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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/03/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4290 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in persona dei signori magistrati
dott. Antonio BUCCARO Presidente
dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice, relatore
dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4290 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 23.10.2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
), elett.te domiciliato in VIA DONATO Parte_1 C.F._1
MENICHELLA 11 FOGGIA presso lo studio dell'avv. PADALINO FRANCESCO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E
), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIALE PRIMO MAGGIO 32 FOGGIA presso lo studio dell'avv. MASUCCI ANTONIA che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
PM SEDE; intervenuto
CONCLUSIONI
All'udienza camerale del 25.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di negoziazione assistista le parti hanno chiesto approvarsi l'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia il 25.08.2009 (atto n. 378, p.II, serie A, anno 2009).
Avendo il Pm ritenuto l'accordo non conforme all'interesse del figlio minore, sono stati depositati dinanzi al Tribunale patti integrativi in data 21.10.2024, ulteriormente integrati a verbale su sollecitazione del Giudice all'udienza del 24.10.2024.
All'udienza camerale del 24.10.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, i coniugi entrambi presenti hanno confermato di volersi riportare alle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo per cui il collegio ha riservato la causa per la decisione previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del
Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite nell'accordo di negoziazione assistita, come integrato con i patti depositati dinanzi al Tribunale in data
21.10.2024 e a verbale di udienza del 24.10.2024.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della prole, in considerazione dei redditi documentati dalle parti, appaiono le condizioni concordate tra le parti, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da nei Pt_2 confronti di , con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Foggia il 25 agosto 2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 378, p.II, serie A, anno 2009);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita, come integrate con i patti depositati in data 21.10.2025 e a verbale di udienza del 25.10.2025 che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 11/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in persona dei signori magistrati
dott. Antonio BUCCARO Presidente
dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice, relatore
dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4290 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 23.10.2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
), elett.te domiciliato in VIA DONATO Parte_1 C.F._1
MENICHELLA 11 FOGGIA presso lo studio dell'avv. PADALINO FRANCESCO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E
), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIALE PRIMO MAGGIO 32 FOGGIA presso lo studio dell'avv. MASUCCI ANTONIA che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
PM SEDE; intervenuto
CONCLUSIONI
All'udienza camerale del 25.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di negoziazione assistista le parti hanno chiesto approvarsi l'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia il 25.08.2009 (atto n. 378, p.II, serie A, anno 2009).
Avendo il Pm ritenuto l'accordo non conforme all'interesse del figlio minore, sono stati depositati dinanzi al Tribunale patti integrativi in data 21.10.2024, ulteriormente integrati a verbale su sollecitazione del Giudice all'udienza del 24.10.2024.
All'udienza camerale del 24.10.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, i coniugi entrambi presenti hanno confermato di volersi riportare alle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo per cui il collegio ha riservato la causa per la decisione previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del
Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite nell'accordo di negoziazione assistita, come integrato con i patti depositati dinanzi al Tribunale in data
21.10.2024 e a verbale di udienza del 24.10.2024.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della prole, in considerazione dei redditi documentati dalle parti, appaiono le condizioni concordate tra le parti, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da nei Pt_2 confronti di , con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Foggia il 25 agosto 2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 378, p.II, serie A, anno 2009);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita, come integrate con i patti depositati in data 21.10.2025 e a verbale di udienza del 25.10.2025 che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 11/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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