la mancata ottemperanza a quanto previsto dal contratto, il quale si tradurrebbe in una ingente perdita economica stante l'attuale andamento di mercato, espone la Società ad una responsabilità risarcitoria per inadempimento di circa 1,7 Milioni di Dollari”. 2 “La contestazione della mancata informativa era riferita, nella lettera del 18.07.2023 di , CP_1 specificamente alla instaurazione della trattativa, ed è quindi su questo che aveva l'onere di Pt_1 difendersi, e su questo si è difeso, su questo ha formulato capitoli di prova: li richiamiamo, dal ricorso di primo grado:
6) Vero che il Sig. da quando era responsabile della divisione alcoli, aveva riunioni con il Sig. Pt_1 ogni lunedì, nelle quali i due esaminavano la situazione dei mercati alcoli, le trattative di CP_4 acquisto di materia prime in corso e il consuntivo settimanale delle vendite;
teste il sig. CP_4 (qualora non più l.r. di controparte) e il Sig. Testimone_1
7) Vero che da ottobre 2022 in avanti il Sig. veniva informato nelle riunioni con circa Per_1 Pt_1 la trattativa in corso con per una seconda nave dal Pakistan con 6.000 tonnellate di alcol;
teste CP_2 Sig. (qualora non più l.r. di controparte). CP_4
8) Vero che ai primi giorni di giugno, in accordo con il direttore generale Sig. il Sig. Per_1 Pt_1 organizzò vari colloqui a distanza con il sig. della , nei quali lo mise a conoscenza degli Pt_3 CP_2
pag. 3 di 11 sentenza impugnata emerge infatti che il direttore generale dell'epoca) “ha Per_1 riferito di alcune segnalazioni verbali sul punto, ma soprattutto che tali segnalazioni erano parziali (in ciò evidentemente strumentali al tentativo del lavoratore di potere risolvere nel frattempo la cosa da solo) in quanto avevano solo riguardo all'esistenza di una “trattativa” e alle “tempistiche” di consegna da includere in una trattativa. Il a invece escluso che il li abbia mai parlato in termini netti Per_1 Pt_1
e schietti del fatto che la controparte pretendesse l'esistenza di un vincolo verso
(“A.D.R. il ricorrente non le aveva mai palato di avere un contratto, ma solo CP_1 di trattative ? esatto;
e di preoccupazioni per il mercato che stava scivolando”)” (pag. 7 sentenza). In altre parole, la genericità delle circostanze come capitolate dal ricorrente contrasta con la concretezza del dato già riferito dal e idoneo a dare prova della Per_1 condotta contestata (di assunzione di impegni vincolanti – cfr. punto 1). Ogni ulteriore argomentazione non risponderebbe a effettiva esigenza di motivazione
- valendo per il giudice il dovere di sintesi anche quando non osservato dagli atti delle parti.
4. Il secondo motivo lamenta l'errata ricostruzione dei fatti, conseguente a errata valutazione del materiale istruttorio. In particolare, la decisione avrebbe “equivocato e travisato le risultanze istruttorie, giungendo erroneamente a ritenere provata la condotta omissiva imputata al Sig. di mancata informativa circa il Pt_1
“problema contrattuale” insorto, secondo il Giudice, da marzo 2023 con le pretese di di ritenere concluso il contratto” e i profili di errore sarebbero tre. CP_2
6.1 Innanzi tutto, sarebbe indimostrato ed erroneo che il abbia omesso di Pt_1 riferire delle pretese di di ritenere concluso un contratto. CP_2
L'appellante discetta della mancanza di domande stringenti sul punto e cita, a sostegno di un'opposta verità, passaggi della testimonianza di che lamenta
Per_1 non essere riportati in sentenza: “Il Giudice, inspiegabilmente, non riporta il seguente Cont passaggio della deposizione di ll'udienza del 15.10.2024, ha saputo
Per_1 da che aveva considerato in contratto concluso? sì”: con ciò la affermazione CP_2 del Giudice è direttamente smentita. Non solo: ha pure dichiarato che concordava con la valutazione di
Per_1 Pt_1 che non ci fosse alcun contratto. Citiamo dal verbale di testimonianza del
Per_1 del 15.10.2024: “il ricorrente aveva bisogno di una autorizzazione per svolgere la trattativa in questione? Avevano l'incarico di trattare, il d.g. non si può muovere per ogni trattativa ma per le cose più grosse come una nave … [sic: la frase nella eventi, inviandogli anche dei video che mostravano le condizioni dello stabilimento, e gli chiese ( Pt_1 a ) che l'ordine oggetto di trattativa venisse posticipato, o frazionato in più spedizioni o, in Pt_3 alternativa, annullato, in quanto l'azienda non era in grado di ricevere prodotto e non aveva ancora indicazioni su quando sarebbe stato possibile verificare quali serbatoi fossero stati danneggiati, e quindi quali fossero le condizioni delle giacenze di magazzino;
teste Sig. (qualora non più l.r. di CP_4 controparte). E' chiaro che, a fronte della contestazione ricevuta, con la prova delle circostanze di cui ai capitoli, il Sig. (che, peraltro, non ne aveva l'onere), ne avrebbe positivamente dimostrato l'infondatezza” (pag. Pt_1 18 appello)
pag. 4 di 11 verbalizzazione non è conclusa]; comunque ciò che fa testo è che non c'è mai stato un impegno di caviro in questa trattativa;
i commerciali per trattare non avevano necessità di autorizzazione”: e anche questa parte non è riportata in sentenza”. L'argomento è fuorviante e ad essere parziali sono le citazioni riportate in appello: il a confermato di essere al corrente di mere trattative, mentre ha escluso di Per_1 essere stato messo a parte della diversa posizione assunta da nel tempo, di CP_2 convinzione del contratto concluso: “A.D.R.: era stato informato dal ricorrente circa la seconda trattativa ? a memoria non ho trasmissioni al riguardo;
per la prima sì e CP_2
l'ho firmata;
verbalmente ero a conoscenza delle trattative;
sapevo di interlocuzioni;
trattavamo molti affari contemporaneamente;
mi aveva anche parlato di queste navi da posticipare;
il problema è la diversa valutazione di queste trattative da parte nostra e da parte di un soggetto di common law;
secondo me dalla documentazione che ho esaminato c'era stata solo una trattativa ma non un vincolo;
la prima e-mail di era CP_2 del giugno del 2023; … A.D.R. il ricorrente non le aveva mai palato di avere un contratto, ma solo di trattative ? esatto;
e di preoccupazioni per il mercato che stava scivolando;
il calo c'è stato nel 23.” Anche in questo caso pare che ulteriori argomentazioni sarebbero sostanzialmente per retorica, vista la auto-evidenza dei contenuti della testimonianza.
6.2 In secondo luogo, si afferma indimostrato che il abbia “dato per Pt_1 ammesso nelle sue comunicazioni con che un contratto vi fosse”. CP_2
Si condivide al riguardo la sorpresa di parte appellata, che correttamente ricorda come di quanto sopra l'evidenza sia per tabulas: “… da un lato il Lavoratore si limita a rappresentare la richiesta di , quale parte acquirente, di posticipare l'invio CP_1 della nave, nonostante chieda sin da subito – e poi ripetutamente nei mesi CP_2 successivi - l'adempimento del secondo ordine di acquisto palesando di ritenere concluso il contratto (v. supra sub § a). Invero, il Giudice di primo grado ha riscontrato in maniera puntuale che il sig. il 13.1.2023 “scriveva a di Pt_1 Pt_3 prorogare l'invio della nave a settembre”; il 15.3.2023 “chiedeva alla controparte se fosse possibile – a causa di problemi di mercato di – ricevere parzialmente la CP_1 merce” con termine di consegna posticipato;
ai solleciti di affinchè CP_2 CP_1 pagasse il corrispettivo per il secondo ordine, il 24.3.2023 il ricorrente risponde
“ribadendo che per problemi di mercato di ” la merce non poteva essere CP_1 ricevuta, neppure parzialmente e neppure posticipando l'originario termine. Dall'altro lato, è documentale che il sig. , sin dall'accettazione della Pt_3 controproposta a ottobre 2022, risponde alle richieste del sig. ribadendo Pt_1 espressamente di ritenere perfezionato il contratto per il secondo ordine;
anche in questo caso la sentenza evidenzia i passaggi delle singole missive;
con la mail del 8.3.2023 il fornitore “risponde […] escludendo rinvii e tenere fermi invece i patti siglati tra le parti. In questo si palesa la circostanza che potesse intendere CP_2 come già intervenuto un accordo impegnativo per ”; il 15.3.2023 “chiedeva di CP_1 rispettare il contratto concluso;
offriva la possibilità di una dilazione della spedizione”; il 22.3.2023 “inviava una nuova proposta di rimodulazione delle pag. 5 di 11 consegne”, sollecitando “al ricorrente di farsi vivo”; ancora, il 24.3.2023
“evidenziava l'esistenza del contratto e paventava il risarcimento dei danni subiti (e quindi era addirittura manifesto che intendesse venuta ad esistenza una CP_2 forma negoziale dalla quale derivare la responsabilità patrimoniale di )”. CP_1
E' quindi smentito da quanto agli atti che “mai il nelle sue comunicazioni Pt_1 con riconosce che vi sia un contratto” e che “continuasse a trattare sui CP_2 contenuti essenziali di tale preteso accordo” (appello, p. 21). Il tenore delle missive inviate dal ricorrente conferma che questi ha continuato a trattare per rivedere i termini di un accordo già concluso ma che non era in grado di onorare, CP_1 limitandosi a chiedere di variare i quantitativi e i tempi di consegna già cristallizzati con la mail di conferma del 27.10.2022”.
6.3 Da ultimo, sarebbe arbitraria e per così dire meramente preconcetta la tesi per la quale il vrebbe cercato di “nascondere il problema”, prima, e in seguito, Pt_1 di “minimizzarlo”. Va premesso che la questione ha rilevanza marginale, perché volta a connotare uno stato d'animo del lavoratore non determinante nella valutazione della gravità del fatto, la cui oggettività è indipendente dal modo in cui lo stesso è stato vissuto dal ricorrente. Può dunque eliminarsi anche la connotazione furtiva, per così dire: certo è che mai il a ritenuto di esternare ai vertici aziendali la crescente pressione di Pt_1 CP_2 sulla fornitura che per sarebbe stata antieconomica, visto l'andamento del CP_1 mercato, e solo a fronte di esplicita richiesta dell'ufficio legale interno alla società ha inoltrato le email contenenti lo scambio di eloquenti – e impegnative – informazioni3. 3
pag. 6 di 11 Né si può dubitare del contenuto impegnativo della comunicazione a firma del del 27/10/2022 (“purpose … a new bid”). Valenza che lo stesso ricorrente Pt_1 dimostra di ben comprendere, tanto che all'avv. Giordano scrive egli della necessità di aggiornarlo sulla “cancellazione di un accordo”4. 4
pag. 7 di 11 5. Questo introduce il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante protesta la mancanza di proporzionalità tra condotta addebitata e sanzione. Il ricorrente ribadisce che per il perfezionamento dell'accordo vi sarebbero dovuti essere passaggi fondamentali e che “nella trattativa oggetto della contestazione, nessuno di tali passaggi documentali si è verificato, nel corso degli 8 mesi decorsi dal primo scambio di mail tra fino al 28.06.2023. Pt_1 Pt_3
In tale situazione, non si può affermare che avesse chiara contezza di un Pt_1
“enorme problema contrattuale” sol perché in alcune mail, mandate anche a intervalli di due mesi l'una dall'altra, scriveva che c'era un contratto (che Pt_3 non aveva mai mandato), mentre al contempo continuava a negoziare per la modifica delle condizioni di tale preteso contratto. Né si può accusare i avere voluto celare tale situazione o di averla gestita Pt_1 in maniera maldestra, dato che invece rispondeva punto su punto a e teneva Pt_3 coinvolto il suo direttore generale (e ciò anche nell'emergenza seguita all'incendio dell'8 maggio '23 e all'alluvione del 15 maggio, in cui l'azienda era bloccata, con divieto di accesso a mezzi e dipendenti per circa 50 giorni). Giustificare, sulla base di tali errate affermazioni, il licenziamento di un lavoratore di 57 anni, che non ha mai avuto un procedimento disciplinare, che stava adempiendo (in perfetta buona fede) alla sua funzione di curare l'approvvigionamento dei prodotti, e la cui colpa, in tesi, è di essere stato vittima della negligenza e trascuratezza della sua controparte , è grave violazione del principio di Pt_3 proporzionalità posto dall'art. 2106 c.c. Se – ripetiamo, solo per ipotesi – vi è stata una mancanza di questa è di Pt_1 grado lieve;
non cercava certo profitti, non nascondeva nulla. La situazione era da lui interpretata in buona fede…” (pag. 23 appello).
pag. 8 di 11 La tesi è infondata quanto alla negata sussistenza di una violazione procedurale: proprio il tenore dello scambio di email sopra ricordato è incompatibile con il rispetto delle procedure in questione, ricordandosi come il ricorrente abbia sollecitato la controparte commerciale a differire la consegna ovvero a ridurre il quantitativo dell'ordine, il che evidentemente presuppone il già raggiunto accordo. Da un lato, infatti, la proposta della mail del 27 ottobre 2022 era chiara nel fissare le condizioni di carico
Dall'altro, per quanto relativamente oscuro nel tenore letterale, il messaggio del el 13/1/2023 menziona indiscutibilmente un accordo (agreement), il che Pt_1 conferma come il ricorrente si fosse già inoltrato nella conclusione del contratto, ad onta degli incontroversi limiti operativi propri della mansione
La società non ha in effetti adombrato un interesse del l perfezionamento Pt_1 dell'accordo ovvero qualche concorrente personale finalità, il che riporta la condotta alla negligenza per quanto riguarda la genesi del problema, ma non esclude il dolo di gestire la trattativa sfuggita di mano, per così dire, senza il coinvolgimento dei vertici aziendali nella speranza di trovare una soluzione commercialmente accettabile. Questa condotta non può essere valutata meno gravemente di quanto abbia fatto la società datrice di lavoro: benchè il ricorrente non avesse precedenti disciplinari e pag. 9 di 11 laddove anche si ritenga che la finalità fosse quella di realizzare l'interesse della datrice di lavoro, certo è che la protratta maldestrezza della condotta ha leso in modo irrimediabile la fiducia della società nel proprio dipendente, potendo la stessa dubitare vuoi della comprensione delle direttive, vuoi della trasparenza nella gestione di eventuali incidenti di percorso – a maggior ragione quando gli interessi economici in gioco fossero di rilevante entità, come nel caso di specie (a poco rilevando che il danno sia stato – come peraltro in effetti pare – della consistenza indicata5).
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
6. Le spese del grado – liquidate tenendo conto della sostanziale ripetitività delle difese tutte – seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
pag. 10 di 11
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 6/2025 del Tribunale di Parte_1
Ravenna, resa e pubblicata il giorno 21/1/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€.2.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 3/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Questo il contenuto economico dell'accordo come prospettato (email 24/7/23 - doc. 10 CP_2 CP_1 pagg. 6-7), che dà conto quantomeno dei valori di riferimento
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 94/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giulio BINI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Carlo ZOLI Controparte_1 appellata
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 3/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso responsabile acquisti e vendite di alcoli, dunque commerciale, Parte_1 in azienda dal 2017) domandava:
“In via principale: annullare il licenziamento comunicato da al Sig. Controparte_1 con raccomandata anticipata via PEC in data 27.07.2023, e per Parte_1
l'effetto condannare - al pagamento dell'indennità sostitutiva Controparte_1 della reintegra ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.lgs. 23/2015 in misura di quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (non assoggetta a contribuzione previdenziale), in misura di Euro 5.730,83 per ogni mensilità; - al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 3 comma 2, d.lgs. 23/2015, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per il periodo dal giorno di effetto economico del licenziamento (18 luglio 2023), fino alla pronuncia, in ragione di Euro 5.730,83 per ogni mensilità; - al pagamento del premio pag. 1 di 11 personale legato ad obiettivi nella misura di Euro 8.680,00; - al pagamento del premio risultato nella misura di € 1.890,00; in via subordinata, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (27 luglio 2023) e per l'effetto condannare al pagamento di un'indennità non assoggettata a Controparte_1 contribuzione previdenziale di importo pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (in ragione di Euro 5.730,83 per ogni mensilità), o nella diversa entità ritenuta di giustizia;
in ogni caso, condannare Controparte_1 al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di Euro € 27.325,00 per Invalidità permanente, oltre € 396,00 per invalidità temporanea totale, € 5.247,00 per invalidità temporanea parziale, oltre danno morale pari al 20% del complessivo danno, ed Euro 976,00 per spese di perizia medio – legale”.
resisteva al ricorso. Controparte_1
Infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione e istruita la causa anche con prove orali, il Tribunale respingeva la domanda. In estrema sintesi, il primo giudice riteneva che il recesso datoriale – basato sulla contestazione dell'avere il dipendente travalicato i limiti operativi di sua competenza intraprendendo una trattativa tanto rilevante quanto antieconomica, senza osservare le direttive aziendali e senza informare in corso d'opera del problema commerciale che stava insorgendo, con danno economico di rilevante entità – fosse legittimo, per l'estrema gravità delle condotte.
2. Ha proposto appello il lavoratore sulla scorta dei motivi di cui si dirà appresso, in uno con le ragioni di decisione. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della società appellata, che ha reiterato le difese già vittoriosamente svolte in prime cure. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 7 stat. Lav. e 112 c.p.c., per avere il giudice respinto la domanda sulla base di fatti estranei alle contestazione disciplinare. Nelle non poche pagine dedicate a questo argomento, l'appellante esplicita un concetto così riassunto in premessa (pag. 11) “… l'evidente differenza di oggetto tra: contestazione disciplinare, che riguarda l'instaurazione di trattative con , CP_2 asseritamente oltre le proprie competenze e senza informarne le funzioni aziendali competenti, tutti fatti avvenuti a ottobre 2022; motivazione del Giudice, che invece riguarda una condotta diversa e specifica, ossia la mancata informativa da parte del “ai vertici aziendali e all'ufficio legale” Pt_1 circa il fatto che , a partire da marzo 2023, comunicava di ritenere che vi fosse CP_2 un accordo vincolante. Il Giudice lo ripete tante volte: la mancata informativa riguarda non la trattativa in sé, che lui stesso riconosce essere stata nota a (oltre che alle altre funzioni Per_1 aziendali) ma “l'enorme problema contrattuale insorto”, costituito appunto dalle pag. 2 di 11 pretese di , manifestate per la prima volta a marzo 2023, di ritenere l'affare CP_2 concluso e vincolante”. L'argomentare è molto articolato e diffuso, ma non per questo persuasivo. Le voci di contestazione – che si riportano in nota con evidenza grafica per maggiore facilità di lettura 1– hanno un tenore chiarissimo e per così dire sinergico, che coniuga l'inosservanza di espresse direttive all'assunzione degli impegni ultra vires e al danno per la responsabilità contrattuale derivante dagli impegni impropriamente assunti, il tutto in difetto di una tempestiva informazione, che – come ovvio, implicito e qui non meritevole di più diffuso argomentare – avrebbe virtualmente consentito alla datrice di lavoro di intervenire ed eventualmente prevenire le successive pretese e doglianze della contraente commerciale. Né può dolersi il ricorrente di non essere stato ammesso a dare prova delle proprie ragioni, da riferirsi a un più ristretto ambito di contestazione2: dalla motivazione della 1 “1) Assunzione di impegni vincolanti verso l' oltre i limiti della Sua autonomia operativa. Pt_2 A partire dal 21/10/2022, in assenza di preventiva autorizzazione aziendale e informativa alle funzioni preposte e a differenza di quanto opportunamente effettuato per analoghe operazioni, ha avviato autonome trattative con la società per l'acquisto di due partite di alcol Controparte_3 (rispettivamente di 4.000 tons ENA e di 2.000 tons REN) cui ha fatto seguito una Sua comunicazione via mail con la quale formulava una proposta di acquisto, di lì a poco riscontrata dal fornitore con espressa accettazione”.
2) Mancato rispetto di espresse direttive fornite dalla Direzione Generale. L'autonoma e non autorizzata iniziativa di acquisto da Lei posta in essere non è stata condivisa né preceduta da un confronto interno con i Responsabili di Funzione (Dott. Direttore Amministratore e Finanza e Avv. Giordano, Per_2 Responsabile Uff. Legale) dei quali la Direzione Generale Le aveva espressamente chiesto il coinvolgimento per operazioni di compravendita di tale natura, così come si evince dalla minuta (trasmessa a mezzo e-mail in data 24/06/2022 dall'Avv. Giordano) dell'incontro interno del 23/06/2022 al quale, oltre a Lei, hanno preso parte il Direttore Generale, il Dott. e l'Avv. Giordano. Per_2
3) Mancata informativa interna. In merito a detta iniziativa non ha mai informato l'azienda e le funzioni preposte, le quali soltanto in data 28/06/2023 (a distanza di oltre 8 mesi) hanno appreso dell'operazione in ragione della comunicazione direttamente ricevuta dal fornitore , Controparte_3 con la quale quest'ultima richiedeva l'esecuzione dell'accordo. Postuma parziale informativa in proposito è stata da Lei fornita verbalmente in data 04/07/2023 e soltanto nei giorni successivi, da ultimo in data 13/07/2022, forniva al Responsabile dell'Ufficio legale ulteriori riscontri circa scambi di comunicazioni intervenuti tra Lei e il fornitore”. 4) Determinazione di un danno di ingente entità in capo alla Società. A seguito degli approfondimenti effettuati dall'Uff. Legale è emerso che tale condotta e la mancata ottemperanza a quanto previsto dal contratto, il quale si tradurrebbe in una ingente perdita economica stante l'attuale andamento di mercato, espone la Società ad una responsabilità risarcitoria per inadempimento di circa 1,7 Milioni di Dollari”. 2 “La contestazione della mancata informativa era riferita, nella lettera del 18.07.2023 di , CP_1 specificamente alla instaurazione della trattativa, ed è quindi su questo che aveva l'onere di Pt_1 difendersi, e su questo si è difeso, su questo ha formulato capitoli di prova: li richiamiamo, dal ricorso di primo grado:
6) Vero che il Sig. da quando era responsabile della divisione alcoli, aveva riunioni con il Sig. Pt_1 ogni lunedì, nelle quali i due esaminavano la situazione dei mercati alcoli, le trattative di CP_4 acquisto di materia prime in corso e il consuntivo settimanale delle vendite;
teste il sig. CP_4 (qualora non più l.r. di controparte) e il Sig. Testimone_1
7) Vero che da ottobre 2022 in avanti il Sig. veniva informato nelle riunioni con circa Per_1 Pt_1 la trattativa in corso con per una seconda nave dal Pakistan con 6.000 tonnellate di alcol;
teste CP_2 Sig. (qualora non più l.r. di controparte). CP_4
8) Vero che ai primi giorni di giugno, in accordo con il direttore generale Sig. il Sig. Per_1 Pt_1 organizzò vari colloqui a distanza con il sig. della , nei quali lo mise a conoscenza degli Pt_3 CP_2
pag. 3 di 11 sentenza impugnata emerge infatti che il direttore generale dell'epoca) “ha Per_1 riferito di alcune segnalazioni verbali sul punto, ma soprattutto che tali segnalazioni erano parziali (in ciò evidentemente strumentali al tentativo del lavoratore di potere risolvere nel frattempo la cosa da solo) in quanto avevano solo riguardo all'esistenza di una “trattativa” e alle “tempistiche” di consegna da includere in una trattativa. Il a invece escluso che il li abbia mai parlato in termini netti Per_1 Pt_1
e schietti del fatto che la controparte pretendesse l'esistenza di un vincolo verso
(“A.D.R. il ricorrente non le aveva mai palato di avere un contratto, ma solo CP_1 di trattative ? esatto;
e di preoccupazioni per il mercato che stava scivolando”)” (pag. 7 sentenza). In altre parole, la genericità delle circostanze come capitolate dal ricorrente contrasta con la concretezza del dato già riferito dal e idoneo a dare prova della Per_1 condotta contestata (di assunzione di impegni vincolanti – cfr. punto 1). Ogni ulteriore argomentazione non risponderebbe a effettiva esigenza di motivazione
- valendo per il giudice il dovere di sintesi anche quando non osservato dagli atti delle parti.
4. Il secondo motivo lamenta l'errata ricostruzione dei fatti, conseguente a errata valutazione del materiale istruttorio. In particolare, la decisione avrebbe “equivocato e travisato le risultanze istruttorie, giungendo erroneamente a ritenere provata la condotta omissiva imputata al Sig. di mancata informativa circa il Pt_1
“problema contrattuale” insorto, secondo il Giudice, da marzo 2023 con le pretese di di ritenere concluso il contratto” e i profili di errore sarebbero tre. CP_2
6.1 Innanzi tutto, sarebbe indimostrato ed erroneo che il abbia omesso di Pt_1 riferire delle pretese di di ritenere concluso un contratto. CP_2
L'appellante discetta della mancanza di domande stringenti sul punto e cita, a sostegno di un'opposta verità, passaggi della testimonianza di che lamenta
Per_1 non essere riportati in sentenza: “Il Giudice, inspiegabilmente, non riporta il seguente Cont passaggio della deposizione di ll'udienza del 15.10.2024, ha saputo
Per_1 da che aveva considerato in contratto concluso? sì”: con ciò la affermazione CP_2 del Giudice è direttamente smentita. Non solo: ha pure dichiarato che concordava con la valutazione di
Per_1 Pt_1 che non ci fosse alcun contratto. Citiamo dal verbale di testimonianza del
Per_1 del 15.10.2024: “il ricorrente aveva bisogno di una autorizzazione per svolgere la trattativa in questione? Avevano l'incarico di trattare, il d.g. non si può muovere per ogni trattativa ma per le cose più grosse come una nave … [sic: la frase nella eventi, inviandogli anche dei video che mostravano le condizioni dello stabilimento, e gli chiese ( Pt_1 a ) che l'ordine oggetto di trattativa venisse posticipato, o frazionato in più spedizioni o, in Pt_3 alternativa, annullato, in quanto l'azienda non era in grado di ricevere prodotto e non aveva ancora indicazioni su quando sarebbe stato possibile verificare quali serbatoi fossero stati danneggiati, e quindi quali fossero le condizioni delle giacenze di magazzino;
teste Sig. (qualora non più l.r. di CP_4 controparte). E' chiaro che, a fronte della contestazione ricevuta, con la prova delle circostanze di cui ai capitoli, il Sig. (che, peraltro, non ne aveva l'onere), ne avrebbe positivamente dimostrato l'infondatezza” (pag. Pt_1 18 appello)
pag. 4 di 11 verbalizzazione non è conclusa]; comunque ciò che fa testo è che non c'è mai stato un impegno di caviro in questa trattativa;
i commerciali per trattare non avevano necessità di autorizzazione”: e anche questa parte non è riportata in sentenza”. L'argomento è fuorviante e ad essere parziali sono le citazioni riportate in appello: il a confermato di essere al corrente di mere trattative, mentre ha escluso di Per_1 essere stato messo a parte della diversa posizione assunta da nel tempo, di CP_2 convinzione del contratto concluso: “A.D.R.: era stato informato dal ricorrente circa la seconda trattativa ? a memoria non ho trasmissioni al riguardo;
per la prima sì e CP_2
l'ho firmata;
verbalmente ero a conoscenza delle trattative;
sapevo di interlocuzioni;
trattavamo molti affari contemporaneamente;
mi aveva anche parlato di queste navi da posticipare;
il problema è la diversa valutazione di queste trattative da parte nostra e da parte di un soggetto di common law;
secondo me dalla documentazione che ho esaminato c'era stata solo una trattativa ma non un vincolo;
la prima e-mail di era CP_2 del giugno del 2023; … A.D.R. il ricorrente non le aveva mai palato di avere un contratto, ma solo di trattative ? esatto;
e di preoccupazioni per il mercato che stava scivolando;
il calo c'è stato nel 23.” Anche in questo caso pare che ulteriori argomentazioni sarebbero sostanzialmente per retorica, vista la auto-evidenza dei contenuti della testimonianza.
6.2 In secondo luogo, si afferma indimostrato che il abbia “dato per Pt_1 ammesso nelle sue comunicazioni con che un contratto vi fosse”. CP_2
Si condivide al riguardo la sorpresa di parte appellata, che correttamente ricorda come di quanto sopra l'evidenza sia per tabulas: “… da un lato il Lavoratore si limita a rappresentare la richiesta di , quale parte acquirente, di posticipare l'invio CP_1 della nave, nonostante chieda sin da subito – e poi ripetutamente nei mesi CP_2 successivi - l'adempimento del secondo ordine di acquisto palesando di ritenere concluso il contratto (v. supra sub § a). Invero, il Giudice di primo grado ha riscontrato in maniera puntuale che il sig. il 13.1.2023 “scriveva a di Pt_1 Pt_3 prorogare l'invio della nave a settembre”; il 15.3.2023 “chiedeva alla controparte se fosse possibile – a causa di problemi di mercato di – ricevere parzialmente la CP_1 merce” con termine di consegna posticipato;
ai solleciti di affinchè CP_2 CP_1 pagasse il corrispettivo per il secondo ordine, il 24.3.2023 il ricorrente risponde
“ribadendo che per problemi di mercato di ” la merce non poteva essere CP_1 ricevuta, neppure parzialmente e neppure posticipando l'originario termine. Dall'altro lato, è documentale che il sig. , sin dall'accettazione della Pt_3 controproposta a ottobre 2022, risponde alle richieste del sig. ribadendo Pt_1 espressamente di ritenere perfezionato il contratto per il secondo ordine;
anche in questo caso la sentenza evidenzia i passaggi delle singole missive;
con la mail del 8.3.2023 il fornitore “risponde […] escludendo rinvii e tenere fermi invece i patti siglati tra le parti. In questo si palesa la circostanza che potesse intendere CP_2 come già intervenuto un accordo impegnativo per ”; il 15.3.2023 “chiedeva di CP_1 rispettare il contratto concluso;
offriva la possibilità di una dilazione della spedizione”; il 22.3.2023 “inviava una nuova proposta di rimodulazione delle pag. 5 di 11 consegne”, sollecitando “al ricorrente di farsi vivo”; ancora, il 24.3.2023
“evidenziava l'esistenza del contratto e paventava il risarcimento dei danni subiti (e quindi era addirittura manifesto che intendesse venuta ad esistenza una CP_2 forma negoziale dalla quale derivare la responsabilità patrimoniale di )”. CP_1
E' quindi smentito da quanto agli atti che “mai il nelle sue comunicazioni Pt_1 con riconosce che vi sia un contratto” e che “continuasse a trattare sui CP_2 contenuti essenziali di tale preteso accordo” (appello, p. 21). Il tenore delle missive inviate dal ricorrente conferma che questi ha continuato a trattare per rivedere i termini di un accordo già concluso ma che non era in grado di onorare, CP_1 limitandosi a chiedere di variare i quantitativi e i tempi di consegna già cristallizzati con la mail di conferma del 27.10.2022”.
6.3 Da ultimo, sarebbe arbitraria e per così dire meramente preconcetta la tesi per la quale il vrebbe cercato di “nascondere il problema”, prima, e in seguito, Pt_1 di “minimizzarlo”. Va premesso che la questione ha rilevanza marginale, perché volta a connotare uno stato d'animo del lavoratore non determinante nella valutazione della gravità del fatto, la cui oggettività è indipendente dal modo in cui lo stesso è stato vissuto dal ricorrente. Può dunque eliminarsi anche la connotazione furtiva, per così dire: certo è che mai il a ritenuto di esternare ai vertici aziendali la crescente pressione di Pt_1 CP_2 sulla fornitura che per sarebbe stata antieconomica, visto l'andamento del CP_1 mercato, e solo a fronte di esplicita richiesta dell'ufficio legale interno alla società ha inoltrato le email contenenti lo scambio di eloquenti – e impegnative – informazioni3. 3
pag. 6 di 11 Né si può dubitare del contenuto impegnativo della comunicazione a firma del del 27/10/2022 (“purpose … a new bid”). Valenza che lo stesso ricorrente Pt_1 dimostra di ben comprendere, tanto che all'avv. Giordano scrive egli della necessità di aggiornarlo sulla “cancellazione di un accordo”4. 4
pag. 7 di 11 5. Questo introduce il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante protesta la mancanza di proporzionalità tra condotta addebitata e sanzione. Il ricorrente ribadisce che per il perfezionamento dell'accordo vi sarebbero dovuti essere passaggi fondamentali e che “nella trattativa oggetto della contestazione, nessuno di tali passaggi documentali si è verificato, nel corso degli 8 mesi decorsi dal primo scambio di mail tra fino al 28.06.2023. Pt_1 Pt_3
In tale situazione, non si può affermare che avesse chiara contezza di un Pt_1
“enorme problema contrattuale” sol perché in alcune mail, mandate anche a intervalli di due mesi l'una dall'altra, scriveva che c'era un contratto (che Pt_3 non aveva mai mandato), mentre al contempo continuava a negoziare per la modifica delle condizioni di tale preteso contratto. Né si può accusare i avere voluto celare tale situazione o di averla gestita Pt_1 in maniera maldestra, dato che invece rispondeva punto su punto a e teneva Pt_3 coinvolto il suo direttore generale (e ciò anche nell'emergenza seguita all'incendio dell'8 maggio '23 e all'alluvione del 15 maggio, in cui l'azienda era bloccata, con divieto di accesso a mezzi e dipendenti per circa 50 giorni). Giustificare, sulla base di tali errate affermazioni, il licenziamento di un lavoratore di 57 anni, che non ha mai avuto un procedimento disciplinare, che stava adempiendo (in perfetta buona fede) alla sua funzione di curare l'approvvigionamento dei prodotti, e la cui colpa, in tesi, è di essere stato vittima della negligenza e trascuratezza della sua controparte , è grave violazione del principio di Pt_3 proporzionalità posto dall'art. 2106 c.c. Se – ripetiamo, solo per ipotesi – vi è stata una mancanza di questa è di Pt_1 grado lieve;
non cercava certo profitti, non nascondeva nulla. La situazione era da lui interpretata in buona fede…” (pag. 23 appello).
pag. 8 di 11 La tesi è infondata quanto alla negata sussistenza di una violazione procedurale: proprio il tenore dello scambio di email sopra ricordato è incompatibile con il rispetto delle procedure in questione, ricordandosi come il ricorrente abbia sollecitato la controparte commerciale a differire la consegna ovvero a ridurre il quantitativo dell'ordine, il che evidentemente presuppone il già raggiunto accordo. Da un lato, infatti, la proposta della mail del 27 ottobre 2022 era chiara nel fissare le condizioni di carico
Dall'altro, per quanto relativamente oscuro nel tenore letterale, il messaggio del el 13/1/2023 menziona indiscutibilmente un accordo (agreement), il che Pt_1 conferma come il ricorrente si fosse già inoltrato nella conclusione del contratto, ad onta degli incontroversi limiti operativi propri della mansione
La società non ha in effetti adombrato un interesse del l perfezionamento Pt_1 dell'accordo ovvero qualche concorrente personale finalità, il che riporta la condotta alla negligenza per quanto riguarda la genesi del problema, ma non esclude il dolo di gestire la trattativa sfuggita di mano, per così dire, senza il coinvolgimento dei vertici aziendali nella speranza di trovare una soluzione commercialmente accettabile. Questa condotta non può essere valutata meno gravemente di quanto abbia fatto la società datrice di lavoro: benchè il ricorrente non avesse precedenti disciplinari e pag. 9 di 11 laddove anche si ritenga che la finalità fosse quella di realizzare l'interesse della datrice di lavoro, certo è che la protratta maldestrezza della condotta ha leso in modo irrimediabile la fiducia della società nel proprio dipendente, potendo la stessa dubitare vuoi della comprensione delle direttive, vuoi della trasparenza nella gestione di eventuali incidenti di percorso – a maggior ragione quando gli interessi economici in gioco fossero di rilevante entità, come nel caso di specie (a poco rilevando che il danno sia stato – come peraltro in effetti pare – della consistenza indicata5).
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
6. Le spese del grado – liquidate tenendo conto della sostanziale ripetitività delle difese tutte – seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
pag. 10 di 11
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 6/2025 del Tribunale di Parte_1
Ravenna, resa e pubblicata il giorno 21/1/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€.2.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 3/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Questo il contenuto economico dell'accordo come prospettato (email 24/7/23 - doc. 10 CP_2 CP_1 pagg. 6-7), che dà conto quantomeno dei valori di riferimento