Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/04/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 5403/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 5403/2019
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. LORETTA RUSSO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CENTURIPE 1/C, CATANIA
contro
) con il patrocinio dell'avv. CARMELO Controparte_1 C.F._2
GIOACCHINO , dell'avv. ENZA FURNARI e dell'avv. FRANCESCA Parte_2
MARIA GIULIA MUSUMARRA, elettivamente domiciliati in CORSO ITALIA 244, CATANIA
con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_3 C.F._3
PALAZZOLO, elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO 2, CATANIA
1
R.G.A.C. 5403/2019
con il patrocinio dell'avv. CARMELO DI Parte_4 C.F._4
LUCA CARDILLO e dell'avv. LUCIA D'AQUINO, elettivamente domiciliato in VIA CALLIPOLI 36, GIARRE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 10 gennaio 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Le domande, anche riconvenzionali, proposte dalle parti sono infondate per le motivazioni di seguito illustrate.
A
Deve innanzitutto rigettarsi la domanda riconvenzionale con la quale ha Controparte_1 chiesto dichiararsi l'usucapione, a proprio favore, del diritto di piena proprietà dell'immobile sito in via delle Mandre 17, piano primo in Acireale (censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Acireale al foglio 64, particella 36, subalterno 3).
Da un punto di vista generale, come eccepito anche da parte attrice nelle proprie difese, il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (Cass. 9359/2021).
Nel caso in esame, la convenuta allega di aver risieduto stabilmente presso Controparte_1 l'immobile di cui sopra – ricadente, al pari di ulteriori cespiti meglio specificati nel prosieguo della decisione, nell'eredità relitta da , padre delle parti in causa (deceduto in data 31 gennaio Persona_1
2001) - sin dal 1992 (cioè, a far tempo dal matrimonio con , ivi ubicando la Controparte_2 propria residenza coniugale ed occupandosi della sua gestione e manutenzione.
Tuttavia, quanto sopra non basta a dimostrare l'estrinsecazione di un comportamento tale da aver consentito l'usucapione della piena proprietà del cespite, se è vero che a tal fine non possono essere sufficienti meri atti di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente
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tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass. 9100/2018).
E ciò – si badi bene – a dispetto delle risultanze dell'interrogatorio formale reso dalla convenuta e condividente all'udienza del 27 aprile 2022, posto che, ad ogni buon conto, Parte_4 permane sul punto la recisa contestazione dell'ulteriore coerede ed attore, , circa Parte_1
l'effettiva operatività dell'acquisto a titolo originario dell'intero da parte della sorella . CP_1
La domanda riconvenzionale proposta da è pertanto respinta. Controparte_1
B
È infondata anche la domanda di scioglimento della comunione ereditaria originatasi dalla dipartita del de cuius . Persona_1
Come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione in atti, il compendio immobiliare di cui alla massa relitta consta dei seguenti immobili:
• bottega sita in via delle Mandre 17-19-21 in Acireale, in catasto al foglio 64, particella 36, subalterno 2;
• abitazione sita al piano primo dell'edificio di via delle Mandre 17 in Acireale, in catasto al foglio 64, particella 36, subalterno 3.
Di tali cespiti , e sono titolari della Parte_1 Parte_3 Parte_4 quota di 1/6 ciascuno, mentre è titolare della quota di 3/6. Controparte_1
Ricadono altresì nell'asse i seguenti immobili:
• fabbricato sito in via Sant'Anna 35, piano terra e piano primo, in Valverde, in catasto al foglio 326, subalterni 2 e 3;
• terreno ed annesso fabbricato rurale ubicati nel territorio del Comune di Valverde e censiti al locale catasto al foglio 3, particelle 117, 501 e 502.
Di tali cespiti , e sono titolari della Parte_1 Parte_3 Parte_4 quota di 1/8 ciascuno, mentre è titolare della quota di 5/6. Controparte_1
Ora, da un punto di vista generale, quando sia proposta una domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, co. II della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c. (che, come tale, deve sussistere al momento della pronuncia della sentenza), sotto il profilo della "possibilità giuridica" di dividere il bene, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale: la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio è rilevabile
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d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 25021/2019).
È peraltro evidente che la comminatoria della sanzione della nullità, disposta
• dall'art. 40 co. II della l. 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della suddetta legge dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, e
• dall'art. 46, co. I del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, (già art. 17 della l. 28 febbraio 1985, n. 47), per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi a edifici o a loro parti edificati a far tempo dal 17 marzo 1985 e dai quali non risultino gli estremi del permesso di costruire o il permesso in sanatoria o la segnalazione certificata di inizio attività relativa agli interventi edilizi realizzati ai sensi dell'art. 23, co. I del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, se postula, in sede negoziale, la dichiarazione, a pena di nullità dell'atto, degli estremi del titolo edilizio, assurge, nella diversa sede giudiziale, a condizione dell'azione di divisione, rimessa evidentemente all'onere della prova di chi quella domanda proponga.
Ciò vale a dire che, nel momento in cui siffatta domanda dovrà essere deliberata, dovrà sussistere inevitabilmente prova dell'esistenza del titolo edilizio, che, come tale, può essere data solo dalla produzione del relativo provvedimento amministrativo autorizzativo.
Non solo: l'art. 29, co. Ibis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'art. 19, co.
XIV del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, ha sancito che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane (ivi inclusi i fabbricati rurali, salvo quelli collabenti), a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Anche la coerenza catastale oggettiva degli immobili costituisce pertanto condizione dell'azione di scioglimento di comunione (Cass. 20526/2020) e se in sede negoziale la suddetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, nella diversa sede processuale – proprio perché si verte in materia di condizione della domanda la cui prova è rimessa alla parte richiedente – l'assolvimento di tale onere potrà evidentemente avvenire solo con la produzione di apposita perizia di parte.
Premessi i superiori principi di diritto, osserva il Tribunale che, del fabbricato sito in Acireale, non sussiste agli atti copia del titolo edilizio, né, quindi, prova della sua regolarità dal punto di vista urbanistico, avendo del resto rilevato anche il consulente tecnico d'ufficio che “[…] per la costruzione di via delle Mandre in Acireale non è stata versata in atti alcuna documentazione specificamente riferibile alla sua regolarità sotto il profilo urbanistico […]”. Non solo: per quanto esposto dal perito
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d'ufficio nell'elaborato agli atti del processo, “[…] la conformazione degli ambienti [della bottega sita al piano terra] risulta conforme alla rappresentazione catastale ad esclusione di un piccolo soppalco in profilati metallici, apparentemente destinato a zona ufficio, che non risulta riportato nella planimetria catastale e che, in base a quanto appreso nell'ambito del sopralluogo, non sembra essere stato autorizzato […]” – il che consente legittimamente di escludere la coerenza catastale oggettiva del locale commerciale censito al subalterno 2.
Ancora, difetta la coerenza catastale oggettiva anche del fabbricato sito in Valverde: secondo quanto rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, infatti, “[…] al fianco della costruzione residuano alcuni paramenti murari privi di copertura ma dotati di un portone in ferro che non trovano riscontro nell'elaborato planimetrico, né nelle tavole grafiche dell'autorizzazione in sanatoria con cui è stato regolarizzato l'immobile, e che conseguentemente dovranno essere rimossi […]”.
Non sono infine rinvenibili agli atti del processo i certificati di destinazione urbanistica aggiornati relativi ai terreni ricadenti nel compendio comune.
La domanda di scioglimento di comunione – come proposta da parte attrice e dalle convenute e - è pertanto respinta;
identica sorte segue in ordine alle Controparte_1 Parte_3 pretese di e di rimborso dei frutti per il mancato godimento Parte_1 Parte_3 del comune cespite di via delle Mandre 17, in quanto richieste da considerarsi necessariamente nell'ambito della resa dei conti che i condividenti dovranno reciprocamente rendersi ai sensi dell'art. 723 c.c. una volta che si sarà proceduto alla divisione della massa.
III
Le spese di lite e di mediazione sono compensate ai sensi del co. II dell'art. 92 c.p.c., in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
Per le medesime motivazioni le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono definitivamente poste a carico di tutte le parti ed in solido tra loro.
L'ingiustificata assenza della convenuta alla procedura di mediazione Controparte_1 demandata dal Tribunale con ordinanza del 25 gennaio 2024 comporta la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, giusto quanto previsto dall'art. 8, co. IVbis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta ogni domanda, anche riconvenzionale, proposta dalle parti;
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2. compensa le spese di lite e di mediazione;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di tutte le parti ed in solido tra loro;
4. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Controparte_1
d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
5. ordina al competente Ufficio Provinciale – Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 2 aprile 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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