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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, riunito nelle persone dei Magistrati
Dott. Mario Cigna Presidente relatore
Dott.ssa Viviana Mele Giudice
Dott.ssa Caterina Stasi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 8318/2021 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. TOMA MARIA MANUELA, procuratore domiciliatario
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
- interdicendo -
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
Terzo chiamato in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 27-10-202 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Lecce l'interdizione del fratello ritenendo che lo stesso, già beneficiario di amministrazione di Controparte_1
sostegno), fosse, a causa delle patologie da cui era affetto (psicosi schizofrenica tipo paranoideo aggravata dall'abuso di sostanze stupefacenti), incapace di intendere e di volere, e pertanto di provvedere autonomamente ai propri interessi;
in particolare ha evidenziato che il fratello non era in grado autonomamente di liberarsi dalla dipendenza di alcol e droga e di seguire il percorso di cure necessario per la sua patologia, e che l'amministrazione di sostegno non rappresentava strumento adeguato, in quanto, nonostante il consenso dell'amministratore e l'autorizzazione del Giudice tutelare, la stessa non era sufficiente per consentire l'ingresso, e soprattutto la permanenza coatta, in struttura sanitaria attrezzata per la cura della sua salute.
Il Presidente del Tribunale ha nominato il Giudice Istruttore e fissato l'udienza per l'esame dell'interdicendo, ordinando la notifica del ricorso e del decreto ai prossimi congiunti di cui all'art. 712 c.p.c..
Nessuno si è costituito per Controparte_1
Il P.M. non si è opposto.
Nel corso dell'istruttoria il Tribunale ha proceduto all'esame dell'interdicendo ed all'ascolto di suo amministratore di sostegno, e della sorella ricorrente;
Persona_1 il primo ha, tra l'altro, riferito che solo in struttura l'interdicendo assume la necessaria terapia farmacologica, mentre nei rientri al proprio domicilio ricomincia ad acquistare droga;
la seconda ha ribadito quanto esposto in ricorso, specificando che, nei periodi in cui è a casa, l'interdicendo è alla continua ricerca di denaro e, quando non riesce ad ottenerlo, è arrivato a minacciarla ed a colpirla con violenza
All'udienza del 26-10-2022 è stata disposta CTU, successivamente depositata, che ha concluso ritenendo l'interdicendo “incapace di provvedere, con discernimento, alla cura dei propri interessi, anche non patrimoniali”.
All'udienza del 27-11-2024 parte ricorrente ha dato atto di avere avuto conoscenza che l'interdicendo aveva un figlio, di nome ed ha chiesto Controparte_2
l'integrazione del contradditorio nei suoi confronti;
in esito, si è costituito
[...]
, non opponendosi alla richiesta di interdizione. Persona_2
All'udienza del 26-3-2025 il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendone le parti rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
2 Nel procedimento d'interdizione il Giudice deve valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità (vale a dire di uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e quella volitiva della persona, in modo tale da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
Il primo strumento che consente di accertare se il soggetto - nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione - abbia compromesse le facoltà intellettive (intelligenza e memoria), e quelle volitive (formazione, manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi, conservi o meno lo stato di coscienza, quanto meno quello di libertà del volere, è certamente costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo, che l'art. 714 c.p.c. impone come presupposto necessario per la pronuncia dell'interdizione e che è fonte primaria di convincimento.
Nel caso di specie, nel corso dell'esame, l'interdicendo ha, tra l'altro, dichiarato di non soffrire di alcuna malattia, di avere un cuore di acciaio e di assumere farmaci per depressione e per le crisi derivanti dall'uso passato di sostanze stupefacenti, denotando in tal modo l'assenza di adeguata consapevolezza della malattia;
l'audizione della sorella e dell'amministratore di sostegno hanno confermato le gravi Parte_1
condizioni psico-fisiche dell'interdicendo, suffragate anche dalla documentazione medica in atti (v, in particolare, cartella clinica Centro Salute mentale).
L'espletata condivisa CTU del dott. specialista in neurologia, Persona_3
criminologia clinica e psichiatria forense, ha poi, come detto, concluso, ritenendo l'interdicendo “incapace di provvedere, con discernimento, alla cura dei propri interessi, anche non patrimoniali”, in particolare il CTU ha evidenziato che, in base ai dati storico-clinici e documentali, l'interdicendo risulta essere affetto da “schizofrenia tipo paranoide cronica, attualmente in buon compenso psichico, accompagnata da una storia di poliabuso di sostanze (alcol e cocaina)”; che detta patologia “riveste sicuramente le caratteristiche di abituale (e grave) infermità mentale;
che l'aderenza al trattamento terapeutico intrapreso ha garantito sia il contenimento dei deliri e delle allucinazioni sia la spinta al consumo di alcol e cocaina, ma non è in grado, con riferimento alla situazione attuale, di favorire il superamento del consistente deficit cognitivo-critico e di autodeterminazione dell'interdicendo; deficit che lo predispone a più che probabili
3 ricadute se non opportunamente supervisionato e limitato nelle sue disponibilità economiche, e se non adeguatamente curato.
Alla luce di tali conclusioni, non risulta certamente in grado di Controparte_1
provvedere ai propri bisogni e di gestire i propri interessi;
conseguentemente, va pronunziata la sua interdizione.
Attesa la presenza di amministratore di sostegno, non si ritiene opportuno procedere alla nomina di tutore provvisorio
Stante la natura del procedimento, proposto nell'interesse dello stesso interdicendo, le spese vanno ritenute irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da : Parte_1
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'interdizione di , nato a Controparte_1
Squinzano (LE) il 15-3-1973;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- Ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e la comunicazione entro 10 giorni al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello
Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonché all'Archivio
Notarile e al Consiglio Notarile.
Lecce, 1-4-2025
IL PRESIDENTE est
Dr. Mario Cigna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, riunito nelle persone dei Magistrati
Dott. Mario Cigna Presidente relatore
Dott.ssa Viviana Mele Giudice
Dott.ssa Caterina Stasi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 8318/2021 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. TOMA MARIA MANUELA, procuratore domiciliatario
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
- interdicendo -
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
Terzo chiamato in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 27-10-202 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Lecce l'interdizione del fratello ritenendo che lo stesso, già beneficiario di amministrazione di Controparte_1
sostegno), fosse, a causa delle patologie da cui era affetto (psicosi schizofrenica tipo paranoideo aggravata dall'abuso di sostanze stupefacenti), incapace di intendere e di volere, e pertanto di provvedere autonomamente ai propri interessi;
in particolare ha evidenziato che il fratello non era in grado autonomamente di liberarsi dalla dipendenza di alcol e droga e di seguire il percorso di cure necessario per la sua patologia, e che l'amministrazione di sostegno non rappresentava strumento adeguato, in quanto, nonostante il consenso dell'amministratore e l'autorizzazione del Giudice tutelare, la stessa non era sufficiente per consentire l'ingresso, e soprattutto la permanenza coatta, in struttura sanitaria attrezzata per la cura della sua salute.
Il Presidente del Tribunale ha nominato il Giudice Istruttore e fissato l'udienza per l'esame dell'interdicendo, ordinando la notifica del ricorso e del decreto ai prossimi congiunti di cui all'art. 712 c.p.c..
Nessuno si è costituito per Controparte_1
Il P.M. non si è opposto.
Nel corso dell'istruttoria il Tribunale ha proceduto all'esame dell'interdicendo ed all'ascolto di suo amministratore di sostegno, e della sorella ricorrente;
Persona_1 il primo ha, tra l'altro, riferito che solo in struttura l'interdicendo assume la necessaria terapia farmacologica, mentre nei rientri al proprio domicilio ricomincia ad acquistare droga;
la seconda ha ribadito quanto esposto in ricorso, specificando che, nei periodi in cui è a casa, l'interdicendo è alla continua ricerca di denaro e, quando non riesce ad ottenerlo, è arrivato a minacciarla ed a colpirla con violenza
All'udienza del 26-10-2022 è stata disposta CTU, successivamente depositata, che ha concluso ritenendo l'interdicendo “incapace di provvedere, con discernimento, alla cura dei propri interessi, anche non patrimoniali”.
All'udienza del 27-11-2024 parte ricorrente ha dato atto di avere avuto conoscenza che l'interdicendo aveva un figlio, di nome ed ha chiesto Controparte_2
l'integrazione del contradditorio nei suoi confronti;
in esito, si è costituito
[...]
, non opponendosi alla richiesta di interdizione. Persona_2
All'udienza del 26-3-2025 il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendone le parti rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
2 Nel procedimento d'interdizione il Giudice deve valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità (vale a dire di uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e quella volitiva della persona, in modo tale da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
Il primo strumento che consente di accertare se il soggetto - nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione - abbia compromesse le facoltà intellettive (intelligenza e memoria), e quelle volitive (formazione, manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi, conservi o meno lo stato di coscienza, quanto meno quello di libertà del volere, è certamente costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo, che l'art. 714 c.p.c. impone come presupposto necessario per la pronuncia dell'interdizione e che è fonte primaria di convincimento.
Nel caso di specie, nel corso dell'esame, l'interdicendo ha, tra l'altro, dichiarato di non soffrire di alcuna malattia, di avere un cuore di acciaio e di assumere farmaci per depressione e per le crisi derivanti dall'uso passato di sostanze stupefacenti, denotando in tal modo l'assenza di adeguata consapevolezza della malattia;
l'audizione della sorella e dell'amministratore di sostegno hanno confermato le gravi Parte_1
condizioni psico-fisiche dell'interdicendo, suffragate anche dalla documentazione medica in atti (v, in particolare, cartella clinica Centro Salute mentale).
L'espletata condivisa CTU del dott. specialista in neurologia, Persona_3
criminologia clinica e psichiatria forense, ha poi, come detto, concluso, ritenendo l'interdicendo “incapace di provvedere, con discernimento, alla cura dei propri interessi, anche non patrimoniali”, in particolare il CTU ha evidenziato che, in base ai dati storico-clinici e documentali, l'interdicendo risulta essere affetto da “schizofrenia tipo paranoide cronica, attualmente in buon compenso psichico, accompagnata da una storia di poliabuso di sostanze (alcol e cocaina)”; che detta patologia “riveste sicuramente le caratteristiche di abituale (e grave) infermità mentale;
che l'aderenza al trattamento terapeutico intrapreso ha garantito sia il contenimento dei deliri e delle allucinazioni sia la spinta al consumo di alcol e cocaina, ma non è in grado, con riferimento alla situazione attuale, di favorire il superamento del consistente deficit cognitivo-critico e di autodeterminazione dell'interdicendo; deficit che lo predispone a più che probabili
3 ricadute se non opportunamente supervisionato e limitato nelle sue disponibilità economiche, e se non adeguatamente curato.
Alla luce di tali conclusioni, non risulta certamente in grado di Controparte_1
provvedere ai propri bisogni e di gestire i propri interessi;
conseguentemente, va pronunziata la sua interdizione.
Attesa la presenza di amministratore di sostegno, non si ritiene opportuno procedere alla nomina di tutore provvisorio
Stante la natura del procedimento, proposto nell'interesse dello stesso interdicendo, le spese vanno ritenute irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da : Parte_1
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'interdizione di , nato a Controparte_1
Squinzano (LE) il 15-3-1973;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- Ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e la comunicazione entro 10 giorni al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello
Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonché all'Archivio
Notarile e al Consiglio Notarile.
Lecce, 1-4-2025
IL PRESIDENTE est
Dr. Mario Cigna
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