Sentenza 4 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/08/2001, n. 10799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10799 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2001 |
Testo completo
4 7 3 . ) O N L , E L 1 C O R 0 A REPUBBLICA ITALIANA C I P - Z I 1 A 1 D - R T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E 2 I . C G I 6 E D R 0 3 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A O Oggetto D C SOMMINISTRAZIONE E 0 T 4 E . ACQUA POTABILE - N SEZIONI UNITE CIVILI N E . S T T Dott. Andrea 1-07 99/0 1 PAGAMENTO CANONE E R S I A ( Composta dagli Ill.mi Si ri Magis R.G.N. 4698/00 Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione - Cron. 23419 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente e Relatore Rep. Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Ud. 06/04/01 VITTORIA - Consigliere Dott. Paolo Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Dott. Roberto PREDEN - Consigliere- Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SPARANISE, in persona del Sindaco pro- elettivamente domiciliato in ROMA, VIA tempore, VINCENZO PICARDI 4, presso lo studio dell'avvocato SERGIO GAITO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIROLAMO IZZO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2001 contro 193 PAPALE PASQUALINA, SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI - 1 CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA COMMISSARIO GOVERNATIVO BANCO NAPOLI S.P.A.; - intimati avverso la sentenza n. 49/99 del Giudice di pace di : PIEDIMONTE MATESE, depositata il 04/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Presidente Relatore Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso sulla questione di giurisdizione;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette alla sezione semplice per l'esame degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1998 la parte privata, indicata in epigrafe come intimata in questa fase, ha citato dinanzi al Giudice di pace di Pignataro Maggiore il Comune di Spa- ranise e la S.p.a. Serit Servizio di riscossione dei Concessione della provincia di Caserta Com- tributi - missario governativo Banco di Napoli sostenendo di non dovere la somma di lire 212.010, nei suoi confronti pretesa con iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale, quale canone per utenza di acqua potabile inerente al 1992. Il Giudice di pace di Piedimonte Matese, 2 davanti al quale la causa è stata riassunta dopo la ri- cusazione su istanza del Comune del Giudice di pace di Pignataro Maggiore, in accoglimento della domanda, ha dichiarato la "inesistenza del diritto al pagamento" di detta somma, fra l'altro osservando: -che la controversia riguardava il corri- spettivo di un contratto di somministrazione, e quindi un rapporto obbligatorio non incluso fra quelli deman- dati alla giurisdizione delle commissioni tributarie ovvero alla competenza per materia del tribunale;
-che non occorreva sospendere il processo, per effetto di ulteriore istanza di ricusazione, in ra- gione della tardività ed irritualità di essa, né per effetto della produzione all'udienza di discussione di copia di ricorso per regolamento preventivo di giuri- sdizione, alla luce della manifesta infondatezza della deduzione del Comune ricorrente circa la devoluzione della domanda alla cognizione delle commissioni tribu- tarie;
-che non era opportuna la riunione della q causa con quelle di contenuto analogo promosse da altri utenti del servizio municipale;
-che i dubbi sulla regolarità della costi- tuzione del Comune nella fase di riassunzione del pro- cesso, avanzati per la mancanza di una nuova procura al 3 difensore, erano da superarsi per motivi di equità; -che il credito allegato dal Comune si era estinto per prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 C.C., in carenza di validi atti inter- ruttivi del relativo termine, e comunque non era assi- stito da sufficienti prove. Avverso questa sentenza il Comune di Spa- ranise ha proposto ricorso per cassazione, articolato su quattordici motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività di- fensiva in questa sede. Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni uni- ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., per la te, decisione sulla sola questione di giurisdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il Comune deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sot- to il profilo che la contesa, riguardando entrate pa- trimoniali assimilabili ai tributi, rientrerebbe nella giurisdizione delle commissioni tributarie;
con dedu- zioni inserite anche nel contesto degli altri motivi, prospetta pure la carenza assoluta di giurisdizione, ovvero la giurisdizione del giudice amministrativo, per l'attinenza della domanda proposta dalla parte privata a provvedimenti generali di formazione delle tariffe di 4 un servizio pubblico. All'esame della questione sulla giurisdizione non è di ostacolo la circostanza che il Comune abbia in precedenza notificato alla controparte istanza di rego- lamento preventivo, producendone copia al Giudice di pace al fine di ottenere la sospensione di cui all'art. 367 c.p.c., perché non risulta e non è stato comunque dedotto che l'atto sia stato poi depositato presso que- sta Corte ed abbia dato corso al procedimento ex art. 41 c.p.c.. Il tema del dibattito, contrariamente a quanto af- fermato dal Comune, non investe la validità di provve- dimenti generali in materia tariffaria. La domanda è stata proposta, con rife- rimento a rapporto di erogazione e distribuzione ad uso privato di acqua potabile, per conseguire un accerta- mento negativo del credito addotto dal Comune, e, dun- que, a prescindere dall'imputabilità della somma ri- chiesta a titolo di corrispettivo del bene erogato ov- vero a ripartizione pro quota dei costi per la predi- sposizione e gestione del servizio, non coinvolge le scelte autoritative e discrezionali del Comune nell'organizzazione del servizio medesimo (scelte sin- dacabili dal giudice amministrativo in sede di giuri- sdizione di legittimità; v. Cass. s.u. n. 10904 del 30 5 ottobre 1998), ma riguarda le posizioni di diritto sog- gettivo che sono state costituite con il perfezionamen- to del rapporto di utenza e che sono regolate dalla di- sciplina normativa e negoziale di esso. Le tesi del ricorrente in punto di giurisdizione sono infondate ed al fine della loro reiezione è suffi- ciente il richiamo alle decisioni di questa Corte emesse in occasione di altre controversie relative ad identica questione, nei confronti dello stesso Comune di Sparanise, per il cui superamento quest'ultimo non ha addotto argomenti nuovi o diversi da quelli in pre- cedenza esaminati e disattesi secondo cui "il credi- - to dell'ente territoriale per l'erogazione in favo- re del singolo utente di acqua ad uso domesti- configura entrata patrimoniale dell'ente medesi- COF e può essere liquidato e riscosso con gli strumen- mo, ti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, nè in particolare rientra fra i tributi comunali e locali di cui all'art. 2 lett. h) del d.lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in una potestà impositiva ma negli impegni conven- zionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del rela- tivo contratto;
pertanto, esula dalla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, e resta 6 affidata alla cognizione del giudice ordinario, in ba- se ai comuni criteri di collegamento, indipendente- mente dal fatto che sorga in via di impugnazione dei menzionati atti di accertamento ed esazione" (Cass., sez. un., 24 luglio 2000 n. 520/SU). Va, pertanto, rigettato il ricorso sulla questione di giurisdizione e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Gli altri motivi di ricorso vanno rimessi all'esame della Sezione prima civile (art. 142 disp. att. c.p.c.), la quale pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso sulla questione della giurisdizione, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, e ri- mette gli atti alla Sezione prima civile per l'esame delle altre censure e per le pronunce connesse all'esito finale del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di con- siglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassa- zione, il 6 aprile 2001. Il Presidente est. Il Presidente ays Andrealita Il Collaboratore di Cancellerie Depositato in Cancelleria Roma, lì -4 AGO. 2001 IL ORATORE DI CANCELLERIACOLLABORATORE