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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/01/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18435/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18435/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SPONZILLI ADRIANO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SPERTI GIUSEPPE;
con elezione di domicilio in VIA LODI, 24 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
POMES CRISTIANA e con elezione di domicilio in Piazza Eremitani 18 35121 PADOVA [PD] presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I Procuratori delle parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.05.2022 la società a Parte_1 convenuto in giudizio la società chiedendo: Controparte_1
“nel merito: accertare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che la convenuta si è resa responsabile di un inadempimento grave rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte;
conseguentemente e per l'effetto: condannare la convenuta al risarcimento dei danni cagionati all'attrice in ragione dell'inadempimento contrattuale, da liquidarsi nella somma di € 43.500,32 o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa e liquidata anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali per il presente procedimento oltre IVA e CPA come per legge”.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree e, in via di subordine, di determinare il risarcimento del danno alla minor somma ritenuta di giustizia.
All'udienza del 18.10.2022 il Giudice ha assegnato i termini per le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., non ha ammesso le prove articolate dalle parti e ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 09.10.2024 all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sintesi, la società attrice ha allegato di avere stipulato con la convenuta un contratto per la somministrazione di personale in forza del quale oggi ha Parte_2 Controparte_1 somministrato a personale a tempo determinato. _1
Nel corso di tale rapporto di collaborazione la convenuta ha somministrato a le _1 prestazioni di lavoro del sig. (doc. 2 convenuta) il cui contratto di somministrazione a Per_1 tempo determinato è stato prorogato per cinque volte. pagina 2 di 6 Parte attrice sostiene che l'ultima proroga, sottoscritta sulla base delle indicazioni e della consulenza di sarebbe risultata illecita in quanto stipulata in violazione del CP_1 termine massimo previsto dalla legge. Tale illegittimità avrebbe esposto la ricorrente ad un contenzioso con il lavoratore avanti al Tribunale di Bologna conclusosi con una conciliazione giudiziale.
pertanto, chiede il risarcimento dei danni subiti corrispondenti alle somme riconosciute _1 al lavoratore a tacitazione delle pretese azionate in giudizio ed ai costi sostenuti per l'assistenza legale.
Le domande proposte dalla società attrice sono infondate per i motivi di seguito esposti.
Parte attrice assume che, oltre all'attività di somministrazione di personale a tempo determinato, la convenuta avesse assunto anche l'obbligazione di fornire consulenza in merito agli aspetti legali e fiscali dei rapporti con i lavoratori somministrati.
Orbene tale circostanza non emerge né dai contratti prodotti né dalle comunicazioni intercorse tra le parti nel corso del rapporto.
In primo luogo si osserva come dal contratto di somministrazione del sig. e successive Per_1 proroghe prodotte da (doc. 4 attrice) non emerga alcuna assunzione da parte di _1 _2
(oggi di obbligo di fornire consulenza in materia legale o fiscale, prevedendo CP_1 tale contratto unicamente la somministrazione del lavoratore.
Il contratto prevede espressamente che sia responsabilità dell'impresa utilizzatrice la comunicazione, la sussistenza e la permanenza dei motivi che giustificano la richiesta di somministrazione di lavoro nonché l'assenza di divieti alla stipulazione del contratto di lavoro ( art. 3 del Contratto).
Le comunicazioni prodotte da non sono idonee a dimostrare l'effettiva prestazione di _1 attività di consulenza legale e/o fiscale in relazione ai contratti di somministrazione dei lavoratori.
Infatti nelle e-mail versate in atti si limita a ricordare a controparte quali contratti _2 siano in scadenza e per quali sia possibile procedere ad una nuova proroga (doc. 3 – 6 attrice). Su espressa domanda circa la prorogabilità del contratto del sig. da parte di ( cfr Per_1 _1 comunicazione del 19.12.2019 sub. doc. 7 attrice ), si limita a rispondere rinviando alla _2 durata massima stabilita dal CCNL di riferimento senza fornire interpretazioni o assistenza legale
(doc. 8 attrice).
pagina 3 di 6 La stessa comunicazione del 19.07.2018 con cui, nella prospettazione attorea, si _2 sarebbe assunta la responsabilità circa i rischi di legittimità su causali di proroghe dei contratti, compreso quello del lavoratore (doc. 3 attrice), la società convenuta, nella persona Per_1 dell'amministratore della sede di Bologna, si limita a riferire le indicazioni provenienti dalla sede centrale ma non assume alcuna responsabilità.
È evidente che le comunicazioni richiamate non sono sufficienti a dimostrare che _2 abbia svolto un'attività di fatto di consulenza circa aspetti legali e/o fiscali inerenti ai contratti dei singoli lavoratori somministrati ( attività che, oltre tutto, avrebbe reso in assenza di alcun compenso ) ed a maggior ragione che avesse assunto alcuna responsabilità in relazione ad illegittime proroghe dei rapporti contrattuali, responsabilità espressamente esclusa dal contratto
( art. 3 del contratto )
Ciò basta a respingere la domanda, non essendo prospettabile un inadempimento contrattuale con riferimento ad obblighi mai assunti dalla società convenuta.
Per completezza si osserva che difetta la prova del nesso di causalità tra l'asserito inadempimento e il danno subito, il cui onere grava sulla parte che agisce per il risarcimento del danno.
Infatti dal ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal lavoratore , che la società ha Per_1 _2 assunto e fornito a si evince come il ricorrente abbia lamentato diversi profili di _1 illegittimità e/o illiceità del rapporto di lavoro, molti dei quali prescindono dall'operato della convenuta e non sono in alcun modo riferibili all'ultima proroga del contratto che costituisce la condotta alla quale la società attrice riferisce l'inadempimento contrattuale della società convenuta.
Il ricorrente ha proposto diverse domande, chiedendo, tra l'altro, la dichiarazione della nullità del rapporto di tirocinio intercorso con la società attrice con decorrenza dal 10.2.2026, nel periodo precedente al contratto di somministrazione oggetto del presente in giudizio, per aver avuto i caratteri del rapporto di lavoro subordinato e non di attività formativa con accertamento della decorrenza del rapporto di lavoro subordinato da tale data ( cfr domanda n. 1 e n. 2 ). È evidente che tale doglianza non è in alcun modo riconducibile all'attività della convenuta, essendo riferita a un rapporto diretto intercorso tra e il sig. in assenza _1 Per_1 dell'intermediazione di (doc. 13 attrice). Lamenta inoltre l'illegittimità di tutte le _2
pagina 4 di 6 proroghe contrattuali e non solo dell'ultima, unica alla quale viene riferita la responsabilità della società convenuta ( cfr domanda n. 2 )
Il sig. , inoltre, ha lamentato di aver svolto mansioni che lo hanno esposto a rischio di Per_1 movimentazione manuale e carichi, in assenza dei corretti ausili nonché di prescrizioni adeguate al suo stato di salute ( cfr punti da 57 a 63 del ricorso ). Anche tale doglianza – in relazione alla quale in sede di transazione è stato riconosciuto da al lavoratore la somma di euro 10.000 _1
a titolo di danno non patrimoniale - attiene allo svolgimento delle mansioni affidate dall'utilizzatore al lavoratore e non risulta di competenza né inerente la responsabilità del somministratore. Infatti lo stesso contratto di somministrazione al punto 4 specifica che grava sull'utilizzatore l'onere di comunicare a le informazioni relative allo svolgimento del _2 rapporto di lavoro nonché il rispetto delle norme in tema di sicurezza sul lavoro (punto 5 e 7).
In sostanza il lavoratore ha contestato in via principale condotte che hanno caratterizzato la propria attività direttamente nei confronti di e solo in via subordinata l'illegittimità delle _1 proroghe, peraltro lamentando, in via generale, l'utilizzo del contratto a tempo determinato in assenza di esigenze di carattere temporaneo (ricorso ex 414 c.p.c. pag. 11 doc. 13 attrice) e non riferendosi specificamente alla quinta e ultima proroga che, secondo la ricostruzione dell'odierna attrice, sarebbe stata illegittimamente consigliata da e fonte dell'intera CP_1 controversia legale.
Il sig. , infatti, ha eccepito l'inesistenza a monte delle ragioni temporanee ed eccezionali Per_1 che giustificavano un contratto di lavoro a tempo determinato, il mancato rispetto delle percentuali di contingentamento fissate dal ccnl di settore, la mancata preventiva valutazione dei rischi nonché il mancato rispetto dell'inquadramento del lavoratore in base al CCNL di riferimento (pag. 11-12 ricorso 414 c.p.c. doc. 13 attrice).
Dunque non risulta dimostrato che l'azione giudiziale ( e la conseguente transazione ) promossa dal lavoratore sia riconducibile all'asserito inadempimento contrattuale della società convenuta che avrebbe erroneamente indicato come legittima l'ultima proroga del contratto del lavoratore
. Per_1
A ciò si aggiunge che il giudizio si è concluso con una transazione generale e novativa (doc. 8 convenuta) con cui ha, liberamente e in autonomia rispetto a ( che a sua _1 CP_1 volta ha transatto in autonomia la controversia con il lavoratore ), riconosciuto al lavoratore una somma a titolo di risarcimento del danno biologico ed una di pari ammontare a tacitazione delle ulteriori pretese, oltre a un contributo per le spese legali.
pagina 5 di 6 La decisione di definire transattivamente la lite ed i termini del contratto di transazione sono frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale dell'attrice, in totale indipendenza e senza alcun confronto con l'odierna convenuta, così da scindere ogni nesso causale con la condotta di quest'ultima.
Per le ragioni esposte vanno respinte tutte le domande proposte dalla società attrice
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.), vanno poste a carico dell'attrice le spese del giudizio che vengono liquidate, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia (26.001/52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge tutte le domande proposte da Parte_1
- Condanna a rifondere a le spese del giudizio Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 7.616 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA se dovuta.
Milano, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Spinnler
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18435/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SPONZILLI ADRIANO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SPERTI GIUSEPPE;
con elezione di domicilio in VIA LODI, 24 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
POMES CRISTIANA e con elezione di domicilio in Piazza Eremitani 18 35121 PADOVA [PD] presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I Procuratori delle parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.05.2022 la società a Parte_1 convenuto in giudizio la società chiedendo: Controparte_1
“nel merito: accertare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che la convenuta si è resa responsabile di un inadempimento grave rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte;
conseguentemente e per l'effetto: condannare la convenuta al risarcimento dei danni cagionati all'attrice in ragione dell'inadempimento contrattuale, da liquidarsi nella somma di € 43.500,32 o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa e liquidata anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali per il presente procedimento oltre IVA e CPA come per legge”.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree e, in via di subordine, di determinare il risarcimento del danno alla minor somma ritenuta di giustizia.
All'udienza del 18.10.2022 il Giudice ha assegnato i termini per le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., non ha ammesso le prove articolate dalle parti e ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 09.10.2024 all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sintesi, la società attrice ha allegato di avere stipulato con la convenuta un contratto per la somministrazione di personale in forza del quale oggi ha Parte_2 Controparte_1 somministrato a personale a tempo determinato. _1
Nel corso di tale rapporto di collaborazione la convenuta ha somministrato a le _1 prestazioni di lavoro del sig. (doc. 2 convenuta) il cui contratto di somministrazione a Per_1 tempo determinato è stato prorogato per cinque volte. pagina 2 di 6 Parte attrice sostiene che l'ultima proroga, sottoscritta sulla base delle indicazioni e della consulenza di sarebbe risultata illecita in quanto stipulata in violazione del CP_1 termine massimo previsto dalla legge. Tale illegittimità avrebbe esposto la ricorrente ad un contenzioso con il lavoratore avanti al Tribunale di Bologna conclusosi con una conciliazione giudiziale.
pertanto, chiede il risarcimento dei danni subiti corrispondenti alle somme riconosciute _1 al lavoratore a tacitazione delle pretese azionate in giudizio ed ai costi sostenuti per l'assistenza legale.
Le domande proposte dalla società attrice sono infondate per i motivi di seguito esposti.
Parte attrice assume che, oltre all'attività di somministrazione di personale a tempo determinato, la convenuta avesse assunto anche l'obbligazione di fornire consulenza in merito agli aspetti legali e fiscali dei rapporti con i lavoratori somministrati.
Orbene tale circostanza non emerge né dai contratti prodotti né dalle comunicazioni intercorse tra le parti nel corso del rapporto.
In primo luogo si osserva come dal contratto di somministrazione del sig. e successive Per_1 proroghe prodotte da (doc. 4 attrice) non emerga alcuna assunzione da parte di _1 _2
(oggi di obbligo di fornire consulenza in materia legale o fiscale, prevedendo CP_1 tale contratto unicamente la somministrazione del lavoratore.
Il contratto prevede espressamente che sia responsabilità dell'impresa utilizzatrice la comunicazione, la sussistenza e la permanenza dei motivi che giustificano la richiesta di somministrazione di lavoro nonché l'assenza di divieti alla stipulazione del contratto di lavoro ( art. 3 del Contratto).
Le comunicazioni prodotte da non sono idonee a dimostrare l'effettiva prestazione di _1 attività di consulenza legale e/o fiscale in relazione ai contratti di somministrazione dei lavoratori.
Infatti nelle e-mail versate in atti si limita a ricordare a controparte quali contratti _2 siano in scadenza e per quali sia possibile procedere ad una nuova proroga (doc. 3 – 6 attrice). Su espressa domanda circa la prorogabilità del contratto del sig. da parte di ( cfr Per_1 _1 comunicazione del 19.12.2019 sub. doc. 7 attrice ), si limita a rispondere rinviando alla _2 durata massima stabilita dal CCNL di riferimento senza fornire interpretazioni o assistenza legale
(doc. 8 attrice).
pagina 3 di 6 La stessa comunicazione del 19.07.2018 con cui, nella prospettazione attorea, si _2 sarebbe assunta la responsabilità circa i rischi di legittimità su causali di proroghe dei contratti, compreso quello del lavoratore (doc. 3 attrice), la società convenuta, nella persona Per_1 dell'amministratore della sede di Bologna, si limita a riferire le indicazioni provenienti dalla sede centrale ma non assume alcuna responsabilità.
È evidente che le comunicazioni richiamate non sono sufficienti a dimostrare che _2 abbia svolto un'attività di fatto di consulenza circa aspetti legali e/o fiscali inerenti ai contratti dei singoli lavoratori somministrati ( attività che, oltre tutto, avrebbe reso in assenza di alcun compenso ) ed a maggior ragione che avesse assunto alcuna responsabilità in relazione ad illegittime proroghe dei rapporti contrattuali, responsabilità espressamente esclusa dal contratto
( art. 3 del contratto )
Ciò basta a respingere la domanda, non essendo prospettabile un inadempimento contrattuale con riferimento ad obblighi mai assunti dalla società convenuta.
Per completezza si osserva che difetta la prova del nesso di causalità tra l'asserito inadempimento e il danno subito, il cui onere grava sulla parte che agisce per il risarcimento del danno.
Infatti dal ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal lavoratore , che la società ha Per_1 _2 assunto e fornito a si evince come il ricorrente abbia lamentato diversi profili di _1 illegittimità e/o illiceità del rapporto di lavoro, molti dei quali prescindono dall'operato della convenuta e non sono in alcun modo riferibili all'ultima proroga del contratto che costituisce la condotta alla quale la società attrice riferisce l'inadempimento contrattuale della società convenuta.
Il ricorrente ha proposto diverse domande, chiedendo, tra l'altro, la dichiarazione della nullità del rapporto di tirocinio intercorso con la società attrice con decorrenza dal 10.2.2026, nel periodo precedente al contratto di somministrazione oggetto del presente in giudizio, per aver avuto i caratteri del rapporto di lavoro subordinato e non di attività formativa con accertamento della decorrenza del rapporto di lavoro subordinato da tale data ( cfr domanda n. 1 e n. 2 ). È evidente che tale doglianza non è in alcun modo riconducibile all'attività della convenuta, essendo riferita a un rapporto diretto intercorso tra e il sig. in assenza _1 Per_1 dell'intermediazione di (doc. 13 attrice). Lamenta inoltre l'illegittimità di tutte le _2
pagina 4 di 6 proroghe contrattuali e non solo dell'ultima, unica alla quale viene riferita la responsabilità della società convenuta ( cfr domanda n. 2 )
Il sig. , inoltre, ha lamentato di aver svolto mansioni che lo hanno esposto a rischio di Per_1 movimentazione manuale e carichi, in assenza dei corretti ausili nonché di prescrizioni adeguate al suo stato di salute ( cfr punti da 57 a 63 del ricorso ). Anche tale doglianza – in relazione alla quale in sede di transazione è stato riconosciuto da al lavoratore la somma di euro 10.000 _1
a titolo di danno non patrimoniale - attiene allo svolgimento delle mansioni affidate dall'utilizzatore al lavoratore e non risulta di competenza né inerente la responsabilità del somministratore. Infatti lo stesso contratto di somministrazione al punto 4 specifica che grava sull'utilizzatore l'onere di comunicare a le informazioni relative allo svolgimento del _2 rapporto di lavoro nonché il rispetto delle norme in tema di sicurezza sul lavoro (punto 5 e 7).
In sostanza il lavoratore ha contestato in via principale condotte che hanno caratterizzato la propria attività direttamente nei confronti di e solo in via subordinata l'illegittimità delle _1 proroghe, peraltro lamentando, in via generale, l'utilizzo del contratto a tempo determinato in assenza di esigenze di carattere temporaneo (ricorso ex 414 c.p.c. pag. 11 doc. 13 attrice) e non riferendosi specificamente alla quinta e ultima proroga che, secondo la ricostruzione dell'odierna attrice, sarebbe stata illegittimamente consigliata da e fonte dell'intera CP_1 controversia legale.
Il sig. , infatti, ha eccepito l'inesistenza a monte delle ragioni temporanee ed eccezionali Per_1 che giustificavano un contratto di lavoro a tempo determinato, il mancato rispetto delle percentuali di contingentamento fissate dal ccnl di settore, la mancata preventiva valutazione dei rischi nonché il mancato rispetto dell'inquadramento del lavoratore in base al CCNL di riferimento (pag. 11-12 ricorso 414 c.p.c. doc. 13 attrice).
Dunque non risulta dimostrato che l'azione giudiziale ( e la conseguente transazione ) promossa dal lavoratore sia riconducibile all'asserito inadempimento contrattuale della società convenuta che avrebbe erroneamente indicato come legittima l'ultima proroga del contratto del lavoratore
. Per_1
A ciò si aggiunge che il giudizio si è concluso con una transazione generale e novativa (doc. 8 convenuta) con cui ha, liberamente e in autonomia rispetto a ( che a sua _1 CP_1 volta ha transatto in autonomia la controversia con il lavoratore ), riconosciuto al lavoratore una somma a titolo di risarcimento del danno biologico ed una di pari ammontare a tacitazione delle ulteriori pretese, oltre a un contributo per le spese legali.
pagina 5 di 6 La decisione di definire transattivamente la lite ed i termini del contratto di transazione sono frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale dell'attrice, in totale indipendenza e senza alcun confronto con l'odierna convenuta, così da scindere ogni nesso causale con la condotta di quest'ultima.
Per le ragioni esposte vanno respinte tutte le domande proposte dalla società attrice
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.), vanno poste a carico dell'attrice le spese del giudizio che vengono liquidate, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia (26.001/52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge tutte le domande proposte da Parte_1
- Condanna a rifondere a le spese del giudizio Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 7.616 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA se dovuta.
Milano, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Spinnler
pagina 6 di 6