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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco
Armato all'udienza del 10-4-2025, preso atto della comparizione delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10161/2023 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
, nata a [...] il [...] e residente ivi alla Via Parte_1
Vincenzo de Giaxa n. 2, C.F. elett.te dom.ta in Napoli alla Via C.F._1 del Cassano n. 258, presso lo studio dell'avv. Silvio Sabina che la rapp.ta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio
Legale , alla via A. De Gasperi 55 CP_1
Convenuto
Oggetto: indebito assegno sociale
Conclusioni: per parte ricorrente CP_
“1) che l' indebitamente, ingiustificatamente, illegittimamente e soprattutto immotivatamente ha trattenuto la somma di € 4.873,13 sulla prestazione categoria inv.civ. n° 07830024 in danno alla SI.ra ; Parte_1 CP_
2)che l' pertanto, per i motivi articolati in diritto è tenuta alla restituzione, oltre relativi interessi, della predetta somma in favore della odierna ricorrente;
CP_
3) dichiarare, quindi, non più dovuta all' la somma di € 4.873,13 esonerando il ricorrente dall'onere predetto;
CP_
4)condannare l' alla restituzione, in favore della SI.ra , di Parte_1 quanto in-debitamente trattenuto sulla pensione cat. Inv.civ. n° 07830024 ovvero della somma di € 4.873,13 oltre interessi da calcolarsi dal riconoscimento del diritto fino alla restituzione della predetta somma;
CP_
5)condannare l' convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorario, del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, oltre spese generali” per l' convenuto CP_1
“respingere il ricorso perché del tutto infondato in fatto ed in diritto anche in considerazione della condotta dolosa di parte ricorrente”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29-5-2023, esponeva che con Parte_1 raccomandata a.r. del 18-1-2023 l' le comunicava, mediante modello TE08, che sulla CP_1 pensione cat. Inv.civ. n. 07830024 di cui era titolare si provvedeva al recupero di un indebito di euro 4.873,13 con la seguente motivazione “somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione”; che avverso tale provvedimento in data 22-2-2023 presentava ricorso amministrativo senza esito;
che la motivazione indicata dall' a CP_1 giustificazione dell'indebito era generica e non indicava né la causale né il periodo di
1 riferimento;
di essere in possesso di tutti i presupposti socio-economici previsti dalla CP_ normativa per beneficiare della prestazione liquidata dall' con Mod TE08 (indennità di accompagnamento); che, in ogni caso, i ratei già percepiti negli anni precedenti dovevano considerarsi irripetibili come sancito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Tutto ciò premesso, dedotte argomentazioni in diritto, rassegnava le conclusioni esposte. Si costituiva l' che contestava il fondamento della domanda. CP_1 Rappresentava che l'indebito di cui è causa si è generato sulla prestazione di assegno sociale Cat. AS n. 04512603, in godimento alla ricorrente dal 1-11-2018 e sino al febbraio
2021; che, come da comunicazioni del 24-1-2021 e dell'1-2-2023 (con raccomandate allegate), l'importo dell'assegno sociale è stato rideterminato tenuto conto dei dati reddituali effettivi della ricorrente e non di quelli dichiarati dalla parte in sede di presentazione della domanda amministrativa;
che, infatti, i redditi dichiarati dalla all'atto della presentazione della domanda amministrativa (del 30-10-2018), pari Parte_1
a euro 2.100,00 annui derivanti da assegno di mantenimento corrisposto dall'ex coniuge, non corrispondono ai redditi effettivamente conseguiti dalla ricorrente negli anni 2018,
2019 e 2020 come da Mod. Cud allegati, ove, alla voce Assegni periodici corrisposti dal coniuge, risulta percepito il maggiore importo di euro 4.200,00 dolosamente occultato.
La causa veniva da ultimo rinviata al 10-4-2025, con termine per note illustrative.
Alla udienza odierna la causa è stata decisa, come da dispositivo pubblicamente letto unitamente con la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Ritiene il giudicante che la domanda possa trovare accoglimento. Va premesso che hanno diritto ad ottenere l'assegno sociale le persone che possiedono i seguenti requisiti:
- almeno 67 anni di età: questo requisito è unico, per gli uomini e per le donne, ed è valido a partire dal primo gennaio 2019, in quanto è stato elevato sulla base degli adeguamenti alla speranza di vita;
- cittadinanza italiana, o, in alternativa, cittadinanza di un Paese europeo, qualora il richiedente abbia effettuato iscrizione all'anagrafe del comune di residenza, oppure, ancora, cittadinanza di un Paese Terzo, qualora il richiedente possieda il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio italiano;
- reddito non superiore a 5.953,87 euro annui, se il richiedente non è coniugato;
- reddito non superiore a 11 .907,74 euro annui, se il richiedente è coniugato (si considera il reddito personale assieme al reddito del coniuge). Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura. Essi sono:
- redditi soggetti all'IRPEF al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato);
- redditi esenti da imposta (prestazioni o sussidi assistenziali in denaro pagate dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri;
- pensioni ed assegni pagati dal ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
CP_2
- pensioni di guerra;
- rendite vitalizie pagate dall' ; CP_3
- pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
2 - redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali, bancari, e di titoli di stato, interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e s.p.a.);
- l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente. Il diritto alle prestazioni assistenziali nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti previsti dalla legge.
Ai sensi dell'art 3, comma 6°, della legge 8.8.1995, n. 335 “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000 (3), denominato
“assegno sociale”. (…) Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”. È noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. …
3. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri…”. L'assegno sociale, dunque, ha sostituito la pensione sociale -pur mantenendo la natura assistenziale- ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di tutte le entrate economiche specificamente individuate dal su citato dettato normativo, ovvero, per quanto rileva ai fini di causa, del solo assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato e non anche dell'assegno di mantenimento liquidato in favore dei figli in sede di separazione o divorzio dei coniugi.
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente risulta che con sentenza di separazione giudiziale n. 931/2006 del 31-1-2006 il Tribunale di Napoli ha posto a carico dell'ex coniuge un assegno di mantenimento pari a euro CP_4
350,00 mensili in favore della e del figlio maggiorenne invalido e non Parte_1 autosufficiente;
in mancanza di indicazioni contrarie, deve Persona_1 ragionevolmente ritenersi che tale importo vada suddiviso al 50% in favore dei due beneficiari.
3 Ne deriva che i redditi percepiti a titolo di assegno personale di mantenimento dal coniuge separato di cui la ricorrente risultava titolare all'atto della presentazione della domanda di assegno sociale, come negli anni successivi, era effettivamente pari a euro 2.100,00 annui (175 euro mensili x 12 mesi), come correttamente dichiarato dalla parte all' . CP_1
Il diverso e maggiore importo di euro 4.200,00 annui risultante dai CUD allegati dall' si riferisce infatti all'intero importo dell'assegno di mantenimento stabilito CP_1 nella sentenza di separazione, ovvero anche alla ulteriore quota di euro 175,00 mensili posta a carico dell'ex coniuge a titolo di assegno di mantenimento del figlio invalido, che, stante il chiaro disposto normativo, non concorre a formare reddito in capo alla ricorrente e non esplica alcun effetto sulla misura dell'assegno sociale di cui è titolare.
Per i motivi esposti la richiesta di restituzione va dichiarata, pertanto, priva di fondamento CP_ e l' va condannato a restituire alla parte ricorrente le somme indebitamente trattenute a titolo di rideterminazione dell'assegno sociale in riferimento al periodo dal 1-11-2018 al
28-2-2021, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo. Le spese, poste a carico dell' , seguono la soccombenza nella misura liquidata in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
a) in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'indebito derivante dalla rideterminazione sociale sull'assegno sociale Cat. AS n. 04512603INV in riferimento al periodo dal 1-11-2018 al 28-2-2021, e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme versate a tale titolo pari a complessivi 4.873,13, e ordina all' la restituzione di quanto CP_1 eventualmente già trattenuto per la detta causale, oltre interessi legali come in parte motiva;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro CP_1
1.112,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli, 10 aprile 2025 Il giudice dott. Francesco Armato
4
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco
Armato all'udienza del 10-4-2025, preso atto della comparizione delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10161/2023 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
, nata a [...] il [...] e residente ivi alla Via Parte_1
Vincenzo de Giaxa n. 2, C.F. elett.te dom.ta in Napoli alla Via C.F._1 del Cassano n. 258, presso lo studio dell'avv. Silvio Sabina che la rapp.ta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio
Legale , alla via A. De Gasperi 55 CP_1
Convenuto
Oggetto: indebito assegno sociale
Conclusioni: per parte ricorrente CP_
“1) che l' indebitamente, ingiustificatamente, illegittimamente e soprattutto immotivatamente ha trattenuto la somma di € 4.873,13 sulla prestazione categoria inv.civ. n° 07830024 in danno alla SI.ra ; Parte_1 CP_
2)che l' pertanto, per i motivi articolati in diritto è tenuta alla restituzione, oltre relativi interessi, della predetta somma in favore della odierna ricorrente;
CP_
3) dichiarare, quindi, non più dovuta all' la somma di € 4.873,13 esonerando il ricorrente dall'onere predetto;
CP_
4)condannare l' alla restituzione, in favore della SI.ra , di Parte_1 quanto in-debitamente trattenuto sulla pensione cat. Inv.civ. n° 07830024 ovvero della somma di € 4.873,13 oltre interessi da calcolarsi dal riconoscimento del diritto fino alla restituzione della predetta somma;
CP_
5)condannare l' convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorario, del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, oltre spese generali” per l' convenuto CP_1
“respingere il ricorso perché del tutto infondato in fatto ed in diritto anche in considerazione della condotta dolosa di parte ricorrente”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29-5-2023, esponeva che con Parte_1 raccomandata a.r. del 18-1-2023 l' le comunicava, mediante modello TE08, che sulla CP_1 pensione cat. Inv.civ. n. 07830024 di cui era titolare si provvedeva al recupero di un indebito di euro 4.873,13 con la seguente motivazione “somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione”; che avverso tale provvedimento in data 22-2-2023 presentava ricorso amministrativo senza esito;
che la motivazione indicata dall' a CP_1 giustificazione dell'indebito era generica e non indicava né la causale né il periodo di
1 riferimento;
di essere in possesso di tutti i presupposti socio-economici previsti dalla CP_ normativa per beneficiare della prestazione liquidata dall' con Mod TE08 (indennità di accompagnamento); che, in ogni caso, i ratei già percepiti negli anni precedenti dovevano considerarsi irripetibili come sancito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Tutto ciò premesso, dedotte argomentazioni in diritto, rassegnava le conclusioni esposte. Si costituiva l' che contestava il fondamento della domanda. CP_1 Rappresentava che l'indebito di cui è causa si è generato sulla prestazione di assegno sociale Cat. AS n. 04512603, in godimento alla ricorrente dal 1-11-2018 e sino al febbraio
2021; che, come da comunicazioni del 24-1-2021 e dell'1-2-2023 (con raccomandate allegate), l'importo dell'assegno sociale è stato rideterminato tenuto conto dei dati reddituali effettivi della ricorrente e non di quelli dichiarati dalla parte in sede di presentazione della domanda amministrativa;
che, infatti, i redditi dichiarati dalla all'atto della presentazione della domanda amministrativa (del 30-10-2018), pari Parte_1
a euro 2.100,00 annui derivanti da assegno di mantenimento corrisposto dall'ex coniuge, non corrispondono ai redditi effettivamente conseguiti dalla ricorrente negli anni 2018,
2019 e 2020 come da Mod. Cud allegati, ove, alla voce Assegni periodici corrisposti dal coniuge, risulta percepito il maggiore importo di euro 4.200,00 dolosamente occultato.
La causa veniva da ultimo rinviata al 10-4-2025, con termine per note illustrative.
Alla udienza odierna la causa è stata decisa, come da dispositivo pubblicamente letto unitamente con la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Ritiene il giudicante che la domanda possa trovare accoglimento. Va premesso che hanno diritto ad ottenere l'assegno sociale le persone che possiedono i seguenti requisiti:
- almeno 67 anni di età: questo requisito è unico, per gli uomini e per le donne, ed è valido a partire dal primo gennaio 2019, in quanto è stato elevato sulla base degli adeguamenti alla speranza di vita;
- cittadinanza italiana, o, in alternativa, cittadinanza di un Paese europeo, qualora il richiedente abbia effettuato iscrizione all'anagrafe del comune di residenza, oppure, ancora, cittadinanza di un Paese Terzo, qualora il richiedente possieda il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio italiano;
- reddito non superiore a 5.953,87 euro annui, se il richiedente non è coniugato;
- reddito non superiore a 11 .907,74 euro annui, se il richiedente è coniugato (si considera il reddito personale assieme al reddito del coniuge). Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura. Essi sono:
- redditi soggetti all'IRPEF al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato);
- redditi esenti da imposta (prestazioni o sussidi assistenziali in denaro pagate dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri;
- pensioni ed assegni pagati dal ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
CP_2
- pensioni di guerra;
- rendite vitalizie pagate dall' ; CP_3
- pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
2 - redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali, bancari, e di titoli di stato, interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e s.p.a.);
- l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente. Il diritto alle prestazioni assistenziali nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti previsti dalla legge.
Ai sensi dell'art 3, comma 6°, della legge 8.8.1995, n. 335 “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000 (3), denominato
“assegno sociale”. (…) Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”. È noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. …
3. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri…”. L'assegno sociale, dunque, ha sostituito la pensione sociale -pur mantenendo la natura assistenziale- ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di tutte le entrate economiche specificamente individuate dal su citato dettato normativo, ovvero, per quanto rileva ai fini di causa, del solo assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato e non anche dell'assegno di mantenimento liquidato in favore dei figli in sede di separazione o divorzio dei coniugi.
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente risulta che con sentenza di separazione giudiziale n. 931/2006 del 31-1-2006 il Tribunale di Napoli ha posto a carico dell'ex coniuge un assegno di mantenimento pari a euro CP_4
350,00 mensili in favore della e del figlio maggiorenne invalido e non Parte_1 autosufficiente;
in mancanza di indicazioni contrarie, deve Persona_1 ragionevolmente ritenersi che tale importo vada suddiviso al 50% in favore dei due beneficiari.
3 Ne deriva che i redditi percepiti a titolo di assegno personale di mantenimento dal coniuge separato di cui la ricorrente risultava titolare all'atto della presentazione della domanda di assegno sociale, come negli anni successivi, era effettivamente pari a euro 2.100,00 annui (175 euro mensili x 12 mesi), come correttamente dichiarato dalla parte all' . CP_1
Il diverso e maggiore importo di euro 4.200,00 annui risultante dai CUD allegati dall' si riferisce infatti all'intero importo dell'assegno di mantenimento stabilito CP_1 nella sentenza di separazione, ovvero anche alla ulteriore quota di euro 175,00 mensili posta a carico dell'ex coniuge a titolo di assegno di mantenimento del figlio invalido, che, stante il chiaro disposto normativo, non concorre a formare reddito in capo alla ricorrente e non esplica alcun effetto sulla misura dell'assegno sociale di cui è titolare.
Per i motivi esposti la richiesta di restituzione va dichiarata, pertanto, priva di fondamento CP_ e l' va condannato a restituire alla parte ricorrente le somme indebitamente trattenute a titolo di rideterminazione dell'assegno sociale in riferimento al periodo dal 1-11-2018 al
28-2-2021, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo. Le spese, poste a carico dell' , seguono la soccombenza nella misura liquidata in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
a) in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'indebito derivante dalla rideterminazione sociale sull'assegno sociale Cat. AS n. 04512603INV in riferimento al periodo dal 1-11-2018 al 28-2-2021, e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme versate a tale titolo pari a complessivi 4.873,13, e ordina all' la restituzione di quanto CP_1 eventualmente già trattenuto per la detta causale, oltre interessi legali come in parte motiva;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro CP_1
1.112,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli, 10 aprile 2025 Il giudice dott. Francesco Armato
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