Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2003, n. 6307
CASS
Sentenza 18 aprile 2003

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Il procedimento diretto all'irrogazione di sanzioni per infrazioni commesse dai consiglieri di amministrazione degli istituti di credito, previsto dall'art. 145 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, al pari dell'analoga previgente disposizione di cui all'art. 90 della bancaria (R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375), non prescrive, altro, prima dell'adesione - con decreto motivato - del Ministro del Tesoro alla proposta di applicazione della sanzione avanzata dalla Banca d'Italia, che la contestazione, da parte della Banca, dell'addebito mosso e la valutazione delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, senza alcuna altra interlocuzione di quest'ultimo prima del provvedimento Ministeriale. Nè il difetto di previsione d'una tale ulteriore forma di difesa può essere colmata invocando una diretta applicazione dei precetti costituzionali riguardanti il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il giusto processo (art. 111 Cost.), atteso che tali norme riguardano espressamente e solo il giudizio, ossia il procedimento giurisdizionale che si svolge avanti al giudice e non il procedimento amministrativo, ancorché finalizzato all'emanazione di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi. Nè tale mancata (completa) equiparazione del procedimento amministrativo a quello giurisdizionale viola la Costituzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2003, n. 6307
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6307
    Data del deposito : 18 aprile 2003

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