Art. 10. 1. L' articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti, di volta in volta, il prezzo del biglietto, la data di estrazione dei premi e la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento".
2. All'articolo 10, secondo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 , come sostituito dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562 , sono soppresse le parole: "ai magazzini o".
3. All'articolo 23, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 , come sostituito dall' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562 , le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze" sono sostituite con le seguenti: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro".
4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
Note all'art. 10:
- Il testo originario dell' art. 4 della legge n. 722/1955 , e' il seguente:
"Art. 4. - Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti, di volta in volta, il prezzo del biglietto e le sue caratteristiche, la data di estrazione dei premi, la data di chiusura della vendita dei biglietti, la ripartizione della massa premi, la nomina del funzionario incaricato della relazione dei verbali di estrazione e di abbinamento e quanto altro occorra per l'effettuazione pratica delle lotterie stesse".
- Il testo dell' art. 10 del D.P.R. n. 1677/1948 , da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10. - I venditori devono trasmettere ogni quindici giorni alla intendenza di finanza, dalla quale li hanno ricevuti in carico, le matrici dei blocchetti venduti con un elenco in duplice esemplare, di cui uno e' loro restituito come ricevuta.
L'annullamento consiste nella tranciatura verticale del biglietto. Si considerano annullati i biglietti che per aver formato oggetto di furto, rapina, incendio ed avaria non sono stati consegnati ai concessionari. Il numero e la serie di questi ultimi biglietti sono indicati in apposito motivato provvedimento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da rendere noto prima dell'estrazione mediante mezzi di informazione a diffusione nazionale.
I magazzini e concessionari devono consegnare all'ispettorato compartimentale i biglietti invenduti completi di matrice, accompagnati da apposita dichiarazione redatta in duplice esemplare di cui una viene restituita per ricevuta".
- Il testo dell' art. 23 del D.P.R. n. 1677/1948 , come modificato da ultimo dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 23. - 1. E' istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato 'Fondo di riserva delle lotterie nazionali', al quale affluiscono:
a) la quota degli incassi di ciascuna lotteria calcolata sull'importo dei biglietti venduti a norma dell'art. 17, lettera d);
b) l'importo del primo premio di ciascuna lotteria nel caso di decadenza di cui all'art. 21.
2. Dal conto corrente di cui al primo comma, sono prelevate le somme occorrenti per l'eventuale integrazione della massa premi e per il ripiano delle deficienze di gestione.
3. Il limite di importo del predetto fondo viene determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. I prelevamenti dal predetto conto corrente infruttifero e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro".
"Art. 4. - 1. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti, di volta in volta, il prezzo del biglietto, la data di estrazione dei premi e la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento".
2. All'articolo 10, secondo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 , come sostituito dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562 , sono soppresse le parole: "ai magazzini o".
3. All'articolo 23, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 , come sostituito dall' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562 , le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze" sono sostituite con le seguenti: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro".
4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
Note all'art. 10:
- Il testo originario dell' art. 4 della legge n. 722/1955 , e' il seguente:
"Art. 4. - Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti, di volta in volta, il prezzo del biglietto e le sue caratteristiche, la data di estrazione dei premi, la data di chiusura della vendita dei biglietti, la ripartizione della massa premi, la nomina del funzionario incaricato della relazione dei verbali di estrazione e di abbinamento e quanto altro occorra per l'effettuazione pratica delle lotterie stesse".
- Il testo dell' art. 10 del D.P.R. n. 1677/1948 , da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10. - I venditori devono trasmettere ogni quindici giorni alla intendenza di finanza, dalla quale li hanno ricevuti in carico, le matrici dei blocchetti venduti con un elenco in duplice esemplare, di cui uno e' loro restituito come ricevuta.
L'annullamento consiste nella tranciatura verticale del biglietto. Si considerano annullati i biglietti che per aver formato oggetto di furto, rapina, incendio ed avaria non sono stati consegnati ai concessionari. Il numero e la serie di questi ultimi biglietti sono indicati in apposito motivato provvedimento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da rendere noto prima dell'estrazione mediante mezzi di informazione a diffusione nazionale.
I magazzini e concessionari devono consegnare all'ispettorato compartimentale i biglietti invenduti completi di matrice, accompagnati da apposita dichiarazione redatta in duplice esemplare di cui una viene restituita per ricevuta".
- Il testo dell' art. 23 del D.P.R. n. 1677/1948 , come modificato da ultimo dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 23. - 1. E' istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato 'Fondo di riserva delle lotterie nazionali', al quale affluiscono:
a) la quota degli incassi di ciascuna lotteria calcolata sull'importo dei biglietti venduti a norma dell'art. 17, lettera d);
b) l'importo del primo premio di ciascuna lotteria nel caso di decadenza di cui all'art. 21.
2. Dal conto corrente di cui al primo comma, sono prelevate le somme occorrenti per l'eventuale integrazione della massa premi e per il ripiano delle deficienze di gestione.
3. Il limite di importo del predetto fondo viene determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. I prelevamenti dal predetto conto corrente infruttifero e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro".