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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17552 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. Giuseppe Di AL - Presidente
Dott. Laura Centofanti - Giudice
Dott. ssa Maria Pia De Lorenzo - Giudice rel.
Ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13669 del RGAC dell'anno 2022, avente ad oggetto
Altre contr. di comp. della Sez. Spec. dell'Impresa in mat. di propr. Industriale e dir. d'autore decisa ai sensi dell'art. 189 c.p.c (rito ante Cartabia) sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA rappresentata e difesa dall'avv. ACCATTATIS ANTONIO;
Parte_1
Attore
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv.to CARBONI ANDREA;
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE: “Tanto premesso, la , la quale rinuncia ai termini ex articolo Parte_1
190 cpc, (precisa) le seguenti conclusioni:
- dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti in conseguenza dell'intervenuto accordo transattivo;
- porre le spese di CTU nella misura che riterrà di liquidare a carico esclusivo della convenuta come da accordi intercorsi tra le parti;
- compensare integralmente le spese processuali tra le parti”.
PER IL CONVENUTO: La scrivente difesa si riporta all'istanza congiunta depositata e rinuncia con le presenti note alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. CHIEDENDO
CONGIUNTAMENTE A PARTE ATTRICE che Ill.mo Tribunale adito voglia:
- dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti in conseguenza dell'intervenuto accordo transattivo;
- assumere ogni provvedimento opportuno in merito alla Consulenza Tecnica D'Ufficio attualmente in corso;
- compensare integralmente le spese processuali tra le parti. FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione datato 16 febbraio 2022 la Società ha convenuto Parte_1 in giudizio la Società dinanzi al Tribunale di Roma, XVII Sezione, Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, per i motivi tutti, esposti in fatto e in diritto, in corso di causa, previe le declaratorie del caso
(ivi inclusa la dichiarazione di cessazione del Contratto di Concessione tra le parti per Pt_1 effetto del recesso comunicato dall'attrice in data 1 dicembre 2016): • accertare e dichiarare che
l'utilizzo da parte della dei marchi e segni distintivi , quale Controparte_2 Pt_1 insegna e quale veicolo pubblicitario della propria attività commerciale, è illecito e costituisce sia violazione del Contratto di Concessione per cui è causa, sia una fattispecie di Pt_1 concorrenza sleale;
• inibire alla la prosecuzione della condotta illecita Controparte_2 per cui è causa e, quindi, lo svolgimento dell'attività di vendita di veicoli nuovi e usati e di prestazione di servizi di assistenza mediante l'utilizzo del Marchio “ ”, nonché di Pt_1 utilizzare tale segno, in qualunque modo e con qualsivoglia mezzo, per finalità pubblicitarie e promozionali, nella corrispondenza commerciale e nelle insegne, fissando una somma dovuta di almeno Euro 500,00 per ogni giorno di violazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'emananda Sentenza;
• ordinare la rimozione e/o la distruzione dell'insegna recante il Marchio e di tutto il materiale pubblicitario e promozionale recante il marchio Pt_1
detenuto dalla • condannare la al Pt_1 Controparte_2 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, danni derivanti dalle condotte de quibus fino alla loro cessazione nella misura di Euro 120.000,00 ovvero in quella diversa che risulterà accertata in corso di causa, ovvero, parrà di giustizia anche ai sensi dell'Art. 1226 C.C. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In corso di causa è stata disposta CTU al fine di accertare e quantificare i danni determinati dalla condotta della convenuta.
Nelle more della CTU, la si è costituita in giudizio in via telematica in data 2 CP_2 ottobre 2025. Le parti hanno, poi, definito in transazione, integralmente e bonariamente, tutte le pretese svolte nel presente giudizio dall'attrice per come sopra riportate.
Nell'ambito di tale accordo transattivo, il cui contenuto è stato sintetizzato nell'istanza congiunta per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere , allegata alla nota di deposito del
7.10.2025 da parte di di la , ha rinunciato a tutte le Controparte_2 Parte_1 domande svolte nel presente giudizio e la Società si è impegnata, dal Controparte_2 canto suo, a farsi carico, in via esclusiva ed integrale, del pagamento tempestivo per l'intero delle spese di CTU, ed a cessare l'utilizzo dei segni distintivi e marchi , in qualunque modo e Pt_1 con qualsiasi mezzo, per finalità pubblicitarie e promozionali, nella corrispondenza commerciale e nelle insegne, avendo cura di rimuovere e/o distruggere l'insegna recante il Marchio e Pt_1 tutto il materiale pubblicitario e promozionale recante il Marchio eventualmente Pt_1 detenuto dalla medesima Controparte_3
All'esito dell'udienza cartolare del 10.11.2025 in cui le parti hanno concluso come riportato
[...] in epigrafe, la causa era trattenuta in decisione prendendo atto della rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Come riportato in narrativa, le parti costituite in causa, nei loro ultimi scritti difensivi, hanno rinunciato con le suddette note alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e hanno chiesto al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti in conseguenza dell'intervenuto accordo transattivo. Hanno chiesto altresì assumere ogni provvedimento opportuno in merito alla Consulenza Tecnica D'Ufficio attualmente in corso compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
3. Ritiene il Tribunale delle Imprese di dover pronunciare, a tali condizioni, sentenza che dichiari la cessata materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, si verifica per effetto della sopravenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi a una pronuncia sul merito del giudice precedentemente richiesta. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite, ovvero il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. sez. I, 23/04/2015, n. 8309; Cass. Civ. sez. II, 28/05/2013, n. 13217; Cass. Civ. sez. Lav.,
27/01/1998, n, 801).
3.1 Nel caso di specie, non si può dubitare che ricorra detta ipotesi, atteso che le parti, per mezzo dei loro procuratori, muniti del relativo potere, hanno espressamente dichiarato , reciprocamente, con le note scritte, di avere conciliato in via stragiudiziale la lite e di non aver nulla a più pretendere per le questioni dedotte in giudizio trovando un accordo anche sulle spese e sulla allocazione delle spese di CTU, liquidate con decreto del 12/12/2025, che sono poste a carico di parte convenuta, recependo in sentenza la specifica obbligazione da questa contratta in sede transattiva.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese fra le parti;
pone le spese della consulenza tecnica a carico di parte convenuta.
Roma, lì 12/12/2025 IL GIUDICE rel est.
Presidente
Dott. Maria Pia De Lorenzo
AL
Il
Dott. Giuseppe Di