Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 12/06/2025, n. 11561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11561 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11561/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05976/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5976 del 2022, proposto da NN TO, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Patricelli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto del Direttore generale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno n. 82 del 30 marzo 2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore, nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm., del 6 giugno 2025, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 23 maggio 2022 e depositato il giorno 30 successivo, il signor NN TO ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese del decreto del Direttore generale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno n. 82 del 30 marzo 2022, nonché degli ulteriori atti in epigrafe, tra cui la graduatoria finale.
Esposti i fatti, ha dedotto il seguente unico motivo:
Eccesso di potere sotto i profili: del difetto d’istruttoria; dell’erronea valutazione dei fatti; dello sviamento. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; del principio del favor partecipationis.
Per il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Con ordinanza n. 3841 del 14 giugno 2022, l’istanza cautelare è stata rigettata.
Il giorno prima dell’udienza parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione.
All’udienza del 6 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione depositata dal ricorrente il giorno prima dell’udienza e, pertanto, in data successiva all’avviso e alla nomina del relatore; deve, pertanto, dichiarare il ricorso improcedibile.
Nelle ragioni della definizione in rito della causa il collegio rinviene giuste ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO