Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente ed estensore dr.ssa Barbara Fatale Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 85 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Giuseppina Angela Turano); Parte_1
appellante
e
Controparte_1
appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 22\6\2023, l'odierno appellato ha adito il Tribunale di
Cosenza deducendo di essere dipendente della convenuta ed odierna appellante con qualifica di operatore di esercizio, Parte_1
par.183. Specificando di far parte degli ex dipendenti del Consorzio Autolinee
Deduceva che nel citato accordo era stabilito che la voce retributiva “servizio
straordinario”, erogatagli dal precedente datore di lavoro, si sarebbe continuata a corrispondere a titolo di “indennità ad personam”.
Passato alle dipendenze di dal 18\4\2009, lamentava la mancata CP_2
corresponsione della suddetta indennità nei periodi di godimento del riposo feriale in tutti gli anni dal 2009 al 2022 e chiedeva che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire anche tale voce retributiva nel periodo feriale, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di quanto a tale titolo dovuto per l'intero arco temporale indicato, nel determinato importo di € 6.222.
2. Nella resistenza della convenuta, l'adito Tribunale ha, in primo luogo,
rilevato
di lavoro stipulato tra le parti il 17.4.2009 (allegato 1 bis del fascicolo di parte
convenuta), dove, in punto di trattamento retributivo, si dispone “per relationem”
(richiamandosi il verbale di accordo sindacale del 15/4/2009) “… con i lavoratori di
che trattasi (ndr.: nel cui novero rientra l'odierno ricorrente) sarà instaurato un nuovo
rapporto di lavoro a tempo indeterminato che produrrà effetti ed obbligazioni
reciproche esclusivamente a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti
individuali; in particolare, riconoscerà ai lavoratori che andrà Parte_1
ad assumere esclusivamente i diritti acquisiti come per obbligo di legge ed in
particolare attuale profilo e parametro retributivo, anzianità di servizio maturata,
trattamento economico del vigente ccnl autoferrotranvieri. Verrà altresì riconosciuta
ad personam agli stessi l'applicazione della contrattazione integrativa vigente fino a
quando si provvederà, d'intesa con le OO.SS., ad una armonizzazione
dell'organizzazione del lavoro nell'ambito di , in particolar Parte_1
modo per le eventuali indennità correlate a specifiche prestazioni”>> Detto ciò, ha constatato che la predetta voce retributiva è stata sempre corrisposta al ricorrente, “con la sola esclusione della retribuzione relativa ai giorni
di ferie”, per come evincibile dalle buste paga in atti.
Ha, dunque, richiamato i principi affermati Cass.20216/2022 e ritenuto che nei conteggi di parte si fosse correttamente tenuto conto dei giorni di ferie goduti e risultanti dalle buste paga prodotte, ha accolto la domanda e condannato la convenuta al pagamento della somma in essa indicata.
3. La sentenza è appellata da la quale ne lamenta Parte_1
l'erroneità, atteso che
corrispettivo delle mansioni svolte e tantomeno è collegata alla professionalità tipica
del profilo rivestito dal , aggiungendo che Parte_2
Suprema Corte di Cassazione, richiamata in ricorso di primo grado non ha evitato di
precisare che la parte variabile della retribuzione va inclusa nel calcolo della
retribuzione feriale qualora sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni
svolte dall'interessato, compresi uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle
mansioni sue proprie o sia correlata al peculiare status professionale o personale
dell'interessato. In virtù del principio appena espresso, questa difesa ritiene che le
reclamate voci dell' non possono rientrare nel calcolo dell'importo da versare Pt_3
durante il periodo di riposo per ferie>>
Assumendo, peraltro, che la non spettanza delle dette voci retributive nel periodo del riposo feriale deriverebbe anche dall'ulteriore circostanza che si tratterebbe di emolumenti collegati con la presenza in servizio:
di €.17,00 quale indennità ad personam è collegata alla presenza in servizio, ha quindi
carattere squisitamente oggettivo, non essendo legata ad alcun profilo soggettivo quali
professionalità esperienza e competenze>
In subordine, contesta l'importo determinato dal Tribunale, che, dopo avere statuito che sarebbe spettata la chiesta componente retribtiva solo nei limiti dei
28 giorni annui, l'avrebbe poi
settimane>>. Chiede, pertanto, la riforma della sentenza appellata, con conseguente rigetto del ricorso proposto dal lavoratore.
4. Non costituto quest'ultimo, la Corte ha deciso la causa all'odierna udienza,
per come da dispositivo letto contestualmente.
5. La disamina dei motivi di appello è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante non ha documentato, né ha dedotto, di aver notificato l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione dell'odierna prima udienza di discussione.
6. La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta ed acquisita al fascicolo telematico.
7. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più
recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata
notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina
l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un
termine perentorio per provvedervi …”).
8. La relativa declaratoria va resa con sentenza1.
9. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
10. Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 23\11\2023,
[...]
così provvede:
1) Dichiara il ricorso in appello improcedibile;
2) Nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 8\4\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”.