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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1661/2021 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente;
Dott.ssa Martina Marini Giudice – Rel;
Dott. Alberto Cappellini Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1661/2021 Rg su ricorso depositato in data 16.08.2021, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.09.2024, svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, e previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, discussa nella Camera di Consiglio del 27.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: , nata ad Ariana in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Bevagna (PG) alla Via della Cima n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Fagioli ed elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Danti n.7 presso il Difensore;
- RICORRENTE -
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Bevagna (PG) alla Via della Cima n. 5 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Suriano ed elettivamente domiciliato in Perugia, Piazza Italia n. 4, presso il Difensore;
- RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE.
Oggetto: separazione giudiziale;
pagina 1 di 12 Conclusioni: come da note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 ter cpc per l'udienza dell'11.09.2024, da intendersi interamente richiamate e ritrascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio a Cartagine in Tunisia il Parte_1 Controparte_1
7/07/2010, trascritto al n. 9, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2010 nel registro dello stato civile del
Comune di Bevagna;
dalla loro unione era già nata a [...] la figlia in data 16.12.2013; Per_1
con ricorso depositato in data 16.08.2021, ha adito il Tribunale di Spoleto per la Parte_1 separazione dal marito, chiedendo che venisse disposto l'affido condiviso della minore, collocata presso la madre nella casa familiare sita in Bevagna, Corso Amendola n. 38, da assegnarsi alla stessa, che fosse posto a carico del padre il pagamento di una somma mensile a titolo di mantenimento della figlia minore e quale contributo per il pagamento di imposte, utenze e tasse dell'immobile sopra indicato, oltre al
100% delle spese straordinarie, che fosse previsto a carico del altresì l'onere di corrispondere CP_1
alla moglie la somma di euro 1000,00 per il suo mantenimento essendo casalinga e quindi priva di occupazione.
A sostegno della propria domanda, la Ricorrente ha allegato di essere economicamente totalmente dipendente dal marito, di professione giornalista e persona particolarmente facoltosa, proprietario di diverse unità immobiliari nonché titolare di conti e strumenti finanziari;
il matrimonio sarebbe infatti entrato in crisi proprio a causa dei comportamenti eccessivamente autoritari del CP_1
che avrebbe sempre costretto moglie e figlia a vivere sotto il suo stretto controllo, anche economico;
Con decreto del 15.09.2021, il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé all'8.11.2021.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede (visto del 24.09.2021);
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.10.21, si è costituito in giudizio il Controparte_1
quale ha contestato le avverse deduzioni, evidenziando come la moglie, nonostante la giovane età, si pagina 2 di 12 sarebbe sempre rifiutata di svolgere qualsivoglia attività lavorativa, oltre che provvedere ai bisogni della famiglia.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “In via urgente provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 708 c.p.c., 3°comma:
-autorizzare i coniugi e a vivere separati;
Controparte_1 Parte_1
-disporre l'affido esclusivo della figlia minore in capo al padre con Persona_2
collocamento della stessa presso di lui, nella casa di Via Della Cima 5 in Bevagna;
-lasciare l'appartamento sito in Bevagna, Corso Amendola n. 38, alla SI.ra (con Pt_1 esclusione dell'ufficio/studio) sino a quando la ricorrente non troverà un'occupazione lavorativa, e sempre che la SI.ra dimostri di effettuare diligente ricerca;
Pt_1
-disporre che le spese per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia Persona_2 siano interamente a carico del SI. sino a quando la madre non troverà un'occupazione Controparte_1
lavorativa;
-disporre il diritto di visita di in capo alla madre per due pomeriggi alla settimana e un Per_1
fine settimana alternato;
con festività alternate, ferie estive per 10 giorni ciascuno;
il tutto con il divieto di espatrio e allontanamento della figlia minore dal comune di residenza di Bevagna senza il preventivo consenso scritto del padre;
-rigettare ogni richiesta di mantenimento della SI.ra ; Parte_1
- rigettare la richiesta di rilascio/rinnovo passaporto o di altro documento valido per l'espatrio della minore;
In via principale:
-emettere sentenza non definitiva di separazione e disporre in ordine alle altre richieste di seguito formulate, ovvero riservandosi di pronunciarsi successivamente in merito ove ne sia ritenuta necessaria ulteriore istruzione;
In via ulteriormente principale:
-disporre la separazione con addebito in capo a;
CP_2
-autorizzare i coniugi e a vivere separati;
Controparte_1 Parte_1
-disporre l'affido esclusivo della figlia minore in capo al padre con Persona_2
collocamento della stessa presso di lui, nella casa di Via Della Cima 5 in Bevagna;
pagina 3 di 12 -lasciare l'appartamento sito in Bevagna, Corso Amendola n. 38, alla SI.ra (con Pt_1 esclusione dell'ufficio/studio) sino a quando la ricorrente non troverà un'occupazione lavorativa, e sempre che la SI.ra dimostri di effettuare diligente ricerca;
Pt_1
-disporre che le spese per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia Persona_2
siano interamente a carico del SI. sino a quando la madre non troverà una occupazione Controparte_1
lavorativa;
-disporre che il diritto di visita di in capo alla madre per due pomeriggi alla settimana e Per_1
un fine settimana alternato, con festività alternate, ferie estive per 10 giorni ciascuno;
il tutto con il divieto di espatrio e allontanamento della figlia minore dal comune di residenza di Bevagna senza il preventivo consenso scritto del padre;
-rigettare ogni richiesta di mantenimento della SI.ra ; Parte_1
- rigettare la richiesta di rilascio/rinnovo passaporto o altro documento valido per l'espatrio della minore;
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste principali:
-lasciare l'appartamento sito in Bevagna, Corso Amendola n. 38, alla SI.ra (con Pt_1 esclusione dell'ufficio/studio) sino a quando la ricorrente non troverà un'occupazione lavorativa, e sempre che la SI.ra dimostri di effettuare diligente ricerca;
Pt_1
-disporre la collocazione di presso entrambi i genitori, per 3 giorni continuativi Persona_2
ciascuno, presso le rispettive abitazioni in modo alternato, ed un fine settimana alternato ciascuno;
il tutto con il divieto di espatrio e di allontanamento della figlia minore dal comune di residenza di
Bevagna senza il preventivo consenso scritto del padre;
- stabilire un contributo di mantenimento omnia nella misura massima di euro 400,00 mensili condizionati alla permanenza della controparte in Bevagna, e sino a quando la ricorrente non troverà una occupazione lavorativa;
-disporre che le spese per il mantenimento straordinario della figlia siano Persona_2
interamente a carico del SI. sino a quando la madre non troverà una occupazione Controparte_1
lavorativa;
- rigettare la richiesta di rilascio/rinnovo passaporto o altro documento valido per l'espatrio della minore.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali”;
pagina 4 di 12 All'udienza presidenziale dell'8.10.2021, comparse le parti personalmente, il Presidente del
Tribunale, assunte le necessarie informazioni ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati (la moglie sarebbe rimasta nell'immobile di Corso Amendola n.
38 unitamente alla figlia minore, mentre il marito si sarebbe trasferito in quello di Via della Cima n.5) ed ha assunto ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti (la casa coniugale sarebbe rimasta nella disponibilità della moglie, affido condiviso con collocazione della minore presso la madre, ampio diritto di visita del padre e divieto di espatrio della minore senza l'autorizzazione di entrambi i genitori) e mantenuto ancora la causa ancora dinanzi a sé per la nomina di un CTU che verificasse il reale stato di detti immobili. Quindi, a scioglimento della riserva assunta, ha fissato la successiva udienza del
15.11.2021 per il giuramento del CTU nominato, assegnando alle parti termine sino al giorno
11.11.2021 per il deposito di memorie autorizzate.
All'udienza del 15.11.2021, espletato il giuramento di rito da parte del CTU nominato ed indicati i termini per il deposito dell'elaborato peritale, il Presidente ha rinviato alla successiva udienza del
10.01.2022 per esame della Relazione.
All'esito di detta udienza, ha integrato i provvedimenti provvisori ed urgenti già assunto in ordine alle frequentazioni padre figlia, ha previsto un contributo paterno al mantenimento della figlia di
€ 400.00 mensili rivalutabili, oltre le spese straordinarie, e disposto che la casa coniugale rimanesse allo stato nella disponibilità esclusiva della Ricorrente. Contestualmente, ha provveduto alla nomina del
Giudice relatore e fissato termine per deposito di memorie integrative e per la costituzione del
Convenuto.
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al PM in sede che ha emesso il visto in data 8.02.2022;
Su reclamo proposto dalla Ricorrente avverso l'ordinanza presidenziale, la Corte d'Appello di
Perugia ha parzialmente modificato i sopra riportati provvedimenti provvisori ed ha posto a carico del un contributo al mantenimento della moglie di € 1.000,00 mensili, regolamentato le modalità CP_1
di permanenza della figlia con il padre sia nei fine settimana che durante la settimana, disposto il divieto di espatrio della minore senza il consenso dell'altro genitore;
Depositate le memorie integrative, alla prima udienza davanti al G.I., sono stati concessi alle parti i termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc con rinvio all'udienza del 22.11.2022 per la discussione dei mezzi istruttori;
pagina 5 di 12 Nelle more del rinvio, il ha proposto istanza diretta alla modifica dei provvedimenti CP_1 assunti dalla Corte d'Appello, discussa all'udienza del 24.05.2022 svoltasi secondo le forme della trattazione scritta. Il G.I., con provvedimento emesso in pari data, ha respinto la richiesta di modifica in quanto inammissibile oltre che infondata.
Quindi, con ordinanza istruttoria del 22.11.2022 ha ammesso parzialmente le richieste di prova orale rispettivamente formulate dalle parti (udienze istruttorie del 21.03.202, 18.04.2023, 28.11.2023).
Esauriti i predetti incombenti istruttori, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.01.2024.
Mutato il Giudice Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023 e preso atto della richiesta congiunta di rinvio avanzata dalle difese per verificare la fattibilità di una diversa regolamentazione della permanenza della minore presso i genitori, l'udienza di pc come sopra fissata è stata differita prima al 7.02.2024, poi al 15.05.2024 ed infine all'11.09.2024; a detta udienza, sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
(rispettivamente giunti a scadenza in data 11.11.2024 e 2.12.2024).
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al Pubblico Ministero in sede per le conclusioni.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione che il Tribunale ritiene fondata.
Le allegazioni svolte, le risultanze processuali ed il tempo trascorso dalla separazione di fatto tra le parti hanno ampiamente comprovato la crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto.
Gli elementi sopra indicati consentono di sostenere il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata da anni, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 comma 1 c.c.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta di entrambe le parti, deve essere pronunziata la separazione personale.
pagina 6 di 12 La responsabilità genitoriale
1.Va anzitutto disposto in via definitiva 1'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, considerato che si tratta del regime ordinario previsto dal legislatore per garantire ai figli un equilibrato e continuativo rapporto con ciascun genitore.
Com'è noto, infatti, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori costituisce criterio residuale che si giustifica solo in caso di comprovato interesse dei minori (tra le tante vedi Cass. Civ. I sez. n.16593 del
18.6.08; Cass. 17.12.09 n.26587; Cass.
7.12.2010 n.24841).
Secondo consolidata giurisprudenza, l'affidamento esclusivo deve essere quindi disposto: 1) quando l'affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore;
2) quando risulta che un genitore sia incapace o non idoneo (tra le tante vedi Cass. 15.9.11 n.18867; Cass. 17.12.09
n.26587).
Orbene, rileva il Collegio che nessuna delle ipotesi che possono condurre all'affidamento esclusivo si riscontra nel caso in esame posto che, nonostante le iniziali prospettazioni da cui emergeva una forte conflittualità all'interno della coppia genitoriale e la richiesta di affido esclusivo inizialmente avanzata dal padre, all'esito dell'istruttoria di causa non vi sono ragioni per derogare alla regola posta dall'art. 337-ter cc.
D'altronde, sono le stesse parti che, nel corso del giudizio, hanno manifestato la intenzione di distendere i rapporti per il bene e la serenità della minore, anche raggiungendo un sostanziale accordo su tempi di permanenza sostanzialmente paritari per quanto dopo si dirà.
Sicché, posto che la grave conflittualità tra i genitori può certamente influire sul regime dell'affidamento, nel senso che è da privilegiare l'affidamento esclusivo quando la conflittualità si esprima in forme atte ad alterare l'equilibrio e porre in serio pericolo lo sviluppo psico-fisico dei figli
(Cass.
3.1.17 n.27; Cass. 29.3.12 n.5108), nel caso in esame i rapporti tra i genitori sembrano poter sfociare in un tollerabile disagio per la prole. In altri termini, l'aspra conflittualità non può giustificare da sola l'esclusività dell'affidamento, anche perché si rischia di autoalimentare il conflitto, mentre i genitori vanno responsabilizzati anche sotto tale profilo.
Quindi, nella presente vicenda, le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle pagina 7 di 12 aspirazioni del figlio, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese separatamente dai genitori, per il periodo in cui il minore si troverà presso ciascuno degli stessi.
2. Per quanto riguarda il collocamento della minore, il Tribunale prende atto che la bambina attualmente trascorre in modo stabile con i genitori settimane alternate, apparendo quindi giustificata la previsione di collocamento pressoché “paritetico”, di fatto già praticato su accordo delle parti.
Pertanto, allo stato e salvo diverso accordo dei genitori, si dispone che permarrà Per_1
alternativamente una settimana presso la casa del padre ed una presso quella della madre.
Il genitore presso il quale la figlia si trova dovrà assicurare contatti telefonici quotidiani con l'altro, anche a mezzo di videochiamata.
La bambina potrà trascorrere i giorni di festività (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano,
Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) in modo alternato tra genitori di anno in anno, e le vacanze continuative con ciascun genitore, sia invernali che estive, compatibilmente con le esigenze scolastiche e concordando e comunicando preventivamente con congruo anticipo all'altro genitore luogo e periodo.
Con riguardo poi alla richiesta avanzata dalla moglie -cittadina di espatriare portando Parte_2
con sé la figlia in Tunisia, essendo ignoto se, al momento, i genitori dispongano di documenti utili all'espatrio proprio o del minore - questione rientrante nella competenza del Giudice Tutelare - appare opportuno confermare il divieto ai genitori di espatriare la minore verso nazioni dell'Unione o esterne all'Unione Europea senza consenso scritto dell'altro genitore, come già stabilito dalla Corte d'Appello di Perugia in data 7.04.2022.
Le questioni di natura economica
Quanto alle domande di natura economica occorre rilevare quanto segue.
1. Con riguardo, anzitutto, alla ex casa familiare sita in Bevagna, Corso Amendola n. 38 1 A, di proprietà del rileva il Collegio come vi sia sostanziale accordo tra le parti nel senso che resti CP_1
assegnata alla Pt_1
Il Tribunale, quindi, ne prende atto e provvede in conformità alla richiesta congiunta dei coniugi.
2. È poi opportuno analizzare le capacità economico-reddituali dei due soggetti, anche in relazione al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.
pagina 8 di 12 Quanto alla domanda di mantenimento in favore della moglie, vale premettere, in primo luogo, che l'assegno in questione è connotato da una natura solidaristico-assistenziale piuttosto che risarcitoria;
considerazione che assume rilevanza in ordine all'individuazione dei criteri di quantificazione dello stesso ed all'estraneità dal presente giudizio di tutte le considerazioni sui comportamenti tenuti dalle parti durante il matrimonio.
In particolare, posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso:
a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (cfr Cass. civ.,
Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196).
Nella specie, la Ricorrente risulta essere priva di occupazione lavorativa ed è pacifica l'assenza di redditi in capo alla pure ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
Il Resistente, invece, può fare affidamento su un buono stipendio mensile che gli deriva dalla sua attività professionale come giornalista e risultante dalle dichiarazioni fiscali depositate;
è poi proprietario di diversi immobili e può altresì contare su un cospicuo patrimonio mobiliare (investimenti e titoli).
Ora, in virtù delle sopra analizzate condizioni patrimoniali e reddituali, si ritiene certamente sussistente uno squilibrio significativo fra le condizioni economiche dei coniugi e conseguentemente anche i presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento a favore della Ricorrente, considerato pure che non è emersa la prova di quanto prospettato dal Resistente circa la causa dello stato di disoccupazione della moglie da imputarsi alla volontà della stessa di non trovare lavoro.
pagina 9 di 12 In punto di quantificazione, va leggermente ridotto l'importo indicato della Corte d'Appello di
Perugia con ordinanza del 7.04.2022, sino ad euro 800,00 mensili annualmente rivalutabili, considerato che la ex casa familiare resta assegnata alla Ricorrente, esonerandola così dalle spese che dovrebbe sostenere per reperire un'altra soluzione abitativa e, sotto altro e concorrente profilo, è una somma che pare utile anche al pagamento delle utenze dell'immobile.
3. Per quanto riguarda il mantenimento della figlia, sebbene il collocamento in via pressoché paritetica presso il padre e la madre, potrebbe giustificare la previsione del mantenimento in forma diretta, come auspicato dal Resistente, considerate le sopra ricostruite condizioni economiche e reddituali che vedono la Ricorrente disoccupata e priva di proprietà immobiliari, si ritiene vada confermato il contributo di mantenimento previsto a carico del padre in via provvisoria in favore della madre, sebbene nella minore somma di euro 200,00 mensili annualmente rivalutabili.
Devono, inoltre, essere confermate a carico del padre, nella misura del 100%, le spese straordinarie mediche scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia, come richiesto da entrambe le parti nelle conclusioni rassegnate e con le specificazioni di seguito si trascrivono:
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
pagina 10 di 12 spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le ulteriori domande
Le ulteriori domande proposte dalle parti sono tutte inammissibili.
Come noto, nel procedimento di separazione e di divorzio non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole. Possono essere dunque formulate domande relative alla responsabilità genitoriale (affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale, nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Inammissibili dunque, le domande "connesse", sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'articolo 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (articoli 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e le domande divisorie, quelle aventi ad oggetto la restituzione di beni mobili essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr., sul punto, tra le tanti,
Tribunale di Rieti, sentenza 8 settembre 2022 n. 376 - Presidente est. Morabito).
Le spese processuali
Le spese processuali vengono interamente compensate, considerati gli interessi coinvolti e gli esiti del giudizio.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1661/2021 Rg, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a Cartagine in Tunisia il 7/07/2010, trascritto al n. 9, parte II, serie C, ufficio 1, anno
2010 nel registro dello stato civile del Comune di Bevagna;
2. Affida la figlia minore ad entrambi i genitori;
3. Assegna la ex casa familiare di Bevagna alla Ricorrente;
4. Dispone il collocamento residenziale della figlia minore presso il padre e la madre prevedendosi
— salvo diverso accordo tra le parti — che la minore resterà presso l'abitazione materna e paterna secondo i tempi indicati in parte motiva;
La minore poi trascorrerà con i genitori le festività e le vacanze secondo quanto ancora indicato in motivazione;
5. Pone a carico del Resistente l'obbligo di corrispondere alla Ricorrente, entro il 10 di ogni mese ed a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabili, oltre il 100% delle spese straordinarie;
6. Pone a carico del Resistente l'obbligo di corrispondere alla Ricorrente, entro il 10 di ogni mese ed a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, la somma di euro 800,00, annualmente rivalutabili;
7. Dichiara inammissibile le ulteriori domande;
8. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BEVAGNA, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
9. Dichiara la integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 27.12.2024
Il Giudice Est.
Dott.ssa Martina Marini
Il Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente;
Dott.ssa Martina Marini Giudice – Rel;
Dott. Alberto Cappellini Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1661/2021 Rg su ricorso depositato in data 16.08.2021, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.09.2024, svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, e previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, discussa nella Camera di Consiglio del 27.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: , nata ad Ariana in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Bevagna (PG) alla Via della Cima n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Fagioli ed elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Danti n.7 presso il Difensore;
- RICORRENTE -
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Bevagna (PG) alla Via della Cima n. 5 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Suriano ed elettivamente domiciliato in Perugia, Piazza Italia n. 4, presso il Difensore;
- RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE.
Oggetto: separazione giudiziale;
pagina 1 di 12 Conclusioni: come da note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 ter cpc per l'udienza dell'11.09.2024, da intendersi interamente richiamate e ritrascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio a Cartagine in Tunisia il Parte_1 Controparte_1
7/07/2010, trascritto al n. 9, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2010 nel registro dello stato civile del
Comune di Bevagna;
dalla loro unione era già nata a [...] la figlia in data 16.12.2013; Per_1
con ricorso depositato in data 16.08.2021, ha adito il Tribunale di Spoleto per la Parte_1 separazione dal marito, chiedendo che venisse disposto l'affido condiviso della minore, collocata presso la madre nella casa familiare sita in Bevagna, Corso Amendola n. 38, da assegnarsi alla stessa, che fosse posto a carico del padre il pagamento di una somma mensile a titolo di mantenimento della figlia minore e quale contributo per il pagamento di imposte, utenze e tasse dell'immobile sopra indicato, oltre al
100% delle spese straordinarie, che fosse previsto a carico del altresì l'onere di corrispondere CP_1
alla moglie la somma di euro 1000,00 per il suo mantenimento essendo casalinga e quindi priva di occupazione.
A sostegno della propria domanda, la Ricorrente ha allegato di essere economicamente totalmente dipendente dal marito, di professione giornalista e persona particolarmente facoltosa, proprietario di diverse unità immobiliari nonché titolare di conti e strumenti finanziari;
il matrimonio sarebbe infatti entrato in crisi proprio a causa dei comportamenti eccessivamente autoritari del CP_1
che avrebbe sempre costretto moglie e figlia a vivere sotto il suo stretto controllo, anche economico;
Con decreto del 15.09.2021, il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé all'8.11.2021.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede (visto del 24.09.2021);
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.10.21, si è costituito in giudizio il Controparte_1
quale ha contestato le avverse deduzioni, evidenziando come la moglie, nonostante la giovane età, si pagina 2 di 12 sarebbe sempre rifiutata di svolgere qualsivoglia attività lavorativa, oltre che provvedere ai bisogni della famiglia.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “In via urgente provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 708 c.p.c., 3°comma:
-autorizzare i coniugi e a vivere separati;
Controparte_1 Parte_1
-disporre l'affido esclusivo della figlia minore in capo al padre con Persona_2
collocamento della stessa presso di lui, nella casa di Via Della Cima 5 in Bevagna;
-lasciare l'appartamento sito in Bevagna, Corso Amendola n. 38, alla SI.ra (con Pt_1 esclusione dell'ufficio/studio) sino a quando la ricorrente non troverà un'occupazione lavorativa, e sempre che la SI.ra dimostri di effettuare diligente ricerca;
Pt_1
-disporre che le spese per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia Persona_2 siano interamente a carico del SI. sino a quando la madre non troverà un'occupazione Controparte_1
lavorativa;
-disporre il diritto di visita di in capo alla madre per due pomeriggi alla settimana e un Per_1
fine settimana alternato;
con festività alternate, ferie estive per 10 giorni ciascuno;
il tutto con il divieto di espatrio e allontanamento della figlia minore dal comune di residenza di Bevagna senza il preventivo consenso scritto del padre;
-rigettare ogni richiesta di mantenimento della SI.ra ; Parte_1
- rigettare la richiesta di rilascio/rinnovo passaporto o di altro documento valido per l'espatrio della minore;
In via principale:
-emettere sentenza non definitiva di separazione e disporre in ordine alle altre richieste di seguito formulate, ovvero riservandosi di pronunciarsi successivamente in merito ove ne sia ritenuta necessaria ulteriore istruzione;
In via ulteriormente principale:
-disporre la separazione con addebito in capo a;
CP_2
-autorizzare i coniugi e a vivere separati;
Controparte_1 Parte_1
-disporre l'affido esclusivo della figlia minore in capo al padre con Persona_2
collocamento della stessa presso di lui, nella casa di Via Della Cima 5 in Bevagna;
pagina 3 di 12 -lasciare l'appartamento sito in Bevagna, Corso Amendola n. 38, alla SI.ra (con Pt_1 esclusione dell'ufficio/studio) sino a quando la ricorrente non troverà un'occupazione lavorativa, e sempre che la SI.ra dimostri di effettuare diligente ricerca;
Pt_1
-disporre che le spese per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia Persona_2
siano interamente a carico del SI. sino a quando la madre non troverà una occupazione Controparte_1
lavorativa;
-disporre che il diritto di visita di in capo alla madre per due pomeriggi alla settimana e Per_1
un fine settimana alternato, con festività alternate, ferie estive per 10 giorni ciascuno;
il tutto con il divieto di espatrio e allontanamento della figlia minore dal comune di residenza di Bevagna senza il preventivo consenso scritto del padre;
-rigettare ogni richiesta di mantenimento della SI.ra ; Parte_1
- rigettare la richiesta di rilascio/rinnovo passaporto o altro documento valido per l'espatrio della minore;
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste principali:
-lasciare l'appartamento sito in Bevagna, Corso Amendola n. 38, alla SI.ra (con Pt_1 esclusione dell'ufficio/studio) sino a quando la ricorrente non troverà un'occupazione lavorativa, e sempre che la SI.ra dimostri di effettuare diligente ricerca;
Pt_1
-disporre la collocazione di presso entrambi i genitori, per 3 giorni continuativi Persona_2
ciascuno, presso le rispettive abitazioni in modo alternato, ed un fine settimana alternato ciascuno;
il tutto con il divieto di espatrio e di allontanamento della figlia minore dal comune di residenza di
Bevagna senza il preventivo consenso scritto del padre;
- stabilire un contributo di mantenimento omnia nella misura massima di euro 400,00 mensili condizionati alla permanenza della controparte in Bevagna, e sino a quando la ricorrente non troverà una occupazione lavorativa;
-disporre che le spese per il mantenimento straordinario della figlia siano Persona_2
interamente a carico del SI. sino a quando la madre non troverà una occupazione Controparte_1
lavorativa;
- rigettare la richiesta di rilascio/rinnovo passaporto o altro documento valido per l'espatrio della minore.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali”;
pagina 4 di 12 All'udienza presidenziale dell'8.10.2021, comparse le parti personalmente, il Presidente del
Tribunale, assunte le necessarie informazioni ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati (la moglie sarebbe rimasta nell'immobile di Corso Amendola n.
38 unitamente alla figlia minore, mentre il marito si sarebbe trasferito in quello di Via della Cima n.5) ed ha assunto ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti (la casa coniugale sarebbe rimasta nella disponibilità della moglie, affido condiviso con collocazione della minore presso la madre, ampio diritto di visita del padre e divieto di espatrio della minore senza l'autorizzazione di entrambi i genitori) e mantenuto ancora la causa ancora dinanzi a sé per la nomina di un CTU che verificasse il reale stato di detti immobili. Quindi, a scioglimento della riserva assunta, ha fissato la successiva udienza del
15.11.2021 per il giuramento del CTU nominato, assegnando alle parti termine sino al giorno
11.11.2021 per il deposito di memorie autorizzate.
All'udienza del 15.11.2021, espletato il giuramento di rito da parte del CTU nominato ed indicati i termini per il deposito dell'elaborato peritale, il Presidente ha rinviato alla successiva udienza del
10.01.2022 per esame della Relazione.
All'esito di detta udienza, ha integrato i provvedimenti provvisori ed urgenti già assunto in ordine alle frequentazioni padre figlia, ha previsto un contributo paterno al mantenimento della figlia di
€ 400.00 mensili rivalutabili, oltre le spese straordinarie, e disposto che la casa coniugale rimanesse allo stato nella disponibilità esclusiva della Ricorrente. Contestualmente, ha provveduto alla nomina del
Giudice relatore e fissato termine per deposito di memorie integrative e per la costituzione del
Convenuto.
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al PM in sede che ha emesso il visto in data 8.02.2022;
Su reclamo proposto dalla Ricorrente avverso l'ordinanza presidenziale, la Corte d'Appello di
Perugia ha parzialmente modificato i sopra riportati provvedimenti provvisori ed ha posto a carico del un contributo al mantenimento della moglie di € 1.000,00 mensili, regolamentato le modalità CP_1
di permanenza della figlia con il padre sia nei fine settimana che durante la settimana, disposto il divieto di espatrio della minore senza il consenso dell'altro genitore;
Depositate le memorie integrative, alla prima udienza davanti al G.I., sono stati concessi alle parti i termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc con rinvio all'udienza del 22.11.2022 per la discussione dei mezzi istruttori;
pagina 5 di 12 Nelle more del rinvio, il ha proposto istanza diretta alla modifica dei provvedimenti CP_1 assunti dalla Corte d'Appello, discussa all'udienza del 24.05.2022 svoltasi secondo le forme della trattazione scritta. Il G.I., con provvedimento emesso in pari data, ha respinto la richiesta di modifica in quanto inammissibile oltre che infondata.
Quindi, con ordinanza istruttoria del 22.11.2022 ha ammesso parzialmente le richieste di prova orale rispettivamente formulate dalle parti (udienze istruttorie del 21.03.202, 18.04.2023, 28.11.2023).
Esauriti i predetti incombenti istruttori, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.01.2024.
Mutato il Giudice Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023 e preso atto della richiesta congiunta di rinvio avanzata dalle difese per verificare la fattibilità di una diversa regolamentazione della permanenza della minore presso i genitori, l'udienza di pc come sopra fissata è stata differita prima al 7.02.2024, poi al 15.05.2024 ed infine all'11.09.2024; a detta udienza, sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
(rispettivamente giunti a scadenza in data 11.11.2024 e 2.12.2024).
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al Pubblico Ministero in sede per le conclusioni.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione che il Tribunale ritiene fondata.
Le allegazioni svolte, le risultanze processuali ed il tempo trascorso dalla separazione di fatto tra le parti hanno ampiamente comprovato la crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto.
Gli elementi sopra indicati consentono di sostenere il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata da anni, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 comma 1 c.c.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta di entrambe le parti, deve essere pronunziata la separazione personale.
pagina 6 di 12 La responsabilità genitoriale
1.Va anzitutto disposto in via definitiva 1'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, considerato che si tratta del regime ordinario previsto dal legislatore per garantire ai figli un equilibrato e continuativo rapporto con ciascun genitore.
Com'è noto, infatti, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori costituisce criterio residuale che si giustifica solo in caso di comprovato interesse dei minori (tra le tante vedi Cass. Civ. I sez. n.16593 del
18.6.08; Cass. 17.12.09 n.26587; Cass.
7.12.2010 n.24841).
Secondo consolidata giurisprudenza, l'affidamento esclusivo deve essere quindi disposto: 1) quando l'affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore;
2) quando risulta che un genitore sia incapace o non idoneo (tra le tante vedi Cass. 15.9.11 n.18867; Cass. 17.12.09
n.26587).
Orbene, rileva il Collegio che nessuna delle ipotesi che possono condurre all'affidamento esclusivo si riscontra nel caso in esame posto che, nonostante le iniziali prospettazioni da cui emergeva una forte conflittualità all'interno della coppia genitoriale e la richiesta di affido esclusivo inizialmente avanzata dal padre, all'esito dell'istruttoria di causa non vi sono ragioni per derogare alla regola posta dall'art. 337-ter cc.
D'altronde, sono le stesse parti che, nel corso del giudizio, hanno manifestato la intenzione di distendere i rapporti per il bene e la serenità della minore, anche raggiungendo un sostanziale accordo su tempi di permanenza sostanzialmente paritari per quanto dopo si dirà.
Sicché, posto che la grave conflittualità tra i genitori può certamente influire sul regime dell'affidamento, nel senso che è da privilegiare l'affidamento esclusivo quando la conflittualità si esprima in forme atte ad alterare l'equilibrio e porre in serio pericolo lo sviluppo psico-fisico dei figli
(Cass.
3.1.17 n.27; Cass. 29.3.12 n.5108), nel caso in esame i rapporti tra i genitori sembrano poter sfociare in un tollerabile disagio per la prole. In altri termini, l'aspra conflittualità non può giustificare da sola l'esclusività dell'affidamento, anche perché si rischia di autoalimentare il conflitto, mentre i genitori vanno responsabilizzati anche sotto tale profilo.
Quindi, nella presente vicenda, le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle pagina 7 di 12 aspirazioni del figlio, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese separatamente dai genitori, per il periodo in cui il minore si troverà presso ciascuno degli stessi.
2. Per quanto riguarda il collocamento della minore, il Tribunale prende atto che la bambina attualmente trascorre in modo stabile con i genitori settimane alternate, apparendo quindi giustificata la previsione di collocamento pressoché “paritetico”, di fatto già praticato su accordo delle parti.
Pertanto, allo stato e salvo diverso accordo dei genitori, si dispone che permarrà Per_1
alternativamente una settimana presso la casa del padre ed una presso quella della madre.
Il genitore presso il quale la figlia si trova dovrà assicurare contatti telefonici quotidiani con l'altro, anche a mezzo di videochiamata.
La bambina potrà trascorrere i giorni di festività (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano,
Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) in modo alternato tra genitori di anno in anno, e le vacanze continuative con ciascun genitore, sia invernali che estive, compatibilmente con le esigenze scolastiche e concordando e comunicando preventivamente con congruo anticipo all'altro genitore luogo e periodo.
Con riguardo poi alla richiesta avanzata dalla moglie -cittadina di espatriare portando Parte_2
con sé la figlia in Tunisia, essendo ignoto se, al momento, i genitori dispongano di documenti utili all'espatrio proprio o del minore - questione rientrante nella competenza del Giudice Tutelare - appare opportuno confermare il divieto ai genitori di espatriare la minore verso nazioni dell'Unione o esterne all'Unione Europea senza consenso scritto dell'altro genitore, come già stabilito dalla Corte d'Appello di Perugia in data 7.04.2022.
Le questioni di natura economica
Quanto alle domande di natura economica occorre rilevare quanto segue.
1. Con riguardo, anzitutto, alla ex casa familiare sita in Bevagna, Corso Amendola n. 38 1 A, di proprietà del rileva il Collegio come vi sia sostanziale accordo tra le parti nel senso che resti CP_1
assegnata alla Pt_1
Il Tribunale, quindi, ne prende atto e provvede in conformità alla richiesta congiunta dei coniugi.
2. È poi opportuno analizzare le capacità economico-reddituali dei due soggetti, anche in relazione al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.
pagina 8 di 12 Quanto alla domanda di mantenimento in favore della moglie, vale premettere, in primo luogo, che l'assegno in questione è connotato da una natura solidaristico-assistenziale piuttosto che risarcitoria;
considerazione che assume rilevanza in ordine all'individuazione dei criteri di quantificazione dello stesso ed all'estraneità dal presente giudizio di tutte le considerazioni sui comportamenti tenuti dalle parti durante il matrimonio.
In particolare, posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso:
a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (cfr Cass. civ.,
Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196).
Nella specie, la Ricorrente risulta essere priva di occupazione lavorativa ed è pacifica l'assenza di redditi in capo alla pure ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
Il Resistente, invece, può fare affidamento su un buono stipendio mensile che gli deriva dalla sua attività professionale come giornalista e risultante dalle dichiarazioni fiscali depositate;
è poi proprietario di diversi immobili e può altresì contare su un cospicuo patrimonio mobiliare (investimenti e titoli).
Ora, in virtù delle sopra analizzate condizioni patrimoniali e reddituali, si ritiene certamente sussistente uno squilibrio significativo fra le condizioni economiche dei coniugi e conseguentemente anche i presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento a favore della Ricorrente, considerato pure che non è emersa la prova di quanto prospettato dal Resistente circa la causa dello stato di disoccupazione della moglie da imputarsi alla volontà della stessa di non trovare lavoro.
pagina 9 di 12 In punto di quantificazione, va leggermente ridotto l'importo indicato della Corte d'Appello di
Perugia con ordinanza del 7.04.2022, sino ad euro 800,00 mensili annualmente rivalutabili, considerato che la ex casa familiare resta assegnata alla Ricorrente, esonerandola così dalle spese che dovrebbe sostenere per reperire un'altra soluzione abitativa e, sotto altro e concorrente profilo, è una somma che pare utile anche al pagamento delle utenze dell'immobile.
3. Per quanto riguarda il mantenimento della figlia, sebbene il collocamento in via pressoché paritetica presso il padre e la madre, potrebbe giustificare la previsione del mantenimento in forma diretta, come auspicato dal Resistente, considerate le sopra ricostruite condizioni economiche e reddituali che vedono la Ricorrente disoccupata e priva di proprietà immobiliari, si ritiene vada confermato il contributo di mantenimento previsto a carico del padre in via provvisoria in favore della madre, sebbene nella minore somma di euro 200,00 mensili annualmente rivalutabili.
Devono, inoltre, essere confermate a carico del padre, nella misura del 100%, le spese straordinarie mediche scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia, come richiesto da entrambe le parti nelle conclusioni rassegnate e con le specificazioni di seguito si trascrivono:
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
pagina 10 di 12 spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le ulteriori domande
Le ulteriori domande proposte dalle parti sono tutte inammissibili.
Come noto, nel procedimento di separazione e di divorzio non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole. Possono essere dunque formulate domande relative alla responsabilità genitoriale (affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale, nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Inammissibili dunque, le domande "connesse", sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'articolo 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (articoli 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e le domande divisorie, quelle aventi ad oggetto la restituzione di beni mobili essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr., sul punto, tra le tanti,
Tribunale di Rieti, sentenza 8 settembre 2022 n. 376 - Presidente est. Morabito).
Le spese processuali
Le spese processuali vengono interamente compensate, considerati gli interessi coinvolti e gli esiti del giudizio.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1661/2021 Rg, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a Cartagine in Tunisia il 7/07/2010, trascritto al n. 9, parte II, serie C, ufficio 1, anno
2010 nel registro dello stato civile del Comune di Bevagna;
2. Affida la figlia minore ad entrambi i genitori;
3. Assegna la ex casa familiare di Bevagna alla Ricorrente;
4. Dispone il collocamento residenziale della figlia minore presso il padre e la madre prevedendosi
— salvo diverso accordo tra le parti — che la minore resterà presso l'abitazione materna e paterna secondo i tempi indicati in parte motiva;
La minore poi trascorrerà con i genitori le festività e le vacanze secondo quanto ancora indicato in motivazione;
5. Pone a carico del Resistente l'obbligo di corrispondere alla Ricorrente, entro il 10 di ogni mese ed a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabili, oltre il 100% delle spese straordinarie;
6. Pone a carico del Resistente l'obbligo di corrispondere alla Ricorrente, entro il 10 di ogni mese ed a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, la somma di euro 800,00, annualmente rivalutabili;
7. Dichiara inammissibile le ulteriori domande;
8. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BEVAGNA, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
9. Dichiara la integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 27.12.2024
Il Giudice Est.
Dott.ssa Martina Marini
Il Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza
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