Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Rel. dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4559/2024 v.g. promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MORANDI STEFANO
C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. MORANDI STEFANO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 6
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio , maggiorenne, non economicamente R_ autosufficiente, studente presso l'Istituto Europeo di Design a Milano, mantiene la propria residenza e domicilio principale presso la madre, in n/F, Via Per Acquaria n. 68; Pt_3
3) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , R_
corrisponderà alla SI.ra , sino a Parte_2 Parte_1 quando il figlio sarà con essa convivente e non economicamente autosufficiente ovvero in grado di esserlo, e di poi sempre ricorrendone le circostanze di legge ad direttamente, la R_ somma mensile di € 500,00 (= CINQUECENTO/00), da versare con le modalità che preferirà di volta in volta. Parte_2
Decorso un anno dalla Omologa della presente Separazione, detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese in cui detta Omologa interverrà.
4) Le spese straordinarie relative al figlio saranno a carico di R_ entrambi i genitori per la quota del 50% ciascuno. I coniugi specificano come segue i generi di spese straordinarie alle quali dovranno concorrere per le predette quote ed il relativo obbligo del preventivo accordo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
f) farmaci tradizionali;
pagina 2 di 6 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure specialistiche quali, a mero titolo esemplificativo, quelle dentistiche, ortodontiche, oculistiche, etc.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per il carburante, il bollo, l'assicurazione, i tagliandi, la manutenzione ordinaria e straordinaria di una automobile;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti abbigliamento ed attrezzature;
b)
spese per l'acquisto di una autovettura;
c) spese per feste di compleanno, fine anno scolastico ed altre simili ricorrenze.
Le suddette spese dovranno essere rimborsate al coniuge che le ha anticipate entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della spesa e pagina 3 di 6 dalla contestuale esibizione della documentazione giustificativa degli esborsi sostenuti.
La documentazione giustificativa delle spese mediche e/o farmaceutiche verrà intestata al figlio onde consentire alla madre
SI.ra di detrarle fiscalmente nella misura del 100% Parte_1
(centopercento), così come sarà a carico della madre al fine R_ della percezione degli assegni famigliari. Le spese per i viaggi e per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con , mentre saranno a carico del padre e R_ della madre, nella misura del 50%, quelle relative alle vacanze che il figlio trascorrerà con terzi, con la precisazione che dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
5) L'immobile adibito a residenza familiare sito in Pavullo nel Frignano
(MO) Via Per Acquaria n. 68 in comproprietà fra gli esponenti, e di cui al Catasto di detto Comune al FG.114 PART. 707 sub. 1 e sub 2, viene assegnato a che vi abiterà unitamente al figlio Parte_1 R_ sino a quando questi non sarà economicamente autosufficiente ovvero in grado di esserlo, ovvero trasferirà altrove la sua dimora, mentre il
SI. si trasferirà in nel Frignano (MO) Via Per Acquaria Pt_2 Pt_3
n. 76 presso l' abitazione di proprietà della propria madre;
6) Gli autoveicoli rimangono di esclusiva proprietà ed uso del coniuge a cui sono formalmente intestati al PRA, ciascuno esonerandone l'altro dagli oneri, i costi ed i rischi relativi alla proprietà, al possesso ed alla circolazione;
7) I coniugi si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio.
8) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualunque pretesa di assegno di separazione personale.
pagina 4 di 6 9) Le spese vive e legali della presente procedura vengono suddivise tra le parti in quote uguali”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_2 disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata il [...] a [...] e Pt_2
nato il [...] a [...].
[...]
pagina 5 di 6 2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO N/F (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1988, atto n. 34, Parte II serie A Ufficio 1).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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